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Document 32019R0006

    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/45/2018/REV/1

    GU L 4 del 7.1.2019, p. 43–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj

    7.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/43


    REGOLAMENTO (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 dicembre 2018

    relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituivano il quadro normativo dell’Unione per l’immissione sul mercato, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la fornitura, la distribuzione, la farmacovigilanza, il controllo e l’impiego dei medicinali veterinari.

    (2)

    Alla luce dell’esperienza e a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione sul funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari, il quadro normativo per i medicinali veterinari dovrebbe essere adeguato al progresso scientifico, alle attuali condizioni di mercato e alla realtà economica, continuando ad assicurare nel contempo un elevato livello di protezione della sanità animale, del benessere animale e dell’ambiente, nonché salvaguardando la salute pubblica.

    (3)

    Il quadro normativo per i medicinali veterinari dovrebbe tener conto delle esigenze delle imprese del settore farmaceutico veterinario e del commercio dei medicinali veterinari all’interno dell’Unione. Esso dovrebbe comprendere anche i principali obiettivi strategici indicati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

    (4)

    L’esperienza ha dimostrato che le esigenze del settore veterinario sono sostanzialmente diverse da quelle del settore umano per quanto riguarda i medicinali. In particolare, i fattori degli investimenti nei mercati dei medicinali per uso umano e dei medicinali veterinari non sono gli stessi. Nel settore veterinario, per esempio, vi sono molte specie animali diverse, il che crea sia una frammentazione del mercato sia la necessità di notevoli investimenti per estendere l’autorizzazione dei medicinali veterinari esistenti per una data specie animale a un’altra specie. Inoltre, nel settore veterinario i meccanismi di fissazione dei prezzi seguono una logica completamente diversa. Di conseguenza i prezzi dei medicinali veterinari sono in genere considerevolmente inferiori a quelli dei medicinali per uso umano. Le dimensioni dell’industria farmaceutica veterinaria sono solo una piccola frazione di quelle dell’industria farmaceutica dei medicinali per uso umano. È pertanto opportuno elaborare un quadro normativo che tenga conto delle caratteristiche e specificità del settore veterinario, il quale non può essere considerato un riferimento per il mercato dei medicinali per uso umano.

    (5)

    Il presente regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi, a rafforzare il mercato interno e ad aumentare la disponibilità di medicinali veterinari, garantendo nel contempo il massimo livello di salute pubblica e sanità animale e di protezione dell’ambiente.

    (6)

    L’identificazione delle confezioni di medicinali veterinari mediante codici identificativi è prassi comune in numerosi Stati membri. Tali Stati membri hanno elaborato sistemi elettronici integrati a livello nazionale per l’adeguato funzionamento di tali codici, collegati a banche dati nazionali. L’introduzione di un sistema armonizzato a livello dell’Unione non è stata oggetto di alcuna valutazione in termini di costi e di impatto sulle amministrazioni. Gli Stati membri dovrebbero, piuttosto, avere la possibilità di decidere a livello nazionale se adottare o meno un sistema di codici identificativi da aggiungere alle informazioni indicate sull’imballaggio esterno dei medicinali veterinari.

    (7)

    I sistemi esistenti per i codici identificativi attualmente in uso a livello nazionale differiscono tuttavia da uno Stato membro all’altro e non esiste un formato standard. È opportuno prevedere la possibilità di sviluppare un codice identificativo armonizzato per il quale la Commissione dovrebbe adottare norme uniformi. L’adozione di norme relative a tale codice identificativo da parte della Commissione non impedirebbe agli Stati membri di essere in grado di scegliere se utilizzare un codice identificativo di questo tipo.

    (8)

    Nonostante le misure che gli allevatori e altri operatori sono tenuti ad adottare in base alle norme vigenti a livello dell’Unione in materia di sanità animale detenuti, buone pratiche zootecniche, corretta igiene, alimentazione, gestione e biosicurezza, gli animali possono soffrire di una vasta gamma di malattie che possono essere prevenute o trattate utilizzando medicinali veterinari per ragioni di salute e di benessere degli animali. L’impatto delle malattie degli animali e delle misure necessarie per controllarle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, gli allevatori di animali e l’economia. Le malattie animali trasmissibili all’uomo possono incidere in modo considerevole anche sulla salute pubblica. Per questo motivo dovrebbero essere disponibili nell’Unione medicinali veterinari sufficienti ed efficaci, al fine di garantire standard elevati per la salute pubblica e la sanità animale e assicurare lo sviluppo dei settori dell’agricoltura e dell’acquacoltura.

    (9)

    Il presente regolamento dovrebbe fissare parametri elevati di qualità, sicurezza ed efficacia per i medicinali veterinari, per rispondere alle preoccupazioni comuni in merito alla protezione della salute pubblica e della sanità animale nonché dell’ambiente. Allo stesso tempo è opportuno che il presente regolamento armonizzi le norme sull’autorizzazione dei medicinali veterinari e sulla loro immissione sul mercato dell’Unione.

    (10)

    Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai medicinali veterinari che non sono stati sottoposti a un processo industriale come, per esempio, il sangue non trasformato.

    (11)

    Gli antiparassitari comprendono anche sostanze con proprietà repellenti destinate a essere utilizzate come medicinali veterinari.

    (12)

    Le informazioni sinora disponibili sui prodotti vegetali tradizionali utilizzati per trattare gli animali sono insufficienti per consentire l’istituzione di un sistema semplificato. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di introdurre tale sistema semplificato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’utilizzo di tali prodotti nel loro territorio.

    (13)

    Il presente regolamento si applica ai medicinali veterinari, compresi quei prodotti che la direttiva 2001/82/CE definiva «premiscele» e che il presente regolamento considera come una forma farmaceutica di un medicinale veterinario, fino a quando tali prodotti non saranno inclusi nei mangimi medicati o nei prodotti intermedi, dopodiché si applicherà il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a esclusione del presente regolamento.

    (14)

    Per assicurare la corretta somministrazione e il dosaggio adeguato di taluni medicinali veterinari che devono essere somministrati agli animali per via orale tramite il mangime o l’acqua, in particolare nel caso del trattamento di gruppi di animali, le modalità di somministrazione dovrebbero essere correttamente descritte nelle informazioni sul prodotto. Dovrebbero essere definite istruzioni aggiuntive per la pulizia dell’attrezzatura utilizzata per la somministrazione di tali prodotti al fine di evitare la contaminazione incrociata e ridurre la resistenza agli antimicrobici. La Commissione dovrebbe adottare, ove necessario, atti delegati al fine di migliorare la sicurezza e l’efficacia dell’utilizzo dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati, per esempio una miscela di acqua di abbeveraggio e un medicinale veterinario o una miscela manuale di un medicinale veterinario nel mangime destinate a essere somministrate ad animali destinati alla produzione di alimenti da parte del detentore degli animali. La Commissione dovrebbe tener conto delle raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 («Agenzia»), per esempio per quanto concerne le misure atte a ridurre al minimo il sovradosaggio o il sottodosaggio, la somministrazione indesiderata ad animali diversi da quelli di destinazione, il rischio di contaminazione incrociata e la diffusione di tali prodotti nell’ambiente.

    (15)

    Al fine di armonizzare il mercato interno dei medicinali veterinari nell’Unione e di migliorarne la libera circolazione, è opportuno stabilire norme sulle procedure di autorizzazione di tali prodotti che garantiscano le stesse condizioni per tutte le domande e un quadro trasparente per tutte le parti interessate.

    (16)

    L’uso obbligatorio di una procedura di autorizzazione centralizzata, in base a cui le autorizzazioni sono valide in tutta l’Unione, dovrebbe essere esteso tra l’altro ai prodotti contenenti nuove sostanze attive e a quelli contenenti o costituiti da cellule o tessuti ingegnerizzati, compresi i medicinali veterinari per terapie innovative a esclusione degli emocomponenti, quali il plasma, i concentrati piastrinici o i globuli rossi. Contemporaneamente, per garantire una disponibilità più ampia possibile di medicinali veterinari nell’Unione, si dovrebbe facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) alla procedura di autorizzazione centralizzata con tutti i mezzi adeguati e si dovrebbe estendere il suo utilizzo per consentire che le domande di autorizzazione mediante tale procedura siano presentate per tutti i medicinali veterinari, compresi i medicinali generici di medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale.

    (17)

    La sostituzione o l’aggiunta di un nuovo antigene o di un nuovo ceppo nel caso di medicinali veterinari immunologici già autorizzati, atti a trattare, per esempio, l’influenza aviaria, la febbre catarrale, l’afta epizootica o l’influenza equina, non dovrebbero essere considerate equivalenti all’aggiunta di una nuova sostanza attiva.

    (18)

    La procedura nazionale di autorizzazione dei medicinali veterinari dovrebbe essere mantenuta a causa delle diverse esigenze nelle diverse aree geografiche dell’Unione e dei modelli commerciali delle PMI. È opportuno garantire che le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in un dato Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri.

    (19)

    Per aiutare i richiedenti, in particolare le PMI, a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fornire consulenze ai richiedenti. Tali consulenze dovrebbero integrare i documenti di orientamento operativo e altri tipi di consulenza e assistenza forniti dall’Agenzia.

    (20)

    Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari per i richiedenti e per le autorità competenti, una valutazione completa e approfondita di una domanda di autorizzazione per un medicinale veterinario dovrebbe essere effettuata un’unica volta. È quindi opportuno stabilire procedure speciali per il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nazionali.

    (21)

    Occorre inoltre stabilire norme nell’ambito della procedura di mutuo riconoscimento per risolvere senza indebiti ritardi eventuali disaccordi tra le autorità competenti in un gruppo di coordinamento degli Stati membri per il mutuo riconoscimento e le procedure decentralizzate per i medicinali veterinari («gruppo di coordinamento»). Il presente regolamento stabilisce inoltre nuovi compiti per il gruppo di coordinamento, tra cui l’elaborazione di un elenco annuale di medicinali veterinari di riferimento da tenere in considerazione per l’armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, la formulazione di raccomandazioni riguardanti la farmacovigilanza e il coinvolgimento nel processo di gestione dei segnali.

    (22)

    Se uno Stato membro, la Commissione o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ritiene che vi siano motivi per credere che un medicinale veterinario possa comportare un grave rischio potenziale per la salute umana o la sanità animale o per l’ambiente, dovrebbe essere effettuata una valutazione scientifica del prodotto a livello dell’Unione per arrivare a una decisione univoca sull’oggetto del disaccordo, vincolante per gli Stati membri interessati, e sulla base di una valutazione generale del rapporto beneficio/rischio.

    (23)

    Non si dovrebbe consentire l’immissione sul mercato nell’Unione di nessun medicinale veterinario che non sia stato autorizzato e la cui qualità, sicurezza ed efficacia non siano state dimostrate.

    (24)

    Quando un medicinale veterinario è destinato a specie animali destinate alla produzione di alimenti, si dovrebbe rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio solo se le sostanze farmacologicamente attive contenute nel prodotto sono consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e tutti gli atti adottati sulla base di quest’ultimo per le specie animale cui è destinato il medicinale veterinario.

    (25)

    Possono tuttavia verificarsi situazioni in cui non è disponibile alcun medicinale veterinario autorizzato adeguato. In tali situazioni, in via eccezionale, dovrebbe essere permesso ai veterinari di prescrivere altri medicinali per gli animali di cui sono responsabili, secondo norme rigorose e soltanto nell’interesse della salute o del benessere dell’animale. Nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, i veterinari dovrebbero provvedere a prescrivere un tempo di attesa adeguato, affinché i residui nocivi di tali medicinali non entrino nella catena alimentare, nonché prestare particolare attenzione all’atto di somministrare antimicrobici.

    (26)

    Gli Stati membri dovrebbero poter consentire l’impiego eccezionale di medicinali veterinari senza autorizzazione all’immissione in commercio se è necessario lottare contro le malattie elencate nell’Unione o le malattie emergenti e se la situazione sanitaria di uno Stato membro lo richiede.

    (27)

    Tenuto conto della necessità di norme semplici relative alle modifiche delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari, dovrebbe essere richiesta una valutazione scientifica solo per le modifiche che possono avere un’incidenza sulla salute pubblica o sulla sanità animale o sull’ambiente.

    (28)

    La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici in base ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Le sperimentazioni cliniche per i medicinali veterinari sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva. La concezione e l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche, che offrono informazioni essenziali sulla sicurezza e sull’efficacia di un medicinale veterinario, dovrebbero prendere in considerazione i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento per quanto riguarda il trattamento e l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici, e dovrebbero essere ottimizzate in modo da fornire i risultati più soddisfacenti con l’utilizzo del minor numero possibile di animali. Le procedure relative a tali sperimentazioni cliniche dovrebbero essere concepite in modo da evitare di causare dolore, sofferenza o angoscia agli animali e tenere conto dei principi stabiliti dalla direttiva 2010/63/UE, tra cui il ricorso, ogniqualvolta possibile, a metodi di prova alternativi, e degli orientamenti della Cooperazione internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari («VICH»).

    (29)

    È evidente che un migliore accesso alle informazioni contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico, dandogli l’opportunità di esprimere osservazioni, e permette alle autorità di tenere in debito conto tali osservazioni. Il pubblico dovrebbe pertanto avere accesso alle informazioni della banca dati dei medicinali, della banca dati di farmacovigilanza e della banca dati della produzione e della distribuzione all’ingrosso, previa soppressione di tutte le informazioni commerciali riservate da parte dell’autorità competente. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dà la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e ne definisce i principi generali e le limitazioni. L’Agenzia dovrebbe quindi offrire un accesso più ampio possibile ai documenti, bilanciando attentamente il diritto all’informazione e i requisiti vigenti in materia di protezione dei dati. Alcuni interessi pubblici e privati, per esempio i dati personali e le informazioni commerciali di carattere riservato, dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    (30)

    Le società hanno meno interesse a sviluppare medicinali veterinari per i mercati di dimensioni limitate. Per promuovere la disponibilità dei medicinali veterinari all’interno dell’Unione per tali mercati, in alcuni casi dovrebbe essere possibile rilasciare, senza che sia stato presentato un fascicolo completo per la domanda, autorizzazioni all’immissione in commercio in base a una valutazione del rapporto beneficio/rischio della situazione, subordinandole, se necessario, a obblighi specifici. La concessione di tali autorizzazioni all’immissione in commercio dovrebbe essere possibile in particolare nel caso dei medicinali veterinari destinati a specie minori o per il trattamento o la prevenzione delle malattie che si manifestano raramente o in aree geografiche limitate.

    (31)

    Le valutazioni dei rischi ambientali dovrebbero essere obbligatorie per tutte le nuove domande di autorizzazione all’immissione in commercio e dovrebbero essere effettuate in due fasi. Nella prima fase dovrebbero essere esaminati il grado di esposizione ambientale del prodotto, le sue sostanze attive e altri costituenti, mentre nella seconda fase dovrebbero essere valutati gli effetti del residuo attivo.

    (32)

    Se vi è il timore che una sostanza farmaceutica possa comportare gravi rischi per l’ambiente, può essere opportuno esaminare tale sostanza nel contesto della normativa dell’Unione in materia ambientale. In particolare, ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), può essere opportuno stabilire se tale sostanza sia inclusa nell’elenco di controllo delle acque superficiali, al fine di raccogliere dati di monitoraggio su di essa. Può essere opportuno includere tale sostanza nella lista di sostanze prioritarie e stabilire una norma di qualità ambientale al riguardo, nonché individuare misure volte a ridurne le emissioni nell’ambiente. Tali misure potrebbero includere misure volte a ridurre le emissioni generate nella produzione seguendo le migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare se le emissioni di principi attivi farmaceutici sono state individuate come un importante problema ambientale durante l’elaborazione o la revisione dei pertinenti documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) e delle relative conclusioni sulle BAT.

    (33)

    Le prove, gli studi preclinici e le sperimentazioni cliniche rappresentano un investimento importante per le società, necessario per poter presentare i dati richiesti insieme alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o per stabilire un limite massimo di residui per le sostanze farmaceuticamente attive del medicinale veterinario. L’investimento dovrebbe essere tutelato per stimolare la ricerca e l’innovazione, in particolare nell’ambito dei medicinali veterinari per le specie minori e gli antimicrobici, in modo da garantire che nell’Unione siano disponibili i medicinali veterinari necessari. Per questo motivo i dati presentati a un’autorità competente o all’Agenzia dovrebbero essere protetti al fine di evitare il loro utilizzo da parte di altri richiedenti. Tale protezione dovrebbe tuttavia essere limitata nel tempo per permettere la concorrenza. Una simile tutela degli investimenti dovrebbe applicarsi agli studi su cui si basano le nuove forme farmaceutiche, le vie di somministrazione o i dosaggi che riducono la resistenza agli antimicrobici o agli antiparassitari o che migliorano il rapporto beneficio/rischio.

    (34)

    Alcune informazioni e alcuni documenti che devono normalmente essere presentati con una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio non dovrebbero essere richiesti se un medicinale veterinario è un medicinale generico di un medicinale veterinario che è autorizzato o è stato autorizzato nell’Unione.

    (35)

    È riconosciuto che l’effetto potenziale di un prodotto sull’ambiente può dipendere dal volume utilizzato e dalla conseguente quantità di sostanza farmaceutica che può diffondersi nell’ambiente. Pertanto, se è comprovato che un costituente di un medicinale, per cui è stata presentata una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario generico, costituisce un pericolo per l’ambiente, è opportuno richiedere dati riguardo ai potenziali effetti ambientali, per salvaguardare l’ambiente. In questi casi i richiedenti dovrebbero cercare di compiere uno sforzo comune per la produzione di tali dati, al fine di ridurre i costi e le sperimentazioni sugli animali vertebrati. La realizzazione di una valutazione unica a livello di Unione delle proprietà ambientali delle sostanze attive per uso veterinario tramite un sistema di riesame basato sulle sostanze attive (monografie) può rappresentare una possibile alternativa. La Commissione dovrebbe pertanto presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valuta la fattibilità relativa a un sistema di monografie e ad altre possibili alternative per la valutazione del rischio ambientale dei medicinali veterinari, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

    (36)

    La protezione della documentazione tecnica dovrebbe essere applicata ai nuovi medicinali veterinari e ai dati elaborati per sostenere le innovazioni dei prodotti che sono dotati di o fanno riferimento a un’autorizzazione all’immissione in commercio esistente. In tal caso la domanda di variazione o di autorizzazione all’immissione in commercio può fare in parte riferimento ai dati forniti in una precedente domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di variazione e dovrebbe comprendere i nuovi dati elaborati specificamente per sostenere l’innovazione richiesta del prodotto esistente.

    (37)

    Differenze nel processo di fabbricazione di prodotti biologici o una modifica dell’eccipiente utilizzato possono determinare differenze nelle caratteristiche del prodotto generico. In una domanda relativa a un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario generico biologico è opportuno pertanto dimostrare la bioequivalenza per garantire, in base alle conoscenze disponibili, che la qualità, la sicurezza e l’efficacia siano simili.

    (38)

    Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari sia alle autorità competenti sia all’industria farmaceutica, un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario dovrebbe, come regola generale, essere rilasciata per un periodo illimitato. Per il rinnovo dell’approvazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbero essere imposte condizioni solo in via eccezionale e con una debita giustificazione.

    (39)

    È riconosciuto che, in alcuni casi, una valutazione scientifica del rischio non basta a fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe essere basata una decisione sulla gestione del rischio e che sarebbe necessario tener conto anche di altri fattori pertinenti, come quelli sociali, economici, etici, ambientali e del benessere nonché della fattibilità dei controlli.

    (40)

    In alcune circostanze preoccupanti dal punto di vista della salute pubblica o della sanità animale, ma in cui sussiste incertezza scientifica, possono essere adottate misure appropriate tenendo conto dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, che è stato interpretato per l’Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione. In tali circostanze, gli Stati membri o la Commissione dovrebbero cercare di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione più obiettiva della situazione specifica e riesaminare la misura di conseguenza entro un termine ragionevole.

    (41)

    La resistenza antimicrobica ai medicinali per uso umano e veterinario è un problema sanitario crescente nell’Unione e in tutto il mondo. L’impatto del problema, a causa della sua complessità, della sua dimensione transfrontaliera e dell’elevato onere economico che comporta, si estende al di là delle sue gravi conseguenze per la salute pubblica e la sanità animale fino a diventare un problema di salute pubblica su scala mondiale, che interessa la società nel suo complesso e richiede un’azione intersettoriale urgente e coordinata in conformità dell’approccio «One Health». Tale azione comprende il rafforzamento dell’uso prudente degli antimicrobici, evitando il loro uso metafilattico e profilattico di routine, le azioni volte a limitare l’uso negli animali di antimicrobici che sono di importanza fondamentale per prevenire o trattare infezioni potenzialmente letali negli esseri umani nonché gli incoraggiamenti e gli incentivi allo sviluppo di nuovi antimicrobici. È necessario inoltre assicurare che nelle etichette degli antimicrobici veterinari siano comprese avvertenze e indicazioni appropriate. L’impiego non previsto nei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni antimicrobici nuovi o estremamente importanti per l’uomo dovrebbe essere limitato nel settore veterinario. Le norme relative alla pubblicità degli antimicrobici veterinari dovrebbero essere rese più rigorose e i requisiti per l’autorizzazione dovrebbero tenere conto sufficientemente dei benefici e dei rischi dei medicinali veterinari antimicrobici.

    (42)

    È necessario ridurre il rischio di sviluppo della resistenza antimicrobica ai medicinali per uso umano e ai medicinali veterinari. Per questo motivo una domanda relativa a un medicinale veterinario antimicrobico dovrebbe contenere informazioni sul rischio potenziale che l’impiego di tale medicinale possa portare allo sviluppo di una resistenza agli antimicrobici nell’uomo o negli animali o negli organismi a essi associati. Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica e la sanità animale, i medicinali antimicrobici veterinari dovrebbero essere autorizzati solo in seguito a un’attenta valutazione scientifica del rapporto beneficio/rischio. Se necessario, nell’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbero essere fissate condizioni per limitare l’impiego del medicinale veterinario. Tali condizioni dovrebbero comprendere limitazioni all’impiego del medicinale veterinario che non rispetti i termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, in particolare il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

    (43)

    L’impiego associato di varie sostanze attive antimicrobiche può rappresentare un rischio particolare per quanto riguarda lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici. Tale impiego associato dovrebbe pertanto essere tenuto in considerazione nella valutazione dell’opportunità di autorizzare un medicinale veterinario.

    (44)

    Lo sviluppo di nuovi antimicrobici non ha tenuto il passo con l’aumento della resistenza agli antimicrobici esistenti. Data la limitata innovazione nello sviluppo di nuovi antimicrobici, è essenziale che l’efficacia degli antimicrobici esistenti sia mantenuta il più a lungo possibile. L’impiego degli antimicrobici nei medicinali che sono utilizzati negli animali può accelerare la comparsa e la diffusione di microrganismi resistenti e può compromettere l’impiego efficace del numero già limitato di antimicrobici esistenti per il trattamento di infezioni umane. Non dovrebbe pertanto essere consentito l’impiego improprio di antimicrobici. I medicinali antimicrobici non dovrebbero essere utilizzati per profilassi se non in casi adeguatamente definiti, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero limitato di animali quando il rischio di infezione è molto elevato o le conseguenze possono essere gravi. I medicinali antibiotici non dovrebbero essere utilizzati per profilassi se non in casi eccezionali, solamente per la somministrazione a un singolo animale. I medicinali antimicrobici dovrebbero essere impiegati per metafilassi unicamente quando il rischio di diffusione di un’infezione o di una malattia infettiva in un gruppo di animali è elevato e non sono disponibili alternative adeguate. Tali restrizioni dovrebbero consentire la diminuzione dell’utilizzo profilattico e metafilattico negli animali, che dovrebbe rappresentare una proporzione minore dell’utilizzo totale degli antimicrobici.

    (45)

    Al fine di rafforzare le politiche nazionali degli Stati membri relative all’uso prudente degli antimicrobici, in particolare degli antimicrobici che sono importanti per il trattamento di infezioni nell’uomo, ma il cui utilizzo è anche necessario in medicina veterinaria, può essere necessario limitane o vietarne l’utilizzo. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito a seguito di raccomandazioni scientifiche, di definire condizioni restrittive per il loro uso, per esempio subordinando la loro prescrizione alla realizzazione di test di sensibilità antimicrobica, per accertarsi che non esistano altri antimicrobici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata.

    (46)

    Per preservare il più a lungo possibile l’efficacia di determinati antimicrobici per il trattamento di infezioni nell’uomo, può essere necessario riservare tali antimicrobici unicamente all’uomo. Dovrebbe pertanto essere possibile decidere che alcuni antimicrobici, in seguito alle raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia, non dovranno essere disponibili sul mercato nel settore veterinario. In sede di tale decisione sugli antimicrobici, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle raccomandazioni disponibili al riguardo elaborate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e da altre agenzie pertinenti dell’Unione, che tengono conto, a loro volta, di eventuali raccomandazioni pertinenti delle organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e il Codex Alimentarius.

    (47)

    L’amministrazione o l’impiego scorretti di un antimicrobico rappresentano un rischio per la salute pubblica o la sanità animale. I medicinali veterinari antimicrobici dovrebbero perciò essere disponibili solo su prescrizione veterinaria. I veterinari svolgono un ruolo essenziale per garantire l’impiego prudente degli antimicrobici e, di conseguenza, dovrebbero prescrivere i medicinali antimicrobici sulla base delle loro conoscenze in materia di resistenza antimicrobica, delle loro conoscenze epidemiologiche e cliniche e della loro comprensione dei fattori di rischio per il singolo animale o per il gruppo di animali. Inoltre, i veterinari dovrebbero rispettare il loro codice deontologico. Pur riconoscendo la loro legittima attività di commercio al dettaglio conformemente alle disposizioni nazionali, i veterinari dovrebbero garantire di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse quando prescrivono medicinali. In particolare i veterinari non dovrebbero essere influenzati, tramite incentivi economici diretti o indiretti, a prescrivere tali medicinali. Inoltre, la fornitura di medicinali veterinari da parte dei veterinari dovrebbe essere limitata alla quantità necessaria per il trattamento degli animali loro affidati.

    (48)

    L’uso prudente degli antimicrobici è fondamentale per fronteggiare la resistenza antimicrobica. Tutte le parti interessate dovrebbero promuovere congiuntamente l’uso prudente degli antimicrobici. È quindi importante che gli orientamenti sull’uso prudente degli antimicrobici nella medicina veterinaria siano tenuti in considerazione ed elaborati ulteriormente. L’identificazione dei fattori di rischio e l’elaborazione di criteri per l’avvio della somministrazione degli antimicrobici, nonché l’individuazione di misure alternative, potrebbero contribuire a evitare l’uso non necessario di medicinali antimicrobici, anche attraverso la metafilassi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare ulteriori misure restrittive per applicare la politica nazionale in materia di uso prudente degli antimicrobici, a condizione che tali misure non limitino in modo indebito il funzionamento del mercato interno.

