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Document 32020R0042
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/42 of 17 January 2020 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance bambermycin as regards its maximum residue limit (Text with EEA relevance)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/42 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bambermicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/42 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bambermicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/78
GU L 15 del 20.1.2020, pp. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 15/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/42 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bambermicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 16 aprile 2019 dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
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(2) |
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
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(3) |
La sostanza bambermicina non figura in tale tabella. |
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(4) |
Una domanda per la determinazione degli LMR per la bambermicina nel tessuto di coniglio è stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali («EMA»). |
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(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l’EMA ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario stabilire un LMR per la bambermicina nei conigli. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
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(7) |
L’EMA ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» per la bambermicina dal tessuto di coniglio al tessuto di altre specie da produzione alimentare non sia per il momento opportuno a causa dell’insufficienza dei dati. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
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Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Bambermicina |
NON PERTINENTE |
Conigli |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
Esclusivamente ad uso orale |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |