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Document 32019R1089
Council Regulation (EU) 2019/1089 of 6 June 2019 on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)
Regolamento (UE) 2019/1089 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
Regolamento (UE) 2019/1089 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
ST/8932/2019/INIT
OJ L 173, 27.6.2019, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/36 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1089 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2019
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (2). L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente. |
(2) |
L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017. |
(3) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018. |
(4) |
Ai sensi della decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio (3), il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019. |
(5) |
È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo. |
(6) |
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «specie altamente migratorie» si intendono le specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.
Articolo 2
Possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
Articolo 3
Specie demersali e piccoli pelagici
Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
1) |
nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, «TSL»):
|
2) |
a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC):
|
Articolo 4
Specie altamente migratorie
Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:
a) |
tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
|
b) |
tonniere con lenze e canne:
|
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 15 giugno 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
A. BIRCHALL
(1) Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).
(2) GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.
(3) Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Guinea Bissau (2019-2024) (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).