    (49)

    Nel valutare il rapporto beneficio/rischio di alcuni antimicrobici veterinari nell’Unione è importante tener conto della dimensione internazionale dell’evoluzione della resistenza agli antimicrobici. Gli organismi resistenti agli antimicrobici possono essere trasmessi all’uomo e agli animali nell’Unione e in paesi terzi attraverso il consumo di prodotti di origine animale importati dall’Unione o da paesi terzi, tramite il contatto diretto con animali o persone o in altro modo. Le misure che limitano l’impiego degli antimicrobici veterinari nell’Unione dovrebbero quindi essere basate su un parere scientifico e dovrebbero essere esaminate nel contesto della cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Per tali ragioni è altresì opportuno assicurare, in modo non discriminatorio e proporzionato, che gli operatori dei paesi terzi rispettino determinate condizioni di base relative alla resistenza agli antimicrobici per gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione. Tali azioni dovrebbero rispettare gli obblighi dell’Unione nell’ambito dei pertinenti accordi internazionali e dovrebbero contribuire alla lotta internazionale contro la resistenza antimicrobica, in particolare in linea con il piano d’azione globale dell’OMS e la strategia dell’OIE sulla resistenza antimicrobica e l’uso prudente degli antimicrobici.

    (50)

    A livello di Unione mancano ancora dati sufficientemente dettagliati e comparabili per stabilire le tendenze e individuare possibili fattori di rischio, che potrebbero servire da base per lo sviluppo di misure volte a limitare il rischio di resistenza agli antimicrobici e a monitorare gli effetti delle misure già introdotte. È quindi importante continuare a raccogliere tali dati e a svilupparli ulteriormente in linea con un approccio graduale. Tali dati, ove disponibili, dovrebbero essere analizzati congiuntamente ai dati sull’impiego di antimicrobici nell’uomo e sugli organismi resistenti agli antimicrobici riscontrati negli animali, nell’uomo e negli alimenti. Al fine di garantire che i dati raccolti possano essere utilizzati in modo efficace, è opportuno stabilire norme tecniche adeguate per la raccolta e lo scambio di dati. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della raccolta di dati sulle vendite e sull’impiego degli antimicrobici utilizzati negli animali sotto il coordinamento dell’Agenzia. È opportuno prevedere la possibilità di apportare ulteriori adeguamenti agli obblighi sulla raccolta dei dati quando le procedure negli Stati membri per la raccolta di dati sulle vendite e sull’uso di antimicrobici sono sufficientemente affidabili.

    (51)

    La maggior parte dei medicinali veterinari in commercio è stata autorizzata mediante procedure nazionali. La mancanza di armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale in più di uno Stato membro crea ulteriori e inutili ostacoli alla circolazione dei medicinali veterinari all’interno dell’Unione. È necessario armonizzare tali riassunti delle caratteristiche dei prodotti, almeno per quanto riguardo la posologia, gli utilizzi e le avvertenze dei medicinali veterinari.

    (52)

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare al massimo la disponibilità di medicinali veterinari negli Stati membri è opportuno stabilire norme semplificate sulle modalità di confezionamento e di etichettatura. Le informazioni fornite nel testo dovrebbero essere ridotte e, se possibile, potrebbero essere sviluppati e utilizzati pittogrammi e abbreviazioni come alternativa a tali informazioni testuali. I pittogrammi e le abbreviazioni dovrebbero essere standardizzati in tutta l’Unione. È opportuno fare attenzione affinché queste norme non compromettano la salute pubblica o la sanità animale o la sicurezza ambientale.

    (53)

    Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere la lingua del testo utilizzato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell’etichetta e nel foglietto illustrativo dei medicinali veterinari autorizzati sul loro territorio.

    (54)

    Allo scopo di aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari nell’Unione, dovrebbe essere possibile rilasciare più di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario specifico allo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nello stesso Stato membro. In tal caso, tutte le caratteristiche relative al medicinale veterinario e i dati a sostegno delle domande presentate per il medicinale veterinario dovrebbero essere identici. L’utilizzo di domande multiple per un medicinale veterinario specifico non dovrebbe tuttavia servire a eludere i principi del mutuo riconoscimento e perciò questi tipi di domande dovrebbero essere presentati in diversi Stati membri nell’ambito del quadro procedurale per il mutuo riconoscimento.

    (55)

    Sono necessarie norme di farmacovigilanza per la protezione della salute pubblica e della sanità animale e dell’ambiente. La raccolta di informazioni sui sospetti eventi avversi dovrebbe contribuire all’impiego corretto dei medicinali veterinari.

    (56)

    Gli incidenti ambientali osservati in seguito alla somministrazione di un medicinale veterinario a un animale dovrebbero essere segnalati come sospetti eventi avversi. Tali incidenti possono consistere, per esempio, in un notevole aumento della contaminazione del suolo da una sostanza a livelli considerati dannosi per l’ambiente o in elevate concentrazioni di medicinali veterinari nell’acqua potabile prodotta da acque superficiali.

    (57)

    Le autorità competenti, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dovrebbero incoraggiare e agevolare la segnalazione dei sospetti eventi avversi, in particolare da parte dei veterinari e degli altri professionisti del settore sanitario laddove tali eventi si verifichino durante lo svolgimento delle loro funzioni, nonché agevolare il fatto che i veterinari ricevano adeguate informazioni in merito alle segnalazioni effettuate.

    (58)

    Alla luce dell’esperienza, è ormai evidente che è necessario adottare misure per migliorare il funzionamento del sistema di farmacovigilanza. Tale sistema dovrebbe integrare e monitorare i dati a livello di Unione. È nell’interesse dell’Unione garantire la coerenza dei sistemi di farmacovigilanza di tutti i medicinali veterinari autorizzati. Allo stesso tempo, è necessario tenere conto dei cambiamenti derivanti dall’armonizzazione internazionale delle definizioni, della terminologia e degli sviluppi tecnologici nel settore della farmacovigilanza.

    (59)

    I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dovrebbero essere responsabili della farmacovigilanza, al fine di assicurare la valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari che immettono sul mercato. Essi dovrebbero raccogliere le segnalazioni sui sospetti eventi avversi connessi ai loro medicinali veterinari, tra cui quelli riguardanti l’impiego non previsto nei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata.

    (60)

    È necessario che le autorità condividano maggiormente l’utilizzo delle risorse e che sia migliorata l’efficienza del sistema di farmacovigilanza. I dati raccolti dovrebbero essere inseriti in un punto unico di segnalazione per garantire la condivisione delle informazioni. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare tali dati per garantire la valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari in commercio.

    (61)

    In casi specifici oppure in considerazione della salute pubblica o della sanità animale, o dell’ambiente, è necessario integrare i dati sulla sicurezza e sull’efficacia disponibili al momento dell’autorizzazione con informazioni supplementari successive all’immissione del medicinale veterinario sul mercato. Pertanto, dovrebbe essere possibile imporre al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di eseguire studi in seguito al rilascio dell’autorizzazione.

    (62)

    Si dovrebbe istituire una banca dati di farmacovigilanza a livello di Unione per raccogliere e integrare le informazioni sui sospetti eventi avversi per tutti i medicinali veterinari autorizzati nell’Unione. Tale banca dati dovrebbe migliorare l’individuazione dei sospetti eventi avversi nonché consentire e facilitare la sorveglianza nell’ambito della farmacovigilanza e la collaborazione tra le autorità competenti. Tale banca dati dovrebbe includere i meccanismi per lo scambio di dati con le banche dati di farmacovigilanza nazionali esistenti.

    (63)

    Le procedure che le autorità competenti e l’Agenzia adotteranno al fine di valutare le informazioni sui sospetti eventi avversi di cui ricevono segnalazione dovrebbero essere conformi alle misure relative alla buona pratica di farmacovigilanza che dovrebbero essere adottate dalla Commissione e, ove opportuno, dovrebbero basarsi su una norma comune derivata dagli attuali orientamenti della Commissione in materia di farmacovigilanza per i medicinali veterinari. La valutazione così effettuata dall’autorità competente o dall’Agenzia può costituire uno dei mezzi per determinare se vi sono cambiamenti del rapporto beneficio/rischio di tali medicinali veterinari. È opportuno, tuttavia, sottolineare che il «processo di gestione dei segnali» rappresenta lo standard di riferimento a tal fine e dovrebbe esservi accordata particolare attenzione. Tale processo di gestione dei segnali comprende compiti di rilevamento del segnale, convalida, conferma, analisi e definizione delle priorità, valutazione e raccomandazione di azioni da intraprendere.

    (64)

    È necessario esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali veterinari, dal fabbricante o importatore nell’Unione fino alla vendita all’utilizzatore finale. I medicinali veterinari provenienti da paesi terzi dovrebbero essere conformi alle stesse prescrizioni applicate ai medicinali veterinari fabbricati nell’Unione o a prescrizioni riconosciute almeno come equivalenti.

    (65)

    Il commercio parallelo di medicinali veterinari riguarda i prodotti oggetto di scambi commerciali da uno Stato membro all’altro e si distingue dalle importazioni in quanto queste ultime sono prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nell’Unione. Il commercio parallelo di medicinali veterinari autorizzati secondo una procedura nazionale, decentralizzata, di riconoscimento reciproco o riconoscimento successivo dovrebbe essere disciplinato al fine di garantire che i principi della libera circolazione dei beni siano limitati solamente allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e la sanità animale in modo armonizzato e nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»). Tutte le procedure amministrative messe in atto in tale contesto non dovrebbero introdurre un onere eccessivo. In particolare, qualsiasi approvazione di tale licenza per il commercio parallelo dovrebbe basarsi su una procedura semplificata.

