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Document 32020D1241

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2020) 5797] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/5797

OJ L 284, 1.9.2020, p. 9–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1241/oj

1.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1241 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2020

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2020) 5797]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

La Commissione ha esaminato o riesaminato tali deroghe e ha constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.

(3)

Pertanto, dato che l’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE devono essere adeguati, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire integralmente tali capi.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Articolo 2

L’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2020

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il capo I.3 è sostituito dal seguente:

«I.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO

= strada

a/bi/bii

= articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

= sigla dello Stato membro

nn

= numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–a–BE–2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: “Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 6-97.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–HU–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell’ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici usati da abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: l’uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell’ADR [cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all’impianto di trattamento. L’imballaggio è etichettato con la dicitura “Rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti omologati previste nell’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici usati.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DK Danimarca

RO–a–DK–2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso veicolo.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1.

non si possono trasportare più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le sostanze esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5.

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

DE Germania

RO–a–DE–1

Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto e al carico misto.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell’esenzione. Il valore “1 000” (cfr. il punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l’esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell’ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell’etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili alle merci ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzioni per l’imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l’applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell’ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell’ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell’ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell’ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: l’attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, insieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

In precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all’interno dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all’utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell’ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo, qualora i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un trasporto marittimo, l’utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati in conformità al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano trasportati fino all’utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell’operazione di trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Dopo l’utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non conformi all’ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell’Irlanda. Questo trasporto all’interno dell’Irlanda rientrerebbe nell’articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di articoli pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di articoli pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. La deroga si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima “scadute”, effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull’imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO–a–IE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–a–HU–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

ES Spagna

RO–a–ES–1

Oggetto: affissione di pannelli (placard) sui contenitori

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i pannelli devono essere apposti su entrambi i lati e ad ogni estremità del contenitore, del contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), del contenitore cisterna o della cisterna mobile.

Contenuto della legislazione nazionale: i pannelli non devono essere apposti sui contenitori che contengono colli laddove siano utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto su strada. L’esenzione non si applica alla classe 1 o 7.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Osservazioni: un contenitore diverso da un contenitore cisterna, utilizzato solo per il trasporto su strada e non collegato a un’operazione di trasporto intermodale, svolge le funzioni proprie di una cassa mobile. Per le casse mobili per il trasporto di merci imballate non è richiesto alcun tipo di pannelli di pericolo, salvo per le classi 1 e 7.

È stato pertanto ritenuto opportuno prevedere un’esenzione, esclusivamente dall’obbligo di pannelli, per i contenitori utilizzati come casse mobili nelle operazioni di trasporto su strada, fatta eccezione per i contenitori adibiti al trasporto di prodotti della classe 1 o 7.

In tale esenzione i contenitori sono assimilati alle casse mobili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza; non vi sono motivi per imporre per i contenitori ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste per le casse mobili in quanto queste ultime rispettano più requisiti di sicurezza in ragione della loro progettazione e costruzione specifiche. Il resto dei pannelli e delle marcature prescritti per i veicoli che trasportano merci pericolose devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 5.3, della direttiva 2008/68/CE.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025.

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FR–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l’utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell’ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L’imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all’allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L’imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all’allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura “Campioni destinati all’analisi” (in francese: “Echantillons destinés à l’analyse”). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l’esenzione di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l’imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO–a–HU–2

Oggetto: distribuzione di merci negli imballaggi interni ai dettaglianti o dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi interni rechino un marchio conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano altrimenti contrassegnati se contengono merci pericolose imballate conformemente all’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE e trasportate in un quantitativo conforme a quanto indicato nell’allegato 1 della legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Osservazioni: le prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto da un deposito di distribuzione a un dettagliante o un utilizzatore o da un dettagliante a un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio siano trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alla categoria di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni LQ (quantità limitata) o in imballaggi conformi all’accordo ADR o che sono articoli robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all’altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo alcune disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: “Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GM from 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–HU–2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all’imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l’ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–3

Oggetto: affissione dei pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale: sul lato anteriore e posteriore delle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–a–SE–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR–7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all’ADR, i rifiuti sono suddivisi in diverse categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una categoria. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–5

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–8

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all’utilizzatore finale (eccetto per la classe 7).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell’allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali compreso il passaggio su strada pubblica.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l’etichettatura e/o la marcatura dei colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–11

Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di pericolo.

Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce ONU 1965, le etichette di pericolo mancanti non devono essere sostituite se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–12

Oggetto: trasporto della merce ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: la merce ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–13

Oggetto: trasporto di bombole DOT.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

DK Danimarca

RO–bi–DK–1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell’ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di apparecchiature elettroniche consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all’inizio dell’operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO–bi–DK–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati ubicati molto vicini tra loro.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose su strada tra due o più distinti locali privati ubicati molto vicini tra loro, il trasporto può avvenire con un permesso scritto delle autorità competenti, nel rispetto di determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: può verificarsi facilmente il caso del trasferimento di merci tra locali privati ubicati vicini tra loro, con la necessità però di accesso a un tratto molto limitato di una strada pubblica (es. attraversamento di una strada). Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso si applicano solo condizioni più blande.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l’equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose provenienti da abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all’attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia l’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

