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Document 32019R0298
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/298 of 20 February 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Belarus, Bosnia and Herzegovina and Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1315
OJ L 50, 21.2.2019, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
21.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/298 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo capoverso, e punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
La voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione (4) fa solo riferimento all'autorizzazione per transito attraverso la Lituania di uova e ovoprodotti, omettendo le carni di pollame. Allo stesso tempo, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e le garanzie supplementari nella voce relativa alla Bielorussia alla colonna 5 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di tale regolamento autorizzano il transito attraverso la Lituania di uova, ovoprodotti e carni di pollame. Pertanto, la voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per fare riferimento al transito di uova, ovoprodotti e carni di pollame. |
(3) |
La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata alle importazioni e al transito nell'Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(4) |
Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato alle importazioni e al transito nell'Unione di uova e ovoprodotti e ha trasmesso le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Giappone per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le uova e gli ovoprodotti destinati all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(5) |
Il Giappone ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaioli della specie Gallus gallus. Si è ritenuto che tali programmi di controllo fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e sono stati approvati. Pertanto il Giappone dovrebbe essere autorizzato all'importazione nell'Unione di uova di classe A e la voce relativa al Giappone nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non dovrebbe includere alcun divieto in relazione a tale prodotto. |
(6) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 23).
(5) Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
la seguente voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è inserita tra la voce relativa all'Australia e la voce relativa al Brasile:
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2) |
la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:
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3) |
la seguente voce relativa al Giappone è inserita tra la voce relativa all'Islanda e la voce relativa alla Repubblica di Corea:
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