    (66)

    Al fine di facilitare la circolazione dei medicinali veterinari ed evitare che controlli effettuati in uno Stato membro vengano ripetuti in altri, si dovrebbero applicare prescrizioni minime ai medicinali veterinari fabbricati nei paesi terzi o importati da tali paesi.

    (67)

    La qualità dei medicinali veterinari fabbricati nell’Unione dovrebbe essere garantita mediante l’obbligo della conformità ai principi della buona pratica di fabbricazione per i medicinali, a prescindere dalla loro destinazione finale.

    (68)

    La buona pratica di fabbricazione ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme dell’Unione e delle norme internazionali relative al benessere degli animali nel caso di sostanze attive preparate a partire da animali. Le misure atte a impedire o a ridurre al minimo gli scarichi di sostanze attive nell’ambiente dovrebbero essere altresì prese in considerazione. Tali misure dovrebbero essere adottate soltanto in seguito a una valutazione del loro impatto.

    (69)

    Al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei principi della buona pratica di fabbricazione e della buona pratica di distribuzione, l’elaborazione delle procedure dell’Unione per le ispezioni e lo scambio di informazioni dovrebbe servire da base per le autorità competenti al momento di effettuare controlli sui fabbricanti e sui distributori all’ingrosso.

    (70)

    Sebbene i medicinali veterinari immunologici inattivati, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, dovrebbero essere fabbricati conformemente ai principi della buona pratica di fabbricazione, gli orientamenti dettagliati sulla buona pratica di fabbricazione dovrebbero essere elaborati in modo specifico per tali prodotti in quanto essi sono fabbricati in modo diverso dai medicinali preparati industrialmente. Ciò ne preserverebbe la qualità senza ostacolarne la fabbricazione e la disponibilità.

    (71)

    Le società dovrebbero disporre di un’autorizzazione per poter distribuire all’ingrosso i medicinali veterinari e dovrebbero rispettare i principi della buona pratica di distribuzione, in modo da garantire che tali medicinali siano immagazzinati, trasportati e manipolati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di assicurare che tali condizioni siano soddisfatte. Le autorizzazioni dovrebbero essere valide in tutta l’Unione e dovrebbero, altresì, essere obbligatorie in caso di commercio parallelo in medicinali veterinari.

    (72)

    Al fine di garantire la trasparenza dovrebbe essere creata una banca dati a livello dell’Unione con lo scopo di pubblicare un elenco dei distributori all’ingrosso giudicati conformi alla normativa applicabile dell’Unione a seguito di un’ispezione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

    (73)

    Le condizioni che regolano la fornitura di medicinali veterinari al pubblico dovrebbero essere armonizzate nell’Unione. I medicinali veterinari dovrebbero essere forniti soltanto da persone autorizzate dallo Stato membro in cui sono stabilite. Allo stesso tempo, al fine di migliorare l’accesso ai medicinali veterinari nell’Unione, i rivenditori al dettaglio autorizzati a vendere medicinali veterinari dall’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti dovrebbero avere il permesso di vendere a distanza medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica agli acquirenti di altri Stati membri. Tuttavia, tenuto conto del fatto che in alcuni Stati membri è prassi corrente vendere a distanza anche i medicinali veterinari soggetti a prescrizione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare tale pratica a determinate condizioni e sul loro territorio. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per evitare le conseguenze indesiderate di tale pratica e definire sanzioni adeguate.

    (74)

    I veterinari dovrebbero sempre rilasciare una prescrizione veterinaria quando forniscono un medicinale veterinario soggetto unicamente a prescrizione e non lo somministrano direttamente. Nel caso in cui i veterinari somministrino direttamente tali medicinali, è opportuno lasciare che siano le disposizioni nazionali a specificare se deve essere rilasciata una prescrizione veterinaria Tuttavia, i veterinari dovrebbero sempre tenere registrazioni dei medicinali che hanno somministrato.

    (75)

    La vendita illegale di medicinali veterinari al pubblico a distanza può rappresentare una minaccia per la salute pubblica e la sanità animale, dato che in questo modo possono arrivare al pubblico medicinali contraffatti o substandard. È necessario far fronte a tale minaccia. È opportuno tener conto del fatto che le condizioni specifiche per la fornitura di medicinali al pubblico non sono state armonizzate a livello dell’Unione e pertanto gli Stati membri possono imporre condizioni per la fornitura dei medicinali al pubblico nell’ambito dei limiti fissati dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (76)

    Esaminando la compatibilità delle condizioni di fornitura dei medicinali con la normativa dell’Unione, la Corte di giustizia ha riconosciuto, nel contesto dei medicinali per uso umano, il carattere del tutto particolare dei medicinali, i cui effetti terapeutici li distinguono sostanzialmente dalle altre merci. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che la salute e la vita delle persone occupano il primo posto tra i beni e gli interessi protetti dal TFUE e che spetta agli Stati membri decidere il livello di protezione che desiderano garantire alla salute pubblica e il modo con cui intendono conseguire tale obiettivo. Dato che tale livello può variare da uno Stato membro all’altro, occorre riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di fornitura dei medicinali al pubblico sul loro territorio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter assoggettare la fornitura dei medicinali messi in vendita a distanza per mezzo dei servizi della società dell’informazione al rispetto di condizioni giustificate dalla protezione della salute pubblica o la sanità animale. Tali condizioni non dovrebbero limitare in modo indebito il funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare la fornitura di medicinali veterinari tramite il commercio al dettaglio al rispetto di condizioni più rigorose, giustificate dalla tutela della salute pubblica, della sanità animale o dell’ambiente, purché tali condizioni siano proporzionate al rischio e non limitino in modo indebito il funzionamento del mercato interno.

    (77)

    Al fine di garantire parametri elevati e la sicurezza dei medicinali veterinari messi in vendita a distanza, il pubblico dovrebbe essere aiutato a identificare i siti web che offrono legalmente questi medicinali. Si dovrebbe creare un logo comune, riconoscibile in tutta l’Unione, che consenta l’identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali veterinari a distanza. La Commissione dovrebbe provvedere alla progettazione di tale logo comune. I siti web che mettono in vendita al pubblico medicinali veterinari a distanza dovrebbero essere collegati al sito web dell’autorità competente interessata. I siti web delle autorità competenti degli Stati membri, nonché quello dell’Agenzia, dovrebbero fornire una spiegazione sull’utilizzo del logo comune. Tutti questi siti web dovrebbero essere collegati tra loro per fornire al pubblico informazioni esaurienti.

    (78)

    Negli Stati membri dovrebbero continuare a essere applicati sistemi per lo smaltimento dei rifiuti relativi ai medicinali veterinari, al fine di controllare i rischi che questi prodotti potrebbero comportare per la protezione della salute pubblica e della sanità animale o dell’ambiente.

    (79)

    La pubblicità, anche di medicinali non soggetti a prescrizione veterinaria, potrebbe influire sulla salute pubblica e sulla sanità animale e causare una distorsione della concorrenza. Pertanto, la pubblicità sui medicinali veterinari dovrebbe rispettare determinati criteri. Le persone abilitate a prescrivere o fornire medicinali veterinari possono valutare in modo appropriato le informazioni fornite nella pubblicità grazie alla loro conoscenza, formazione ed esperienza in materia di salute animale. Per le persone che non sono in grado di valutare correttamente il rischio associato all’impiego dei medicinali veterinari, la pubblicità può indurre a un uso scorretto o a un consumo eccessivo dei medicinali, dannoso per la salute pubblica o la sanità animale, o per l’ambiente. Tuttavia, al fine di preservare lo stato di salute degli animali nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter consentire, in condizioni particolari, la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici rivolta ai detentori di animali professionisti.

    (80)

    Per quanto riguarda la pubblicità dei medicinali veterinari, l’esperienza degli Stati membri ha dimostrato che è necessario porre l’accento sulla distinzione tra mangimi e biocidi, da un lato, e medicinali veterinari, dall’altro, poiché tale distinzione è spesso rappresentata in modo ingannevole nella pubblicità.

    (81)

    Le norme sulla pubblicità contenute nel presente regolamento sono da considerarsi norme specifiche che integrano le norme generali previste dalla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (82)

    Se i medicinali sono autorizzati in uno Stato membro e sono stati prescritti in tale Stato membro per un singolo animale o gruppo di animali da un veterinario, dovrebbe essere possibile, in linea di principio, che tale prescrizione veterinaria venga riconosciuta e che il medicinale venga dispensato in un altro Stato membro. L’eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi a questo riconoscimento non dovrebbe incidere sui casi in cui i veterinari hanno il dovere professionale o etico di rifiutare di dispensare il medicinale indicato nella prescrizione.

    (83)

    L’applicazione del principio di riconoscimento delle prescrizioni veterinarie dovrebbe essere agevolata dall’adozione di un modello di prescrizione, in cui figurano le informazioni essenziali necessarie a garantire l’uso sicuro ed efficace del medicinale. Nulla dovrebbe impedire agli Stati membri di includere altri elementi nelle loro prescrizioni veterinarie, a condizione che ciò non impedisca il riconoscimento delle prescrizioni veterinarie rilasciate in altri Stati membri.

