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Document 32019R2007

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione del 18 novembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 312 del 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

3.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/625 aggiungendo fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») alle categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(3)

Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero essere sempre presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione. Oltre ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi rientrano tra le categorie che dovrebbero essere sempre presentate per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi dei diversi animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

(5)

In quanto sottocategoria dei sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati dovrebbero essere inclusi negli elenchi e i relativi codici NC dovrebbero essere precisati di conseguenza.

(6)

La decisione 2007/275/CE (5) della Commissione reca disposizioni relative agli animali e ai prodotti, compresi i prodotti composti, soggetti a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE (6) e 97/78/CE del Consiglio. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) le nuove condizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021. È pertanto opportuno che fino a tale data continuino ad applicarsi le attuali norme stabilite dalla decisione 2007/275/CE relative ai prodotti compositi soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che il presente regolamento non si applichi ai prodotti compositi. Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di applicazione ai prodotti compositi.

(7)

Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l’elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.

(8)

Per determinati codici NC il presente regolamento elenca inoltre solo una parte degli animali e dei prodotti che rientrano nella pertinente voce o sottovoce. In tali casi il presente regolamento dovrebbe fornire ulteriori dettagli su quali siano i pertinenti animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(9)

Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che disciplinano le questioni contemplate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1)   Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

2)   Il presente regolamento non si applica ai prodotti compositi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale come definiti nell’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

2)

«setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9);

3)

«piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;

4)

«peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;

5)

«prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;

6)

«pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;

7)

«lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 3

Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato I

Gli animali e le merci elencati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2007/275/CE

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce norme relative ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all’ingresso nell’Unione.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Controlli ufficiali dei prodotti composti elencati nell’allegato I

1.   I prodotti composti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   La selezione iniziale dei prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui all’allegato I, colonna 1, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa di cui all’allegato I, colonna 3.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;"

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prodotti composti soggetti a controlli ufficiali»;

b)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti:»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Deroga per alcuni prodotti composti

1.   In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti, che non contengono alcun prodotto a base di carne:

a)

i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

i)

si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

ii)

siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

iii)

siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

iv)

siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;

b)

i prodotti composti elencati nell’allegato II.

2.   Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (*2) e sono trattati come indicato in tale allegato.

(*2)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).»;"

6)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(6)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(8)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(9)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Note:

1.   Considerazioni generali

Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1).

2.   Nota relativa al capitolo

Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte se necessario dalle note relative ai singoli capitoli della NC.

3.   Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato

Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Tabelle:

4.   Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottata dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (3) (la «convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4) sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.

Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con «ex». In tal caso, gli animali e i prodotti che rientrano presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione della colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni della colonna (3).

5.   Colonna (2) – Designazione delle merci

La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC.

Fatte salve le regole per l’interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci per gli animali e i prodotti della colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinate dai codici NC.

6.   Colonna (3) – Precisazioni e spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (5).

I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nel diritto dell’Unione. I controlli ufficiali devono essere svolti su prodotti parzialmente trasformati, che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori ufficiali dei posti di controllo frontalieri devono valutare e specificare, ove necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli ufficiali previsti dal diritto dell’Unione.

CAPITOLO 1

Animali vivi

Nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a)

i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;

b)

le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c)

gli animali della voce 9508.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

La voce 0106 include tra l’altro i seguenti animali domestici o selvatici:

A)

Mammiferi:

1)

primati;

2)

balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi);

3)

altri [quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli e dromedari, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi (diverse da quelle della sottofamiglia Bovinae), camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati agli allevamenti di animali da pelliccia].

B)

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

C)

Uccelli:

1)

uccelli rapaci;

2)

psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);

3)

altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati nella voce 0105).

D)

Insetti, quali api (anche trasportati in arnie, gabbie o cassette).

E)

Altri, ad esempio rane.

