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Document 32019R0880

Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali

PE/82/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/880 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 febbraio 2016 relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno prevedere l’adozione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dal commercio illecito di beni culturali e contro la loro perdita o distruzione, la preservazione del patrimonio culturale dell’umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio mediante la vendita ad acquirenti dell’Unione di beni culturali saccheggiati.

(2)

Lo sfruttamento dei popoli e dei territori che può condurre al commercio illecito di beni culturali, in particolare se il commercio illecito ha origine in un contesto di conflitto armato. In questo senso, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato dei beni culturali.

(3)

I beni culturali formano parte del patrimonio culturale e spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell’umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna attraverso la condivisione della memoria, della conoscenza e dello sviluppo della civiltà. Dovrebbe pertanto essere tutelato dall’appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali e, insieme al commercio dei beni culturali riportati alla luce illegalmente, costituisce un grave reato che arreca considerevoli sofferenze a coloro che ne sono colpiti direttamente e indirettamente. Il commercio illecito di beni culturali contribuisce in molti casi all’omogeneizzazione culturale forzata o alla perdita forzata dell’identità culturale, mentre il saccheggio di beni culturali conducono, fra l’altro, alla disgregazione delle culture. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali riportati alla luce illegalmente e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. A causa del loro valore economico e artistico, i beni culturali hanno una forte domanda sul mercato internazionale. L’assenza di solide misure legislative internazionali e la loro relativa inefficace applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell’economia sommersa. Pertanto, è opportuno che l’Unione vieti l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, segnatamente di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni culturali sono stati commerciati in modo illecito da organizzazioni terroristiche o criminali di altro tipo. Se è vero che tale divieto generale non dovrebbe comportare controlli sistematici, gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati a intervenire quando ricevono informazioni relative a spedizioni sospette e adottare tutte le misure appropriate per intercettare i beni culturali esportati illecitamente.

(4)

Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all’importazione di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che determinate importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell’Unione, sulla base degli attuali processi, regimi e strumenti amministrativi volti a conseguire un’applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

La protezione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri è già contemplata dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio (4) e dalla direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione. È opportuno che le norme comuni introdotte dal presente regolamento disciplinino il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione. Ai fini del presente regolamento, il pertinente territorio doganale dovrebbe coincidere con il territorio doganale dell’Unione al momento dell’importazione.

(6)

E opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche e ai cosiddetti «porti franchi» abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato attraverso il ricorso a tali zone franche, che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell’Unione. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni culturali immessi in libera pratica ma anche ai beni culturali vincolati a un regime doganale speciale. L’ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l’obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell’Unione. Pertanto, pur applicandosi l’immissione in libera pratica e alcuni regimi doganali speciali a cui possono essere vincolati i beni che entrano nel territorio doganale dell’Unione, è opportuno che le misure di controllo sistematiche non si applichino al transito.

(7)

Molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno familiarità con le definizioni utilizzate nella convenzione dell’Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 («convenzione Unesco del 1970») della quale sono parti numerosi Stati membri, e nella convenzione dell’Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995. Per tale ragioni le definizioni utilizzate nel presente regolamento sono basate su tali definizioni.

(8)

È opportuno che la legalità dell’esportazione di beni culturali sia esaminata in primo luogo sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui tali beni culturali sono stati creati o scoperti. Tuttavia, per non ostacolare in maniera irragionevole il commercio legittimo, in taluni casi è opportuno che la persona che intende importare beni culturali nel territorio doganale dell’Unione sia eccezionalmente autorizzata a dimostrare piuttosto la lecita esportazione da un diverso paese terzo in cui i beni culturali erano localizzati prima di essere spediti nell’Unione. Tale eccezione dovrebbe applicarsi qualora il paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non possa essere determinato in modo attendibile o quando l’esportazione dei beni culturali in questione abbia avuto luogo prima che la convenzione Unesco del 1970 entrasse in vigore, ossia il 24 aprile 1972. Al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato semplicemente mediante la spedizione illegale di beni culturali in un altro paese terzo prima della loro importazione nell’Unione, tali eccezioni dovrebbero essere applicabili qualora i beni culturali si siano trovati in un paese terzo per un periodo superiore a cinque anni per scopi diversi dall’utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo. Qualora tali condizioni siano soddisfatte per più di un paese, l’ultimo di questi paesi prima dell’introduzione dei beni culturali nel territorio doganale dell’Unione dovrebbe essere quello pertinente.