    (84)

    Le informazioni sui medicinali veterinari sono essenziali per consentire ai professionisti sanitari, alle autorità e alle società di prendere decisioni informate. Un aspetto fondamentale è la creazione di una banca dati dell’Unione che dovrebbe riunire le informazioni sulle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate nell’Unione. Tale banca dati dovrebbe migliorare la trasparenza generale, razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra le autorità ed evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione.

    (85)

    I controlli per la verifica della conformità ai requisiti normativi sono di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi del presente regolamento siano effettivamente conseguiti in tutta l’Unione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero quindi avere il potere di effettuare ispezioni in tutte le fasi di produzione, distribuzione e impiego dei medicinali veterinari. Per migliorare l’efficacia delle ispezioni, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso.

    (86)

    La frequenza dei controlli dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto del rischio e del livello di conformità previsto in diverse situazioni. Tale approccio dovrebbe permettere alle autorità competenti di destinare le risorse a situazioni in cui il rischio è più elevato. In alcuni casi i controlli dovrebbero però essere eseguiti a prescindere dal livello del rischio o della mancata conformità prevista, per esempio prima del rilascio di un’autorizzazione alla fabbricazione.

    (87)

    In certi casi le carenze del sistema di controllo degli Stati membri possono ostacolare notevolmente il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e far sì che sorgano rischi per la salute pubblica e la sanità animale e per l’ambiente. Per assicurare un approccio armonizzato per i controlli in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe poter effettuare audit negli Stati membri al fine di verificare il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali. Tali audit dovrebbero essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inutile onere amministrativo e, nella misura del possibile, dovrebbero essere coordinati con gli audit degli Stati membri ed eventuali altri audit della Commissione che devono essere effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    (88)

    Allo scopo di garantire trasparenza, imparzialità e coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione adottati dagli Stati membri, è necessario che questi ultimi stabiliscano un quadro appropriato di sanzioni che permetta di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata conformità con il presente regolamento, poiché da essa possono derivare danni per la salute pubblica e la sanità animale, e per l’ambiente.

    (89)

    Le società e le autorità si trovano spesso di fronte alla necessità di distinguere tra medicinali veterinari, additivi per mangimi, biocidi e altri prodotti. Al fine di evitare incoerenze nel trattamento di questi prodotti, accrescere la certezza del diritto e facilitare il processo di decisione degli Stati membri, dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento degli Stati membri, con il compito, tra l’altro, di fornire caso per caso una raccomandazione che indichi se un prodotto rientra nella definizione di medicinale veterinario. Per garantire la certezza del diritto la Commissione può decidere se uno specifico prodotto è un medicinale veterinario.

    (90)

    Tenuto conto delle caratteristiche peculiari dei medicinali veterinari omeopatici, in particolare dei costituenti di tali prodotti, è opportuno stabilire una speciale procedura di registrazione semplificata e prevedere disposizioni specifiche per i foglietti illustrativi di alcuni medicinali veterinari omeopatici immessi sul mercato senza indicazioni. L’aspetto qualitativo dei medicinali omeopatici è indipendente dal loro impiego e pertanto non dovrebbero essere applicate a tali prodotti disposizioni specifiche per quanto riguarda le norme e i requisiti di qualità necessari. Inoltre, sebbene l’utilizzo dei medicinali veterinari omeopatici autorizzati ai sensi del presente regolamento sia disciplinato analogamente ad altri medicinali veterinari autorizzati, l’utilizzo di medicinali veterinari omeopatici registrati non è contemplato dal presente regolamento. L’uso di tali medicinali veterinari omeopatici registrati è pertanto soggetto alle disposizioni nazionali, anche per quanto riguarda i medicinali omeopatici registrati ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (91)

    Allo scopo di proteggere la salute pubblica e la sanità animale e l’ambiente, le attività, i servizi e i compiti attribuiti all’Agenzia nel presente regolamento dovrebbero essere finanziati adeguatamente. Tali attività, servizi e compiti dovrebbero essere finanziati mediante tariffe applicate dall’Agenzia a carico delle imprese. Tali tariffe non dovrebbero però pregiudicare il diritto degli Stati membri di riscuotere tasse per le attività e i compiti eseguiti a livello nazionale.

    (92)

    È generalmente accettato che i requisiti esistenti, riguardanti la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia dei medicinali veterinari presentata all’atto della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, specificati nell’allegato I della direttiva 2001/82/CE quale modificata da ultimo dalla direttiva 2009/9/CE della Commissione (14), funzionano sufficientemente bene nella pratica. Non vi è pertanto alcuna urgente necessità di modificare in modo sostanziale detti requisiti. È tuttavia necessario adeguarli al fine di rispondere alle discrepanze identificate con il progresso scientifico internazionale o gli ultimi sviluppi, compresi gli orientamenti della VICH, dell’OMS, le norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tenendo conto anche della necessità di elaborare requisiti specifici riguardanti i medicinali veterinari per terapie innovative, evitando nel contempo una profonda revisione delle attuali disposizioni, in particolare non alterandone la struttura.

    (93)

    Al fine, tra l’altro, di adeguare il presente regolamento ai progressi scientifici del settore, di esercitare efficacemente i poteri di vigilanza della Commissione e di introdurre nell’Unione norme armonizzate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, per stabilire i criteri per la designazione degli antimicrobici da riservare alla cura di determinate infezioni umane; stabilire i requisiti per la raccolta dei dati sui medicinali antimicrobici, le norme sui metodi di raccolta e la garanzia della qualità; stabilire le norme volte a garantire l’impiego efficace e sicuro dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per somministrazione orale attraverso canali diversi dai mangimi medicati; fornire informazioni sul contenuto e il formato delle informazioni sulla specie equina nel documento unico di identificazione a vita; modificare le norme relative al periodo di recesso alla luce delle nuove prove scientifiche; fornire le necessarie norme dettagliate sull’applicazione, da parte degli operatori nei paesi terzi, delle disposizioni riguardanti il divieto dell’uso di medicinali antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita o massimizzare il rendimento, e il divieto dell’uso di antimicrobici designati; stabilire la procedura per l’imposizione di sanzioni o penalità di mora, nonché le condizioni e i metodi di riscossione; e modificare l’allegato II al fine di a) adeguare i requisiti riguardanti la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia dei medicinali veterinari ai progressi tecnici e scientifici e ii) raggiungere un livello di dettaglio sufficiente tale da garantire certezza del diritto e armonizzazione nonché eventuali necessari aggiornamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (94)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

    (95)

    Quando prestano servizi in un altro Stato membro, i veterinari dovrebbero seguire le norme nazionali in vigore nello Stato membro ospitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

    (96)

    Tenuto conto delle principali modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme vigenti e allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno, un regolamento è lo strumento giuridico appropriato per sostituire la direttiva 2001/82/CE, al fine di stabilire norme chiare, dettagliate e direttamente applicabili. Un regolamento garantisce, inoltre, che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente e in maniera armonizzata in tutta l’Unione.

    (97)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di norme sui medicinali veterinari che garantiscano la protezione della salute umana e della sanità animale e dell’ambiente nonché il funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai medicinali veterinari preparati industrialmente o con un metodo che comporta un processo industriale e destinati a essere immessi sul mercato.

    2.   Oltre che ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 94 e 95 si applicano anche alle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari.

    3.   Oltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 94, 105, 108, 117, 120, 123 e 134 si applicano anche ai medicinali veterinari immunologici inattivati, fabbricati da patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali in un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica.

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, soltanto gli articoli 55, 56, 94, 117, 119, 123, 134 e la sezione 5 del capo IV si applicano ai medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6.

    5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli da 5 a 15, da 17 a 33, da 35 a 54, da 57 a 72, da 82 a 84, 95, 98, 106, 107, 110, da 112 a 116, 128, 130 e 136 non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici che sono registrati ai sensi dell’articolo 86.

    6.   Oltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il capo VII si applica anche a:

    a)

    sostanze che hanno proprietà anaboliche, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali, stupefacenti o psicotrope e che possono essere utilizzate negli animali;

    b)

    medicinali veterinari preparati in farmacia o da una persona autorizzata a tal fine dalla normativa nazionale, conformemente a una prescrizione veterinaria per un singolo animale o un piccolo gruppo di animali («formula magistrale»);

    c)

    medicinali preparati in farmacia conformemente alle indicazioni di una farmacopea e destinati a essere forniti direttamente all’utilizzatore finale («formula officinale»). Tale formula officinale è soggetta a una prescrizione veterinaria nel caso di utilizzo in animali destinati alla produzione di alimenti.

    7.   Il presente regolamento non si applica a:

    a)

    medicinali veterinari contenenti cellule o tessuti autologhi o allogenici che non sono stati sottoposti a un processo industriale;

    b)

    medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;

    c)

    additivi per mangimi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    d)

    medicinali veterinari destinati ad attività di ricerca e di sviluppo;

    e)

    mangimi medicati e prodotti intermedi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/4.

    8.   Il presente regolamento fa salve le disposizioni nazionali sulle tariffe, tranne per quanto riguarda la procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio.

