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Document 32019R0999

Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST/9340/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 27–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/999/oj

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/27


REGOLAMENTO (UE) 2019/999 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti (1). Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

La produzione nell'Unione di 97 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti.

(3)

È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.

(4)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbe pertanto essere soppressa. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con la comunicazione della Commissione «Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari elencati nell'allegato. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (2), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (3), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:

1)

tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*), contenenti il testo «Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.», sono soppressi;

2)

nella tabella, le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;

3)

le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M.C. BUDĂI


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(2)  GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4.

(3)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


ALLEGATO II

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella:

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supple-mentare

Data prevista per il riesame obbligatorio

1516 20 10

 

Oli di ricino idrogenato «detti opalwax»

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Esafluorofosfato di litio (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Ipoclorito di calcio (CAS RN 7778-54-3) avente un tenore di cloro attivo del 65 % o più

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-Cloro-2-(4-etossibenzil)-4-iodobenzene (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Fenilossirano (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

2,2-Dimetilbutanoil cloruro (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

Acido 2-Fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) contenente

non oltre 10 ppm di palladio (CAS RN 7440-05-3),

non oltre 10 ppm di bismuto (CAS RN 7440-69-9),

non oltre 14 ppm of formaldeide (CAS RN 50-00-0),

non oltre 1,3 % in peso di acido 3,4-diidrossibenzoico (CAS RN 99-50-3),

non oltre 0,5 % in peso di vanillina (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Fosforocloridato di dietile (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-Bromo-4-fluoro-2-metilanilina (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

Acido (5 o 8)-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

Acido 2-amminonaftalene-1-solfonico (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-Amminoadamantano-1-olo (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido (CAS RN 53075-09-5) in forma di soluzione acquosa avente un tenore di N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido in peso di 17,5 % o più ma non più di 27,5 %

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((terz-butossicarbonil)ammino)-2-acido idrossibutanoico (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(benzilossi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossicarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninammide

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o beta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) di purezza, in peso, di 95 % o più

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Isotiocianato di allile (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

Acido 3-mercaptopropionico (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-acetil-6-metil-2H-pirano-2, 4(3H)-dione (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-Butil-3-benzofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirazolo (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Clorpirifos-Metile (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Etil 2,6-Dicloronicotinato (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Metil 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirazolo-5-carbossilato (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

Acido 1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazolo-5-carbossilico (CAS RN 1352319-02-8) di purezza, in peso, di 85 % o più

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-diazenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-Clorofenil) piperazina (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Troclosene di sodio diidrato (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipconazolo (CAS RN 125225-28-7) di purezza, in peso, di 90 % o più

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Idrati di idrossibenzotriazolo (CAS RN 80029-43-2 e CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-Benzil-8-azabiciclo(3.2.1)octan-3-one idrocloruro (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Prolinammide (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-esaossotetracosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]esaazacicloenicosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil idrogeno solfato (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanone (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-Cloro-3-piridin solfonammide (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-solfonammide (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Metilfenil)ammino]piridin-3-solfonammide (CAS RN72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 63:1

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Preparazione di Colourant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in polvere, contenente in peso:

16 % o più ma non più di 25 % di Colorante C.I. Solvent Red 48 (CAS 13473-26-2),

65 % o più ma non più di 75 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Preparazione di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in polvere, contenente in peso:

16 % o più ma non più di 21 % di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

65 % o più ma non più di 69 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Preparazione di 5 % o più ma non più di 20 %, in peso, di un copolimero di polipropilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene, isobutene e anidride maleica in un solvente organico

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Preparazione contenente in peso:

tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene, e

tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene

disciolti in:

metiletilchetone (CAS RN 78-93-3),

eptano (CAS RN 142-82-5), e

toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 25 %, ma non superiore a 35 %, in peso

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Miscela contenente, in peso:

tra il 25 % e il 55 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9),

non più del 20 % di altri composti organici,

su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0) o di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9 o 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Catalizzatore sferico costituito da un supporto di ossido di alluminio rivestito di platino, con

un diametro di 1,4 mm o più ma non più di 2,0 mm, e

un tenore di platino, in peso, di 0,2 % o più ma non più di 0,5 %

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Catalizzatore

contenente 0,3 grammi per litro o più, ma non più di 7 grammi per litro di metalli preziosi,

depositato su una struttura a nido d'ape di ceramica rivestita di ossido di alluminio o di ossido di cerio/zirconio, in cui la struttura a nido d'ape ha

un tenore di nichel, in peso, di 1,26 % o più ma non più di 1,29 %, in peso,

62 celle per cm2 o più, ma non più di 140 celle per cm2,

un diametro di 100 mm o più ma non più di 120 mm, e

una lunghezza di 60 mm o più ma non più di 150 mm,

utilizzato nella produzione di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Catalizzatore in polvere composto, in peso, da

