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Document 32019R1935
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1935 of 13 May 2019 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione del 13 maggio 2019 recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione del 13 maggio 2019 recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/3448
OJ L 301, 22.11.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2019
22.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 301/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1935 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2019
recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è tenuta a rivedere periodicamente gli importi di base per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi per tenere conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, l’indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l’Unione da Eurostat è aumentato del 4,03 %. Di conseguenza, gli importi di base summenzionati dovrebbero essere adeguati mediante un incremento pari a questa percentuale. |
(2) |
La direttiva (UE) 2016/97 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata. |
(3) |
Per consentire agli Stati membri di adeguare gli importi di base pertinenti nelle loro disposizioni nazionali e per concedere agli intermediari assicurativi e riassicurativi tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di attuazione, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’EIOPA ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L’EIOPA ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2016/97
L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 è così modificato:
1) |
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [PO: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).