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Document 32020D1805

Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica [notificata con il numero C(2020) 8152] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8152

OJ L 402, 1.12.2020, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1805/oj

1.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/89


DECISIONE (UE) 2020/1805 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2020

che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica

[notificata con il numero C(2020) 8152]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La validità dei criteri ecologici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti tessili e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (2), scade il 5 dicembre 2020.

(2)

La validità dei criteri ecologici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE alle calzature e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, stabiliti dalla decisione (UE) 2016/1349 della Commissione (3), scade il 5 agosto 2022.

(3)

In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE, del 30 giugno 2017 (4), la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di ciascun gruppo di prodotti nonché la pertinenza e l’adeguatezza dei rispettivi criteri ecologici attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica prima di proporne la proroga. Per quanto riguarda le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349, la valutazione ha confermato la pertinenza e l’adeguatezza dei gruppi di prodotti, così come dei rispettivi criteri ecologici attuali e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica.

(4)

In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza dell’Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, indica inoltre soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l’uso dell’Ecolabel UE, anche unendo all’occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell’UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.

(5)

Per facilitare ulteriormente la transizione verso un’economia più circolare, i criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti tessili e le calzature dovrebbero essere rivisti in linea con il Nuovo piano d’azione per un’economia circolare - Per un’Europa più pulita e competitiva (5). È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE stabiliti dalle decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 fino allo stesso termine per consentire alla Commissione di rivedere insieme questi due gruppi di prodotti e riunirli se ciò è ritenuto possibile.

(6)

Al fine di concedere il tempo necessario a completare il processo di revisione e offrire ai titolari di licenze attuali e futuri una prospettiva affidabile che consenta loro di continuare nel frattempo a commercializzare i prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE mantenendo i vantaggi derivanti dal marchio, il periodo di validità dei criteri attuali per i prodotti tessili e le calzature e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2025.

(7)

Le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 2

L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(3)  Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16).

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE (COM(2017) 355 final).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).


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