Questa voce non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

Tutti

0102

Animali vivi della specie bovina

Tutti

0103

Animali vivi della specie suina

Tutti

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

Tutti

0105

Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone

Tutti

0106

Altri animali vivi

Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci:

0106 11 00 (primati);

0106 12 00 [balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)];

0106 13 00 [cammelli e altri camelidi (Camelidae)];

0106 14 (conigli e lepri);

0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 e 0106 14 ; sono compresi cani e gatti;

0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine);

0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci);

0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);

0106 33 00 [struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)];

0106 39 (altri): sono compresi gli uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 0106 31 , 0106 32 e 0106 33 , inclusi i piccioni;

0106 41 00 (api);

0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api);

0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, rettili, uccelli e insetti. Sono comprese in questa voce le rane vive, destinate a vivai o al consumo umano.

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili

Nota relativa al capitolo 2 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all’alimentazione umana;

b)

le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c)

i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata

Tutta. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci:

0208 10 (di conigli o di lepri)

0208 30 00 (di primati)

0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)]

0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)]

0208 90 (altre: di piccioni domestici; di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri; ecc.): sono comprese le carni di quaglie, renne o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70 .

0209

Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna (2), anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano).

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale.

Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l’allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 (1) della Commissione precisa che possono essere comprese nel codice NC 0210 99 49 . Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al consumo umano sono comprese nel codice NC 0511 99 85 .

Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506.

Le salsicce sono comprese nella voce 1601.

Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603.

I ciccioli sono compresi nella voce 2301.

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano.

Tutti i prodotti di questo capitolo sono soggetti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 3 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i mammiferi della voce 0106;

b)

le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c)

i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301);

d)

il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0301

Pesci vivi

Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione.

I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono compresi i pesci ornamentali delle sottovoci 0301 11 00 e 0301 19 00 .

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, con il codice NC 0302 91 00 .

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, congelati, della sottovoce 0303 91 .

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Tutti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

Tutti, compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana, nonché teste, code e stomaco di pesci e altri prodotti della pesca.

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana

Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione(1).

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana

Sono compresi i molluschi cotti e poi affumicati. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605.

Sono i compresi molluschi ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008.

I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti.

Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99 , ad esempio:

0307 60 (lumache, diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d’acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. I prodotti ulteriormente trattati sono compresi nella voce 1605.

0307 91 00 [altri molluschi vivi, freschi o refrigerati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, con o senza guscio].

0307 99 [altri molluschi diversi da quelli vivi, freschi, refrigerati o congelati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono anche comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di tali molluschi, atti all’alimentazione umana].

0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana

Tutti

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Note relative al capitolo 4 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2.

Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

a)

«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b)

«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell’olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3.

I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a)

avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull’estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b)

avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c)

essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b)

i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un’altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure

c)

le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

…»

Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato

La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).

Questa voce non comprende:

a)

olio di tuorlo d’uovo (voce 1506);

b)

preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);

c)

lecitina (voce 2923);

d)

albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api (Apis mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l’origine floreale, il luogo di origine, il colore.

La voce 0409 non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702).

La voce 0410 comprende i prodotti di origine animale atti all’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Essa comprende:

a)

uova di tartaruga; uova deposte da tartarughe marine o d’acqua dolce; possono essere fresche, essiccate o altrimenti conservate.

È escluso l’olio di uova di tartaruga (voce 1506);

b)

nidi di rondine. Tali nidi sono costituiti da una sostanza secreta dal volatile che si solidifica rapidamente per esposizione all’aria.

I nidi si possono presentare non trattati o possono essere stati puliti per rimuovere piume, calugine, polvere e altre impurità al fine di renderli adatti al consumo. Generalmente si presentano sotto forma di listarelle o filamenti biancastri.

I nidi di rondine hanno un elevato contenuto proteico e sono quasi esclusivamente utilizzati nella produzione di zuppe o di altre preparazioni alimentari.

La voce 0410 non comprende il sangue animale, anche commestibile, liquido o disseccato (voce 0511 o 3002).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti.

In questa voce è compreso il latte per l’alimentazione animale, mentre gli alimenti per animali contenenti latte sono compresi nella voce 2309.

Il latte per scopi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001.

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Tutti, compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano.

Il gelato è compreso nella voce 2105.

Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202.

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

Tutti, compresi i prodotti lattieri per lattanti.

Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano, e il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano.

