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Document 32019R1603

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5206

GU L 250 del 30.9.2019, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1603 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28 quater,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) su tutte le rotte da essa contemplate. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è necessario specificare i voli soggetti a tali disposizioni con riferimento alle rotte e agli operatori aerei interessati.

(2)

Le modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni nonché della verifica delle comunicazioni delle emissioni si applicano, ai fini del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3). Tali modalità sono stati aggiornate e ulteriormente sviluppate, per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4), che si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2021. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 tengono conto della prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate adottate dall'ICAO il 27 giugno 2018. Per ragioni di efficienza amministrativa e per ridurre al minimo i costi di conformità per gli operatori, è opportuno allineare le disposizioni relative all'attuazione della misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO e le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 601/2012 così come nei citati regolamenti di esecuzione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, gli Stati membri possono prescrivere l'uso di modelli elettronici e formati specifici dei file per la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo di cui alla direttiva 2003/87/CE. Per garantire che gli operatori aerei possano soddisfare tali requisiti anche quando comunicano le emissioni ai fini della misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO, la Commissione dovrebbe pubblicare uno specifico formato per lo scambio elettronico dei dati.

(4)

Non si considera che l'applicazione di requisiti in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ad alcuni voli solo nei confronti di operatori aerei con sede nel SEE dia origine a distorsioni della concorrenza. Tali requisiti possono pertanto essere adottati sulla base dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE.

(5)

Sulla base di un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione e Eurocontrol, la Commissione può chiedere l'assistenza di Eurocontrol per assicurare la qualità dei dati relativi alle emissioni. Al fine di garantire la completezza e l'accuratezza dei dati relativi alle emissioni che devono essere trasmessi dagli Stati membri nel formato previsto dall'ICAO, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione di sollecitare l'assistenza di Eurocontrol.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere al segretariato dell'ICAO i dati pertinenti sulle emissioni verificate e garantire la comunicazione completa e tempestiva dei dati sulle emissioni riguardanti tutti i voli pertinenti.

(7)

Conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la relazione di cui a tale articolo dovrebbe valutare l'opportunità di rivedere il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2 si applicano solo agli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a)

sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori di tale Stato membro;

(b)

producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli tra aerodromi situati in Stati diversi dello Spazio economico europeo (SEE) o i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto delle emissioni dei seguenti tipi di voli:

(a)

voli di Stato;

(b)

voli umanitari;

(c)

voli di aeroambulanza;

(d)

voli militari;

(e)

voli per attività antincendio.

Articolo 2

1.   Gli operatori aerei comunicano le emissioni prodotte dai seguenti voli:

(a)

voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi;

(b)

voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati nelle regioni ultraperiferiche, nelle dipendenze o nei territori di altri Stati membri;

(c)

voli tra aerodromi situati in regioni ultraperiferiche, dipendenze o territori di Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi o dipendenze o territori di altri Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche agli operatori di trasporto aereo commerciale che effettuano meno di 243 voli nell'arco di tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

3.   Si raccomanda agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni prodotte dai voli effettuati tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano alle emissioni generate da qualsiasi tipo di volo, ad eccezione dei tipi di voli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi:

(a)

i voli a fini di addestramento o di ricerca e soccorso;

(b)

i voli effettuati in base alle regole del volo a vista;

(c)

i voli a fini di ricerca e sperimentazione scientifica;

(d)

i voli effettuati nel quadro di un obbligo di servizio pubblico.

Articolo 3

1.   Ai fini della comunicazione delle emissioni a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, gli operatori aerei sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 601/2012. Dal 1o gennaio 2021 essi sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

2.   La Commissione pubblica un formato per lo scambio elettronico dei dati ai fini della comunicazione delle emissioni prodotte dai voli di cui all'articolo 2. Gli operatori aerei utilizzano tale formato per lo scambio elettronico di dati.

Articolo 4

La verifica dei dati relativi alle emissioni da comunicare a norma dell'articolo 2 del presente regolamento e all'accreditamento dei verificatori che eseguono tale verifica sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'allegato V, parte B, di tale direttiva, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Articolo 5

Un operatore aereo che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (5) comunica le sue emissioni allo Stato membro di riferimento indicato nel medesimo allegato.

Un operatore aereo che non figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunica le sue emissioni allo Stato membro che ha rilasciato il suo certificato di operatore aereo o, se non è stato rilasciato un certificato di operatore aereo da uno Stato membro, allo Stato membro in cui detto operatore aereo ha la sua sede legale.

Articolo 6

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può sollecitare l'assistenza di Eurocontrol per migliorare l'accuratezza dei dati sulle emissioni in vista della loro trasmissione conformemente all'articolo 7.

Articolo 7

Fatta salva la revisione della direttiva 2003/87/CE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono al segretariato dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale i pertinenti dati relativi alle emissioni comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono i dati relativi alle emissioni anche alla Commissione.

Il fattore di emissione specificato nell'allegato 16, volume IV, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 (Convenzione di Chicago) per il kerosene per aviogetto (Jet A1 o Jet A) è utilizzato ai fini della trasmissione dei dati sulle emissioni a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).


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