    9.   Il presente regolamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel proprio territorio eventuali misure di controllo nazionali che ritiene appropriate in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

    Articolo 3

    Conflitto di leggi

    1.   Qualora un medicinale veterinario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento rientri anche nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o del regolamento (CE) n. 1831/2003, e vi sia un conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 528/2012 o il regolamento (CE) n. 1831/2003, prevale il presente regolamento.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare decisioni che stabiliscono se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti è da considerarsi un medicinale veterinario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)   

    «medicinale veterinario»

    : qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

    a)

    è presentata come avente proprietà per il trattamento o la prevenzione delle malattie degli animali;

    b)

    è destinata a essere utilizzata sugli animali, o somministrata agli animali, allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica;

    c)

    è destinata a essere utilizzata sull’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica;

    d)

    è destinata a essere utilizzata per l’eutanasia degli animali;

    2)   

    «sostanza»

    : qualsiasi materia di origine:

    a)

    umana,

    b)

    animale,

    c)

    vegetale,

    d)

    chimica;

    3)   «sostanza attiva»: ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale veterinario e che diventa, se impiegata nella sua produzione, un principio attivo di detto medicinale;

    4)   «eccipiente»: qualsiasi componente di un medicinale veterinario diverso da una sostanza attiva o dal materiale di confezionamento;

    5)   «medicinale veterinario immunologico»: un medicinale veterinario destinato a essere somministrato a un animale al fine di produrre un’immunità attiva o passiva o di diagnosticarne lo stato di immunità;

    6)   «medicinale veterinario biologico»: un medicinale veterinario nel quale una sostanza attiva è una sostanza biologica;

    7)   «sostanza biologica»: una sostanza prodotta o estratta da una fonte biologica e che richiede per la sua caratterizzazione e per la determinazione della sua qualità una combinazione di prove fisiche, chimiche e biologiche, nonché la conoscenza del processo di produzione e il suo controllo;

    8)   «medicinale veterinario di riferimento»: un medicinale veterinario autorizzato ai sensi degli articoli 44, 47, 49, 52, 53 o 54 di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sulla base di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 8;

    9)   «medicinale veterinario generico»: un medicinale veterinario che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale veterinario di riferimento, e riguardo al quale è dimostrata una bioequivalenza con il medicinale veterinario di riferimento;

    10)   «medicinale veterinario omeopatico»: un medicinale veterinario preparato con ceppi omeopatici secondo una procedura di fabbricazione omeopatica descritta nella farmacopea europea o, in mancanza di tale descrizione, nelle farmacopee ufficiali degli Stati membri;

    11)   «resistenza agli antimicrobici»: la capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

    12)   «antimicrobico»: qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui microrganismi, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o malattie infettive, che comprende gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari;

    13)   «antiparassitario»: una sostanza che uccide i parassiti o ne interrompe lo sviluppo, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni, infestazioni o malattie causate o trasmesse da parassiti, incluse le sostanze con proprietà repellenti;

    14)   «antibiotico»: qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui batteri, che è utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o malattie infettive;

    15)   «metafilassi»: la somministrazione di un medicinale a un gruppo di animali, a seguito di diagnosi di una malattia clinica in una parte del gruppo, allo scopo di trattare gli animali clinicamente malati e di controllare la diffusione della malattia negli animali a stretto contatto e a rischio, e che possono già essere infetti a livello subclinico;

    16)   «profilassi»: la somministrazione di un medicinale a un animale o a un gruppo di animali prima che si manifestino i segni clinici della malattia, al fine di prevenire l’insorgenza di una malattia o di un’infezione;

    17)   «sperimentazione clinica»: uno studio volto a esaminare, in condizioni di campo, la sicurezza o l’efficacia di un medicinale veterinario, in condizioni normali di allevamento o nell’ambito di una normale prassi veterinaria, allo scopo di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio o una sua modifica;

    18)   «studio preclinico»: uno studio che non rientra nella definizione di sperimentazione clinica, volto a esaminare la sicurezza o l’efficacia di un medicinale veterinario, allo scopo di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio o una sua modifica;

    19)   

    «rapporto beneficio/rischio»

    : una valutazione degli effetti positivi del medicinale veterinario in relazione ai seguenti rischi legati al suo impiego:

    a)

    rischi relativi alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia del medicinale veterinario per la salute pubblica o la sanità animale;

    b)

    rischi di effetti indesiderati sull’ambiente;

    c)

    rischi relativi allo sviluppo della resistenza;

    20)   «denominazione comune»: la denominazione comune internazionale raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per una sostanza, oppure, se questa non esiste, la denominazione generalmente utilizzata;

    21)   «denominazione del medicinale veterinario»: un nome di fantasia che non può confondersi con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica corredata di un marchio commerciale o del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    22)   «dosaggio»: il contenuto di sostanze attive in un medicinale veterinario, espresso quantitativamente per unità posologica, unità di volume o unità di peso, secondo la forma farmaceutica;

    23)   «autorità competente»: un’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 137;

    24)   «etichettatura»: informazioni sul confezionamento primario o sul confezionamento esterno;

    25)   «confezionamento primario»: il contenitore o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario;

    26)   «confezionamento esterno»: l’imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;

    27)   «foglietto illustrativo»: un foglietto di documentazione relativo a un medicinale veterinario contenente informazioni per garantirne l’impiego sicuro ed efficace;

    28)   «lettera di accesso»: un documento originale, firmato dal proprietario dei dati o dal suo rappresentante, in cui si dichiara che i dati possono essere utilizzati a vantaggio del richiedente nelle relazioni con le autorità competenti, con l’Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 («Agenzia») o con la Commissione ai fini del presente regolamento;

    29)   

    «mercato limitato»

    : un mercato riservato a uno dei seguenti tipi di medicinale:

    a)

    medicinali veterinari per il trattamento o la prevenzione di malattie che si manifestano raramente o in aree geografiche limitate;

    b)

    medicinali veterinari destinati a specie animali diverse da bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani e gatti;

    30)   «farmacovigilanza»: la scienza e le attività relative all’individuazione, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli eventi avversi sospetti o di altri problemi correlati a un medicinale;

    31)   «fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza»: una descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza utilizzato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in relazione a uno o più medicinali veterinari autorizzati;

    32)   «controllo»: qualsiasi attività effettuata da un’autorità competente per la verifica del rispetto del presente regolamento;

    33)   «prescrizione veterinaria»: un documento rilasciato da un veterinario per un medicinale veterinario o per un medicinale per uso umano destinato a essere usato per gli animali;

    34)   «tempo di attesa»: il periodo minimo tra l’ultima somministrazione del medicinale veterinario a un animale e la produzione di alimenti ottenuti da tale animale, che, in condizioni d’impiego normali, è necessario per garantire che tali alimenti non contengano residui in quantità nocive per la salute pubblica;

    35)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un medicinale veterinario sull’intero mercato dell’Unione o in uno o più Stati membri, a seconda dei casi;

    36)   «distribuzione all’ingrosso»: tutte le attività che consistono nel reperire, detenere, fornire o esportare medicinali veterinari a fini di lucro o meno, diverse dalla fornitura al dettaglio di medicinali veterinari al pubblico;

    37)   «specie acquatiche»: specie di cui all’articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

    38)   «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali destinati alla produzione di alimenti, quali definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009;

    39)   «variazione»: una modifica dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario di cui all’articolo 36;

    40)   «pubblicità dei medicinali veterinari»: la realizzazione di una rappresentazione, in qualsiasi forma, in relazione ai medicinali veterinari, allo scopo di promuovere la fornitura, la distribuzione, la vendita, la prescrizione o l’uso di medicinali veterinari, e che comprende anche le forniture di campioni e le sponsorizzazioni;

    41)   «processo di gestione dei segnali»: un processo per effettuare la sorveglianza attiva dei dati di farmacovigilanza relativi ai medicinali veterinari per valutare i dati di farmacovigilanza e determinare se vi sono cambiamenti del rapporto beneficio/rischio di tali medicinali veterinari, al fine di individuare i rischi per la salute pubblica o la sanità animale o per la tutela dell’ambiente;

    42)   «grave rischio potenziale per la salute umana o la sanità animale o per l’ambiente»: una situazione in cui sussiste una probabilità significativamente elevata che gravi rischi risultanti dall’uso di un medicinale veterinario abbiano effetti sulla salute pubblica o sulla sanità animale o sull’ambiente;

    43)   

    «medicinale veterinario per terapie innovative»

    :

    a)

    un medicinale veterinario specificamente concepito per la terapia genica, la medicina rigenerativa, l’ingegneria tissutale, la terapia con emoderivati, la terapia fagica;

    b)

    un medicinale veterinario derivante dalle nanotecnologie; o

    c)

    qualsiasi altra terapia che è considerata un settore nascente nella medicina veterinaria;

    44)   «unità epidemiologica»: un’unità epidemiologica quale definita all’articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2016/429.

    CAPO II

    AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME SULLE DOMANDE

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    Autorizzazioni all’immissione in commercio

    1.   Un medicinale veterinario è immesso sul mercato soltanto se è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto da parte di un’autorità competente o della Commissione, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 44, 47, 49, 52, 53 o 54.

