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Document 32020D1637

Decisione (UE) 2020/1637 del Consiglio del 3 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

OJ L 369, 5.11.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1637/oj

5.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 369/3


DECISIONE (UE) 2020/1637 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.

(5)

Nella 182a sessione del Forum mondiale, che si terrà il 10 novembre 2020, il WP.29 dell’UNECE è chiamato ad adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo ai registratori di dati di evento, le proposte di modifica dei GTR UNECE nn. 7, 15 e 18, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici e la proposta di emendamenti alla Mutual Resolution M.R.3 relativa alla qualità dell’aria all’interno del veicolo. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l’Unione e, unitamente ai regolamenti tecnici mondiali UNECE e alla Mutual Resolution, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153 e alla Mutual Resolution M.R.3.

(8)

Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE nn. 7, 15 e 18.

(9)

Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare due nuovi regolamenti UNECE, di cui uno relativo all’omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo e uno relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti. Parallelamente deve essere adottato un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.

(10)

Per permettere l’ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l’adozione delle proposte di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell’UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell’UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell’UNECE.

(11)

Al fine di garantire la coerenza dell’interpretazione dei regolamenti UNECE nn. 155 e 156, è opportuno adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi a entrambi i regolamenti nonché la proposta di orientamenti sull’uso della banca dati per lo scambio di omologazioni di cui al regolamento UNECE n. 155.

(12)

Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/848 (4) relativa alla posizione da adottare in merito al GTR UNECE n. 7 e alle proposte di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli riferita alla 181a sessione del WP.29 dell’UNECE che si è tenuta il 24 giugno 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di novembre,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 182a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 10 novembre 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (5) è quella di votare a favore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio, del 16 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 5).

(5)  Cfr. documento ST 11850/20 al seguente indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


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