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Document 32020D2053

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

OJ L 424, 15.12.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj

15.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 424/1


DECISIONE (UE, Euratom) 2020/2053 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2020

relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 311, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di risorse proprie dell’Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell’Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L’evoluzione del sistema delle risorse proprie può e dovrebbe contribuire anche, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell’Unione.

(2)

Il trattato di Lisbona ha modificato le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione, consentendo di sopprimere una categoria esistente di risorse proprie e di crearne una nuova.

(3)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione per una nuova risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di renderla quanto più semplice e trasparente possibile, a rafforzare il nesso con la politica dell’Unione in materia di IVA e le effettive entrate dell’IVA e a garantire parità di trattamento ai contribuenti di tutti gli Stati membri.

(4)

Nel giugno 2017 la Commissione ha adottato un documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE. Vi proponeva una serie di opzioni in cui le risorse proprie sarebbero collegate in modo più visibile alle politiche dell’Unione, in particolare al mercato unico e alla crescita sostenibile. Secondo il documento di riflessione, nell’introduzione di nuove risorse proprie è opportuno prestare attenzione alla loro trasparenza, semplicità e stabilità, alla loro coerenza con gli obiettivi strategici dell’Unione, al loro impatto sulla competitività e sulla crescita sostenibile nonché alla loro equa ripartizione fra gli Stati membri.

(5)

L’attuale sistema per determinare la risorsa propria basata sull’IVA è stato ripetutamente criticato dalla Corte dei conti, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri in quanto eccessivamente complesso. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha pertanto concluso che occorre semplificare il calcolo di tale risorsa propria.

(6)

Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell’Unione alle sue priorità strategiche, di tenere meglio conto del ruolo del bilancio dell’Unione nel funzionamento del mercato unico, di sostenere più efficacemente gli obiettivi delle politiche dell’Unione e di ridurre i contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) che gli Stati membri versano al bilancio annuale dell’Unione, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che negli anni a venire l’Unione avrebbe lavorato a una riforma del sistema delle risorse proprie e avrebbe introdotto nuove risorse proprie.

(7)

Come primo passo dovrebbe essere introdotta una nuova categoria di risorse proprie basata su contributi nazionali calcolati sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. In linea con la strategia europea per la plastica, il bilancio dell’Unione può contribuire a ridurre l’inquinamento da rifiuti di imballaggio di plastica. Una risorsa propria basata su contributi nazionali proporzionali alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro fornirà un incentivo a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, promuoverà il riciclaggio e darà impulso all’economia circolare. Allo stesso tempo gli Stati membri saranno liberi di adottare le misure più adeguate per conseguire tali obiettivi, conformemente al principio di sussidiarietà. Al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, un meccanismo di adeguamento con una riduzione forfettaria annua dovrebbe essere applicato ai contributi degli Stati membri con un RNL pro capite nel 2017 al di sotto della media dell’UE. La riduzione dovrebbe corrispondere a 3,8 chilogrammi moltiplicati per la popolazione degli Stati membri interessati nel 2017.

(8)

Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha preso atto che, come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale ai fini della loro introduzione non oltre il 1o gennaio 2023. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta riveduta sul sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, eventualmente estendendolo ai settori del trasporto aereo e marittimo. Ha concluso che nel corso del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 («QFP 2021-2027») l’Unione lavorerà all’introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un’imposta sulle transazioni finanziarie.

(9)

Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, compresa la ripartizione equa degli oneri. Ha inoltre concluso che la Danimarca, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia e, nel contesto del sostegno alla ripresa e alla resilienza, anche la Germania beneficeranno di correzioni forfettarie dei loro contributi annuali basati sull’RNL per il periodo 2021-2027.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali da essi riscosse.

(11)

L’integrazione nel bilancio dell’Unione del Fondo europeo di sviluppo dovrebbe essere accompagnata da un incremento dei massimali delle risorse proprie stabiliti nella presente decisione. È necessario disporre di un margine sufficiente tra i pagamenti e il massimale delle risorse proprie per garantire che l’Unione sia in grado - in qualsiasi circostanza - di ottemperare ai suoi obblighi finanziari, anche in periodi di recessione economica.

(12)

È opportuno mantenere, nell’ambito dei massimali delle risorse proprie, un margine sufficiente tale da consentire all’Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e a tutte le passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno. L’importo totale delle risorse proprie attribuite all’Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non dovrebbe superare l’1,40 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. L’importo totale annuale degli stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio dell’Unione non dovrebbe superare l’1,46 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

(13)

Al fine di mantenere invariato l’importo delle risorse finanziarie messo a disposizione dell’Unione, è opportuno che i massimali delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di pagamento e per gli stanziamenti di impegno espressi in percentuale dell’RNL siano adattati in caso di modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che comportino variazioni significative del livello di RNL.

