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Document 32019R1124

Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2019/1846

OJ L 177, 2.7.2019, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/66


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1124 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (2) stabilisce le regole di funzionamento del registro dell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Tutte le operazioni necessarie in relazione al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4). Visto che la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le regole applicabili per il periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti internazionali generati ai sensi del protocollo di Kyoto, tale regolamento continuerà ad applicarsi alle operazioni in questione fino al 1o luglio 2023, che corrisponde alla fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 in conformità della decisione n. 406/2009/CE da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento che va dal 2021 al 2030 in conformità del regolamento (UE) 2018/842, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sarà limitato alle operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce per gli Stati membri obblighi relativi ai loro contributi minimi, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, al fine di conseguire entro il 2030 l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005.

(4)

L'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 prevede l'accurata contabilizzazione nel registro dell'Unione delle operazioni effettuate a norma del regolamento stesso.

(5)

Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere rilasciate sui conti di adempimento degli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/842 («conti di adempimento ESR») istituiti nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, in quantità stabilite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere detenute solo nei conti di adempimento ESR del registro dell'Unione.

(6)

Il registro dell'Unione dovrebbe consentire l'attuazione del ciclo di adempimento di cui al regolamento (UE) 2018/842 definendo le procedure da seguire per l'inserimento nei conti di adempimento ESR dei dati annui sulle emissioni riesaminate di gas serra, per la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR di ciascuno Stato membro per ciascun anno di un determinato periodo di adempimento e per l'applicazione, ove necessario, del fattore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

(7)

Il registro dell'Unione dovrebbe anche garantire un'accurata contabilizzazione delle operazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 11 del regolamento (UE) 2018/842.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è così modificato:

(1)

nei visti è aggiunto il testo seguente:

«visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (*1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

(*1)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.»;"

(2)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).»;

(3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto (12) è sostituito dal seguente:

«(12)   “operazione”: la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni;»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 23 e 24:

«(23)   “periodo di adempimento ESR”: il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842;

(24)   “unità di assegnazione annuale di emissioni”: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;»;

(4)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.»;

(5)

all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.»;

(6)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale

1.   L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (“conto delle soppressioni ESR”), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento.

2.   L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.»;

(7)

è inserito l'articolo 27 bis seguente:

«Articolo 27 bis

Chiusura del conto di adempimento ESR

L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto.

Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.»;

(8)

è inserito il seguente titolo II bis:

«TITOLO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841

CAPO 1

Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842

Articolo 59 bis

Creazione di AEA

1.   All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:

a)

nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b)

nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

Articolo 59 ter

Unità di assegnazione annuale di emissioni

Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

Articolo 59 quater

Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR

1.   All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 dal conto totale unionale AEA ESR al pertinente conto di adempimento ESR.

2.   Se alla chiusura del conto di adempimento ESD dello Stato membro per l'anno 2020, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 389/2013, il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto supera la somma di tutte le AEA, dei crediti internazionali, delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e delle riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER), il quantitativo corrispondente al quantitativo di emissioni in eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE, è detratto dal quantitativo di AEA trasferite al conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno 2021, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 59 quinquies

Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra

1.   Non appena sono disponibili i dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESR il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ciascuno Stato membro per l'anno in questione del periodo di adempimento.

2.   L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA ESR la somma dei dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

Articolo 59 sexies

Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

1.   L'amministratore centrale, quando inserisce i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies, provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESR, sottraendo il quantitativo totale di emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione visualizzi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR.

Articolo 59 septies

Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento

1.   L'amministratore centrale provvede affinché sei mesi dopo l'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell'articolo 59 quinquies per il 2025 e il 2030, il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per ogni conto di adempimento ESR per il 2021 e il 2026, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti di cui all'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units) il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, presente nel medesimo conto di adempimento ESR.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto ESR per ciascun anno dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti a norma dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle LMU il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nello stesso conto di adempimento ESR in una data corrispondente ad un mese dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno precedente.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR.

Articolo 59 octies

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842

1.   Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è negativo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo, il quantitativo in eccesso delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicato per il fattore di 1,08 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

2.   L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESR dello Stato membro relativi agli anni rimanenti del periodo di adempimento.

3.   L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESR da “bloccato” ad “aperto” per tutti gli anni rimanenti del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è pari a zero o è positivo.

Articolo 59 nonies

Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b)

lo Stato membro che ha presentato la richiesta non figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842;

c)

il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842 e tenendo conto di ogni revisione al ribasso del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento;

d)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, calcolato tenendo conto del quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento LULUCF, a norma dell'articolo 59 quinvicies, paragrafo 3, o dell'articolo 59 septvicies bis, paragrafo 2.

Articolo 59 decies

Assunzione in prestito di AEA

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b)

il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2021 al 2025 e al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2026 al 2029.

Articolo 59 undecies

Riporto di AEA

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESR per l'anno in questione;

b)

per il 2021, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies;

c)

per gli anni dal 2022 al 2029, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al 30 % delle assegnazioni annuali di emissioni cumulative dello Stato membro fino all'anno in questione, determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

d)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 duodecies

Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LMU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo;

b)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile, a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2018/842, o il quantitativo residuo;

c)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per tale anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 di detto regolamento, e meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies del presente regolamento;

d)

lo Stato membro non ha comunicato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, la sua intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;

e)

lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;

f)

il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 septivicies bis;

g)

il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR dello Stato membro o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.

