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Document 32019R2128
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2128 of 12 November 2019 establishing the model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7000
GU L 321 del 12.12.2019, p. 114–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/114 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2128 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2019
che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 77, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 90, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme cui le autorità competenti degli Stati membri devono attenersi nell’esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificarne la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce le norme per i controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono immagazzinate in depositi ubicati nel territorio dell’Unione e devono essere consegnate a una base militare della NATO o degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione o in un paese terzo oppure a una nave in uscita dall’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce in particolare che tali partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti devono essere accompagnate da un certificato ufficiale quando escono dal deposito. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 prevede inoltre che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che sono destinate a una nave in uscita dall’Unione debbano essere accompagnate da un certificato ufficiale quando vengono trasportate dal posto di controllo frontaliero alla nave. |
(5) |
Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno stabilire un modello unico di certificato ufficiale per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che devono essere consegnate a navi in uscita dall’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo. |
(6) |
Il contenuto delle partite viene spesso formato nei depositi. Tali partite possono essere costituite da merci provenienti da varie partite di diverse origini o categorie di prodotti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi è opportuno utilizzare un unico certificato ufficiale per le merci delle partite nuovamente costituite. La tracciabilità delle merci dovrebbe essere garantita indicando nel certificato ufficiale il numero del documento sanitario comune di entrata (DSCE) che accompagna le partite da cui provengono originariamente le merci. |
(7) |
Il certificato ufficiale può essere rilasciato dalle autorità competenti in formato cartaceo o elettronico. È quindi opportuno stabilire prescrizioni relative al rilascio del certificato ufficiale in entrambi i casi. |
(8) |
Per coerenza, le norme che si applicano al rilascio di certificati elettronici e all’uso di una firma elettronica per i certificati ufficiali stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (3) dovrebbero applicarsi anche al modello di certificato ufficiale riportato nel presente regolamento. |
(9) |
I modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, che è stato istituito dalle decisioni 2003/623/CE (4) e 2004/292/CE (5) della Commissione per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell’Unione e nei depositi doganali e consentire la comunicazione elettronica tra le parti coinvolte. Il formato del modello di certificato riportato nel presente regolamento e le note sulla sua compilazione dovrebbero di conseguenza essere adeguati al sistema TRACES. |
(10) |
A norma dell’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Il modello di certificato ufficiale figurante nel presente regolamento dovrebbe pertanto essere adeguato all’IMSOC. |
(11) |
Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione di «deposito» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.
Articolo 2
Modello di certificato ufficiale
1. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 29, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, il modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte I, del presente regolamento è utilizzato per la certificazione ufficiale delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti, che sono consegnate:
a) |
a navi in uscita dal territorio dell’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, oppure |
b) |
da un deposito ubicato nel territorio dell’Unione a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo. |
Il certificato ufficiale può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico utilizzando il sistema IMSOC.
2. Se il contenuto della partita viene formato in un deposito ed è costituito da prodotti di diverse origini o categorie di prodotti, per tale partita può essere rilasciato un unico certificato ufficiale di accompagnamento.
Articolo 3
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC
I certificati ufficiali che non sono presentati con il sistema IMSOC rispettano le seguenti prescrizioni:
1. |
oltre alla firma del certificatore, il certificato ufficiale reca un timbro ufficiale. La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo stampato; |
2. |
se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni non pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure sono soppresse completamente dal certificato; |
3. |
il certificato ufficiale è costituito da:
|
4. |
se il certificato ufficiale è costituito da una sequenza di pagine, ogni pagina deve indicare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare la firma del certificatore e il timbro ufficiale; |
5. |
il certificato ufficiale è rilasciato prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito. |
Articolo 4
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC e all’uso della firma elettronica
1. I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte 1, del presente regolamento.
2. Il certificato ufficiale è presentato con il sistema IMSOC prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.
3. I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC rispettano le prescrizioni relative al rilascio dei certificati ufficiali elettronici e all’uso della firma elettronica stabilite all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Articolo 5
Note sulla compilazione dei certificati ufficiali
Il certificato ufficiale è compilato facendo riferimento alle note contenute nell’allegato, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 6
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e trasporto successivo, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011 e (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce le norme di funzionamento del sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e i suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
(4) Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).
(5) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
ALLEGATO
PARTE 1
Modello di certificato ufficiale che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono consegnate a navi in uscita dall’Unione oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti
PARTE 2
Note sulla compilazione del modello di certificato ufficiale
Aspetti generali
Per selezionare un’opzione, apporre un segno di spunta o una crocetta (X) nella casella pertinente.