(14)

L’impatto della crisi COVID-19 sull’economia sottolinea l’importanza di garantire all’Unione una capacità finanziaria sufficiente in caso di shock economici. L’Unione deve dotarsi dei mezzi atti a conseguire i suoi obiettivi. Per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 occorre reperire risorse finanziarie di entità eccezionale, senza aggiungere pressione sulle finanze degli Stati membri in un momento in cui i bilanci nazionali sono già sottoposti a enormi sollecitazioni per finanziare le misure economiche e sociali varate in risposta alla crisi. È opportuna pertanto una risposta eccezionale a livello di Unione. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione, in via eccezionale e temporanea, il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti fino a 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018 per conto dell’Unione. Un importo fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 dei prestiti contratti sarebbe destinato alla concessione di prestiti e un importo fino a 390 miliardi di EUR a prezzi 2018 sarebbe destinato alle spese, in entrambi i casi esclusivamente al fine di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.

(15)

La risposta eccezionale dell’Unione dovrebbe far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 ed evitarne la recrudescenza. È opportuno pertanto limitare nel tempo il sostegno e mettere a disposizione la maggior parte delle risorse finanziarie nel periodo immediatamente successivo alla crisi, vale a dire che gli impegni giuridici di un programma finanziato da tali risorse supplementari dovrebbero essere assunti entro il 31 dicembre 2023. L’approvazione dei pagamenti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali stabiliti nel piano per la ripresa e la resilienza, che saranno valutati secondo la procedura prevista dal regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

(16)

Affinché ci si possa fare carico della passività collegata alla prevista assunzione dei prestiti è necessario un incremento straordinario e temporaneo del massimale delle risorse proprie. Pertanto, al solo scopo di coprire tutte le passività dell’Unione derivanti dai prestiti contratti per fare fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, è opportuno incrementare gli importi del massimale degli stanziamenti di pagamento e del massimale degli stanziamenti di impegno nella misura di 0,6 punti percentuali ciascuno. Il conferimento alla Commissione del potere di contrarre prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali con la sola ed esclusiva finalità di finanziare le misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 è collegato intimamente all’incremento del massimale delle risorse proprie previsto dalla presente decisione e, in ultima analisi, al funzionamento stesso del sistema delle risorse proprie dell’Unione. È opportuno pertanto conferire tale potere con la presente decisione. Poiché l’operazione non conosce precedenti e implica importi eccezionali da prendere in prestito, occorrono certezza circa il volume complessivo della passività a carico dell’Unione e circa le modalità essenziali del relativo rimborso, e l’attuazione di una strategia di assunzione dei prestiti diversificata.

(17)

L’incremento dei massimali delle risorse proprie è necessario perché i massimali non sarebbero altrimenti sufficienti a garantire la disponibilità di risorse adeguate necessarie all’Unione per far fronte alle passività che risulteranno dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti. Anche il ricorso a questa dotazione supplementare sarà necessario soltanto in via temporanea, perché gli obblighi finanziari e le passività potenziali corrispondenti diminuiranno nel tempo con la scadenza e il rimborso dei prestiti. L’incremento dovrebbe quindi decadere una volta che saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti e saranno venute meno tutte le passività potenziali collegate ai prestiti a loro volta erogati tramite tali importi, il che dovrebbe avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

(18)

Le attività dell’Unione per far fronte alle conseguenze della COVID-19 devono essere ingenti e devono avere luogo in un lasso di tempo relativamente breve. L’assunzione di prestiti deve seguire tale tempistica. La nuova attività di assunzione netta di prestiti dovrebbe pertanto cessare al più tardi alla fine del 2026. Dopo il 2026 le operazioni di assunzione di prestiti dovrebbero essere strettamente limitate alle operazioni di rifinanziamento per garantire un’efficiente gestione del debito. La Commissione dovrebbe condurre le operazioni seguendo una strategia diversificata di reperimento dei finanziamenti, adoperandosi per sfruttare al meglio la capacità dei mercati di assorbire una tale entità di prestiti a scadenza diversa, compresi finanziamenti a breve termine finalizzati alla gestione della liquidità, e ottenere le condizioni di rimborso più vantaggiose. La Commissione dovrebbe inoltre informare il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato. Una volta noti i calendari dei pagamenti relativi alle politiche da finanziare tramite l’assunzione di prestiti, la Commissione comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l’anno successivo, nonché un piano che specifichi i previsti pagamenti di capitale e interessi. La Commissione dovrebbe aggiornare tale calendario periodicamente.

