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Document 32020D0013

Decisione (UE) 2020/13 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell’Unione

ST/14899/2019/INIT

GU L 6 del 10.1.2020, p. 101–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/13/oj

10.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 6/101


DECISIONE (UE) 2020/13 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 90, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ha adottato le direttive per tali negoziati.

(2)

Gli APE conclusi con i paesi e le regioni ACP comprendono clausole di revisione a tempo per il futuro riesame di tali accordi.

(3)

La modifica delle direttive di negoziato è necessario per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell’Unione alla luce dell’evoluzione del commercio a livello mondiale.

(4)

Gli APE fanno parte delle relazioni globali tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi ACP, dall’altra, come stabilito nell’accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), come da ultimo modificato (accordo di partenariato di Cotonou) e nell’accordo che lo sostituirà, una volta applicabile. A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato di Cotonou, la cooperazione economica e commerciale mira a favorire l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all’eliminazione della povertà nei paesi ACP. In tale contesto, gli APE possono essere considerati strumenti di sviluppo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato di Cotonou. I negoziati dovrebbero pertanto tener specialmente conto dei diversi livelli di sviluppo delle parti nonché dei particolari vincoli economici, sociali e ambientali dei paesi ACP e della loro capacità di adattare e adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione riguardo ai negoziati per gli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell’Unione, sono modificate conformemente all’addendum.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro ACP. Il comitato per la politica commerciale è associato a specifiche questioni commerciali.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


ADDENDUM

Direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico

1.   Preambolo

Oltre ad un riferimento generale all’accordo di Cotonou (1) e all’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, si farà un riferimento particolare, tra l’altro, a quanto descritto di seguito:

l’impegno delle parti a promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP al fine di contribuire alla pace, alla prosperità, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile nonché a favorire un contesto politico stabile e democratico;

l’impegno delle parti al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi democratici e lo Stato di diritto, che costituiscono gli elementi essenziali del partenariato ACP-UE, alla promozione della buona governance, compresa la lotta alla corruzione, che rappresenta un aspetto fondamentale del partenariato ACP-UE;

l’impegno delle parti in relazione a una serie di norme e principi concordati a livello internazionale volti a promuovere una relazione di reciproco sostegno tra commercio e sviluppo sostenibile, compreso il sostegno all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché agli accordi e alle norme internazionali in materia di lavoro, compresa la promozione dell’occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, e agli accordi internazionali sul clima, quali l’accordo di Parigi e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

l’impegno delle parti a fondare il loro partenariato sull’obiettivo di ridurre ed eliminare la povertà, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale, costruendo pertanto la cooperazione economica e commerciale ACP-UE sulla base delle iniziative di integrazione regionale esistenti nei paesi ACP;

l’obiettivo della cooperazione economica e commerciale ACP-UE, tesa a promuovere l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, in particolare delle loro strategie per la riduzione della povertà, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all’eliminazione della povertà nei paesi ACP;

l’impegno delle parti a sostenere il processo di integrazione regionale in seno al gruppo degli Stati ACP e a promuovere l’integrazione regionale quale strumento fondamentale per l’integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale;

l’impegno delle parti a rafforzare la cooperazione in materia di economia, commercio e investimenti e a creare una nuova dinamica commerciale e di investimento tra loro al fine di agevolare la transizione dei paesi ACP verso un’economia globale liberalizzata, nonché a promuovere lo sviluppo del settore privato, in particolare delle micro, piccole e medie imprese (MPMI);

l’impegno delle parti a tenere conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP;

l’impegno delle parti al rispetto degli obblighi assunti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e alla promozione degli obiettivi dell’OMC;

l’obiettivo comune delle parti di rafforzare la cooperazione e il potenziamento delle capacità, ove opportuno, in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti sostenibili, e conseguire una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e di servizi, conformemente alle norme dell’OMC, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dei vincoli economici, sociali e ambientali cui sono confrontati;

gli impegni assunti dalle parti per garantire un reciproco rafforzamento tra gli sforzi intrapresi nel quadro dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà e quelli intrapresi nel quadro degli accordi di partenariato economico (APE);

il diritto di regolamentare l’attività economica a fini di interesse pubblico, conformemente agli obblighi internazionali, allo scopo di perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale.

