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Document 32020D0263

    Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)

    PE/37/2019/REV/2

    GU L 58 del 27.2.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj

    27.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 58/43


    DECISIONE (UE) 2020/263 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2020

    relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4) stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensione dall’accisa fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (5) stabilisce la struttura e il contenuto del documento d’accompagnamento di cui alla direttiva (UE) 2020/262 nonché la procedura per il suo utilizzo.

    (4)

    Per migliorare i controlli e consentire la semplificazione della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, con la decisione n. 1152/2003/CE è stato istituito un sistema d’informatizzazione.

    (5)

    È necessario mantenere e sviluppare ulteriormente tale sistema d’informatizzazione del controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in modo da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, manuali e automatizzati, compresi i controlli durante i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa ai sensi dei capiIV e V della direttiva (UE) 2020/262 e del capo IV del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (6).

    (6)

    La modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema d’informatizzazione dovrebbero consentire la circolazione intraunionale dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa nonché la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

    (7)

    La modifica e l’estensione del sistema d’informatizzazione servono a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la direttiva (UE) 2020/262 o il regolamento (UE) n. 389/2012. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva (UE) 2020/262 o del regolamento (UE) n. 389/2012.

    (8)

    È necessario precisare gli elementi unionali e non unionali del sistema d’ informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell’ambito dello sviluppo e dell’installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

    (9)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione delle misure necessarie per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema d’informatizzazione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (10)

    Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l’attuazione del sistema d’ informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

    (11)

    Prima che una nuova estensione del sistema d’informatizzazione diventi operativa e dati i problemi incontrati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto delle opinioni dei settori commerciali interessati, dovrebbe verificare se gli attuali sistemi cartacei siano ancora adeguati.

    (12)

    È opportuno che i costi del sistema d’informatizzazione siano suddivisi fra l’Unione e gli Stati membri.

    (13)

    A motivo delle dimensioni e della complessità del sistema d’informatizzazione, è necessario che l’Unione e gli Stati membri forniscano investimenti in personale e in mezzi finanziari finalizzati allo sviluppo e all’installazione del sistema. Nel mettere a punto gli elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi fissati per i sistemi elettronici utilizzati nella pubblica amministrazione e dovrebbero riservare agli operatori economici lo stesso trattamento adottato negli altri settori dove sono installati i sistemi d’informatizzazione. In particolare, essi dovrebbero consentire agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese attive in tale settore, di utilizzare tali elementi nazionali al costo più basso possibile e dovrebbero favorire tutte le misure volte a tutelare la loro competitività.

    (14)

    Poiché l’obiettivo della presente decisione, ossia fornire una base per la governance delle ulteriori automazioni dei processi stabiliti dalla normativa dell’Unione sulle accise, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La presente decisione stabilisce disposizioni per la gestione della modifica, dell’estensione e del funzionamento del sistema d’informatizzazione utilizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («sistema d’ informatizzazione»).

    2.   Tale sistema è inteso:

    a)

    a consentire la trasmissione elettronica dei documenti amministrativi istituiti con la direttiva (UE) 2020/262 e il regolamento (UE) n. 389/2012 e a migliorare i controlli;

    b)

    a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intraunionale dei prodotti sottoposti soggetti ad accisa e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedere se del caso ai necessari controlli.

    Articolo 2

    Le attività relative all’avviamento dell’estensione del sistema di informatizzazione iniziano entro il 10 febbraio 2021.

    Articolo 3

    1.   Il sistema di informatizzazione comporta elementi unionali e non unionali.

    2.   La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi unionali del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile sistemi esistenti e a garantire che tale sistema di informatizzazione sia compatibile con altri pertinenti sistemi di informatizzazione della Commissione e degli Stati membri, con l’obiettivo di creare un insieme integrato di sistemi d’ informatizzazione che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intraunionali dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.

    3.   Gli elementi unionali del sistema d’informatizzazione sono costituiti dalle specifiche comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

    4.   Gli elementi non unionali del sistema d’informatizzazione sono costituiti dalle specifiche nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema d’informatizzazione, dalle connessioni di rete fra gli elementi unionali e non unionali, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema d’informatizzazione nell’ambito della sua amministrazione.

    Articolo 4

    1.   La Commissione coordina la modifica, l’estensione e il funzionamento degli elementi unionali e non unionali del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

    a)

    l’infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema d’informatizzazione;

    b)

    la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l’accesso non autorizzato ai dati e di garantire l’integrità del sistema d’informatizzazione;

    c)

    gli strumenti per l’elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

    2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per la modifica e l’estensione degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema d’informatizzazione.

    Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l’esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

    Articolo 5

    1.   Gli Stati membri portano a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

    Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

    2.   Gli Stati membri non adottano misure relative alla modifica, all’estensione o al funzionamento del sistema d’informatizzazione che possano incidere sull’interconnessione e sull’interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d’insieme.

    Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare che rischi di incidere sull’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema d’informatizzazione, o sul suo funzionamento d’insieme, può essere adottata previo accordo della Commissione.

    3.   Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell’ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

    Articolo 6

    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema di informatizzazione in relazione al le questioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Tali atti di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni dell’Unione concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

    Articolo 7

    1.   La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 8

    1.   La Commissione verifica che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell’Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

    Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in sede di comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a incrementare l’efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

    2.   Entro il 10 febbraio 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del sistema d’ informatizzazione.

    La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema d’informatizzazione.

    Articolo 9

    I paesi candidati all’adesione all’Unione sono informati dalla Commissione dello sviluppo e dell’installazione del sistema d’informatizzazione e possono, qualora lo desiderino, partecipare ai test che saranno effettuati.

    Articolo 10

    1.   Le spese necessarie alla modifica e all’estensione del sistema d’informatizzazione sono ripartite fra l’Unione e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

    2.   L’Unione si fa carico delle spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

    3.   Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative alla modifica, all’estensione e al funzionamento degli elementi non unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

    Articolo 11

    1.   Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all’applicazione e al funzionamento del sistema d’informatizzazione posteriormente al periodo di attuazione, sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    2.   Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per modificare, estendere, gestire e sviluppare ulteriormente il sistema d’informatizzazione.

    Articolo 12

    La decisione n. 1152/2003/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

    Articolo 13

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. BRNJAC


    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 108.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2019.

    (3)  Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).

    (4)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

    (6)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (8)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).


    ALLEGATO

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Decisione n. 1152/2003/CE

    Presente decisione

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, primo comma

    Articolo 2, secondo comma

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    Allegato


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