(9)

L’articolo 5 della convenzione Unesco del 1970 esorta gli Stati parti ad istituire uno o più servizi nazionali per la protezione dei beni culturali contro l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà. Tali servizi nazionali dovrebbero essere dotati di personale qualificato e in numero sufficiente al fine di garantire tale protezione in conformità di tale convenzione ed inoltre dovrebbero consentire la necessaria collaborazione attiva tra le autorità competenti degli Stati membri parte di tale convenzione nel settore della sicurezza e nella lotta contro l’importazione illegale di beni culturali, in particolare dalle aree colpite da conflitti armati.

(10)

Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni culturali che superino un certo limite d’età, che è stabilito dal presente regolamento. Sembra inoltre opportuno stabilire anche una soglia finanziaria per escludere i beni culturali di valore inferiore dall’applicazione delle condizioni e procedure per l’importazione nel territorio doganale dell’Unione. Tali soglie garantiranno che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali più probabilmente appetiti dai saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

(11)

Il commercio illecito di beni culturali saccheggiati è stato identificato come una possibile fonte di finanziamento del terrorismo e di attività di riciclaggio nel contesto della valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno.

(12)

Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente i reperti archeologici e gli elementi provenienti dai monumenti, sono particolarmente esposte al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che a tali beni sia permesso di entrare nel territorio doganale dell’Unione. È opportuno che tale sistema preveda l’obbligo di presentazione di una licenza d’importazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica di tali beni culturali nell’Unione o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendano ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l’esportazione lecita dal paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, quali certificati di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell’accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo. Tutte le licenze di importazione dovrebbero essere archiviate in un sistema elettronico.

(13)

Un’icona è una qualsiasi rappresentazione di figure o di eventi religiosi. Essa può essere prodotta con vari materiali e in diverse dimensioni, e può essere sia monumentale che portatile. Nei casi in cui un tempo faceva parte, per esempio, dell’interno di una chiesa, di un monastero, di una cappella, come elemento a sé stante o parte di mobilia architetturale, ad esempio un’iconostasi o un porta icona, l’icona costituisce un elemento fondamentale e inseparabile della vita liturgica e del culto divino, e dovrebbe essere considerata parte integrante di un monumento religioso che sia stato smembrato. L’icona dovrebbe rientrare nella categoria «elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici» elencati nell’allegato, anche qualora il monumento specifico al quale essa apparteneva non sia noto ma sussistano prove che una volta l’icona era parte integrante di un monumento, specie quando presenti segni o elementi attestanti che un tempo faceva parte di un’iconostasi o di un porta icona.

(14)

Tenuto conto della particolare natura dei beni culturali, il ruolo delle autorità doganali è estremamente importante ed esse dovrebbero essere in grado, ove necessario, di richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali sottoponendoli a un esame fisico.

(15)

È opportuno che la persona che intende importare nel territorio doganale dell’Unione categorie di beni culturali per l’importazione delle quali non è richiesta una licenza d’importazione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell’esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni culturali possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sui beni culturali siano fornite mediante l’uso di un documento standardizzato. Potrebbe essere utilizzato lo standard dell’Object ID, raccomandato dall’Unesco, per descrivere i beni culturali. Il titolare dei beni dovrebbe registrare tali informazioni in un sistema elettronico, al fine di agevolare l’identificazione da parte delle autorità doganali, consentire un’analisi dei rischi e controlli mirati e in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni culturali sono entrati nel mercato interno.

(16)

Nel contesto dello sportello unico per le dogane, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione di un sistema elettronico centralizzato per la presentazione delle domande di licenze di importazione e di dichiarazioni dell’importatore, nonché per l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell’importatore e le licenze di importazione.