2.   Natura e ambito di applicazione degli APE

Scopo dei negoziati è concludere APE tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra. Gli APE mirano a favorire l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire all’eliminazione della povertà nei paesi ACP.

A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo di Cotonou e delle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, i negoziati mirano alla conclusione e, se del caso, all’approfondimento di APE con sottogruppi ACP definiti conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou e alle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, tenendo conto del processo di integrazione regionale all’interno dei paesi ACP.

Gli APE sono volti a promuovere una più stretta integrazione economica tra le parti, eliminando progressivamente gli ostacoli agli scambi tra di esse e intensificando la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio, in piena conformità delle disposizioni dell’OMC.

Gli APE si basano sugli obiettivi e sui principi dell’accordo di Cotonou, in particolare i suoi elementi essenziali e fondamentali, sulle disposizioni della parte 3, titolo II, dello stesso e sulle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile. I negoziati per gli APE tengono pertanto conto in particolare dei diversi livelli di sviluppo delle parti, come anche degli specifici vincoli economici, sociali e ambientali dei paesi ACP nonché della capacità di adattare e di adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione.

3.   Scambi di merci

3.1.   Obiettivo

Gli APE mirano a istituire zone di libero scambio tra le parti, sulla base degli obiettivi di sviluppo dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà, in conformità delle disposizioni dell’OMC. Resta pertanto inteso che le condizioni di accesso al mercato descritte di seguito saranno disponibili unicamente nel contesto di tali APE. Qualsiasi futuro negoziato APE sugli scambi di merci si basa sull’acquis delle disposizioni già negoziate.

3.2.   Dazi all’importazione

—   Importazioni nell’Unione europea

Gli APE si basano sulle condizioni di accesso al mercato attualmente previste e le rafforzano ulteriormente. Le modalità specifiche per l’ulteriore smantellamento delle tariffe sono stabilite nel corso dei negoziati, tenendo conto degli interessi di esportazione esistenti e potenziali dei paesi ACP e dell’impatto delle misure di liberalizzazione degli scambi, in particolare sull’integrazione regionale all’interno dei paesi ACP.

—   Importazioni nei paesi ACP

Con l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione economica regionale e politiche adeguate, i negoziati perseguiranno 1) l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’Unione europea per la quasi totalità degli scambi nel corso di un periodo transitorio, 2) l’abolizione di tutti gli oneri di effetto equivalente ai dazi doganali alla data di applicazione degli APE e 3) l’eliminazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alla data di applicazione degli APE.

Il calendario per lo smantellamento delle tariffe e l’elenco definitivo dei prodotti interessati dalla liberalizzazione degli scambi da parte dei paesi ACP rispecchieranno i vincoli economici, sociali e ambientali cui tali paesi sono confrontati e la loro capacità di adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione. Di conseguenza, per tenere conto dei vincoli specifici dei paesi ACP interessati, verrà applicato in modo flessibile un periodo transitorio compatibile con le norme dell’OMC nonché con l’accordo di Cotonou e con l’accordo che lo sostituirà. La stessa flessibilità sarà applicata in relazione all’elenco dei prodotti nonché al calendario e ai ritmi degli impegni di liberalizzazione assunti dai paesi ACP.

Fatto salvo quanto precede, i paesi ACP riservano all’Unione europea in qualunque momento un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita. Ciò non si applica alle concessioni fatte da paesi ACP ad altri paesi ACP oppure ad altri paesi in via di sviluppo che non sono grandi economie commerciali nel quadro di accordi regionali o di altre disposizioni commerciali compatibili con le prescrizioni dell’OMC.

In forza dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli APE conclusi nel quadro dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, nel corso dei negoziati si terrà conto degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea. In tale contesto gli APE possono prevedere, in particolare, misure specifiche a favore dei prodotti provenienti da queste regioni, con l’obiettivo di assicurarne l’integrazione nel commercio intraregionale nel breve termine, conformemente alle disposizioni dell’OMC. Alla luce della decisione sull’associazione d’oltremare (2) occorre tener conto anche degli interessi dei paesi e territori d’oltremare.

I paesi ACP si impegnano almeno a estendere automaticamente il trattamento concesso all’Unione europea a tutte le altre parti dell’APE in questione, preferibilmente prima della liberalizzazione degli scambi nei confronti dell’Unione europea.

