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Document 32020R0699

Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)

ST/7648/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/699/oj

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/25


REGOLAMENTO (UE) 2020/699 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contenere l'epidemia di COVID-19, che è stata dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020, gli Stati membri hanno messo in atto una serie di misure senza precedenti, in particolare misure riguardanti il confinamento e la distanziazione interpersonale.

(2)

Tali misure possono impedire alle società e alle società cooperative di adempiere ai loro obblighi legali previsti dal diritto societario nazionale e dell'Unione, in particolare rendendo considerevolmente difficile per loro tenere assemblee generali.

(3)

A livello nazionale, gli Stati membri hanno adottato misure di emergenza a sostegno delle società e delle società cooperative e che forniscono loro gli strumenti e la flessibilità necessari nelle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. In particolare, molti Stati membri hanno consentito l'uso di strumenti e processi digitali per tenere le assemblee generali e hanno prorogato i termini per lo svolgimento delle assemblee generali nel 2020.

(4)

A livello dell'Unione, il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (1) disciplina le società europee («SE») e il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (2) disciplina le società cooperative europee («SCE»). Entrambi i regolamenti prescrivono che l'assemblea generale si tenga entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tenuto conto delle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 è opportuno concedere una deroga temporanea a tale prescrizione. Poiché lo svolgimento delle assemblee generali è essenziale per garantire che decisioni giuridicamente obbligatorie o economicamente necessarie siano adottate in tempo utile, le SE e le SCE dovrebbero essere autorizzate a tenere le loro assemblee generali entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché esse abbiano luogo non oltre il 31 dicembre 2020. Trattandosi di una misura temporanea dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, tale deroga dovrebbe applicarsi soltanto alle assemblee generali che devono avere luogo nel 2020.

(5)

Non vi sono poteri conferiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per l'adozione del presente regolamento diversi da quelli di cui all'articolo 352.

(6)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevedere una soluzione temporanea di emergenza per le SE e le SCE che consenta loro di derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2157/2001 e del regolamento (CE) n. 1435/2003 riguardanti i tempi per lo svolgimento delle assemblee generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Tenuto conto del fatto che il periodo di sei mesi di cui ai regolamenti (CE) n. 2157/2001 e (CE) n. 1435/2003 scadrà a maggio o giugno 2020 e dato che occorrerà tenere conto dei periodi di convocazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Considerata tale urgenza, è stato ritenuto opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società europee (SE)

Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001, l'assemblea generale di una SE debba aver luogo nel 2020, la SE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società cooperative europee (SCE)

Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003, l'assemblea generale di una SCE debba aver luogo nel 2020, la SCE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).


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