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Document 32020L0612

Direttiva (UE) 2020/612 della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/2665

OJ L 141, 5.5.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/612/oj

5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/9


DIRETTIVA (UE) 2020/612 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2020

che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni specifiche vigenti relative alla possibilità per gli Stati membri di decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con il cambio automatico sulla patente dei titolari di una patente di guida per i veicoli di categoria C, CE, D e DE dovrebbero essere estese ai titolari di una patente di guida per i veicoli di categoria BE, C1, C1E, D1 e D1E, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale di almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E.

(2)

Tale estensione dovrebbe essere effettuata alla luce del progresso tecnico, in particolare per tenere conto dello sviluppo e dell’uso crescente nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, più sicuri e meno inquinanti, dotati di un’ampia gamma di sistemi di cambio semiautomatico, automatico o ibrido. La semplificazione delle restrizioni esistenti per la guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per i portatori di interessi, comprese le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su strada.

(3)

I requisiti per i motocicli della categoria A2 da utilizzare per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti devono essere adeguati al progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei motori a combustione e del telaio e l’uso più ampio di motocicli elettrici. L’adeguamento delle specifiche tecniche per i veicoli di prova della categoria A2 dovrebbe inoltre garantire che i candidati siano sottoposti a prove su veicoli rappresentativi della categoria per la quale la patente di guida è rilasciata.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

(5)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (2), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o novembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

a)

il punto 5.1.3 è sostituito da quanto segue:

«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.»;

b)

al punto 5.2, il secondo comma del secondo sottotitolo «Categoria A2» è sostituito dal seguente:

«Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3.».


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