In caso di gravi difficoltà dovute alla liberalizzazione degli scambi i paesi ACP, in consultazione con l’Unione europea, possono sospendere temporaneamente l’applicazione del calendario di liberalizzazione e, se del caso, rimodulare o adeguare il ritmo dei progressi verso la definitiva istituzione della zona di libero scambio, in piena conformità delle disposizioni dell’OMC.

I programmi e i calendari di liberalizzazione degli scambi dei paesi ACP sono inclusi negli APE, ivi compresi i pertinenti elenchi dei prodotti e i calendari per lo smantellamento delle tariffe. Tali elenchi e calendari saranno messi a punto nel corso dei negoziati.

—   Dazi di base

I dazi di base ai quali devono applicarsi le riduzioni concordate sono i dazi NPF effettivamente applicati dai paesi ACP il giorno della firma degli APE. Tali dazi sono definiti in un elenco accluso a ciascun APE.

3.3.   Disposizioni generali

Dazi all’esportazione. I dazi all’esportazione applicati negli scambi tra le parti sono eliminati secondo un calendario concordato che non si protrarrà oltre dieci anni.

Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate alle esportazioni o alle importazioni negli scambi tra le parti sono abolite alla data di applicazione degli APE.

Trattamento nazionale e misure fiscali. Negli APE sarà inclusa una disposizione standard concernente il trattamento nazionale che garantisca ai prodotti delle parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili di origine nazionale. Eventuali misure o pratiche fiscali interne discriminatorie già esistenti saranno eliminate a partire dall’applicazione degli APE.

Tassazione. È opportuno che gli APE includano disposizioni relative all’eccezione per quanto riguarda la tassazione sulla base dei pertinenti articoli degli accordi dell’OMC.

Velocità variabile. Ove compatibile con gli obiettivi di integrazione delle regioni ACP interessate, gli APE prevedono la liberalizzazione degli scambi a velocità variabile, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP interessati e dei diversi gradi di integrazione che possono esistere nella regione, in linea con il processo di integrazione interna della medesima.

Clausola di sicurezza alimentare. Gli APE contengono disposizioni volte a promuovere la sicurezza alimentare conformemente alle norme dell’OMC.

Misure di salvaguardia. Le disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell’OMC.

Antidumping. Qualora constati che l’altra parte mette in atto pratiche di dumping o sovvenzioni pregiudizievoli nell’ambito degli scambi commerciali ai sensi delle disposizioni del GATT, ciascuna delle parti può adottare misure appropriate contro tali pratiche, conformemente alle norme e alle prassi del GATT o dell’OMC. In tale contesto l’Unione europea tiene in particolare considerazione la specifica situazione socioeconomica dei paesi ACP interessati.

Clausola di stand-still. Le parti convengono di astenersi dall’introduzione di nuovi dazi, dall’aumento dei dazi in vigore e dall’introduzione di nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente dopo l’applicazione degli APE tra il gruppo regionale e l’Unione europea. Le parti dovrebbero tener conto di questo principio fin dall’inizio dei negoziati.

Trasparenza. Ciascuna parte sarà tenuta a trasmettere all’altra parte le proprie tabelle dei dazi doganali e tutte le successive modifiche ad esse apportate.

Classificazione delle merci. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica il sistema armonizzato.

3.4.   Norme d’origine, cooperazione amministrativa

I negoziati sulle regole di origine e sulla cooperazione amministrativa tengono conto degli ultimi sviluppi relativi alle regole di origine dell’UE nonché delle regole in vigore previste da ciascun APE. In tale contesto, l’Unione europea valuta qualsiasi richiesta specifica di modifica delle regole di origine presentata dagli Stati ACP intesa a semplificare le regole esistenti e migliorare l’accesso al mercato per i paesi ACP, tenendo conto delle situazioni nazionali e, in particolare, dell’esperienza e della struttura delle loro relazioni commerciali preferenziali.

Gli APE consentiranno alle parti di adottare misure appropriate in caso di mancanza di cooperazione amministrativa o di cattiva gestione. Per quanto riguarda la questione della perdita di dazi doganali legata alla cattiva gestione delle importazioni preferenziali, potrebbero essere individuate misure appropriate sulla base di una decisione orizzontale del Consiglio.

