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Document 32020R1112
Council Implementing Regulation (EU) 2020/1112 of 20 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2026 as regards the dates of application in response to the COVID-19 pandemic
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19
ST/9125/2020/INIT
GU L 244 del 29.7.2020, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1112 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) stabilisce disposizioni dettagliate relative ai regimi speciali per i soggetti passivi che prestano determinati servizi a persone che non sono soggetti passivi. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio (3) modifica tali disposizioni per estendere l’ambito di applicazione dei regimi speciali esistenti e introdurre un nuovo regime per modernizzare il quadro giuridico dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Dette modifiche si applicano dal 1o gennaio 2021. |
(3) |
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’insorgenza di COVID-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’insorgenza di COVID-19 una pandemia. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti gli Stati membri. A causa dell’allarmante aumento dei casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di COVID-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. |
(4) |
La pandemia di COVID-19 costituisce un’emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A causa di questa crisi, diversi Stati membri stanno incontrando difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l’applicazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 e per applicarle dal 1o gennaio 2021. Alcuni Stati membri nonché gli operatori postali e i corrieri hanno pertanto chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026. |
(5) |
Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all’emergenza COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, e garantire in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell’ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri. |
(6) |
In considerazione dell’impatto significativo delle perturbazioni economiche e delle possibili difficoltà aggiuntive risultanti dalla pandemia di COVID-19 nonché allo scopo di sostenere l’applicazione corretta e tempestiva delle nuove norme IVA per il commercio elettronico, la Commissione potrebbe collaborare strettamente con gli Stati membri interessati per monitorare l’adeguamento dei sistemi informatici nazionali e fornire assistenza tecnica ogniqualvolta necessaria. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, punto 5, il nuovo articolo 61, il paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente: «1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.»; |
2) |
all’articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1o aprile 2021.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 14).