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

Tutti

0406

Formaggi e latticini

Tutti

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

Tutte, comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19 ).

Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29 ) e altre uova (0407 90 ), atte e non atte all’alimentazione umana.

Sono comprese le «uova dei cent’anni».

L’ovoalbumina atta e non atta all’alimentazione umana è compresa nella voce 3502.

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all’alimentazione umana.

0409 00 00

Miele naturale

Tutti

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Tutti.

Questa voce comprende la «pappa reale» e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali di origine animale per il consumo umano, fuorché le ossa (comprese nella voce 0506).

Sono compresi in questo codice NC gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Considerazioni generali

Le prescrizioni specifiche per determinati prodotti di questo capitolo sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011:

Riga 7: setole di suino

Riga 8: lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina

Riga 9: piume, parti di piume e piumino trattati.

Note relative al capitolo 5 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b)

i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e cascami simili di pelli gregge o di pelle della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c)

le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d)

i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

3.

Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4.

Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l’altro, crini e cascame di crini, anche in strati, con o senza supporto.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

La voce 0505 comprende:

1)

pelli e altre parti di uccelli (ad esempio teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e

2)

piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine,

purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o loro parti.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

Tutte, trattate e non trattate.

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

Tutti, compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, secchi o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame.

ex 0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di piume, parti di piume e piumino non trattati.

I controlli ufficiali si applicano alle piume indipendentemente dal loro trattamento, come previsto nell’allegato XIII, capo VII, punto C, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Altre prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

L’allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura e la calugine, gregge o altre piume.

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare per cani e le ossa per la produzione di gelatina o di collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.

La farina d’ossa destinata al consumo umano è compresa nella voce 0410.

Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall’alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare) del regolamento (UE) n. 142/2011.

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi.

Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Conchiglie vuote destinate all’alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina.

Sono compresi anche le conchiglie e i carapaci, incluse gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all’articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi, bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Ambra grigia e cantaridi sono escluse.

In questo codice rientrano le ghiandole, altre sostanze di origine animale e la bile.

Le ghiandole ed altre sostanze disseccate sono comprese nella voce 3001.

Le prescrizioni specifiche possono essere indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici).

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

Tutti.

Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, ad esempio delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99 :

0511 10 00 (sperma di tori).

0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all’alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d’acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l’alimentazione di pesci d’acquario; sono comprese le esche per la pesca.

ex 0511 99 10 (nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).

I controlli ufficiali sono necessari per le pelli non trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 0511 99 39 (spugne diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all’alimentazione umana): questa voce comprende embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.

Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell’apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all’alimentazione umana (ad esempio cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l’alimentazione umana.

CAPITOLO 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.

Estratto delle note esplicative della NC

«0602 90 10 Bianco di funghi (micelio)

Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

Polline di api.

ex 1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

Solo la paglia.

ex 1214 90

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellet, di erba medica

Solo il fieno.

CAPITOLO 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Considerazioni generali

Tutti i grassi e gli oli di origine animale. Le prescrizioni specifiche per i prodotti seguenti sono indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:

1.

grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3;

2.

grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento (ad esempio usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17;

3.

derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18.

I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

I derivati miscelati ad altri materiali sono sottoposti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 15 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

b)

il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804);

c)

le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

d)

i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

3.

La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4.

Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali e vegetali che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati ulteriormente preparati.

La voce comprende anche le frazioni di grassi e di oli animali o vegetali che hanno subito trattamenti analoghi.

L’idrogenazione, che si ottiene ponendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (generalmente nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi (ad esempio degli acidi oleico, linoleico ecc.) in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto (ad esempio degli acidi palmitico, stearico ecc.).

La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

Questa parte comprende, tra l’altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un’esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.

La voce comprende anche i grassi e gli oli o le loro frazioni idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, se la modifica riguarda più di un grasso od olio.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

1501

Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

Tutti

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

Tutti

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti, oli di pesce e oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini.

Le preparazioni alimentari diverse sono generalmente comprese nella voce 1517 o nel capitolo 21.

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

Tutti, grasso di lana importato come grasso fuso ai sensi dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 o lanolina importata come prodotto intermedio.

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti.

Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Tutti: grassi e oli animali.