3.5.   Dogane, agevolazione degli scambi, misure antifrode e responsabilità finanziaria

I negoziati sono intesi a semplificare la totalità dei requisiti e delle procedure riguardanti le importazioni e le esportazioni, in particolare per quanto concerne le procedure doganali, le licenze d’importazione, la valutazione in dogana, le norme in materia di transito e le ispezioni pre-imbarco, sulla base dei più elevati standard internazionali e in conformità delle disposizioni dell’accordo OMC sull’agevolazione degli scambi. Gli APE comprenderanno un protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, oltre ad una clausola antifrode per impedire gli abusi delle preferenze tariffarie.

4.   Scambi di servizi, investimenti e commercio digitale

4.1.   Ambito di applicazione

Gli APE prevedranno una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti con l’obiettivo di garantire un livello comparabile di opportunità di accesso al mercato, coerentemente con le pertinenti norme dell’OMC, in particolare l’articolo V del GATS, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP interessati. Gli APE dovrebbero coprire tutte le modalità di fornitura.

L’elevata qualità dei servizi pubblici dell’UE deve essere preservata conformemente al TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto degli impegni dell’UE in tale settore, compreso il GATS. I servizi forniti nell’esercizio dell’autorità governativa quali definiti dall’articolo I-3 del GATS sono esclusi dai negoziati. Gli APE riaffermano il diritto delle parti di regolamentare l’attività economica a fini di interesse pubblico, conformemente agli obblighi internazionali.

Inoltre, gli APE dovrebbero contenere disposizioni regolamentari volte ad affrontare gli ostacoli «oltre frontera», anche, se del caso, nel settore della regolamentazione nazionale. Gli APE possono altresì includere disposizioni riguardanti prescrizioni in materia di prestazioni relative agli investimenti.

Nel contesto della sempre maggiore digitalizzazione del commercio e delle marcate dimensioni relative allo sviluppo del commercio digitale, dai negoziati dovrebbero scaturire norme sul commercio digitale, inclusi i flussi di dati transfrontalieri, senza che includano o interessino le norme UE di tutela dei dati personali e fatta salva la normativa UE. Tali norme dovrebbero mirare a migliorare le condizioni per il commercio digitale a vantaggio delle imprese e dei consumatori e ad aumentare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI), nonché a creare nuove opportunità per promuovere una crescita e uno sviluppo inclusivi e sostenibili. Gli APE dovrebbero prevedere un’adeguata flessibilità, cooperazione e dialogo sulle questioni normative sollevate dal commercio digitale.

Gli APE stabiliranno che i servizi audiovisivi saranno disciplinati separatamente in accordi specifici di partenariato e cooperazione culturale tra le parti. Tali accordi garantiranno all’Unione europea e ai suoi Stati membri, nonché ai paesi ACP, la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare le loro politiche nei settori culturale e audiovisivo ai fini della preservazione della propria diversità culturale, pur riconoscendo, preservando e promuovendo i valori e le identità culturali dei paesi ACP al fine di promuovere il dialogo interculturale migliorando le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali di tali paesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 dell’accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

Le parti convengono di astenersi dall’introduzione di misure nuove o più discriminatorie dopo l’applicazione degli APE tra il gruppo regionale e l’Unione europea. Le parti dovrebbero tener conto di questo principio fin dall’inizio dei negoziati.

Il processo di liberalizzazione si svolgerà in modo asimmetrico. Ai paesi ACP sarà riconosciuta una certa flessibilità a seconda del loro livello di sviluppo, in termini sia generali sia settoriali e sottosettoriali, in conformità delle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

Per l’Unione europea il periodo di transizione non dovrebbe superare i 10 anni.

Per quanto concerne i paesi ACP, al fine di tener conto dei vincoli specifici dei paesi ACP interessati, verrà applicato in modo flessibile un periodo di transizione, in linea di principio non superiore a 15 anni, compatibile con le norme dell’OMC nonché con gli obiettivi dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà.

I paesi ACP che fanno parte di un APE si impegneranno ad applicare tra di loro come minimo lo stesso regime che applicano all’Unione europea.