92,50 % (± 2) % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7),

5 % (± 1) % di biossido di silicio (CAS RN 112926-00-8), e

2,5 % (± 1,5) % di triossido di zolfo (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Miscele di cristalli liquidi, destinate alla fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Miscela di acetati di 3-butene-1,2 diolo, con un contenuto, in peso, pari o superiore a 65 % o più di 3-butene-1,2-diolo diacetato (CAS RN 18085-02-4

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Cartuccia filtro di non più di 8 000 ml contenente:

0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 5-Cloro-2-metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 55965-84-9), e

0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 2-Metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 2682-20-4) come biostatico

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Copolimero di tetrafluoroetilene, eptafluoro-1-pentene ed etene (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Copolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene ed etene

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano di massa molecolare media in numero (Mn) di 900 o più ma non più di 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Pellicola di poli(tetrafluoroetilene) contenente, in peso, 10 % o più di grafite

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli:

di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm,

di spessore di 15 μm o più e uguale o inferiore a 36 μm,

del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Maniglia di plastica per porta interna, usata nella fabbricazione di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Filato di filamento sintetico di elastomeri:

non torto o con torsione non superiore a 50 giri per metro, avente un titolo di 300 dtex o più ma non più di 1 000 dtex,

composto di uree di poliuretano basate su un glicole di copolietere di tetraidrofurano e 3-metiltetraidrofurano,

destinato alla fabbricazione dei prodotti igienici monouso della voce 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Lastre di vetro sodocalcico di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) aventi:

una lunghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm,

una larghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm,

uno spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1,1 mm,

un rivestimento di ossido di indio-stagno con una resistenza uguale o superiore a 80 Ohm ma non superiore a 160 Ohm da un lato,

un rivestimento antiriflesso multistrato dall'altro lato, e

bordi lavorati a macchina (smussati)

del tipo utilizzato per la fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi)

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tessuti di fibre di vetro «E»:

di peso uguale o superiore a 20 g/m2, ma non superiore a 214 g/m2,

impregnati di silano,

in rotoli,

con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso,

contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre,

per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Tessuto di vetro rivestito di resina epossidica contenente in peso:

91 % o più ma non più di 93 % di fibre di vetro,

7 % o più ma non più di 9 % di resina epossidica

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con:

larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e

diametro compreso tra 690 mm e 710 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Fogli di alluminio in rotoli:

con rivestimento di polipropilene da un lato e poliammide dall'altro e strati adesivi in mezzo,

di larghezza uguale o superiore a 200 mm ma non superiore a 400 mm,

di spessore uguale o superiore a 0,138 mm ma non superiore a 0,168 mm,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di bustine per celle di batterie a ioni di litio (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Lingotto in lega di titanio,

con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm,

di peso non inferiore a 680 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 3 % al 6 % di alluminio,

dal 2,5 % al 5 % di stagno,

dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio,

dallo 0,2 % all'1 % di niobio,

dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno,

dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicone

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Lingotto in lega di titanio,

con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm,

di peso non inferiore a 6 350 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio,

dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Bloccasterzo meccanico o elettromeccanico:

avente un'altezza di 10,5 cm (± 3 cm),

una larghezza di 6,5 cm (± 3 cm),

in un alloggiamento di metallo,

anche senza supporto,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Staffa di sostegno per un sistema di scappamento:

di spessore di 0,7 mm o più ma non superiore a 1,3 mm,

in acciaio inossidabile delle classi 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088,

con o senza fori di montaggio,

destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per autoveicoli (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Modulo di aspirazione dell'aria per i cilindri dei motori, che consiste in:

un collettore,

un sensore di pressione,

una valvola a farfalla elettrica,

tubi,

supporti,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Collettore di aspirazione, destinato esclusivamente alla fabbricazione di veicoli a motore, avente:

una larghezza uguale o superiore a 40 mm ma non superiore a 70 mm,

lunghezza delle valvole uguale o superiore a 250 mm ma non superiore a 350 mm,

volume di aria di 5,2 litri, e

un sistema di controllo del flusso elettrico che fornisce le prestazioni massime a oltre 3 200 RPM giri/minuto (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Assemblaggio di ricircolo dei gas di scarico, che consiste in:

un'unità di controllo,

una valvola a farfalla per l'aria,

un tubo di aspirazione,

un tubo di uscita,

utilizzato nella produzione di motori diesel di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Pompa tandem costituita da:

una pompa dell'olio con portata di 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) e una pressione di esercizio di 1,5 bar a 1 000 giri/minuto,

una pompa a vuoto con portata di 120 cc/rev (± 12 cc/rev) e una prestazione di of -666 mbar in 6 secondi a 750 giri/minuto,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Pompa a vuoto elettrica con:

Controller Area Network (bus CAN),

anche con tubo di gomma,

cavo di connessione con connettore,

staffa di supporto,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Compressore a spirale ad albero aperto con frizione, con una potenza di più di 0,4 kW, per la climatizzazione nei veicoli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Ventilatore radiale, avente:

dimensione di 25mm (altezza) × 85mm (larghezza) × 85mm (profondità),

peso di 120 g,

tensione nominale di 13,6 VDC (voltaggio in corrente continua),

tensione di esercizio di 9 VDC o più ma non superiore a 16 VDC (voltaggio in corrente continua),

corrente nominale di 1,1 A (TYP),

potenza nominale di 15 W,

velocità di rotazione di 500 RPM (giri/minuto) o più ma non superiore a 4 800 RPM (giri/minuto) (libera circolazione),

flusso di aria non superiore a 17,5 litri/s,

pressione dell'aria non superiore a 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

livello globale di pressione del suono non superiore a 58 dB(A) a 4 800 RPM (giri/minuto), e

con un'interfaccia FIN (Fan Interconnect Network) di comunicazione con la centralina di riscaldamento e climatizzazione utilizzata nei sistemi di ventilazione dei sedili delle autovetture

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi:

una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V,

un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A,

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente:

almeno 5 ma non più di 10 orifizi di uscita di un diametro uguale o superiore a 0,09 mm ma non superiore a 0,2 mm,

una portata di almeno 550 cm3/minuto ma non superiore a 2 000 cm3/minuto,

una pressione di funzionamento di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Valvola di controllo del flusso

di acciaio,

con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,1 mm ma non superiore a 0,3 mm,

con un foro di entrata di un diametro non inferiore a 0,4 mm ma non superiore a 1,3 mm,

con rivestimento di nitruro di cromo,

con una rugosità della superficie di Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con

un pistone,

un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 2,6 Ohm ma non superiore a 3 Ohm

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa

con un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,66 Ohm, e una induttanza non superiore a 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con:

pressione di resistenza del corpo della valvola di 6,3 MPa,

rapporto di perdita inferiore a 1,6 g/a,

rapporto di impurezza inferiore a 1,2 mg/PCS,

pressione alla tenuta d'aria del corpo della valvola di 4,2 MPa,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/Mk, e l'altro scorrevole in carbonio), una molla ed un sigillante nitrilico sulla parte esterna, del tipo utilizzato nella fabbricazione di pompe di circolazione degli impianti di raffreddamento nei veicoli a motore

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Motori per pompe ad aria, con:

tensione di funzionamento pari o superiore a 9 V CC ma non superiore a 24 V CC,

intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra – 40 °C e + 80 °C,

potenza non superiore a 18 W,

destinati alla fabbricazione di sostegni pneumatici e sistemi di ventilazione di sedili per auto (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Motore a corrente continua, anche senza commutatore, avente:

un diametro esterno da 24,2 mm a 140 mm,

una velocità nominale da 3 300 a 26 200 giri al minuto,

una tensione nominale da 3,6 V a 230 V,

una potenza in uscita da 37,5 W a 2 400 W,

una corrente di carico a vuoto non superiore a 20,1 A,

un'efficienza massima del 50 % o superiore,

per gli strumenti elettrici portatili o le tosatrici

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Motore di trazione a corrente alternata con potenza di uscita di 75 kW o più ma non più di 375 kW, con:

coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 400 Nm,

potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 200 kW, e

regime non superiore a 15 000 giri/min,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Statore per motore senza spazzole, con:

diametro interno di 206,6 mm (± 0,5),

diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2), e

larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm,

del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi:

larghezza di 173,0 mm (± 0,4 mm),

spessore di 45,0 mm (± 0,4 mm),

altezza di 125,0 mm (± 0,3 mm),

voltaggio nominale di 3,67 V (± 0,01 V), e

capacità nominale di 94 Ah e/o 120 Ah,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi:

