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Document 32019R0716

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/716 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cyflumetofen (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/3101

OJ L 122, 10.5.2019, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/716/oj

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/716 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cyflumetofen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione (2) stabilisce l'approvazione della sostanza attiva cyflumetofen e il suo conseguente inserimento nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Detto regolamento dispone inoltre la presentazione di ulteriori informazioni di conferma sul potenziale mutageno del metabolita B3, sull'esposizione alimentare a quest'ultimo e sul rischio derivante dal cyflumetofen per i vertebrati acquatici.

(2)

Il richiedente ha presentato informazioni supplementari al fine di escludere il potenziale mutageno del metabolita B3 e di confermare un rischio accettabile per i vertebrati acquatici.

(3)

I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni supplementari fornite dal richiedente. Il 6 ottobre 2015 hanno presentato la loro valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(4)

Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni sulla valutazione dello Stato membro relatore. Il 25 febbraio 2016 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica (4) che sintetizza i risultati di tale consultazione riguardante il cyflumetofen.

(5)

La Commissione ha consultato ulteriormente l'Autorità in merito alla valutazione del metabolita B3. Il 5 dicembre 2016 l'Autorità ha pubblicato le sue conclusioni (5) sulla valutazione delle informazioni supplementari.

(6)

Secondo l'Autorità le informazioni supplementari fornite dal richiedente confermano un rischio accettabile per i vertebrati acquatici nel corso del loro ciclo di vita. Le disposizioni dell'allegato, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte. Per quanto riguarda il metabolita B3 non è stato tuttavia possibile escludere un potenziale genotossico in base ai dati supplementari forniti in conformità all'allegato, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013.

(7)

Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 22 marzo 2019 sotto forma di relazione di esame della Commissione sul cyflumetofen.

(8)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame aggiornata.

(9)

La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti per escludere il potenziale genotossico del metabolita B3 e che le condizioni di approvazione stabilite nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere limitate al fine di garantire un impiego accettabile dei prodotti contenenti cyflumetofen, in particolare per quanto riguarda l'esposizione delle acque sotterranee al metabolita B3.

(10)

In conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento, è quindi necessario e opportuno limitare l'approvazione del cyflumetofen.

(11)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(12)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen che non sono conformi alle condizioni di approvazione più rigorose.

(13)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen, tale periodo dovrebbe scadere entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano o modificano, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen come sostanza attiva entro il 30 novembre 2019.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 30 maggio 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), 2016, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of cyflumetofen in light of confirmatory data (Relazione tecnica sui risultati della consultazione tra gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA riguardante la valutazione del rischio del cyflumetofen come antiparassitario alla luce dei dati di conferma presentati), pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-997, 25 pagg..

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), 2016, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance cyflumetofen in light of confirmatory data (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva cyflumetofen come antiparassitario alla luce dei dati di conferma presentati), EFSA Journal 2016;14(12):4635, 20 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4635.


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«I prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possono essere autorizzati solo per gli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.

Per l'applicazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori e dei lavoratori,

la protezione delle acque sotterranee, in particolare per il metabolita B3, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

la protezione dell'acqua potabile,

il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi.»


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 31 relativa al cyflumetofen, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«I prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possono essere autorizzati solo per gli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.

Per l'applicazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori e dei lavoratori,

la protezione delle acque sotterranee, in particolare per il metabolita B3, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

la protezione dell'acqua potabile,

il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi.»


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