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Document 32020D2166

Decisione (UE) 2020/2166 della Commissione del 17 dicembre 2020 sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE [notificata con il numero C(2020) 8945] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8945

OJ L 431, 21.12.2020, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2166/oj

21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 431/66


DECISIONE (UE) 2020/2166 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE

[notificata con il numero C(2020) 8945]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda la vendita all’asta delle quote, la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l’articolo 10, paragrafo 2, e l’allegato II bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo che ha inizio il 1o gennaio 2021. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, il 90 % del quantitativo totale di quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE ("quote generiche") da mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito dell’EU ETS per il 2005 o alla media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, il restante 10 % del quantitativo totale di quote generiche da mettere all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà ai fini della crescita e delle interconnessioni nell’Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati membri.

(2)

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3). Inoltre, a decorrere dalla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 di tale accordo, si applica il relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le percentuali di quote messe all’asta dagli Stati membri dovrebbero essere stabilite in modo da tener conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

(3)

Le quote generiche degli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030 sono determinate sulla base degli stessi dati utilizzati per il periodo 2013-2020, ad eccezione delle correzioni apportate alle emissioni verificate degli Stati membri per il 2005 o della media del periodo dal 2005 al 2007, registrate nel registro dell’Unione e disponibili nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) al 30 giugno 2020 (4). Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (5), il monitoraggio e la comunicazione completi, coerenti, trasparenti e accurati delle emissioni di gas a effetto serra sono fondamentali per il funzionamento del sistema EU ETS. È pertanto opportuno utilizzare i dati più recenti registrati nel registro dell’Unione e disponibili nell’EUTL per determinare le quote di emissioni generiche destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri. A norma dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (6), le emissioni annuali verificate di un impianto o di un operatore aereo nel registro dell’Unione possono essere corrette retroattivamente al fine di garantirne la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE. Le correzioni alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 sono state apportate a partire dal 2012, in quanto i gestori del sistema EU ETS hanno registrato dati più accurati nel registro dell’Unione, ora disponibili nell’EUTL.

(4)

A norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il numero di quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE ("quote del trasporto aereo") che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l’anno di riferimento pertinente. Per il periodo dal 2021 al 2030, l’anno di riferimento pertinente è il 2018 e l’ambito di applicazione pertinente è quello stabilito dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La Commissione ha raccolto da Eurocontrol i dati sulle emissioni del trasporto aereo nel 2018 al fine di stabilire le percentuali di quote per il trasporto aereo da mettere all’asta dagli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 2021 al 2030, le percentuali di quote destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE figurano negli allegati della presente decisione come indicato di seguito.

(a)

Allegato I: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri.

(b)

Allegato II: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(3)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 29 del 31.1.2020, pag. 7).

(4)  Ares(2020)4979599.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).


ALLEGATO I

Percentuale da mettere all’asta delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE

Stato

Percentuale delle quote da mettere all’asta

Austria

1,549511512 %

Belgio

2,570508102 %

Bulgaria

2,683627316 %

Croazia

0,519852619 %

Cipro

0,287177271 %

Repubblica ceca

5,021898139 %

Danimarca

1,394176362 %

Estonia

0,853364580 %

Finlandia

1,861257204 %

Francia

6,094561928 %

Germania

22,290594909 %

Grecia

3,815882431 %

Ungheria

1,526557204 %

Islanda

0,043450983 %

Irlanda

1,041937115 %

Italia

10,521550682 %

Lettonia

0,200953534 %

Liechtenstein

0,000972381 %

Lituania

0,433065735 %

Lussemburgo

0,122010786 %

Malta

0,111715994 %

Paesi Bassi

3,730700676 %

Norvegia

0,865251836 %

Polonia

13,000319671 %

Portogallo

1,933850872 %

Romania

4,767806687 %

Slovacchia

1,602124134 %

Slovenia

0,485701471 %

Spagna

9,519452381 %

Svezia

0,904220479 %

Regno Unito – Irlanda del Nord

0,245945006 %


Allegato II

Percentuale da mettere all’asta delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE

Stato

Percentuale delle quote da mettere all’asta

Austria

2,124352274 %

Belgio

2,884043556 %

Bulgaria

0,962095516 %

Croazia

0,770787777 %

Cipro

0,698769072 %

Repubblica ceca

1,021630732 %

Danimarca

2,589242238 %

Estonia

0,269340406 %

Finlandia

2,141104211 %

Francia

11,28357633 %

Germania

15,85911782 %

Grecia

5,222468391 %

Ungheria

0,97207424 %

Islanda

0,912691877 %

Irlanda

1,928162337 %

Italia

12,29799421 %

Lettonia

0,542686113 %

Lituania

0,441761613 %

Lussemburgo

0,354887922 %

Malta

0,599063928 %

Paesi Bassi

4,288464549 %

Norvegia

4,219779278 %

Polonia

2,95885866 %

Portogallo

3,885085782 %

Romania

1,861835804 %

Slovacchia

0,15910511 %

Slovenia

0,128561379 %

Spagna

14,8981547 %

Svezia

3,724304171 %


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