Per i controlli ufficiali i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011.

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1518 00 91

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

Unicamente di origine animale.

Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altri

Unicamente se contenenti grassi di origine animale.

ex 1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Unicamente di origine animale.

1521 90 91

Cere di api e di altri insetti gregge

Tutte, sono comprese le cere d’api sotto forma di favi, le cere d’api gregge per l’apicoltura o per usi tecnici.

L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di cera d’api sotto forma di favi.

Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

Tutte, sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l’apicoltura o per usi tecnici.

Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.

I sottoprodotti apicoli diversi delle cere di api devono essere sottoposti a controlli ufficiali nell’ambito del codice 0511 99 85 «Altri».

ex 1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

Unicamente di origine animale.

Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Note relative al capitolo 16 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2.

Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci 1601 e 1602.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme.

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, e anche la cartilagine di squalo.

ex 1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Unicamente prodotti di origine animale, preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca.

Sono comprese le preparazioni di surimi con il codice NC 1604 20 05 .

Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19).

I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati con il codice NC 1604 19 97 .

ex 1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono comprese le lumache pronte o semipreparate, le conserve di crostacei o di altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.

CAPITOLO 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

Note relative al capitolo 17 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

b)

gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

Lattosio.

Zuccheri e succedanei del miele, se mescolati con miele naturale.

CAPITOLO 18

Cacao e sue preparazioni

Note relative al capitolo 18 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

2.

La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Unicamente prodotti di origine animale, per esempio prodotti lattiero-caseari.

CAPITOLO 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Note relative al capitolo 19 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono compresi i prodotti alimentari non cotti (ad esempio le pizze) contenenti prodotti di origine animale.

Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21.

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

Tutte

ex 1902 20 10

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1902 20 91

Paste alimentari farcite cotte

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1902 20 99

Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte]

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1902 30

Altre paste alimentari diverse dalle sottovoci 1902 11 , 1902 19 e 1902 20

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1902 40

Cuscus

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1904 10 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di granturco

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 1904 90 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di riso

Unicamente prodotti di origine animale, per esempio, sushi (purché non debbano essere classificati nel capitolo 16).

ex 1905

Prodotti della pasticceria

Unicamente prodotti di origine animale.

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante

Note relative al capitolo 20 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

b)

le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Unicamente prodotti di origine animale.

CAPITOLO 21

Preparazioni alimentari diverse

Note relative al capitolo 21 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

e)

le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

3.

Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

5.

Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata — Altri

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Unicamente prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per bambini in recipienti di contenuto non eccedente 250 g in peso netto.

ex 2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.

ex 2106 90 51

Sciroppo di lattosio

Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.

ex 2106 90 92

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.

CAPITOLO 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Note relative al capitolo 22 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

3.

Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %

Unicamente latte e prodotti lattiero-caseari.

CAPITOLO 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Nota relativa al capitolo 23 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

…»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

I ciccioli sono i tessuti membranosi rimanenti dopo la fusione di grasso di maiale o di altri grassi animali. Essi sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (ad esempio biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti all’alimentazione umana.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

Tutti, comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano.

La farina di piume è compresa nella voce 0505.

Le prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91 .

Sono compresi, tra l’altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10 ), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10 ). Prodotti per l’alimentazione degli animali, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli e corna).

Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all’alimentazione degli animali ma non al consumo umano.

Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti.

Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.

Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

Unicamente di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per il fosfato dicalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 2835 26 00

Altri fosfati di calcio

Unicamente fosfato tricalcico di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per il fosfato tricalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 29

Prodotti chimici organici

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

Unicamente di origine animale.

ex 2925 29 00

Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti

Creatina di origine animale.

ex 2930

Tiocomposti organici

Aminoacidi di origine animale, quali:

ex 2930 90 13 cisteina e cistina;

ex 2930 90 16 derivati di cisteina o cistina.

ex 2932 99 00

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.

ex 2942 00 00

Altri composti organici

Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 30

Prodotti farmaceutici

Considerazioni generali

I medicinali finiti che non sono contemplati dai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sono esclusi dall’elenco. Sono compresi i prodotti intermedi.

