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Document 32019R1197

Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

ST/6823/2019/REV/1

OJ L 189, 15.7.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1197/oj

15.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2019/1197 DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2019

relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo tale notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo all'unanimità, in accordo con il Regno Unito, non decida di prorogare tale termine. In assenza di un accordo di recesso con il Regno Unito e di una proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, è necessario concordare, nell'ambito di un futuro accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione, una liquidazione finanziaria relativa agli obblighi finanziari del Regno Unito derivanti dalla sua adesione all'Unione.

(2)

Il presente regolamento lascia impregiudicati i rispettivi obblighi dell'Unione e del Regno Unito risultanti dall'intero periodo di adesione del Regno Unito all'Unione.

(3)

È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano le relazioni tra l'Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall'altro, per quanto riguarda il finanziamento e l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione («bilancio») nel 2019.

(4)

I trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per l'adozione delle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.

(5)

Il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito partecipano ad una serie di programmi o interventi dell'Unione in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione. La partecipazione avviene sulla base di accordi con il Regno Unito o con le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito o di decisioni a favore del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito che costituiscono impegni giuridici.

(6)

In molti accordi e decisioni le norme che disciplinano l'ammissibilità prevedono che il beneficiario sia uno Stato membro o una persona o un organismo stabiliti in uno Stato membro. In tali casi l'ammissibilità del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito è subordinata alla condizione che il Regno Unito sia uno Stato membro. Il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta pertanto la perdita dell'ammissibilità di tali destinatari dei finanziamenti dell'Unione nel quadro degli accordi e delle decisioni. Tale perdita dell'ammissibilità non si applica tuttavia alle persone o agli organismi stabiliti nel Regno Unito che partecipino a un intervento ai sensi delle rispettive norme dell'Unione alle condizioni applicabili ai sensi di tali norme per le persone e gli organismi stabiliti in un paese terzo.

(7)

Sarebbe vantaggioso per l'Unione e per i suoi Stati membri, nonché per il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito eseguire il bilancio per il 2019 poiché è stato già adottato per tale anno. Sarebbe inoltre utile se gli impegni giuridici firmati e adottati anteriormente alla data di recesso potessero continuare ad essere applicati per tutto il 2019.

(8)

È pertanto opportuno stabilire le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito possano continuare ad essere ammissibili nel 2019 per quanto riguarda gli accordi sottoscritti con essi e le decisioni adottate nei loro confronti fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno («data di recesso»). Tali condizioni dovrebbero prevedere che il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l'impegno di continuare a versare un contributo calcolato in base alla stima delle risorse proprie del Regno Unito di cui al bilancio definitivamente adottato per il 2019, che una prima rata sia stata versata dal Regno Unito e che il Regno Unito abbia confermato l'impegno per iscritto alla Commissione di consentire appieno gli audit e i controlli da parte dell'Unione in conformità alle norme applicabili. In considerazione della necessità di certezza del diritto è opportuno limitare il tempo per la soddisfazione delle condizioni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione in merito alla soddisfazione delle condizioni.

(9)

La condizione relativa al contributo del Regno Unito si basa sul bilancio per il 2019 quale adottato. Appare pertanto ragionevole che, a seguito dell'adozione del regolamento, nessuno Stato membro si trovi in una posizione meno favorevole, in relazione al proprio contributo, rispetto a quanto previsto nel bilancio per il 2019 quale adottato. Per garantire che il presente regolamento abbia un effetto benefico per tutti gli Stati membri, è quindi opportuno dedurre dall'importo del contributo del Regno Unito un importo specifico da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione. Tale importo specifico dovrebbe andare a beneficio degli Stati membri che risulterebbero altrimenti svantaggiati a seguito dell'adozione del presente regolamento, come ulteriormente precisato nelle specifiche modalità pratiche che stabiliscono la distribuzione dei pagamenti dovuti e affidano alla Commissione l'esborso dell'importo specifico.

(10)

Finché continuano ad essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a norma del presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere la loro ammissibilità, nel 2019, ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo ad un finanziamento dal bilancio dell'Unione, ad eccezione dei casi specifici connessi alla sicurezza e alla perdita dello status di membro del Regno Unito della Banca europea per gli investimenti, e l'erogazione di finanziamenti dell'Unione. Tali finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere limitati alle spese ammissibili sostenute nel 2019, tranne che per i contratti di appalti pubblici firmati prima della fine del 2019 in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario»), che continuano ad essere attuati conformemente ai relativi termini, e ad eccezione del regime dei pagamenti diretti del Regno Unito a favore degli agricoltori per l'anno di domanda 2019, che dovrebbe essere escluso dall'ammissibilità. In linea con il regolamento finanziario, gli inviti, le gare di appalto, i concorsi o le altre procedure, come pure tutti gli accordi da essi derivanti con il Regno Unito o con persone o organismi ivi stabiliti, o le decisioni a loro favore, devono stabilire le condizioni di ammissibilità e di mantenimento della stessa con riferimento al presente regolamento.