RO–bi–DK–5

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.11, 8.5

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti e per gli operatori commerciali che si occupano delle merci pericolose in questione.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DE Germania

RO–bi–DE–1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);

b)

per quanto concerne la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–5

Oggetto: trasporto locale della merce ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l’approvazione del prototipo, le prove, l’etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 6.8, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un’apertura orientata verso l’alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L’apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza possono essere utilizzati uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l’omologazione da parte dell’autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un’etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni operative

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non sia possibile alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente nel luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, essi devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al riempimento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Vestfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall’autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022

RO–bi–DE–6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE–10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio di un veicolo cisterna devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto “wet-line”, che richiede l’adescamento del tubo della cisterna e l’azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d’ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto indicante la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l’obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR esigono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico; e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico che trasporta merci alla rinfusa. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–E–8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all’allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma che possono essere separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO–bi–SE–3 e RO–bi–DK–3.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, ispezioni e prove, e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Nel campo “Note” del certificato di immatricolazione del veicolo devono essere riportati i seguenti dati: “VALIDO FINO AL 30.6.2021”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, ispezioni e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2021

ES Spagna

RO–bi–ES–2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell’agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per i fertilizzanti in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FR Francia

RO–bi–FR–1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FR–3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FR–4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE–8

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

RO–bi–FR–5

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE–5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

RO–bi–FR–6

Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero [n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2590 AMIANTO, CRISOTILO] da siti di costruzione:

i rifiuti sono trasportati in camion a cassone ribaltabile;

i rifiuti sono imballati in grandi “sacchi contenitori”, sacchi pieghevoli delle dimensioni del piano del cassone, che sono chiusi bene in modo da evitare la dispersione di fibre di amianto durante il trasporto;

i sacchi contenitori sono progettati per resistere alle sollecitazioni subite in condizioni normali di trasporto e durante lo scarico presso la discarica;

sono soddisfatte le altre condizioni applicabili a norma dell’ADR.

Tali condizioni di trasporto risultano particolarmente idonee al trasporto di grosse quantità di rifiuti derivanti da lavori stradali o dalla rimozione dell’amianto dagli edifici. Le condizioni sono inoltre idonee allo stoccaggio definitivo dei rifiuti nelle discariche riconosciute e garantiscono una maggiore facilità di carico e di conseguenza una maggiore protezione dei lavoratori dall’amianto rispetto alle condizioni applicabili a norma dell’istruzione di imballaggio P002 di cui al capitolo 4.1.4 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 giugno 2024

HU Ungheria

RO–bi–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; funzionamento; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità di rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, forniti in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell’ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l’altro, l’utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi “Vietato fumare” con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L’essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall’apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, devono essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l’allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva “n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

“Butano n. ONU 1965” in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole;

“Propano n. ONU 1965” in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, del 16 aprile 2004, a norma dell’articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce l’importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell’RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, del 28 luglio 2004, a norma dell’articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente all’RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FI Finlandia

RO–bi–FI–1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale: nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni: l’informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l’industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FI–3

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–DE–1

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–bi–FI–4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell’ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili del capitolo 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S dell’ADR”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l’indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell’ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e deve pertanto essere disciplinato dalle disposizioni pertinenti. Cfr. anche l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all’ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un impianto per la loro distruzione, tra i quali può esserci anche una considerevole distanza. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: la presenza dei documenti a bordo dell’unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un’unità di trasporto.

Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l’ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o a possedere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all’ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni dei punti 1.3 e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto a norma del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e l’indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

le cisterne e/o i contenitori più vecchi, costruiti non secondo le disposizioni del punto 6.8, ma secondo una legislazione nazionale precedente e installati su strutture mobili per il personale, possono rimanere in uso;

c)

le autocisterne più vecchie non conformi alle disposizioni del punto 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui alle merci ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di omologazione per le strutture mobili per il personale e le autocisterne provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una “struttura mobile per il personale” è una specie di roulotte con un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato al rifornimento di trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l’autorità nazionale competente procederà all’approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell’unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l’operazione di trasporto è prevalentemente di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Nel prossimo futuro è previsto il passaggio alle emulsioni.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–12

Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti l’utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d’artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d’artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione di “default” del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell’ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull’unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell’anno, il periodo di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall’attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sopravvivenza stessa degli speditori di fuochi d’artificio perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d’artificio deve essere fatta in base all’elenco di cui alle raccomandazioni dell’ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Una deroga di tipo simile esiste per i fuochi d’artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell’ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–13

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DK-4

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.»

2)

nell’allegato II, il capo II.3 è sostituito dal seguente:

«II.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA

= ferrovia

a/bi/bii

= articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

= sigla dello Stato membro

nn

= numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA–a–FR–3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall’obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DK Danimarca

RA–bi–DK–1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt e sull’Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

RA–bi–DK–2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sull’Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l’omologazione per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva rispetto alla quale sono ammesse solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC o i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S del RID”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all’allegato II, capo II.1, punto 1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, concordate con le autorità competenti in materia di sicurezza e i servizi di emergenza, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su carri.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in appositi contenitori su carri. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024»


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