This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R1892
Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7706
GU L 291 del 12.11.2019, p. 17–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144
12.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/17 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1892 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (2) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilendo i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni. |
(2) |
Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici, come ad esempio i deflettori retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi, nonché i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature per le cabine, costituiscono la tecnologia attualmente disponibile in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli. Tuttavia, a causa della loro progettazione, tali dispositivi e apparecchiature possono sporgere oltre la parte più esterna anteriore, posteriore o laterale dei veicoli sui quali vengono installati. Di conseguenza, i veicoli dotati di tali dispositivi e apparecchiature dovrebbero essere esentati dal rispetto dei requisiti relativi alle dimensioni standard. |
(3) |
La direttiva 96/53/CE del Consiglio (3) è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di prevedere una deroga alle restrizioni in materia di lunghezza e peso massimi per consentire l’uso nel traffico transfrontaliero di veicoli a motore, con caratteristiche aerodinamiche migliorate e alimentati, rispettivamente, con combustibili alternativi o a zero emissioni. |
(4) |
Al fine di garantire la coerenza tra la legislazione in materia di omologazione CE e le norme armonizzate per i veicoli stradali che circolano all’interno dell’Unione, è necessario stabilire i requisiti di omologazione per i veicoli a motore con cabine allungate e per le apparecchiature o i dispositivi aerodinamici in maniera da garantire che forniscano benefici in termini di prestazioni energetiche, migliore visibilità per i conducenti, sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché sicurezza e comfort per i conducenti. |
(5) |
Non è possibile per un’autorità di omologazione certificare che un tipo di dispositivo aerodinamico e di apparecchiatura sia conforme ai requisiti tecnici pertinenti indipendentemente da un veicolo. Tali dispositivi ed apparecchiature aerodinamici dovrebbero pertanto essere omologati in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli o in relazione ai veicoli generici per i quali sono definite le dimensioni precise e le specifiche dei materiali nel luogo di installazione. Per questo motivo dovrebbero essere omologati in quanto entità tecniche indipendenti e i requisiti specifici per l’omologazione dovrebbero essere stabiliti prima di essere immessi sul mercato. Anche le cabine allungate dovrebbero essere soggette a un’omologazione del veicolo, conformemente alla direttiva 96/53/CE. |
(6) |
La conformità alle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti di imminente adozione richiederà l’applicazione di varie tecnologie per migliorare l’efficienza energetica. Una delle misure più efficaci per migliorare l’efficienza energetica consiste nel ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli a motore. |
(7) |
I dispositivi aerodinamici retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi e le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici delle cabine dovrebbero essere costruiti in maniera tale da garantire che non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. La larghezza massima di 2,60 m si applica pertanto a tutti i veicoli, compresi quelli refrigerati. I dispositivi aerodinamici dovrebbero inoltre essere in grado di resistere allo spostamento d’aria causato da circostanze operative nel trasporto intermodale. |
(8) |
I veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni dovrebbero beneficiare di una franchigia di sovraccarico. Il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni dovrebbe essere chiaramente indicato sulla targhetta regolamentare del costruttore. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1230/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni, nonché di talune entità tecniche indipendenti destinate a tali veicoli.»; |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Omologazione CE di apparecchiature e dispositivi aerodinamici in quanto entità tecniche indipendenti 1. Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per un’apparecchiatura aerodinamica o un dispositivo aerodinamico in quanto entità tecnica indipendente. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato V, parte C. 2. Se i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione concede un’omologazione CE di entità tecnica indipendente e rilascia un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non attribuisce lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente. 3. Ai fini del paragrafo 2, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato V, parte D. Articolo 4 ter Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti Ogni entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata l’omologazione CE di entità tecnica indipendente ai sensi del presente regolamento reca un marchio di omologazione CE di entità tecnica indipendente di cui all’allegato V, parte E.»; |
4) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
5) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).
(3) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
(4) Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:
1) |
nella parte A, il punto 1.3. è sostituito dal seguente:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
3) |
la parte C è così modificata:
|
4) |
la parte D è così modificata:
|
5) |
l’appendice 1 è così modificata:
|
6) |
sono aggiunte le seguenti appendici 4 e 5: ‘Appendice 4 Prova d’urto per apparecchiature e dispositivi aerodinamici
Figura 1 Altezza del punto di prova
Figura 2 Esempi di configurazione di prova
Figura 3 Applicazione della forza
Appendice 5 Involucro tridimensionale della cabina
Figura 1 Involucro 3D
Figura 2 Involucro 3D
Figura 3 Inclinazione
|
ALLEGATO II
L’allegato V del regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
3) |
sono aggiunte le seguenti parti C, D ed E: «PARTE C Omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente Scheda informativa MODELLO Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente. Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate. Se le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa dispongono di controlli elettronici, devono essere fornite anche le informazioni relative alle prestazioni degli stessi.
Note esplicative
PARTE D Certificato di omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente MODELLO Formato: A4 (210 × 297 mm) CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
Notifica riguardante:
ai sensi del regolamento (UE) n. 1230/2012, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892 (2) Numero di omologazione CE:.… Motivo dell’estensione:… SEZIONE I
SEZIONE II
Allegati: fascicolo di omologazione; verbale di prova. Addendum al certificato di omologazione CE n... 1. Breve descrizione del tipo di entità tecnica indipendente:… 2. Descrizione dettagliata del dispositivo aerodinamico o dell’apparecchiatura aerodinamica: 2.1. Numero di elementi indipendenti:… 2.2. Descrizione di fabbricazione e materiali:… 2.3. Descrizione del sistema di bloccaggio e regolazione:… 2.4. Descrizione del fissaggio e montaggio sul veicolo:… 2.5. Entità tecnica indipendente: semi-universale/specifica del veicolo (1) 3. Elenco di tipi di veicoli specifici per i quali è stata omologata l’entità tecnica indipendente (se del caso):… 4. Descrizione dettagliata delle specifiche per la zona di installazione specifica sui veicoli in caso di dispositivi aerodinamici o apparecchiature aerodinamiche semi-universali (se del caso):… 5. Osservazioni:… 6. Marchio di omologazione e relativa ubicazione:… PARTE E Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti
Figura 1 Esempio di marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti
Nota esplicativa L’omologazione CE come entità tecnica indipendente di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica da installare sulla parte posteriore di un veicolo (ai fini della conformità all’articolo 8 ter della direttiva 96/53/CE) illustrata è stata emessa dalla Romania con il numero 0046. Le prime due cifre “00” indicano che l’entità tecnica indipendente è stata omologata conformemente al presente regolamento.». |
(1) Cancellare la dicitura inutile.»
(2) Cancellare la dicitura inutile.
(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo “?” (esempio: ABC??123??).