(17)

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento dovrebbe poter comprendere anche i dati personali e tale trattamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell’Unione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo per le finalità del presente regolamento o, in circostanze debitamente giustificate, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all’articolo 8 della convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(18)

I beni culturali che non sono stati creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione ma che sono stati esportati in quanto beni dell’Unione non dovrebbero essere soggetti alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell’importatore quando sono reintrodotti in tale territorio in quanto merci in reintroduzione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

(19)

Non dovrebbe essere soggetta alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell’importatore nemmeno l’ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi.

(20)

Dovrebbe inoltre essere consentito, senza la presentazione di una licenza di importazione. o di una dichiarazione dell’importatore, il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale, con il fine esclusivo di trovare un rifugio sicuro per garantirne la custodia e la conservazione da parte di un’autorità pubblica, o sotto la sua supervisione.

(21)

Al fine di agevolare la presentazione dei beni culturali nell’ambito di fiere d’arte commerciali, una licenza di importazione non dovrebbe essere necessaria qualora i beni culturali siano in regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, e sia stata fornita una dichiarazione dell’importatore anziché una licenza di importazione. Tuttavia, la presentazione di una licenza di importazione dovrebbe essere necessaria qualora tali beni culturali restino nell’Unione dopo la fiera d’arte.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità dettagliate relative ai beni culturali che sono beni reintrodotti, o all’ammissione temporanea di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione e alla loro custodia, ai modelli per le domande di licenza di importazione e ai moduli perle licenze di importazione, ai modelli per le dichiarazioni dell’importatore e i documenti di cui sono corredate, e alle ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’istituzione di un sistema elettronico per la presentazione delle domande di licenze di importazione e di dichiarazioni dell’importatore e per l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(23)

Al fine di garantire un coordinamento efficace ed evitare la duplicazione degli sforzi nell’organizzare attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione, nonché di commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme, ove opportuno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare con organizzazioni e organismi internazionali, quali l’Unesco, Interpol, Europol, l’Organizzazione mondiale delle dogane, l’Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali e il Consiglio internazionale dei musei (ICOM).

(24)

È opportuno che informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali siano raccolte per via elettronica e condivise tra gli Stati membri e la Commissione, affinché siano di sostegno all’attuazione efficace del presente regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibili. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(25)

La strategia e il piano d’azione dell’UE per la gestione dei rischi doganali mirano, tra l’altro, a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

(26)

Al fine di beneficiare delle competenze delle organizzazioni e degli organismi internazionali attivi nel settore culturale e della loro esperienza per quanto riguarda il commercio illecito di beni culturali, le raccomandazioni e gli orientamenti formulati da tali organizzazioni e organismi dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro comune in materia di gestione del rischio al momento di identificare i rischi connessi ai beni culturali. In particolare, le liste rosse pubblicate dall’ICOM dovrebbero fungere da orientamento per individuare quei paesi terzi il cui patrimonio è particolarmente a rischio e gli oggetti esportati da tali paesi che sarebbero più spesso esposti a commercio illecito.

(27)

È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio del commercio illecito e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento. Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i competenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di tali informazioni.

(28)

La Commissione dovrebbe assicurare che le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) beneficino di un’assistenza tecnica adeguata e dovrebbe agevolare l’informazione delle stesse ai fini dell’efficace attuazione del presente regolamento. Le PMI stabilite nell’Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare dei programmi attuali e futuri dell’Unione a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese.

(29)

Al fine di incentivare la conformità e scoraggiare l’elusione, gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri contro le violazioni del presente regolamento dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l’Unione.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità doganali e le autorità competenti concordino misure ai sensi dell’articolo 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. I dettagli relativi a tali misure dovrebbero essere soggetti al diritto nazionale.

(31)

È opportuno che la Commissione adotti senza indugio norme per l’attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell’importatore, e istituisca il sistema elettronico nel più breve tempo possibile. È opportuno posticipare di conseguenza l’applicazione delle disposizioni relative alle licenze di importazione e alle dichiarazioni dell’importatore.

(32)

Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina sull’introduzione, le condizioni e le procedure per l’importazione di beni culturali nel territorio doganale dell’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce le condizioni per l’introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell’umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.

