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Document 32020R0158

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/531

GU L 34 del 6.2.2020, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/158/oj

6.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/158 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE del Consiglio (2) prevede la possibilità per gli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli, al fine di effettuare il controllo di veicoli o veicoli combinati che potrebbero aver superato il peso massimo autorizzato.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione (3) stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di norme uniformi in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.

(3)

Poiché le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione sono in conflitto con le disposizioni concernenti le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli di cui all’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (4), è pertanto opportuno modificare il suddetto allegato al fine di sopprimere il punto 5.5 dell’appendice 14.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione della Commissione sono conformi al parere del comitato sul trasporto stradale di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 5.5 dell’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.702019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).


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