(11)

È inoltre opportuno stabilire che l'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito potrà essere mantenuta a condizione che il Regno Unito continui a versare il contributo per il 2019 e che i controlli e gli audit possano essere eseguiti efficacemente. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca tale mancanza. In tal caso, dovrebbe cessare l'ammissibilità al finanziamento dell'Unione del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito.

(12)

È inoltre opportuno prevedere il mantenimento nel 2019 dell'ammissibilità di interventi in cui Stati membri o persone o organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione e che sono connessi al Regno Unito. Ai fini della sana gestione finanziaria, nella valutazione dell'esecuzione di tali interventi è tuttavia opportuno tenere conto della potenziale mancata accettazione da parte del Regno Unito di controlli e audit.

(13)

Gli interventi dovrebbero continuare a essere attuati conformemente alle norme pertinenti che li disciplinano, compreso il regolamento finanziario. È pertanto necessario trattare il Regno Unito come Stato membro ai fini dell'applicazione di tali norme.

(14)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione in quanto riguardano il bilancio dell'Unione e i programmi e gli interventi attuati dall'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Al fine di consentire una flessibilità limitata, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda un'eventuale proroga dei termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e le modifiche al calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (3). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, l'atto delegato dovrebbe entrare in vigore al più presto ed essere applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni.

(16)

Per evitare inutili turbative per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'UE alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Poiché alla data del recesso il bilancio approvato dell'Unione, che prevede la partecipazione del Regno Unito al suo finanziamento, copre solo il 2019, esso dovrebbe applicarsi solo all'ammissibilità per l'anno 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione («bilancio») nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e per gli interventi nell'ambito della gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno («data di recesso»).

2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 2

Condizioni di ammissibilità

1.   Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un intervento attuato in gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data di recesso e l'ammissibilità nel quadro di tale intervento dipenda dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione, essi continuano ad essere ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti e non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

a)

il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro il 30 aprile 2019, che contribuirà in euro l'importo indicato alla voce «Regno Unito» e alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione» della sezione «entrate» del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (6), adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell'importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l'esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;

b)

il Regno Unito abbia versato entro il 13 maggio 2019 sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell'anno 2019;

c)

il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro il 30 aprile 2019, l'impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e

d)

la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 2, che conferma che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del presente comma sono state soddisfatte.

L'importo di cui alla lettera a) del primo comma è ripartito in rate uguali. Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019.

L'importo di cui al primo comma, lettera a), è iscritto nel bilancio generale dell'Unione come «altre entrate» previa deduzione di un importo specifico volto a garantire la distribuzione del bilancio come indicato nella colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella di cui alla lettera a) del primo comma, e fatte salve le specifiche modalità pratiche in tal senso.

L'impegno di cui alla lettera c) del primo comma include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell'Unione e di effettuare controlli e audit.

2.   La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 con riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 3

Mantenimento dell'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito

1.   L'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito stabilita in conformità dell'articolo 2 è mantenuta nell'anno 2019 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

successivamente al primo pagamento effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Regno Unito abbia versato il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2019, sul conto indicato dalla Commissione, la rata mensile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma;

b)

il primo giorno lavorativo di settembre 2019 il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, a meno che la Commissione non comunichi al Regno Unito un calendario di pagamento diverso per tale versamento entro il 31 agosto 2019; e

c)

non siano state osservate carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2.   Qualora non siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione in tal senso. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito cessano di essere ammissibili a norma del paragrafo 1 del presente articolo e a norma degli articoli 2 e 4, gli interventi cessano di essere ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 5 cessa di applicarsi.

3.   Conformemente all'articolo 7, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a un calendario di pagamento diverso per il versamento di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo.

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 4

Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili a beneficiare nel 2019 delle condizioni fissate in bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell'Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone e gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019.

Nonostante il primo comma:

a)

i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento finanziario fino alla fine del 2019 sono attuati conformemente ai relativi termini e fino alla rispettiva data di conclusione;

b)

le spese riguardanti il regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l'anno di domanda 2019 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione.

2.   Il primo comma del paragrafo 1 non si applica:

a)

se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone e agli organismi stabiliti negli Stati membri per ragioni di sicurezza;

b)

alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 5

Altri adeguamenti necessari

Se le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuati nell'ambito degli impegni giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i bandi di cui all'articolo 4 e gli interventi attuati nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all'articolo 4, che sono necessari per dare attuazione all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro sottoposto alle disposizioni del presente regolamento.

Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare ad alcun comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni del pertinente atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, ad eccezione dei comitati di monitoraggio o simili comitati specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.

Articolo 6

Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione

1.   A decorrere dalla data del recesso, sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso e per le quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione al momento del recesso.

2.   Nel 2019 sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 gli interventi per i quali alla data del recesso, mediante un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito, è soddisfatto il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   La mancata soddisfazione della condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o una decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, riguardante il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall'ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell'ottemperare ai principali obblighi nell'esecuzione dell'impegno giuridico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2 e 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 2 e 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del TUE sia entrato in vigore entro tale data di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Approvazione del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 32).

(6)  Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).


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