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Document 32020D1312
Council Decision (CFSP) 2020/1312 of 21 September 2020 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Decisione (PESC) 2020/1312 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
Decisione (PESC) 2020/1312 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
GU L 308 del 22.9.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/3 |
DECISIONE (PESC) 2020/1312 DEL CONSIGLIO
del 21 settembre 2020
che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana. |
(2) |
Il 28 luglio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2536 (2020), che estende le deroghe concernenti l’embargo sulle armi. |
(3) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
(4) |
La decisione 2013/798/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All′articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/798/PESC le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e di munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi, di veicoli militari di terra non armati e di veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e relativi pezzi di ricambio, nonché di lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi e relativa assistenza tecnica alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato; |
h) |
alla vendita, alla fornitura o all’esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse che non figurano all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; oppure». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).