Il «codice ISO» si riferisce al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).
Se in una casella è possibile scegliere una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato ufficiale compariranno solo tali opzioni.
Parte I: Informazioni dettagliate sulla partita spedita
Casella I.1. |
Posto di controllo frontaliero/Autorità competente: indicare, a seconda dei casi, il nome del posto di controllo frontaliero (PCF) o dell’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale e il relativo numero di riferimento TRACES. |
Casella I.2. |
Numero di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale conformemente alla classificazione del proprio paese. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC. |
Casella I.2.a. |
Numero di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non va compilata se il certificato non è presentato con il sistema IMSOC. |
Casella I.3. |
Speditore: in caso di spedizione da un deposito, indicare il nome e l’indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, numero di registrazione/riconoscimento, se del caso) del deposito da cui la partita è spedita. Questa casella non va compilata se la partita è spedita direttamente da un posto di controllo frontaliero. |
Casella I.4. |
Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, numero di registrazione/riconoscimento, se del caso) della persona fisica o giuridica che è responsabile nell’Unione della consegna della partita nel luogo di destinazione. |
Casella I.5. |
Luogo di destinazione (nave): indicare il nome della nave cui la partita è destinata, il numero IMO, il nome del porto, il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione delle merci. Questa casella non va compilata se il certificato ufficiale è rilasciato per la consegna della partita a una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione o in un paese terzo. |
Casella I.6. |
Luogo di destinazione (base militare della NATO/degli Stati Uniti): indicare il nome della base militare della NATO/degli Stati Uniti di destinazione situata nel territorio dell’Unione e il nome e il codice ISO dello Stato membro in cui è situata la base militare della NATO/degli Stati Uniti di destinazione. Se la destinazione è una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata in un paese terzo, in questa casella deve essere indicato solo il posto di controllo frontaliero di uscita dall’Unione. La casella non va compilata se il certificato ufficiale è rilasciato per la consegna a navi in uscita dall’Unione. |
Casella I.7. |
Mezzo di trasporto Numero/i di identificazione: per il trasporto aereo, indicare il numero di volo; per il trasporto marittimo, il nome della nave; per il trasporto ferroviario, il numero del treno e del vagone; per il trasporto stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio. Per le partite containerizzate la targa del rimorchio non è obbligatoria se è stato indicato il numero del container. In caso di trasporto in traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio nonché il nome della nave traghetto prevista. |
Numero del container: |
indicare i numeri corrispondenti, se del caso. Il numero del container deve essere indicato se le merci sono trasportate in container chiusi. |
Numero del sigillo: |
indicare unicamente il numero del sigillo ufficiale. Un sigillo è ufficiale se è apposto su un container, autocarro o vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato. |
Casella I.8. |
Descrizione delle merci Descrizione delle merci e del tipo di prodotto: indicare il codice pertinente della nomenclatura combinata (NC) e il titolo di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2). Paese di origine: indicare il paese di origine delle merci. Riferimento del DSCE di origine: indicare il riferimento del DSCE per la partita da cui proviene il numero pertinente di casse del prodotto. Le informazioni di questa casella possono essere fornite anche in un documento giustificativo allegato al certificato ufficiale. In tal caso deve essere compilata la casella «Documento giustificativo», indicando il numero di riferimento del documento giustificativo. |
Casella I.9. |
Numero totale di colli: indicare il numero di casse o colli di merci. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. |
Casella I.10. |
Peso netto totale in kg: è pari alla massa delle merci senza i contenitori immediati o l’imballaggio. |
Casella I.11. |
Data e ora di partenza: indicare la data e l’ora della partenza prevista dei mezzi di trasporto dal posto di controllo frontaliero o dal deposito. |
Parte II: Dichiarazione
Questa parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o da un ispettore ufficiale dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o nel deposito.
Parte III: Conferma dell’arrivo della partita
Questa parte deve essere compilata:
— |
nel caso in cui la destinazione sia una nave in uscita dall’Unione: dall’autorità competente del porto di destinazione o dal rappresentante ufficiale del comandante della nave; |
— |
nel caso in cui la destinazione sia una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione: dall’autorità competente responsabile dei controlli presso la base militare della NATO/degli Stati Uniti; |
— |
nel caso in cui la destinazione sia una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata in un paese terzo: dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di uscita. |
(1) L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).