2.   Il presente regolamento non si applica ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «beni culturali»: qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, elencato nell’allegato;

2)   «introduzione di beni culturali»: l’entrata nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza doganale o a controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013;

3)   «importazione di beni culturali»:

a)

l’immissione di beni culturali in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; o

b)

il vincolo di beni culturali a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:

i)

deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,

ii)

uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale,

iii)

perfezionamento attivo;

4)   «titolare dei beni»: il titolare delle merci definito all’articolo 5, punto 34, del regolamento (UE) n. 952/2013;

5)   «autorità competenti»: le autorità pubbliche designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione.

Articolo 3

Introduzione e importazione di beni culturali

1.   È vietata l’introduzione dei beni culturali di cui alla parte A dell’allegato, rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese.

Le autorità doganali e le autorità competenti adottano tutte le misure opportune qualora si tenti di introdurre i beni culturali di cui al primo comma.

2.   L’importazione dei beni culturali elencati nelle parti B e C dell’allegato è consentita solo previa presentazione di:

a)

una licenza di importazione rilasciata in conformità dell’articolo 4; o

b)

di una dichiarazione dell’importatore presentata in conformità dell’articolo 5.

3.   La licenza di importazione o la dichiarazione dell’importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo è fornita alle autorità doganali in conformità dell’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013. Nel caso di vincolo dei beni culturali al regime di zona franca, il titolare dei beni fornisce la licenza di importazione o la dichiarazione dell’importatore dietro presentazione dei beni in conformità dell’articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica:

a)

ai beni culturali che sono beni reintrodotti ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

all’importazione di beni culturali al fine esclusivo di garantirne la custodia da parte di un’autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con l’intento di restituire tali beni culturali, quando la situazione lo consenta;

c)

all’ammissione temporanea di beni culturali, ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell’Unione a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituzioni accademiche o di collaborazione tra musei o enti analoghi.

5.   Non è richiesta la presentazione di una licenza di importazione per i beni culturali che sono stati vincolati in regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora tali beni debbano essere esposti nell’ambito di fiere d’arte commerciali. In tali casi deve essere fornita una dichiarazione dell’importatore in conformità del procedimento di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Qualora tali beni culturali siano successivamente vincolati a un altro regime doganale di cui all’articolo 2, punto 3, del presente regolamento è richiesta una licenza di importazione rilasciata in conformità dell’articolo 4 del presente regolamento.

6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate per i beni culturali che sono beni reintrodotti, per l’importazione di beni culturali a fini di custodia, e per l’ammissione temporanea di beni culturali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

7.   Il paragrafo 2 del presente articolo lascia impregiudicate le altre misure adottate dall’Unione in conformità dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

8.   Al momento della presentazione di una dichiarazione in dogana per l’importazione dei beni culturali elencati nelle parti B e C dell’allegato, il numero dei pezzi è espresso mediante l’unità supplementare, come indicato in tale allegato. Nel caso in cui i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, il possessore dei beni indica il numero dei pezzi dietro presentazione dei beni in conformità dell’articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 4

Licenza di importazione

1.   L’importazione dei beni culturali elencati alla parte B dell’allegato, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, richiede una licenza di importazione. Tale licenza di importazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui i beni culturali sono vincolati a uno dei regimi doganali di cui all’articolo 2, punto 3, per la prima volta.

2.   Le licenze di importazione rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro in conformità del presente articolo sono valide in tutta l’Unione.

3.   Una licenza di importazione rilasciata in conformità del presente articolo non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione.

4.   Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 8. La domanda è accompagnata da qualsiasi documento giustificativo e informazione atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese in cui sono stati creati o scoperti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese o comprovanti l’assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari al momento in cui detti beni sono stati portati fuori dal suo territorio.

In deroga al primo comma, la domanda può essere accompagnata invece da qualsiasi documento giustificativo e informazione atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’ultimo paese in cui si sono trovati per un periodo superiore a cinque anni e per scopi diversi dall’utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo, nei seguenti casi:

a)

il paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non può essere determinato in modo attendibile; o

b)

i beni culturali sono stati rimossi dal paese in cui sono stati creati o scoperti prima del 24 aprile 1972.