(19)

È opportuno che il bilancio dell’Unione finanzi il rimborso dei prestiti contratti per fornire sostegno a fondo perduto, sostegno rimborsabile tramite strumenti finanziari o accantonamenti per garanzie di bilancio, così come il pagamento dei relativi interessi. I prestiti contratti che sono utilizzati per fornire prestiti agli Stati membri dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Occorre attribuire all’Unione e mettere a sua disposizione le risorse necessarie che, in conformità dell’articolo 310, paragrafo 4, e dell’articolo 323 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le permettano di far fronte, in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti.

(20)

Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi previsti saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie dopo il 2021, conformemente alla procedura stabilita all’articolo 311, terzo comma, TFUE. Tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti dovrebbero essere rimborsate integralmente entro il 31 dicembre 2058. Al fine di garantire una gestione di bilancio efficiente degli stanziamenti necessari per coprire il rimborso dei prestiti contratti, è opportuno prevedere la possibilità che i sottostanti impegni di bilancio siano ripartiti in frazioni annue.

(21)

Il calendario dei rimborsi dovrebbe essere governato dal principio di sana gestione finanziaria e coprire l’intero volume dei prestiti contratti in virtù dei poteri conferiti alla Commissione, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nell’arco dell’intero periodo. A tal fine, gli importi dovuti dall’Unione in un dato anno per il rimborso del capitale non dovrebbero superare il 7,5 % dell’importo massimo di 390 000 milioni di EUR per spese.

(22)

Poiché il potere della Commissione di contrarre prestiti allo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 è eccezionale, temporaneo e limitato, è opportuno precisare che, di norma, l’Unione non dovrebbe usare i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

(23)

Affinché l’Unione sia in grado in ogni momento di adempiere con tempestività ai propri obblighi giuridici nei confronti di terzi, è opportuno che la presente decisione preveda norme specifiche che autorizzino la Commissione, durante il periodo di incremento temporaneo del massimale delle risorse proprie, a invitare gli Stati membri a mettere a disposizione, in via provvisoria, le necessarie risorse di tesoreria qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non siano sufficienti a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a tale incremento temporaneo. La Commissione dovrebbe, in ultima istanza, poter attivare risorse di tesoreria solo qualora non possa generare la necessaria liquidità ponendo in atto altre misure di gestione attiva della liquidità, anche ricorrendo, se necessario, a finanziamenti a breve termine sui mercati dei capitali, al fine di garantire l’adempimento tempestivo degli obblighi dell’Unione nei confronti dei mutuanti. È opportuno prevedere che tali attivazioni siano annunciate dalla Commissione agli Stati membri con il debito anticipo e che avvengano rigorosamente in proporzione alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro e, in ogni caso, siano limitate alla loro quota del massimale delle risorse proprie incrementato in via temporanea, vale a dire lo 0,6 % dell’RNL degli Stati membri. Tuttavia, qualora uno Stato membro non fosse in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito o dovesse comunicare alla Commissione che non sarà in grado di onorare l’attivazione, la Commissione dovrebbe essere nondimeno autorizzata, a titolo provvisorio, a procedere ad attivazioni aggiuntive presso altri Stati membri su base proporzionale. È opportuno prevedere un importo massimo che la Commissione può chiedere annualmente a uno Stato membro. Ci si aspetta che la Commissione presenti le proposte necessarie ai fini dell’iscrizione nel bilancio dell’Unione delle spese coperte dalle risorse di tesoreria fornite in via provvisoria dagli Stati membri per garantire che tali risorse siano prese in considerazione il più presto possibile ai fini dell’accredito delle risorse proprie sui conti da parte degli Stati membri, vale a dire in conformità del quadro giuridico applicabile e pertanto sulla base dei rispettivi criteri correlati all’RNL e fatte salve le altre risorse proprie e le altre entrate.

(24)

Ai sensi dell’articolo 311, quarto comma, TFUE, sarà adottato un regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione. Tali misure dovrebbero includere disposizioni di carattere generale e tecnico applicabili a tutte le categorie di risorse proprie. Esse dovrebbero includere modalità dettagliate per il calcolo e l’iscrizione in bilancio del saldo, nonché le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie.

(25)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo una volta approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale. Il Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020 ha preso atto dell’intenzione degli Stati membri di procedere all’approvazione della presente decisione nel più breve tempo possibile.

(26)

Per motivi di coerenza, continuità e certezza del diritto, è opportuno stabilire disposizioni per consentire un’agevole transizione dal sistema introdotto dalla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (3) a quello previsto dalla presente decisione.