Gli APE riconfermeranno gli impegni relativi ai servizi assunti nel quadro dell’accordo di Cotonou e delle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

4.2.   Modalità pratiche

I negoziati possono essere rinviati, se ciò è giustificato da particolari vincoli economici, sociali e ambientali cui sono confrontati i paesi ACP. In tal caso le parti valuteranno regolarmente la situazione nel corso dei negoziati relativi agli APE. Esse garantiranno che la fase preparatoria dei negoziati in questione sia attivamente utilizzata per la preparazione dei negoziati, in particolare attraverso la mobilitazione di un adeguato sostegno allo sviluppo di servizi, in linea con le disposizioni dell’accordo di Cotonou, in particolare l’articolo 41, paragrafo 5, e con le pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

5.   Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Gli APE riconfermeranno gli impegni assunti a norma dell’allegato II, articolo 12, dell’accordo di Cotonou e delle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

Gli APE dovrebbero mirare alla liberalizzazione totale dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali relativi alle operazioni coperte dagli APE. Dovrebbero includere tutte le disposizioni di salvaguardia e di esclusione (ad esempio in merito alla bilancia dei pagamenti e all’unione economica e monetaria dell’Unione) che dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei capitali.

6.   Settori connessi agli scambi

6.1.   Aspetti generali

Gli APE riesamineranno i rispettivi impegni nei settori connessi agli scambi assunti nel quadro dell’accordo di Cotonou (3) e dell’accordo che lo sostituirà, in particolare per quanto riguarda la politica di concorrenza, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (comprese le indicazioni geografiche), la standardizzazione e la certificazione, le misure sanitarie e fitosanitarie, il commercio e l’ambiente, gli scambi e le norme di lavoro, la politica dei consumatori e la tutela della salute dei consumatori. Tali disposizioni degli APE saranno riesaminate alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali, plurilaterali e bilaterali.

6.2.   Settori specifici

Inoltre, per quanto riguarda i seguenti settori, si applica quanto riportato di seguito.

 

Investimenti. Conformemente all’obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà, in linea con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile (e per quanto riguarda gli articoli 1, 29 e da 75 a 78 e l’allegato II dell’accordo di Cotonou, nonché le pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile), le parti convengono di istituire un quadro che faciliti, rafforzi e stimoli gli investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi tra di esse, tenendo conto delle iniziative multilaterali in materia di agevolazione degli investimenti. Tale quadro si baserà sui principi di non discriminazione, apertura, trasparenza e stabilità. Le parti promuoveranno lo sviluppo di contesti di investimento attraenti e stabili sostenendo norme stabili e trasparenti per gli investitori e cercheranno di migliorare l’inclusione finanziaria e l’accesso ai finanziamenti.

Se identificato da entrambe le parti come ambito di negoziazione, e fatte salve ulteriori direttive di negoziato specifiche per paese o per regione, possono essere negoziate disposizioni in materia di protezione degli investimenti. Tali disposizioni sono in linea con l’approccio riformato dell’UE alla protezione degli investimenti, compresa la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Esse garantiscono altresì una solida protezione degli investitori e degli investimenti, tutelando nel contempo il pieno diritto delle parti di legiferare nel loro territorio al fine di conseguire legittimi obiettivi politici. Gli eventuali negoziati dovrebbero tener conto anche dei pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di sviluppo sostenibile e condotta responsabile delle imprese, come indicato nell’approccio riformato dell’Unione europea alla protezione degli investimenti.

 

Appalti pubblici. Gli APE mireranno a garantire la piena trasparenza delle norme e dei metodi in tema di appalti pubblici a tutti i livelli di governo, sulla base dei principi dell’accordo sugli appalti pubblici (OMC). Le parti possono inoltre adoperarsi per la progressiva liberalizzazione dei loro mercati degli appalti pubblici sulla base del principio di non discriminazione e tenendo conto dei loro livelli di sviluppo.

 

Norme, regolamentazioni tecniche e valutazioni della conformità. Gli APE dovrebbero contenere un intero capitolo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), che si ispiri all’accordo TBT dell’OMC e che vada oltre quest’ultimo. Tale capitolo dovrebbe mirare, tra l’altro, alla compatibilità e alla convergenza delle regolamentazioni tecniche mediante l’applicazione di norme internazionali, alla razionalizzazione dei requisiti in tema di prove e certificazioni attraverso l’applicazione di procedure di valutazione della conformità basate sul rischio e al rafforzamento della trasparenza.