5.   La prova che i beni culturali in questione sono stati esportati ai sensi del paragrafo 4 deve essere fornita nella forma di certificati di esportazione o le licenze di esportazione, ove il paese in questione abbia stabilito tali documenti per l’esportazione di beni culturali al momento dell’esportazione.

6.   L’autorità competente controlla la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante o aggiuntivo entro ventuno giorni dalla ricezione della domanda.

7.   L’autorità competente, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda.

L’autorità competente respinge la domanda se:

a)

dispone di informazioni o ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati rimossi dal territorio del paese in cui tali beni sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese;

b)

non è stata fornita la prova richiesta al paragrafo 4;

c)

dispone di informazioni o ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente; o

d)

è a conoscenza di richieste di restituzione pendenti dei beni culturali da parte delle autorità del paese in cui tali beni sono stati creati o scoperti.

8.   Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 7, accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso, è comunicata senza indugio al richiedente.

9.   All’atto della presentazione di una domanda di licenza di importazione relativa a beni culturali per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente informa di tale rigetto l’autorità competente cui presenta la domanda.

10.   Se uno Stato membro respinge una domanda, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 8.

11.   Gli Stati membri designano senza indugio le autorità competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle autorità competenti, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

La Commissione pubblica i dati delle autorità competenti e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».

12.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello e il formato della domanda della licenza di importazione ed individua gli eventuali documenti giustificativi atti a comprovare la provenienza lecita dei beni culturali in questione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Nello stabilire tali elementi, la Commissione si adopera per conseguire un’applicazione uniforme da parte delle autorità competenti delle procedure in materia di licenze di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Dichiarazione dell’importatore

1.   L’importazione dei beni culturali elencati alla parte C dell’allegato richiede una dichiarazione dell’importatore presentata dal titolare dei beni tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 8.

2.   La dichiarazione dell’importatore comprende:

a)

una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni culturali sono stati esportati dal paese in cui sono stati creati o scoperti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese al momento in cui essi sono stati portati fuori dal suo territorio; e

b)

un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l’identificazione da parte delle autorità e consentire un’analisi dei rischi e controlli mirati.

In deroga alla lettera a) del primo comma, la dichiarazione può invece indicare che i beni culturali in questione sono stati esportati in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’ultimo paese in cui vi si sono trovati per un periodo superiore a cinque anni e per scopi diversi dall’utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo, nei seguenti casi:

a)

il paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non può essere determinato in modo attendibile; o

b)

i beni culturali sono stati rimossi dal paese in cui sono stati creati o scoperti prima del 24 aprile 1972.

3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello standardizzato e il formato della dichiarazione dell’importatore, nonché le norme procedurali per la sua presentazione, ed individua gli eventuali documenti giustificativi atti a comprovare la provenienza lecita dei beni culturali in questione che dovrebbero essere in possesso del titolare dei beni e le norme per il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 6

Uffici doganali competenti

Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per la gestione dell’importazione dei beni culturali soggetti al presente regolamento. Qualora applichino detta limitazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».

Articolo 7

Cooperazione amministrativa

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità doganali e le autorità competenti di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Uso di un sistema elettronico

1.   L’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le licenze di importazione e le dichiarazioni dell’importatore, sono effettuati per mezzo di un sistema elettronico centralizzato.

Altri mezzi per l’archiviazione e lo scambio di informazioni possono essere usati su base temporanea, in caso di guasto temporaneo del sistema elettronico.

2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a)

le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1;

b)

le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri mediante il sistema elettronico o altri mezzi di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2, entro il 28 giugno 2021.

Articolo 9

Istituzione di un sistema elettronico

La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui all’articolo 8. Il sistema elettronico diviene operativo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del primo degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione dei dati

1.   Le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 8.

2.   Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini definiti all’articolo 1, paragrafo 1.

