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Document 32019R0564
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/564 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/564 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/564 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2530
GU L 99 del 10.4.2019, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/564 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (3) per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/397, tale regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (4). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/397 non si applicherà. |
(4) |
Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/397, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(7) |
È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ma non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per la medesima ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Disposizioni transitorie
1. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.
2. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) |
i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del 11 aprile 2019, se anteriore; |
b) |
i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro; |
c) |
i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Tuttavia il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) |
un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo; |
b) |
è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 15).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).
(4) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(7) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).