Nella voce 3001 (ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove) sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente i prodotti di origine animale delle sottovoci 3001 20 e 3001 90. Si rinvia alle seguenti prescrizioni specifiche indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:

1.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 2 per il sangue e i prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici; e

2.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 3 per il sangue e i prodotti sanguigni di equidi; e

3.

capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi.

Nella voce 3002 [sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili] sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente le sottovoci 3002 12 e 3002 90. Il sangue umano della sottovoce 3002 90 10 e i vaccini delle sottovoci 3002 20 e 3002 30 non devono essere sottoposti a controlli ufficiali.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana

Tutti; comprende un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nell’alimentazione dei vitelli.

ex 3001 90 91

Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali

Tutti i prodotti di origine animale destinati a ulteriore trasformazione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33, lettere da a) a f), di tale regolamento.

3001 90 98

Sostanze animali diverse dall’eparina e dai suoi sali, preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove.

Tutte.

Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del sistema armonizzato, voce 3001, lettera A, questa sottovoce comprende l’ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide; tranne quanto specificato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antisieri e altre frazioni del sangue

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono esclusi i medicinali finiti destinati al consumatore finale.

Sono esclusi gli anticorpi e il DNA.

Alla voce 3002 sono indicate le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti di origine animale compresi nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe:

Riga 2: sangue e prodotti sanguigni diversi da quelli di equidi;

Riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi.

3002 90 30

Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

Tutti

ex 3002 90 50

Colture di microrganismi

Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.

ex 3002 90 90

Altri

Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.

ex 3006 92 00

Rifiuti farmaceutici

Unicamente prodotti di origine animale.

Rifiuti farmaceutici, prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale.

CAPITOLO 31

Concimi

Note relative al capitolo 31 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il sangue animale della voce 0511;

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro.

È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato.

È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105, che comprende unicamente i concimi minerali o chimici).

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3105 10 00

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

Unicamente concimi contenenti prodotti di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Note relative al capitolo 32 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

3.

Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Sostanze coloranti di origine animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita, preparazioni a base di sostanze coloranti di origine animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

ex 3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

CAPITOLO 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

Unicamente aromatizzanti nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

CAPITOLO 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

Caseine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l’alimentazione animale).

Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e i colostri non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4 del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

Sono comprese le gelatine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Sono escluse dai controlli ufficiali le gelatine classificate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), ad esempio capsule vuote se non destinate all’alimentazione umana o animale.

Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, di tale regolamento.

ex 3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici.

Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli e tendini di animali, nonché dalle ossa nel caso dei suini, del pollame e dei pesci.

Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenuti con l’idrolisi di sottoprodotti di origine animale. Sono escluse dai controlli ufficiali quando sono utilizzate come additivi nelle preparazioni alimentari (voce 2106).

Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404.

Le prescrizioni specifiche per il collagene sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina e le proteine idrolizzate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 8, di tale regolamento.

ex 3507 10 00

Presame e suoi concentrati

Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivanti unicamente da prodotti di origine animale.

ex 3507 90 90

Enzimi diversi dal presame e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi o dalla proteasi alcalina da aspergillus

Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Note relative al capitolo 38 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

4.

Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Unicamente prodotti di origine animale, ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (1) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

ex 3825 10 00

Rifiuti urbani

Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all’articolo 12, lettera d), di tale regolamento.

Può essere compreso nel presente codice NC l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per fertilizzanti organici o biogas.

CAPITOLO 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Altri polimeri naturali (eccetto l’acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Unicamente prodotti di origine animale, ad esempio solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita.

ex 3917 10 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

Unicamente prodotti di origine animale.

ex 3926 90 92

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti da fogli

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3926 90 97

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti altrimenti che da fogli

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Considerazioni generali

Unicamente le pelli di ungulati comprese nelle voci 4101, 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli ufficiali.

Le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Note relative al capitolo 41 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

b)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

c)

i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4101 20 80 e ex 4101 50 90 .

ex 4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4102 21 00 e ex 4102 29 00 .

ex 4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente.

Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per la sottovoce ex 4103 90 00 .

CAPITOLO 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Note relative al capitolo 42 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

»…

2.

Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse ufficiale:

a)

i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

ij)

le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209).