(27)

È opportuno abrogare la decisione 2014/335/UE, Euratom.

(28)

Ai fini della presente decisione, tutti gli importi dovrebbero essere espressi in euro.

(29)

Data la necessità di consentire con urgenza l’assunzione di prestiti ai fini del finanziamento di misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica relativa all’espletamento delle procedure per la sua adozione.

(30)

Per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per far coincidere la presente decisione con l’esercizio finanziario, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all’attribuzione di risorse proprie all’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 2

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:

a)

dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b)

dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 % per tutti gli Stati membri al gettito IVA totale riscosso per tutte le forniture imponibili diviso per l’aliquota IVA media ponderata calcolata per l’anno civile pertinente, come previsto dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4). Per ciascuno Stato membro, la base imponibile IVA da prendere in considerazione a tal fine non supera il 50 % dell’RNL;

c)

dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma;

d)

dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo, da determinare nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per «plastica» si intende un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze; i termini «rifiuti di imballaggio» e «riciclaggio» sono intesi nell’accezione attribuita a tali termini rispettivamente all’articolo 3, punto 2), e all’articolo 3, punto 2 quater, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e come utilizzati nella decisione 2005/270/CE della Commissione (7).

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

I seguenti Stati membri hanno diritto a riduzioni forfettarie annue, espresse a prezzi correnti, da applicare al loro rispettivo contributo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), a concorrenza di 22 milioni di EUR per la Bulgaria, 32,1876 milioni di EUR per la Cechia, 4 milioni di EUR per l’Estonia, 33 milioni di EUR per la Grecia, 142 milioni di EUR per la Spagna, 13 milioni di EUR per la Croazia, 184,0480 milioni di EUR per l’Italia, 3 milioni di EUR per Cipro, 6 milioni di EUR per la Lettonia, 9 milioni di EUR per la Lituania, 30 milioni di EUR per l’Ungheria, 1,4159 milioni di EUR per Malta, 117 milioni di EUR per la Polonia, 31,3220 milioni di EUR per il Portogallo, 60 milioni di EUR per la Romania, 6,2797 milioni di EUR per la Slovenia e 17 milioni di EUR per la Slovacchia.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), l’aliquota uniforme di prelievo si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.

L’RNL di cui al paragrafo 1, lettera d), è l’RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.

4.   Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull’RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l’Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671 milioni di EUR per la Germania, a 1 921 milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069 milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l’ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l’Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.

5.   Se, all’inizio dell’esercizio, il bilancio dell’Unione non è stato ancora adottato, le aliquote uniformi di prelievo basate sull’RNL fissate in precedenza continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 3

Massimali delle risorse proprie

1.   L’importo totale delle risorse proprie attribuite all’Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l’1,40 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

2.   L’importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell’Unione non supera l’1,46 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

3.   È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

4.   Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 comportano variazioni significative del livello di RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2, incrementati in via temporanea in conformità dell’articolo 6, sulla base della seguente formula:

Image 1

dove:

«x%» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento;

«y» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno;

«t» è l’ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

«SEC» è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione.

Articolo 4

Uso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali

L’Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

Articolo 5

Mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19

1.   Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 mediante il regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa e la legislazione settoriale ivi menzionata:

a)

alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell’Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Le operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in euro;

b)

fino 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 dei prestiti contratti possono essere usati per erogare prestiti e, in deroga all’articolo 4, fino a 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 possono essere destinati alle spese.

L’importo di cui al primo comma, lettera a), è adeguato mediante un deflatore fisso del 2 % annuo. Ogni anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l’importo a seguito dell’adeguamento.

La Commissione gestisce l’assunzione dei prestiti di cui al primo comma, lettera a), in modo tale che non siano effettuate nuove assunzioni nette di prestiti dopo il 2026.

2.   Per i prestiti contratti per essere destinati alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio dell’Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Il calendario dei rimborsi dei prestiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo è fissato, secondo il principio della sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività. I rimborsi del capitale iniziano prima della fine del periodo del QFP 2021-2027, con un importo minimo, nella misura in cui gli importi inutilizzati dei pagamenti di interessi dovuti nell’ambito dell’assunzione di prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo consentono, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 314 TFUE. Tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo della Commissione di contrarre prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rimborsate integralmente al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

Gli importi dovuti dall’Unione in un dato anno per il rimborso del capitale dei prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 7,5 % dell’importo massimo da destinare alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

3.   La Commissione prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato. La Commissione predispone un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l’anno successivo, nonché un piano che specifichi i previsti pagamenti di capitale e interessi, e lo comunica al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione aggiorna tale calendario periodicamente.

