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Document 32020D1350

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

OJ L 314, 29.9.2020, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1350/oj

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Lituania ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 48,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Lituania diminuirà del 7,1 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lituana connessa alle sovvenzioni salariali durante e dopo il periodo senza lavoro e alle prestazioni per i lavoratori autonomi, comprese le prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, illustrate nei considerando da (4) a (7).

(4)

La «legge sull’occupazione n. XII-2470», citata nella richiesta della Lituania del 7 agosto 2020, ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro. Il datore di lavoro può scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, o il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.

(5)

Sono inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto del salario minimo o del doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro può raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a mantenere i rapporti di lavoro in essere.

(6)

Le autorità hanno altresì introdotto prestazioni per i lavoratori autonomi, compresi quelli che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con almeno quattro unità di dimensioni economiche, per un importo di 257 EUR al mese versati durante il periodo di quarantena e i due mesi successivi. Le prestazioni per i lavoratori autonomi possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(7)

Infine, sono state introdotte prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con meno di quattro unità di dimensioni economiche, che non rientravano nell’ambito di applicazione della misura di cui al considerando (6). La misura consiste in un versamento una tantum di 200 EUR per i piccoli agricoltori che non avevano un’altra occupazione. Per i piccoli agricoltori che, in aggiunta alla loro attività agricola autonoma, esercitavano un’attività subordinata senza guadagnare più del salario minimo, la misura consiste in un versamento di 200 EUR per ciascuno dei tre mesi di quarantena e per il periodo dello stato di emergenza. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(8)

La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 746 660 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(9)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe.

(10)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lituania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Lituania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Lituania può finanziare le seguenti misure:

a)

sovvenzioni salariali durante e dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470»;

b)

prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 5-1 nella «legge sull’occupazione n. XII-2470»;

c)

prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione XII-2470».

Articolo 4

La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


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