…»

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani.

ex 4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani.

CAPITOLO 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

Note relative al capitolo 43 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Nella nomenclatura, i riferimenti alle «pelli da pellicceria» diverse da quelle gregge della voce 4301, si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con capelli o lana.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b)

i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

…»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

Voce 4301: le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo se sono allo stato naturale, ma anche se sono pulite e preservate dal deterioramento, ad esempio mediante essiccazione o salatura (salate secche o salate verdi).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate conformemente all’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Sono comprese le seguenti sottovoci:

ex 4301 10 00 (di visone, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 4301 30 00 (di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 4301 60 00 (di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 4301 80 00 (altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe): diverse da ungulati, ad esempio marmotte, felini selvatici, foche, nutrie. Le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 4301 90 00 (teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

Considerazioni generali

Per le voci da 5101 a 5103, le prescrizioni specifiche per la lana e i peli non trattati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Nota relativa al capitolo 51 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

«1.

Nella nomenclatura, si intendono per:

a)

lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b)

peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Kashmir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c)

peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).»

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

Nella nomenclatura con il termine «peli grossolani» si intendono tutti gli altri peli diversi dai «peli fini» esclusa la lana (voce 5101), i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini (classificati come «crini» alla voce 0511), le setole di maiale o di cinghiale o i peli di tasso o gli altri peli per pennelli (voce 0502) [cfr. la nota 1, lettera c)].

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Lane, non cardate né pettinate

Lana non trattata.

ex 5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

Peli non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equini.

ex 5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

Lana o peli non trattati.

CAPITOLO 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

La voce 6701 comprende:

A)

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine e parti di piume, che sebbene non costituiscano ancora articoli confezionati, sono stati sottoposti a un processo diverso da una semplice pulizia, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o ondulati.

B)

Articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò:

1)

singole piume i cui calami sono muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzati ad esempio come ornamenti per cappelli nonché singole piume composte riunendo elementi di diverse piume;

2)

le piume raccolte a forma di pennacchio e le piume o la calugine incollate o fissate su un tessuto o su un altro supporto;

3)

gli ornamenti composti da uccelli, parti di uccelli, piume o calugine, per cappelli, boa, colletti, cappotti o altri indumenti o accessori di abbigliamento;

4)

i ventagli costituiti da piume ornamentali, con montature di qualsiasi materiale. I ventagli con montature di metalli preziosi sono tuttavia classificati alla voce 7113.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

Unicamente le pelli e le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume.

Articoli di pelli, piume, calugine e parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti.

Escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

Le prescrizioni specifiche per le piume sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101.21/1:

Ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle coltivate gregge

Sono comprese ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti ermeticamente chiusi.

Perle coltivate gregge di cui all’allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n 1069/2009 secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.

CAPITOLO 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

Le attrazioni da fiera, i circhi ambulanti e i serragli ambulanti rientrano nella voce 9508 purché comprendano tutte le unità essenziali necessarie al loro normale funzionamento. La voce comprende anche elementi di attrezzature ausiliarie (ad esempio tende, animali, strumenti musicali, generatori, motori, apparecchi per l’illuminazione, mobili per sedersi, armi e munizioni) che se presentati separatamente rientrerebbero in altre voci della nomenclatura, purché tali elementi siano presentati unitamente alle varie attrazioni e come componenti delle stesse.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Circhi ambulanti e serragli ambulanti

Unicamente animali vivi.

ex 9508 90 00

Altri: attrazioni da fiera, teatri ambulanti

Unicamente animali vivi.

CAPITOLO 96

Lavori diversi

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

Ai fini di questa voce si intendono come «lavorati» i materiali che hanno subito processi che vanno al di là delle semplici preparazioni consentite nella voce relativa alla materia prima in questione (cfr. le note esplicative delle voci da 0505 a 0508). La voce comprende pertanto pezzi di avorio, bacchette ecc., tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o lucidati o altrimenti lavorati mediante molatura, foratura, fresatura, tornitura ecc. Sono tuttavia esclusi da questa voce i pezzi identificabili come parti di articoli se tali parti sono già classificate in un’altra voce della nomenclatura. Pertanto le lastrine per tasti di pianoforti e le guance per calci di armi da fuoco rientrano, rispettivamente, nelle voci 9209 e 9305. I materiali lavorati non identificabili come parti di articoli restano tuttavia classificati in questa voce (ad esempio semplici dischi, placche o listelli per intagliatura ecc. o per uso successivo nella fabbricazione di tasti di pianoforti).