Articolo 6

Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19

I massimali indicati all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali ciascuno al solo scopo di coprire tutte le passività dell’Unione risultanti dalle assunzioni di prestiti di cui all’articolo 5 fino alla cessazione di tali passività e al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

L’incremento dei massimali delle risorse proprie non è usato per coprire altre passività dell’Unione.

Articolo 7

Principio dell’universalità

Le entrate di cui all’articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 8

Riporto delle eccedenze

L’eventuale eccedenza delle entrate dell’Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all’esercizio successivo.

Articolo 9

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

1.   Le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Se del caso, gli Stati membri adattano tali disposizioni per conformarsi alla normativa dell’Unione.

La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente ai regolamenti adottati a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

4.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (10), qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio dell’Unione non permettano all’Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall’assunzione di prestiti di cui all’articolo 5 della presente decisione e la Commissione non possa generare la necessaria liquidità ponendo in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a tali assunzioni di prestiti in tempo utile per garantire l’adempimento degli obblighi dell’Unione, anche attraverso la gestione attiva della liquidità e, se necessario, ricorrendo a finanziamenti a breve termine sui mercati dei capitali coerentemente con le condizioni e i limiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest’ultima le risorse necessarie a tal fine. In tali casi, i paragrafi da 5 a 9 del presente articolo si applicano in deroga all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

5.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire in via provvisoria la differenza tra le attività complessive e i bisogni di tesoreria proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno Stato membro. La Commissione annuncia tali attivazioni agli Stati membri con debito anticipo. La Commissione istituirà un dialogo strutturato con gli uffici nazionali di gestione del debito e le tesorerie nazionali per quanto riguarda ai suoi calendari delle emissioni e dei rimborsi.

Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito, o se comunica alla Commissione che non sarà in grado di onorare l’attivazione, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha provvisoriamente il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive presso gli altri Stati membri. Tali attivazioni sono proporzionali alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno degli altri Stati membri. Allo Stato membro che non abbia onorato un’attivazione continua a incombere tale obbligo.

6.   L’importo totale massimo annuale delle risorse di tesoreria che può essere chiesto a uno Stato membro a norma del paragrafo 5 è in qualsiasi circostanza limitato alla sua quota relativa basata sull’RNL nell’ambito dell’incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie di cui all’articolo 6. A tal fine, la quota relativa basata sull’RNL è calcolata come la quota dell’RNL totale dell’Unione, risultante dalla rispettiva colonna della sezione «Entrate» dell’ultimo bilancio annuale dell’Unione adottato.

7.   Qualunque fornitura di risorse di tesoreria a norma dei paragrafi 5 e 6 è compensata senza ritardo in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell’Unione.

8.   Le spese coperte dalle risorse di tesoreria fornite in via provvisoria dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 sono iscritte nel bilancio dell’Unione senza ritardo al fine di garantire che le relative entrate siano prese in considerazione il più presto possibile ai fini dell’accredito delle risorse proprie nei conti da parte degli Stati membri in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

9.   L’applicazione del paragrafo 5 non comporta, annualmente, l’attivazione delle risorse di tesoreria oltre i massimali delle risorse proprie di cui all’articolo 3 incrementati in conformità dell’articolo 6.

Articolo 10

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie dell’Unione:

a)

la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all’articolo 8;

b)

le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.

Articolo 11

Disposizioni finali e transitorie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2014/335/UE, Euratom è abrogata. I riferimenti alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (11), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio (12), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio (13), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (14), alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (15), alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (16) o alla decisione 2014/335/UE, Euratom si intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti alla decisione abrogata si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato della presente decisione.

2.   Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom e gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all’adeguamento delle entrate provenienti dall’applicazione dell’aliquota di prelievo all’imponibile dell’IVA determinato in modo uniforme e limitato a un tasso compreso tra il 50 % e il 55 % del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, secondo l’esercizio di riferimento, al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2020 e al calcolo del finanziamento delle correzioni accordate al Regno Unito da altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

4.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

5.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2014 e il 28 febbraio 2021 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

6.   Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il segretario generale del Consiglio notifica la presente decisione agli Stati membri.

Gli Stati membri notificano senza ritardo al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(7)  Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

(8)  Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

(11)  Decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19).

(12)  Decisione 85/257/CEE, Euratom, del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15).

(13)  Decisione 88/376/CEE, Euratom, del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

(14)  Decisione 94/728/CE, Euratom, del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9).

(15)  Decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

(16)  Decisione 2007/436/CE, Euratom, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2014/335/EU, Euratom

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2

-

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, e articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

-

-

Articolo 4

Articolo 5

-

-

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafi da 4 a 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

-

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Articolo 13


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