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Document 32020R0725

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/725 della Commissione del 26 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2020/3548

GU L 170 del 2.6.2020, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/725/oj

2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/725 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2020

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

1)

2)

3)

Prodotto composto dai seguenti ingredienti (% in peso):

idrocarburi (principalmente paraffinici e naftenici) 94,4

acetato di n-butile 5,6

Il prodotto è destinato a essere usato come solvente organico composto per sciogliere pitture, vernici e mastici.

Il prodotto è presentato in barili da 210 litri, in container da 1 000 litri o sfuso.

3814 00 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3814 00 e 3814 00 90 .

Si esclude la classificazione nella voce 2710, in quanto i solventi e i diluenti organici composti sono nominati o inclusi altrove [cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci da 2710 12 11 a 2710 19 99 , punto II. 3., lettera h)].

La voce 3814 comprende i solventi e i diluenti organici composti che contengono più del 70 % in peso di olio di petrolio (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 3814, punto primo).

Il testo della voce 3814 è più specifico del testo della voce 2710, in quanto riguarda non solo la composizione ma anche l’uso del prodotto (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 3814.00/3).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3814 00 90 come altro solvente organico composto.


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