 

Norme sanitarie e fitosanitarie. Gli APE dovrebbero contenere un intero capitolo sulle norme sanitarie e fitosanitarie (SPS), in linea con altri recenti accordi dell’UE. Basandosi sui principi dell’accordo dell’OMC in materia di SPS, i negoziati dovrebbero mirare a includere questioni quali il ricorso a norme internazionali (IPPC, OIE e Codex), la trasparenza e la non discriminazione, le modalità per evitare i ritardi ingiustificati, l’armonizzazione, il riconoscimento dell’equivalenza, il riconoscimento dello status delle parti per quanto riguarda le malattie e i parassiti, la regionalizzazione (zonizzazione), il controllo, l’ispezione e l’omologazione delle procedure, il principio di precauzione, gli audit, la certificazione, i controlli all’importazione, le misure di emergenza, il pre-listing nel settore veterinario, il trattamento dell’Unione europea come unica entità, la cooperazione tecnica, il miglioramento della cooperazione in materia di resistenza antimicrobica e benessere degli animali e i meccanismi per affrontare specifiche problematiche commerciali connesse alle misure SPS. Il capitolo dovrebbe inoltre sottolineare la pertinenza dello scambio di informazioni tra le parti in caso di evoluzione delle norme e la necessità di politiche di accompagnamento, compresa la cooperazione tecnica.

 

Protezione dei dati. Gli APE fisseranno l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della vita privata e dei dati personali attraverso adeguati regimi giuridici e politiche, compresa un’efficace attività di contrasto da parte di autorità di controllo indipendenti, quale fattore fondamentale della fiducia dei cittadini nell’economia digitale ed elemento chiave per facilitare gli scambi commerciali e la cooperazione tra le parti in materia di applicazione delle norme.

 

Diritti di proprietà intellettuale. Gli APE dovrebbero creare un livello di protezione adeguato, equilibrato ed effettivo e prevedere disposizioni per garantire il rispetto in ambito civile e alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (IG), andando oltre l’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Gli APE dovrebbero riaffermare la flessibilità prevista dall’accordo TRIPS. Dovrebbero riconoscere l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC. Le parti garantiscono che l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dagli APE siano coerenti con la dichiarazione di Doha. Le parti dovrebbero attuare, tra l’altro, l’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS, nonché l’allegato e l’appendice dell’allegato, che sono entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

Gli APE dovrebbero fornire una protezione diretta e un effettivo riconoscimento mediante la definizione di un elenco delle IG (vini, alcolici, prodotti agricoli e alimentari), sulla base del livello di protezione di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPS, includendo la lotta all’evocazione e all’abuso di denominazione, una corretta ed efficace applicazione della normativa, la coesistenza con marchi preesistenti registrati in buona fede, la protezione contro il carattere generico successivo e disposizioni sull’aggiunta di nuove IG. Le questioni connesse ai diritti anteriori individuali, riguardanti ad esempio le varietà vegetali, i marchi di fabbrica o di commercio, gli usi generici o altri usi precedenti legittimi, dovrebbero essere affrontate al fine di risolvere in modo reciprocamente soddisfacente i conflitti esistenti.

 

Scambi e concorrenza. Gli APE dovrebbero mirare a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza mediante disposizioni sulla politica di concorrenza, sulle sovvenzioni e sulle imprese di proprietà dello Stato. Le pertinenti disposizioni non impediranno la prestazione di servizi pubblici. Le disposizioni consentiranno inoltre un’adeguata flessibilità per attuare misure volte a promuovere lo sviluppo economico, contrastare la povertà o conseguire altri obiettivi di interesse pubblico come la sicurezza alimentare.

 

Commercio e sviluppo sostenibile. Gli APE dovrebbero promuovere l’attuazione dell’Agenda 2030 e rispettare le norme e i principi pertinenti concordati a livello internazionale in materia di diritti del lavoro, compresa la non discriminazione di genere.

