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Document 32019R1124
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1124 of 13 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry under Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council
Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2019/1846
OJ L 177, 2.7.2019, p. 66–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/66 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1124 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (2) stabilisce le regole di funzionamento del registro dell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Tutte le operazioni necessarie in relazione al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4). Visto che la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le regole applicabili per il periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti internazionali generati ai sensi del protocollo di Kyoto, tale regolamento continuerà ad applicarsi alle operazioni in questione fino al 1o luglio 2023, che corrisponde alla fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 in conformità della decisione n. 406/2009/CE da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento che va dal 2021 al 2030 in conformità del regolamento (UE) 2018/842, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sarà limitato alle operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce per gli Stati membri obblighi relativi ai loro contributi minimi, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, al fine di conseguire entro il 2030 l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005. |
(4) |
L'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 prevede l'accurata contabilizzazione nel registro dell'Unione delle operazioni effettuate a norma del regolamento stesso. |
(5) |
Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere rilasciate sui conti di adempimento degli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/842 («conti di adempimento ESR») istituiti nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, in quantità stabilite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere detenute solo nei conti di adempimento ESR del registro dell'Unione. |
(6) |
Il registro dell'Unione dovrebbe consentire l'attuazione del ciclo di adempimento di cui al regolamento (UE) 2018/842 definendo le procedure da seguire per l'inserimento nei conti di adempimento ESR dei dati annui sulle emissioni riesaminate di gas serra, per la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR di ciascuno Stato membro per ciascun anno di un determinato periodo di adempimento e per l'applicazione, ove necessario, del fattore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842. |
(7) |
Il registro dell'Unione dovrebbe anche garantire un'accurata contabilizzazione delle operazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 11 del regolamento (UE) 2018/842. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è così modificato:
(1) |
nei visti è aggiunto il testo seguente: «visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (*1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, |
(2) |
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).»; |
(3) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
(4) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.»; |
(5) |
all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.»; |
(6) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale 1. L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (“conto delle soppressioni ESR”), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento. 2. L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.»; |
(7) |
è inserito l'articolo 27 bis seguente: «Articolo 27 bis Chiusura del conto di adempimento ESR L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto. Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.»; |
(8) |
è inserito il seguente titolo II bis: «TITOLO II bis DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841 CAPO 1 Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842 Articolo 59 bis Creazione di AEA 1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:
2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico. Articolo 59 ter Unità di assegnazione annuale di emissioni Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841. Articolo 59 quater Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR 1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 dal conto totale unionale AEA ESR al pertinente conto di adempimento ESR. 2. Se alla chiusura del conto di adempimento ESD dello Stato membro per l'anno 2020, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 389/2013, il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto supera la somma di tutte le AEA, dei crediti internazionali, delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e delle riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER), il quantitativo corrispondente al quantitativo di emissioni in eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE, è detratto dal quantitativo di AEA trasferite al conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno 2021, a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 59 quinquies Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra 1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESR il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ciascuno Stato membro per l'anno in questione del periodo di adempimento. 2. L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA ESR la somma dei dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno. Articolo 59 sexies Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR 1. L'amministratore centrale, quando inserisce i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies, provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESR, sottraendo il quantitativo totale di emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto. 2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione visualizzi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR. Articolo 59 septies Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento 1. L'amministratore centrale provvede affinché sei mesi dopo l'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell'articolo 59 quinquies per il 2025 e il 2030, il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per ogni conto di adempimento ESR per il 2021 e il 2026, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti di cui all'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units) il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, presente nel medesimo conto di adempimento ESR. 2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto ESR per ciascun anno dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti a norma dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle LMU il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nello stesso conto di adempimento ESR in una data corrispondente ad un mese dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno precedente. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR. Articolo 59 octies Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842 1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è negativo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo, il quantitativo in eccesso delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicato per il fattore di 1,08 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842. 2. L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESR dello Stato membro relativi agli anni rimanenti del periodo di adempimento. 3. L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESR da “bloccato” ad “aperto” per tutti gli anni rimanenti del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è pari a zero o è positivo. Articolo 59 nonies Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 decies Assunzione in prestito di AEA L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 undecies Riporto di AEA L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 duodecies Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU) L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 terdecies Trasferimenti ex ante dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 quaterdecies Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 quindecies Riserva di sicurezza Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 quinquies del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA. Articolo 59 sexdecies Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza 1. L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
2. Sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli e visualizzi la somma totale di AEA richieste da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1. 3. Se la somma di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui il trasferimento di ogni quantitativo richiesto da ciascun Stato membro, ridotto proporzionalmente. 4. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo ridotto proporzionalmente moltiplicando il quantitativo richiesto per il quoziente tra il quantitativo totale di AEA del conto unionale della riserva di sicurezza ESR e il quantitativo totale richiesto da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1. Articolo 59 septdecies Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza 1. Se la somma di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:
2. Se la somma di tutte le richieste valide è superiore al quantitativo totale residuo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo da trasferire per ogni richiesta valida moltiplicando il quantitativo totale residuo di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR per il quoziente tra il quantitativo della richiesta in questione e la somma di tutte le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1. Articolo 59 octodecies Adeguamenti 1. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA ESR e lo trasferisce sul pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro. 2. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero una riduzione dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro al conto delle soppressioni ESR. 3. Se lo Stato membro comunica una revisione al ribasso della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR. Il quantitativo totale disponibile per lo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 è modificato di conseguenza. Articolo 59 novodecies Trasferimenti di AEA precedentemente riportate L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
Articolo 59 vicies Esecuzione e annullamento di trasferimenti 1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55. 2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8.»; |
(9) |
all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal presente regolamento.»; |
(10) |
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
(11) |
L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato [20190306-032] che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).
(5) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
ALLEGATO I
All'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunta la tabella seguente:
«Tabella I-II: Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis
Tipo di conto |
Titolare del conto |
Amministratore del conto |
N. di conti di questo tipo |
AEA |
Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati |
LMU |
MFLFA |
Conto totale unionale AEA ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto delle soppressioni ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
Sì |
No |
Conto totale unionale AEA allegato II |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto unionale della riserva di sicurezza ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto di adempimento ESR |
Stato membro |
amministratore centrale |
Uno per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro |
Sì |
No |
Sì |
No» |
ALLEGATO II
All'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunto il seguente punto II:
«II. Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis
Informazioni disponibili al pubblico
7. |
L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:
|
Informazioni disponibili ai titolari dei conti
8. |
Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:
|