3.   I dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati. I dati non possono essere divulgati o comunicati senza l’esplicita autorizzazione scritta dell’autorità che ha ottenuto per prima l’informazione. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità siano tenute a divulgare o comunicare tale informazione conformemente alle norme in vigore nello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

4.   Le autorità conservano i dati personali ottenuti in forza degli articoli 4, 5 e 8 per un periodo di venti anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili all’introduzione di beni culturali in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, entro il 28 dicembre 2020.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili alle altre violazione del presente regolamento, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false, entro il 28 giugno 2025.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Articolo 12

Cooperazione con i paesi terzi

Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l’espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione può organizzare attività di formazione e di sviluppo delle capacità a favore dei paesi terzi in cooperazione con gli Stati membri.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio. Esso è un Comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Comunicazione e valutazione

1.   Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione in merito all’attuazione del presente regolamento.

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi dalla ricezione del questionario per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

2.   Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento nella sua interezza e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Detta relazione è resa pubblica e include informazioni statistiche pertinenti a livello sia di Unione sia nazionale, quali il numero di licenze di importazione rilasciate, di domande respinte e di dichiarazioni dell’importatore presentate. Essa tiene conto dell’attuazione pratica, compreso l’impatto sugli operatori economici dell’Unione, in particolare sulle PMI.

3.   Entro il 28 giugno 2020 e successivamente ogni dodici mesi fintanto che il sistema elettronico di cui all’articolo 9 non sia stato istituito, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi relativi all’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’istituzione del sistema elettronico di cui all’articolo 9.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

l’articolo 3, paragrafo 1, si applica dal 28 dicembre 2020;

b)

l’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, 7 ed 8, l’articolo 4, paragrafi da 1 a 10, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, si applicano dalla data in cui il sistema elettronico di cui all’articolo 8 diviene operativo o al più tardi dal 28 giugno 2025. La Commissione pubblica la data in cui le condizioni del presente paragrafo sono state soddisfatte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(2)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Parte A.   Beni culturali di cui all’articolo 3, paragrafo 1

a)

collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico;

b)

beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;

c)

prodotti di scavi archeologici (inclusi regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee;

d)

elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici (1);

e)

oggetti di antichità, aventi più di cento anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi;

f)

oggetti aventi interesse etnologico;

g)

oggetti aventi interesse artistico, quali:

i)

quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);

ii)

opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia;

iii)

incisioni, stampe e litografie originali;

iv)

assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia;

h)

manoscritti rari e incunaboli;

i)

libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o in collezioni;

j)

francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezioni;

k)

archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;

Parte B.   Beni culturali di cui all’articolo 4

Categorie di beni culturali conformemente alla parte A

Capitolo, voce o sottovoce della nomenclatura combinata (NC)

Soglia di età minima

Soglia finanziaria minima (valore doganale)

Unità supplementari

c)

prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee;

ex 9705 ; ex 9706

oltre 250 anni

qualunque ne sia il valore

numero di pezzi (p/st)

d)

elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici (2);

ex 9705 ; ex 9706

oltre 250 anni

qualunque ne sia il valore

numero di pezzi (p/st)

Parte C.   Beni culturali di cui all’articolo 5

Categorie di beni culturali conformemente alla parte A

Capitolo, voce o sottovoce della nomenclatura combinata (NC)

Soglia di età minima

Soglia finanziaria minima (valore doganale)

Unità supplementari

a)

collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico;

ex 9705

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

b)

beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;

ex 9705

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

e)

oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi;

ex 9706

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

f)

oggetti aventi interesse etnologico;

ex 9705

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

g)

oggetti aventi interesse artistico, quali:

 

 

 

 

i)

quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);

ex 9701

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

ii)

opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia;

ex 9703

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

iii)

incisioni, stampe e litografie originali;

ex 9702

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

iv)

assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia;

ex 9701

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

h)

manoscritti rari e incunaboli;

ex 9702 ; ex 9706

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)

i)

libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni;

ex 9705 ; ex 9706

oltre 200 anni

18 000  EUR o più al pezzo

numero di pezzi (p/st)


(1)  oggetti di mobilia, aventi più di cento anni, e strumenti musicali antichi.

(2)  Le icone liturgiche e le statue, anche a sé stanti, sono da considerarsi beni culturali appartenenti a questa categoria.


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