Gli APE dovrebbero pertanto includere disposizioni sul lavoro, sulla parità di genere e sul miglioramento delle opportunità per le donne nel commercio, sugli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, comprendendo la pesca e l’acquacoltura sostenibili, la biodiversità, le foreste e i prodotti forestali, nonché sugli aspetti connessi ai cambiamenti climatici, in particolare l’UNFCCC e l’accordo di Parigi e le iniziative relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici, quali quelle prese nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Gli APE dovrebbero contenere disposizioni volte a promuovere il rispetto e l’efficace applicazione dei principi e delle norme pertinenti convenuti a livello internazionale, tra cui le norme basilari del lavoro, le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e gli accordi multilaterali in ambito ambientale, come pure disposizioni concernenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, le ispezioni del lavoro e il dialogo sociale, nonché la protezione sociale e del lavoro. Dovrebbero comprendere l’impegno di ciascuna parte a compiere sforzi continui e sostenuti ai fini della ratifica delle convenzioni fondamentali dell’ILO.

Gli APE dovrebbero riaffermare il diritto delle parti a regolamentare i settori dell’ambiente e del lavoro, in maniera coerente con i loro impegni internazionali e incoraggiando livelli di protezione elevati, anche tenendo conto delle opzioni più vantaggiose sotto il profilo ambientale. Dovrebbero ribadire il rispetto del principio di precauzione. Dovrebbero comprendere disposizioni finalizzate ad assicurare che non siano allentati i livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente allo scopo di incoraggiare il commercio e gli investimenti diretti all’estero. A tal fine dovrebbe essere incluso un impegno a non derogare alle norme interne in materia di lavoro e ambiente o a non astenersi dalla sua applicazione.

Gli APE dovrebbero promuovere un maggiore contributo del commercio e degli investimenti, compresi gli investimenti diretti all’estero allo sviluppo sostenibile, anche attraverso l’agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi del clima e dell’ambiente e la promozione di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese, tenendo conto di strumenti riconosciuti a livello internazionale e incoraggiando le parti a conformarsi alle prassi internazionali, ivi compresi gli orientamenti dell’OCSE, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani e gli orientamenti specifici per settore.

Gli APE dovrebbero prevedere disposizioni per l’effettiva attuazione e il monitoraggio di tali disposizioni, nonché un meccanismo per risolvere eventuali controversie tra le parti. Dovrebbero assicurare la partecipazione di organismi della società civile, anche tramite consultazioni periodiche e attività di comunicazione. Tali organismi dovrebbero monitorare l’attuazione dell’intero accordo e svolgere un ruolo consultivo nei confronti delle parti.

 

Dialogo agricolo. Data l’importanza del settore agricolo per lo sviluppo socioeconomico e la sicurezza alimentare dei paesi ACP, gli APE dovrebbero prevedere un dialogo sull’agricoltura (partenariato per l’agricoltura), che può riguardare questioni quali i prodotti di base (in particolare quelli relativi alla sicurezza alimentare) e le catene del valore regionali, l’uso di nuove tecnologie, l’agevolazione degli scambi, l’accesso al mercato, gli investimenti responsabili, la ricerca e l’innovazione, con la dovuta attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi, nonché la biodiversità e sistemi alimentari sostenibili.

6.3.   Attuazione

Il Consiglio APE (cfr. punto 8), assistito da un comitato congiunto di attuazione composto da esperti tecnici di alto livello, monitorerà l’attuazione di tali disposizioni. Il comitato congiunto di attuazione si riunirà periodicamente e almeno una volta all’anno. Elaborerà relazioni annuali intese a valutare i progressi compiuti e formulare raccomandazioni su misure per il conseguimento di ulteriori risultati, compresa la prestazione di cooperazione allo sviluppo conformemente alle disposizioni dell’accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile. Si potrebbero prendere in considerazione, se necessario, sottocomitati speciali per determinati settori connessi agli scambi.

7.   Complementarità

Gli APE e le strategie per lo sviluppo dei partner ACP si sostengono a vicenda. Per agevolare il conseguimento degli obiettivi degli APE, le parti ACP si impegneranno in particolare ad integrare pienamente gli APE nelle loro strategie di sviluppo; l’Unione europea farà altrettanto nell’ambito delle proprie strategie di cooperazione allo sviluppo. Ciò includerà la promozione del sostegno allo sviluppo del settore privato, in particolare le micro, piccole e medie imprese (MPMI), compresa la dimensione di genere, e particolare attenzione per l’importanza della raccolta di dati disaggregati per genere per il seguito e l’attuazione. Le parti si impegneranno a stanziare risorse adeguate a tale scopo nell’ambito dei programmi indicativi nazionali e regionali, conformemente alle disposizioni pertinenti dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