La voce 9602 include i fogli di gelatina non indurita tagliati in una forma determinata diversa da quadrata o rettangolare. I fogli tagliati in forma rettangolare (anche quadrata), anche lavorati in superficie, rientrano nella voce 3503 o nel capitolo 49 (ad esempio cartoline postali) (cfr. la nota esplicativa della voce 3503). I lavori di gelatina non indurita includono ad esempio:

i)

i dischetti per il fissaggio dei puntali delle stecche da biliardo;

ii)

le capsule per prodotti farmaceutici e per combustibile per accendini meccanici.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all’alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l’alimentazione animale sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

A) La voce comprende collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, di mineralogia o di anatomia, quali:

1)

animali morti di qualsiasi specie, conservati a secco o in liquido; animali imbalsamati per collezioni;

2)

uova vuote; insetti in scatole, cornici ecc. (diversi dagli articoli montati che costituiscono minuterie di bigiotteria o chincaglierie); conchiglie vuote, diverse da quelle per uso industriale;

3)

semi o piante, conservati a secco o in liquido; erbari;

4)

campioni di minerali (diversi dalle pietre preziose o semipreziose che rientrano nel capitolo 71); campioni di pietrificazione;

5)

campioni osteologici (scheletri, crani, ossa);

6)

campioni anatomici e patologici.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

Unicamente prodotti di origine animale.

Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di qualunque specie animale che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente.

Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati).

Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 99

Codici speciali della NC

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende le merci provenienti da paesi terzi e destinate a navi e aeromobili nell’Unione europea in regime di transito doganale (T1).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.  (11)

ex 9930 99 00

Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove

Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.


(1)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(5)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1), e successive modifiche.

(6)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).

(8)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(9)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(10)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei prodotti composti sottoposti a controlli ufficiali di cui all’articolo 3»;

b)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Questo elenco di prodotti composti si basa sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell’Unione e serve come riferimento per la selezione delle partite da sottoporre a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero.»;

c)

nelle note relative alla tabella, il punto 1 è soppresso;

d)

nelle note relative alla tabella, al punto 4, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.»;

e)

nelle note relative alla tabella, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Colonna 3 — Precisazioni e spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti. Ulteriori informazioni sui prodotti composti compresi nei diversi capitoli della NC sono contenute nell’ultima versione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (*1).

(*1)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1), e successive modifiche.»;"

f)

i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 e 97 sono soppressi;

g)

ai capitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tutte le voci della colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni della tabella sono sostituite dalla seguente:

«Solo prodotti composti (cfr. articoli 4 e 6 della presente decisione).

Per i prodotti diversi dai prodotti composti, cfr. l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (*2).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 29.11.2019, pag.1).»;"

h)

il capitolo 99 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 99

Codici speciali della nomenclatura combinata

SOTTOCAPITOLO II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende i prodotti composti provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell’Unione europea in regime di transito doganale (T1).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC.

Prodotti composti destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

ex 9930 99 00

Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove.

Prodotti composti destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei prodotti composti non sottoposti a controlli ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)»;

b)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Questo elenco, basato sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell’Unione, comprende i prodotti composti che non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero.»;

c)

nelle note relative alla tabella, alla voce «Colonna (1) — Codice NC», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero, salvo altrimenti disposto.»;

d)

nelle note relative alla tabella, la voce «Colonna (2) — Spiegazioni» è sostituita dalla seguente:

 

«Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica la deroga dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Se necessario il personale ufficiale ai posti di controllo frontalieri deve valutare gli ingredienti di un prodotto composto e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto è sufficientemente trasformato perché non siano necessari i controlli ufficiali previsti dalla normativa dell’Unione.».


(*1)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1), e successive modifiche.»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 29.11.2019, pag.1).»;»


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