Articolo 59 terdecies

Trasferimenti ex ante dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

per gli anni dal 2021 al 2025, il quantitativo richiesto è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

b)

per gli anni dal 2026 al 2030 il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

c)

lo Stato membro ha chiesto il trasferimento a un conto di adempimento ESR per un anno precedente a quello in questione;

d)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 quaterdecies

Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 59 sexies;

b)

il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al quantitativo residuo;

c)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 quindecies

Riserva di sicurezza

Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 quinquies del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.

Articolo 59 sexdecies

Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

1.   L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta si riferisce a un conto di adempimento ESR per un anno diverso dagli anni che vanno dal 2026 al 2030;

b)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo per il 2030;

c)

la richiesta dello Stato membro è presentata meno di 6 settimane prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per il conto di adempimento ESR per il 2026;

d)

la richiesta è stata presentata da uno Stato membro che non figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

e)

il quantitativo richiesto supera il 20 % dell'eccedenza globale dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 determinata nella decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, il quantitativo ridotto a norma del paragrafo 3 del presente articolo o il quantitativo residuo disponibile;

f)

il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies supera il quantitativo di AEA acquisite da altri Stati membri a norma di tali articoli;

g)

il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, se si tiene conto di quanto segue:

i)

del quantitativo di AEA per l'anno in questione, stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

ii)

del quantitativo di AEA acquisite o vendute dal conto di adempimento ESR per l'anno in questione, a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies;

iii)

del quantitativo totale di AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a un anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies;

iv)

del quantitativo totale di AEA che possono essere prese a prestito per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 59 decies;

v)

del quantitativo di LMU trasferibili ai conti di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo disponibile a norma dell'articolo 59 quaterdecies.

2.   Sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli e visualizzi la somma totale di AEA richieste da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

3.   Se la somma di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui il trasferimento di ogni quantitativo richiesto da ciascun Stato membro, ridotto proporzionalmente.

4.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo ridotto proporzionalmente moltiplicando il quantitativo richiesto per il quoziente tra il quantitativo totale di AEA del conto unionale della riserva di sicurezza ESR e il quantitativo totale richiesto da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 59 septdecies

Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

1.   Se la somma di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:

a)

la richiesta dello Stato membro sia presentata tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026;

b)

la richiesta sia stata presentata da uno Stato membro che figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

c)

il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies non superi il quantitativo di AEA che lo Stato membro ha acquisito da altri Stati membri a norma di tali articoli;

d)

il quantitativo trasferito non superi il quantitativo delle emissioni in eccesso per l'anno in questione se si tiene conto di tutti i quantitativi di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), e del quantitativo di AEA ricevuto a norma dell'articolo 59 sexdecies.

2.   Se la somma di tutte le richieste valide è superiore al quantitativo totale residuo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo da trasferire per ogni richiesta valida moltiplicando il quantitativo totale residuo di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR per il quoziente tra il quantitativo della richiesta in questione e la somma di tutte le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 59 octodecies

Adeguamenti

1.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA ESR e lo trasferisce sul pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro.

2.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero una riduzione dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro al conto delle soppressioni ESR.

3.   Se lo Stato membro comunica una revisione al ribasso della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR. Il quantitativo totale disponibile per lo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 è modificato di conseguenza.

Articolo 59 novodecies

Trasferimenti di AEA precedentemente riportate

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di AEA riportate a norma dell'articolo 59 undecies nel conto di adempimento ESR a partire dal quale s'intende effettuare il trasferimento;

b)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR verso cui s'intende effettuare il trasferimento.

Articolo 59 vicies

Esecuzione e annullamento di trasferimenti

1.   Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55.

2.   I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8.»;

(9)

all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal presente regolamento.»;

(10)

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(11)

L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato [20190306-032] che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(5)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).


ALLEGATO I

All'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunta la tabella seguente:

«Tabella I-II: Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis

Tipo di conto

Titolare del conto

Amministratore del conto

N. di conti di questo tipo

AEA

Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati

LMU

MFLFA

Conto totale unionale AEA ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto delle soppressioni ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

Conto totale unionale AEA allegato II

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto unionale della riserva di sicurezza ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto di adempimento ESR

Stato membro

amministratore centrale

Uno per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro

No

No»


ALLEGATO II

All'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunto il seguente punto II:

«II.   Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis

Informazioni disponibili al pubblico

7.

L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:

a)

le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;

a)

le assegnazioni annuali di emissioni determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b)

lo stato di ogni conto di adempimento ESR in conformità dell'articolo 10;

c)

i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies;

d)

il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 sexies per ciascun conto di adempimento ESR, così indicato:

i)

A, se sussiste adempimento,

ii)

I, se non sussiste adempimento;

e)

il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra introdotte a norma dell'articolo 59 septies;

f)

le seguenti informazioni relative a ogni operazione conclusa:

i)

il nome e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;

ii)

il nome e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

iii)

il quantitativo di AEA interessato dall'operazione, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

iv)

il codice identificativo dell'operazione;

v)

la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

vi)

il tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

8.

Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a)

le AEA attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

b)

l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:

i)

gli elementi di cui al punto 7, lettera g);

ii)

la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iii)

lo stato attuale dell'operazione proposta;

iv)

gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;

c)

l'elenco delle AEA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera g);

d)

l'elenco delle AEA trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi di cui al punto 7, lettera g).»


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