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Document 32020D2166
Commission Decision (EU) 2020/2166 of 17 December 2020 on the determination of the Member States’ auction shares during the period 2021-2030 of the EU Emissions Trading System (notified under document C(2020) 8945) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2020/2166 della Commissione del 17 dicembre 2020 sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE [notificata con il numero C(2020) 8945] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2020/2166 della Commissione del 17 dicembre 2020 sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE [notificata con il numero C(2020) 8945] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8945
OJ L 431, 21.12.2020, p. 66–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 431/66 |
DECISIONE (UE) 2020/2166 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE
[notificata con il numero C(2020) 8945]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda la vendita all’asta delle quote, la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l’articolo 10, paragrafo 2, e l’allegato II bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo che ha inizio il 1o gennaio 2021. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, il 90 % del quantitativo totale di quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE ("quote generiche") da mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito dell’EU ETS per il 2005 o alla media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, il restante 10 % del quantitativo totale di quote generiche da mettere all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà ai fini della crescita e delle interconnessioni nell’Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati membri. |
(2) |
Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3). Inoltre, a decorrere dalla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 di tale accordo, si applica il relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le percentuali di quote messe all’asta dagli Stati membri dovrebbero essere stabilite in modo da tener conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. |
(3) |
Le quote generiche degli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030 sono determinate sulla base degli stessi dati utilizzati per il periodo 2013-2020, ad eccezione delle correzioni apportate alle emissioni verificate degli Stati membri per il 2005 o della media del periodo dal 2005 al 2007, registrate nel registro dell’Unione e disponibili nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) al 30 giugno 2020 (4). Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (5), il monitoraggio e la comunicazione completi, coerenti, trasparenti e accurati delle emissioni di gas a effetto serra sono fondamentali per il funzionamento del sistema EU ETS. È pertanto opportuno utilizzare i dati più recenti registrati nel registro dell’Unione e disponibili nell’EUTL per determinare le quote di emissioni generiche destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri. A norma dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (6), le emissioni annuali verificate di un impianto o di un operatore aereo nel registro dell’Unione possono essere corrette retroattivamente al fine di garantirne la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE. Le correzioni alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 sono state apportate a partire dal 2012, in quanto i gestori del sistema EU ETS hanno registrato dati più accurati nel registro dell’Unione, ora disponibili nell’EUTL. |
(4) |
A norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il numero di quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE ("quote del trasporto aereo") che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l’anno di riferimento pertinente. Per il periodo dal 2021 al 2030, l’anno di riferimento pertinente è il 2018 e l’ambito di applicazione pertinente è quello stabilito dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La Commissione ha raccolto da Eurocontrol i dati sulle emissioni del trasporto aereo nel 2018 al fine di stabilire le percentuali di quote per il trasporto aereo da mettere all’asta dagli Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il periodo dal 2021 al 2030, le percentuali di quote destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE figurano negli allegati della presente decisione come indicato di seguito.
(a) |
Allegato I: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri. |
(b) |
Allegato II: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(3) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(4) Ares(2020)4979599.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).
ALLEGATO I
Percentuale da mettere all’asta delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE
Stato |
Percentuale delle quote da mettere all’asta |
Austria |
1,549511512 % |
Belgio |
2,570508102 % |
Bulgaria |
2,683627316 % |
Croazia |
0,519852619 % |
Cipro |
0,287177271 % |
Repubblica ceca |
5,021898139 % |
Danimarca |
1,394176362 % |
Estonia |
0,853364580 % |
Finlandia |
1,861257204 % |
Francia |
6,094561928 % |
Germania |
22,290594909 % |
Grecia |
3,815882431 % |
Ungheria |
1,526557204 % |
Islanda |
0,043450983 % |
Irlanda |
1,041937115 % |
Italia |
10,521550682 % |
Lettonia |
0,200953534 % |
Liechtenstein |
0,000972381 % |
Lituania |
0,433065735 % |
Lussemburgo |
0,122010786 % |
Malta |
0,111715994 % |
Paesi Bassi |
3,730700676 % |
Norvegia |
0,865251836 % |
Polonia |
13,000319671 % |
Portogallo |
1,933850872 % |
Romania |
4,767806687 % |
Slovacchia |
1,602124134 % |
Slovenia |
0,485701471 % |
Spagna |
9,519452381 % |
Svezia |
0,904220479 % |
Regno Unito – Irlanda del Nord |
0,245945006 % |
Allegato II
Percentuale da mettere all’asta delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE
Stato |
Percentuale delle quote da mettere all’asta |
Austria |
2,124352274 % |
Belgio |
2,884043556 % |
Bulgaria |
0,962095516 % |
Croazia |
0,770787777 % |
Cipro |
0,698769072 % |
Repubblica ceca |
1,021630732 % |
Danimarca |
2,589242238 % |
Estonia |
0,269340406 % |
Finlandia |
2,141104211 % |
Francia |
11,28357633 % |
Germania |
15,85911782 % |
Grecia |
5,222468391 % |
Ungheria |
0,97207424 % |
Islanda |
0,912691877 % |
Irlanda |
1,928162337 % |
Italia |
12,29799421 % |
Lettonia |
0,542686113 % |
Lituania |
0,441761613 % |
Lussemburgo |
0,354887922 % |
Malta |
0,599063928 % |
Paesi Bassi |
4,288464549 % |
Norvegia |
4,219779278 % |
Polonia |
2,95885866 % |
Portogallo |
3,885085782 % |
Romania |
1,861835804 % |
Slovacchia |
0,15910511 % |
Slovenia |
0,128561379 % |
Spagna |
14,8981547 % |
Svezia |
3,724304171 % |