una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah,

una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V,

una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh,

destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Accumulatore al litio-ione-polimero di forma rettangolare dotato di un sistema di gestione delle batterie e di un'interfaccia can-bus, avente:

lunghezza non superiore a 1 600 mm,

larghezza non superiore a 448 mm,

altezza non superiore a 395 mm,

peso di 125 kg o più ma non superiore a 135 kg,

voltaggio nominale di 280 V o più ma non superiore a 400 V,

una capacità nominale di 9,7 Ah o più ma non superiore a 10,35 Ah,

tensione di carica di 110 V o più ma non superiore a 230 V, e

contenente 6 moduli con 90 celle o più ma non oltre 96 celle collocate in un alloggiamento di acciaio,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica della voce 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Accumulatore agli ioni di litio avente:

una lunghezza non inferiore a 150 mm, ma non superiore a 1 000 mm,

una larghezza non inferiore a 100 mm, ma non superiore a 1 000 mm,

altezza non inferiore a 200 mm, ma non superiore a 1 500 mm,

peso non inferiore a 75 kg, ma non superiore a 200 kg,

capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:

una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm,

una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm,

un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm,

di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm,

di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm,

di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg,

con potenza non superiore a 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di lunghezza compresa tra 300 mm e 350 mm,

di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm,

di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm,

di peso compreso tra 3,95 kg e 8,85 Kg,

di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Separatore SRS per separare il catodo e l'anodo negli accumulatori elettrici agli ioni di litio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di accumulatori a ioni di litio per batterie di veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:

un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,

un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Assemblaggio elettronico comprendente almeno un circuito stampato con:

processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video,

un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array),

una memoria flash,

una memoria operativa,

interfacce HDMI, VGA, USB e RJ-45,

prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:

un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,

un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF),

un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi,

un generatore di segnale SCART,

un sensore di stato per la TV,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

Modulo LCD rivestito di vetro o plastica e con saldatura laser, avente

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 12 cm ma non superiore a 31 cm,

retroilluminazione a LED,

scheda a circuiti stampati con microcontrollore EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente), controllore della temporizzazione e altre componenti attive e passive,

spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN (Controller Area Network) e LVDS (Low Voltage Differential Signalling),

con o senza componenti elettroniche per generare indicatori di controllo supplementari per le informazioni sul veicolo sul display,

0 %

31.12.2023

 

 

con o senza touch screen,

senza un modulo di trattamento del segnale,

in un alloggiamento con indicatori LED supplementari per spie luminose,

con o senza indicatori di cambio di marcia e fotosensore,

del tipo utilizzato come display per le informazioni per il conducente nei veicoli a motore del capitolo 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Display a cristalli liquidi (LCD) avente:

schermo tattile,

almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione,

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 15 cm ma non superiore a 21 cm,

retroilluminazione,

LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:

costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames),

per una tensione di 600 V o 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Pannello di controllo di memoria programmabile, con:

4 o più driver del motore passo passo,

4 o più uscite con transistor MOSFET,

processore principale,

3 o più entrate per sensori di temperatura,

per una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 30 V,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Unità di controllo elettroniche per il controllo del trasferimento della coppia interasse nei veicoli a trazione integrale, inclusi:

una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile,

un connettore unico, e

che funziona a 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Unità di controllo elettroniche per il controllo della trasmissione automatica continua variabile per autovetture, inclusi:

una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile,

un alloggiamento di metallo,

un connettore unico,

che funziona a 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Unità di controllo elettronico del motore (ECU) con:

una scheda a circuiti stampati,

una tensione di 12 V,

riprogrammabile,

un microprocessore che controlla, valuta e gestisce le funzioni di servizio di assistenza nei veicoli (anticipo dei valori di carburante per iniezione e accensione, tasso di flusso carburante/aria),

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Assemblaggio di trasmissione automatica con cambio rotante, avente:

alloggiamento in alluminio fuso,

differenziale,

cambio automatico a 9 marce,

sistema di selezione delle marce con selezione di gamma elettronica,

con le seguenti dimensioni:

larghezza pari o superiore a 330 mm ma non superiore a 420 mm,

altezza pari o superiore a 380 mm ma non superiore a 450 mm,

lunghezza pari o superiore a 580 mm ma non superiore a 690 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei veicoli del capitolo 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 × 570 × 510 mm, comprendente almeno:

un attuatore, e

una catena di distribuzione interna

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Albero di acciaio intermedio che connette il cambio al semiasse, avente:

una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 650 mm,

una scanalatura su entrambe le estremità,

anche con cuscinetti a sfera pressati nella gabbia,

anche senza supporto,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Alloggiamento per giunto di semiasse interno di tipo a treppiede per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, con:

un diametro esterno pari o superiore a 67,0 mm ma non superiore a 84,5 mm,

3 rulli calibrati a freddo, con un diametro pari o superiore a 29,90 mm, ma non superiore a 36,60 mm,

guarnizione, con un diametro pari o superiore a 34,0 mm ma non superiore a 41,0 mm, senza inclinazione,

albero a scanalature con 21 denti o più, ma non più di 35,

sede del cuscinetto con un diametro pari o superiore a 25,0 mm, ma non superiore a 30,0 mm, anche senza scanalature per l'olio

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Assemblaggio di giunti esterno per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, che consiste in:

anello interno a 6 piste per cuscinetti a sfera con diametro di 15,0 mm o più ma non più di 20,0 mm,

anello esterno a 6 piste per 6 cuscinetti a sfera, di acciaio avente un tenore di carbonio di 0,45 % o più ma non più di 0,58 %, a filo e con scanalatura a 26 denti o più ma non più di 38,

gabbia sferica per mantenere i cuscinetti nelle piste degli anelli esterno e interno in posizione angolare corretta, di materiali idonei alla carbocementazione aventi un tenore di carbonio di 0,14 % o più ma non più di 0,25 %, e

con comparto per grasso lubrificante,

in grado di funzionare a velocità costante con angolo di articolazione variabile non superiore a 50 gradi

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Braccio di sospensione articolato, di alluminio, con:

altezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 150 mm,

larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm,

lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 600 mm,

massa di 1 000 g o più ma non più di 3 000 g,

munito di almeno due boccole forate di lega di alluminio aventi le seguenti caratteristiche:

resistenza alla trazione di 200 MPa o più,

resistenza di 19 kN o più,

rigidità di 5 kN/mm o più ma non più di 9 kN/mm,

frequenza di 400 Hz o più ma non più di 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Rinforzo del sistema di scarico:

con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm,

di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088,

anche senza fori di montaggio,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Tubo per convogliare i gas di scarico dal motore a combustione con:

un diametro pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 100 mm,

una lunghezza pari o superiore a 90 mm, ma non superiore a 410 mm,

uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm,

di acciaio inossidabile,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Copertura terminale del sistema di scarico:

con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm,

di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088,

anche senza rinforzo,

anche senza trattamento di superficie,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,

che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 μm ma non superiori a 5 μm,

che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito,

con dimensioni dei campi di visione pari a 3° × 2,25° e 9° × 6,75°,

di peso non superiore a 230 g,

di lunghezza non superiore a 88 mm,

con diametro non superiore a 46 mm,

atermico,

per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente:

un campo di visione orizzontale fino a un massimo di 120 gradi,

un campo di visione diagonale fino a un massimo di 92 gradi,

una lunghezza focale fino a un massimo di 7,50 mm,

un'ampiezza dell'apertura di un massimo di F/2,90,

un diametro massimo di 22 mm

del tipo utilizzato nella produzione di fotocamere automobilistiche CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare)

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Unità ottica a infrarossi composta di

una lente al silicio monocristallino con un diametro di 84 mm (± 0,1 mm), e

una lente al germanio monocristallino con un diametro di 62 mm (± 0,05 mm),

assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Unità ottica a infrarossi composta di

una lente al silicio con un diametro di 29 mm (± 0,05 mm), e

una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 26 mm (± 0,05 mm),

assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Unità ottica a infrarossi

con una lente al silicio di un diametro di 62 mm (± 0,05 mm),

montata su un supporto in lega di alluminio lavorato,

del tipo utilizzato per le termocamere

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Unità ottica a infrarossi composta di

una lente al germanio con un diametro di 11 mm (± 0,05 mm),

una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm (± 0,05 mm), e

una lente al silicio con un diametro di 17 mm (± 0,05 mm),

assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Unità ottica a infrarossi

con una lente al silicio di un diametro di 26 mm (± 0,1 mm),

montata su un supporto in lega di alluminio lavorato,

del tipo utilizzato per le termocamere per immagini

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Unità ottica a infrarossi composta di

una lente al germanio con un diametro di 19 mm (± 0,05 mm),

una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 18 mm (± 0,05 mm),

una lente al germanio con un diametro di 20,6 mm (± 0,05 mm),

assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Cruscotto combinato con pannello microcontrollore, anche con motore passo passo e indicatori LED indicanti almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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