8.   Quadro istituzionale

Per ciascun APE sarà istituito un Consiglio congiunto APE che svolgerà le seguenti funzioni:

garantire il buon funzionamento dell’APE;

seguire l’evoluzione della cooperazione economica e commerciale tra le parti;

cercare metodi adeguati per prevenire i problemi che potrebbero sorgere nei settori contemplati dall’APE, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’APE;

scambiare opinioni e formulare raccomandazioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla cooperazione economica e commerciale, comprese le future azioni per la corretta attuazione dell’APE e, in particolare, l’esigenza che la cooperazione allo sviluppo sia prestata in conformità delle pertinenti disposizioni dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.

Le parti stabiliranno, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l’ordine del giorno e il luogo delle riunioni del Consiglio congiunto APE.

Il Consiglio APE avrà il potere di prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall’APE. Riferirà al Consiglio dei ministri istituito conformemente all’articolo 15 dell’accordo di Cotonou e alle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, su questioni di interesse comune per l’intero gruppo degli Stati ACP e per l’Unione europea.

Gli APE dovrebbero prevedere consultazioni e comunicazioni regolari con la società civile.

9.   Clausola relativa alle eccezioni

Gli APE comprenderanno una clausola tipo relativa alle eccezioni, applicabile alle pertinenti parti di tali accordi, che consente di adottare misure ad esempio per motivi di tutela dell’ordine pubblico, della vita o della salute umana, animale o vegetale, di conservazione delle risorse naturali esauribili ecc., a condizione che tali misure siano applicate conformemente alle norme dell’OMC.

10.   Disposizioni finali

Gli APE includeranno:

un capitolo sulla risoluzione delle controversie e una clausola di non esecuzione, comprese disposizioni corrispondenti agli articoli 96 e 97 dell’accordo di Cotonou e alle pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, una volta che quest’ultimo diverrà applicabile. Le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie in materia di scambi o questioni commerciali lasceranno impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle norme dell’OMC, in particolare l’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

una clausola sugli sviluppi futuri, che preveda la possibilità che gli APE vengano estesi, in particolare tramite l’adesione, o accorpati, in funzione dei progressi compiuti nell’integrazione regionale;

una clausola riguardante l’entrata in vigore, la durata (illimitata), la risoluzione e il preavviso necessario per la denuncia, nonché una clausola relativa all’applicazione territoriale degli APE.

Ai fini degli APE, per «parti ACP» si intendono il gruppo regionale o i suoi Stati membri o il gruppo regionale e i suoi Stati membri, secondo i rispettivi ambiti di competenza. L’APE si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle parti.

11.   Struttura e organizzazione dei negoziati

Conformemente alle pertinenti disposizioni dell’accordo di Cotonou e dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile, il periodo dei negoziati sarà sfruttato anche per lo sviluppo delle capacità nel settore pubblico e privato dei paesi ACP, al fine di rafforzare la loro capacità di definire e attuare strategie e politiche commerciali regionali e multilaterali adeguate. Ciò includerà misure volte a migliorare la competitività, a rafforzare le organizzazioni regionali e a sostenere iniziative di integrazione commerciale a livello regionale; ove necessario tali misure saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio, alla riforma fiscale, allo sviluppo delle infrastrutture e al miglioramento degli investimenti. Queste misure saranno monitorate a livello regionale, se del caso dal gruppo regionale impegnato nei negoziati APE e dall’Unione europea. Il gruppo regionale formulerà anche proposte da valutare nell’ambito del dialogo tra l’Unione europea e i paesi ACP sulla programmazione nazionale e regionale.

Saranno istituiti meccanismi adeguati per garantire l’informazione e la consultazione di soggetti non statali nell’Unione europea e nei paesi ACP in merito ai contenuti dei negoziati nonché il coordinamento con i dialoghi ACP-UE in corso.

Le presenti direttive saranno riesaminate e, se del caso, riviste, almeno ogni 10 anni.


(1)  L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(3)  Articoli da 45 a 51 e articolo 78 dell’accordo di Cotonou e le pertinenti disposizioni dell’accordo che lo sostituirà, quando quest’ultimo diverrà applicabile.


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