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Document 32020D0759

Decisione di esecuzione (UE) 2020/759 della Commissione dell’8 giugno 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/588 al fine di includere l’uso di alternatori efficienti a 12 V nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/3378

OJ L 179, 9.6.2020, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/759/oj

9.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 179/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/759 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/588 al fine di includere l’uso di alternatori efficienti a 12 V nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 ottobre 2019 i costruttori ŠKODA AUTO, a.s, FORD-Werke GmbH, Groupe RENAULT, FCA Italy SpA, SEAT SA, Volkswagen AG, Automobiles Citroen Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, OPEL Automobile GmbH, in conformità all’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2), hanno presentato congiuntamente una richiesta per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione (3) al fine di estendere l’approvazione della tecnologia innovativa al suo uso in autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.

(2)

In particolare i richiedenti hanno chiesto che, in ragione della crescente percentuale di autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale compresso (GNC), l’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/588 includa anche l’uso degli alternatori efficienti a 12 V per tali veicoli e che alcuni fattori del metodo di prova siano adeguati di conseguenza.

(3)

La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (versione luglio 2018) (5). La Commissione ha ritenuto giustificata la richiesta per quanto riguarda i veicoli alimentati a GPL e a GNC e l’efficienza minima richiesta per l’uso dell’alternatore efficiente di 12 V per tali veicoli dovrebbe pertanto essere adeguata per tener conto dell’uso di questa tecnologia innovativa nei veicoli che possono essere alimentati con tali carburanti.

(4)

Essa ha ritenuto inoltre opportuno e coerente con altre decisioni di approvazione affrontare anche la situazione dei veicoli che possono essere alimentati con E85. Per quanto riguarda tali veicoli occorre in particolare chiarire che a causa della limitata disponibilità di E85 sul mercato dell’Unione nel suo insieme non è appropriato distinguere questo combustibile dalla benzina per determinare i risparmi di CO2 ottenuti dall’uso di un alternatore efficiente a 12 V.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/588,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

La decisione di esecuzione (UE) 2016/588 è modificata come segue.

(1)

All’articolo 2, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la sua efficienza è almeno pari a:

i)

73,8 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 senza turbocompressore;

ii)

73,4 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 con turbocompressore;

iii)

74,2 % per i veicoli alimentati a diesel;

iv)

74,6 % per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) senza turbocompressore;

v)

74,1 % per i veicoli alimentati a GPL con turbocompressore;

vi)

76,3 % per i veicoli alimentati a gas naturale compresso (GNC) senza turbocompressore;

vii)

75,7 % per i veicoli alimentati a GNC con turbocompressore.»

(2)

All’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a)

per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b)

per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.

4.   I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 17 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino all’anno civile 2020 incluso.»

(3)

Nell’allegato, le tabelle 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe) [l/kWh]

Benzina/E85

0,264

Benzina/E85 turbo

0,280

Diesel

0,220

GPL

0,342

GPL turbo

0,363

 

Consumo di energia effettiva (VPe) [m3/kWh]

GNC (G20)

0,259

GNC (G20) turbo

0,275


Tabella 3

Fattore di conversione del carburante (CF)

Tipo di carburante

Fattore di conversione

 

[100 g CO2/l]

[g CO2/l]

Benzina/E85

23,3

2330

Diesel

26,4

2640

GPL

16,3

1629

 

[100 g CO2/m3]

[g CO2/m3]

GNC (G20)

18,0

1795»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all’approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(5)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52


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