    2.   Un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario è valida per un periodo illimitato.

    3.   Le decisioni di rilascio, diniego, sospensione, revoca o modifica mediante variazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio sono rese pubbliche.

    4.   L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario è rilasciata solo a un richiedente stabilito nell’Unione. Il requisito di essere stabiliti nell’Unione si applica anche ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.

    5.   Un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato a uno o più specie animali destinate alla produzione di alimenti può essere concessa solo se la sostanza farmacologicamente attiva è autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e di tutti gli atti adottati sulla base di quest’ultimo per la specie animale interessata.

    6.   Nel caso di medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d’acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli, gli Stati membri possono consentire talune esenzioni dal presente articolo, purché detti medicinali veterinari non siano soggetti a prescrizione veterinaria e purché siano adottate tutte le misure necessarie per evitare l’impiego non autorizzato di tali medicinali veterinari per altri animali.

    Articolo 6

    Presentazione delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio sono presentate all’autorità competente nei casi in cui riguardano il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio mediante una delle seguenti procedure:

    a)

    la procedura nazionale di cui agli articoli 46 e 47;

    b)

    la procedura decentrata di cui agli articoli 48 e 49;

    c)

    la procedura di mutuo riconoscimento di cui agli articoli 51 e 52;

    d)

    la procedura di riconoscimento successivo di cui all’articolo 53.

    2.   Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio sono presentate all’Agenzia qualora riguardino il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio secondo la procedura centralizzata di cui agli articoli da 42 a 45.

    3.   Le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate per via elettronica utilizzando i formati forniti dall’Agenzia.

    4.   Il richiedente è responsabile della correttezza delle informazioni e della documentazione fornite con la propria domanda.

    5.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, notifica al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, se sono state presentate tutte le informazioni e la documentazione di cui all’articolo 8 e se la domanda è valida.

    6.   Qualora l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, ritenga che la domanda sia incompleta, ne informa il richiedente e fissa un termine per la presentazione delle informazioni e della documentazione mancanti. Se il richiedente non fornisce le informazioni e la documentazione mancanti entro il termine fissato, la domanda è considerata ritirata.

    7.   Se il richiedente non fornisce una traduzione completa della documentazione richiesta entro un termine di sei mesi dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 49, paragrafo 7, all’articolo 52, paragrafo 8, o all’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

    Articolo 7

    Lingue

    1.   La lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro.

    2.   I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue.

    Sezione 2

    Requisiti del fascicolo

    Articolo 8

    Dati da presentare con la domanda

    1.   Una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio contiene i seguenti elementi:

    a)

    le informazioni di cui all’allegato I;

    b)

    la documentazione tecnica necessaria per dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale veterinario conformemente ai requisiti di cui all’allegato II;

    c)

    una sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

    2.   Se la domanda riguarda un medicinale veterinario antimicrobico, oltre alle informazioni e alla documentazione tecnica e alla sintesi indicate al paragrafo 1 occorre fornire anche:

    a)

    la documentazione sui rischi diretti o indiretti per la salute pubblica o la sanità animale o per l’ambiente derivanti dall’impiego del medicinale veterinario antimicrobico negli animali;

    b)

    informazioni sulle misure di attenuazione dei rischi volte a limitare lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici legata all’impiego del medicinale veterinario.

    3.   Se la domanda riguarda un medicinale veterinario destinato ad animali destinati alla produzione di alimenti e contenente sostanze farmacologicamente attive non autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e di tutti gli atti adottati sulla base di quest’ultimo per la specie animale interessata, occorre fornire, oltre alle informazioni, alla documentazione tecnica e alla sintesi indicate al paragrafo 1 del presente articolo, un documento attestante che è stata presentata all’Agenzia una domanda valida per la fissazione dei limiti massimi di residui ai sensi del regolamento citato.

    4.   Il paragrafo 3 del presente articolo non si applica ai medicinali veterinari destinati ad animali della specie equina che sono stati dichiarati come non destinati alla macellazione per il consumo umano nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e di cui a tutti gli atti adottati sulla base di quest’ultimo, e le cui sostanze attive non sono autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o di tutti gli atti adottati sulla base di quest’ultimo.

    5.   Se la domanda riguarda un medicinale veterinario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), oltre alle informazioni, alla documentazione tecnica e alla sintesi elencate al paragrafo 1 del presente articolo, occorre fornire:

    a)

    una copia del consenso scritto delle autorità competenti all’emissione deliberata degli organismi geneticamente modificati nell’ambiente, a scopi di ricerca e sviluppo, come previsto nella direttiva 2001/18/CE, parte B;

    b)

    la scheda tecnica completa, contenente le informazioni richieste nella direttiva 2001/18/CE, allegati III e IV;

    c)

    la valutazione dei rischi ambientali, conformemente ai principi stabiliti nella direttiva 2001/18/CE, allegato II, e

    d)

    i risultati di tutte le indagini eseguite a scopi di ricerca o sviluppo.

    6.   Se la domanda è presentata mediante la procedura nazionale di cui agli articoli 46 e 47, il richiedente fornisce, oltre alle informazioni, alla documentazione tecnica e alla sintesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che attesti che egli non ha presentato una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per lo stesso medicinale veterinario in un altro Stato membro o nell’Unione e, se del caso, che non è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio in un altro Stato membro o nell’Unione.

    Sezione 3

    Sperimentazioni cliniche

    Articolo 9

    Sperimentazioni cliniche

    1.   La domanda di approvazione di una sperimentazione clinica è presentata, conformemente alla legislazione nazionale vigente, all’autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la sperimentazione clinica.

    2.   Le approvazioni delle sperimentazioni cliniche sono concesse a condizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti utilizzati nelle sperimentazioni cliniche o i loro prodotti non entrino nella catena alimentare, a meno che l’autorità competente non abbia determinato un tempo di attesa adeguato.

    3.   L’autorità competente adotta una decisione per approvare o rifiutare una sperimentazione clinica entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda valida.

    4.   Le sperimentazioni cliniche sono effettuate tenendo debitamente conto delle linee guida internazionali di buona pratica clinica della Cooperazione internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH).

    5.   I dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche sono presentati insieme alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai fini della fornitura della documentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

    6.   I dati provenienti da sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell’Unione possono essere presi in considerazione per la valutazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio solo se tali sperimentazioni sono state progettate, realizzate e presentate conformemente alle linee guida internazionali di buona pratica clinica della VICH.

    Sezione 4

    Etichettatura e foglietto illustrativo

    Articolo 10

    Etichettatura del confezionamento primario dei medicinali veterinari

    1.   Il confezionamento primario di un medicinale veterinario contiene le informazioni seguenti e, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 4, non contiene altre informazioni oltre alle seguenti:

    a)

    la denominazione del medicinale veterinario, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;

    b)

    l’indicazione delle sostanze attive espressa in termini qualitativi e quantitativi per unità o, secondo la forma di somministrazione, per un dato volume o peso, utilizzando le denominazioni comuni;

    c)

    il numero del lotto, preceduto dal termine «Lot»;

    d)

    il nome o la ragione sociale o il logo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    e)

    le specie di destinazione;

    f)

    la data di scadenza, nel formato: «mm/aaaa», preceduto dall’abbreviazione «Exp.»;

    g)

    eventuali precauzioni speciali per la conservazione;

    h)

    la via di somministrazione; e

    i)

    se pertinente, il tempo di attesa, anche se pari azero.

    2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono riportate con caratteri facilmente leggibili e chiaramente comprensibili, o con abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l’Unione elencati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2.

    3.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può disporre che, sul confezionamento primario di un medicinale veterinario disponibile sul proprio territorio, sia aggiunto un codice di identificazione alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 11

    Etichettatura del confezionamento esterno dei medicinali veterinari

    1.   Il confezionamento esterno di un medicinale veterinario contiene le informazioni seguenti e nessun’altra oltre alle seguenti:

    a)

    le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    il contenuto in peso, volume o numero delle unità di confezionamento primario del medicinale veterinario;

    c)

    l’avvertenza che il medicinale veterinario deve essere tenuto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini;

    d)

    l’avvertenza che il medicinale veterinario è «solo per uso veterinario»;

    e)

    fatte salve le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, la raccomandazione di leggere il foglietto illustrativo;

    f)

    nel caso di medicinali veterinari omeopatici, la dicitura «medicinale veterinario omeopatico»;

    g)

    nel caso di medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria, l’indicazione o le indicazioni;

    h)

    il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    2.   Uno Stato membro può disporre che, sul confezionamento esterno di un medicinale veterinario disponibile sul proprio territorio, sia aggiunto un codice di identificazione alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1. Tale codice può essere utilizzato per sostituire il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al paragrafo 1, lettera h).

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono riportate con caratteri facilmente leggibili e chiaramente comprensibili, o con abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l’Unione elencati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2.

    4.   In mancanza di un confezionamento esterno, tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono apportate sul confezionamento primario.

    Articolo 12

    Etichettatura delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari

    1.   In deroga all’articolo 10, le unità di confezionamento primario che sono troppo piccole per contenere in una forma leggibile le informazioni indicate in tale articolo contengono le informazioni seguenti e nessun’altra:

    a)

    la denominazione del medicinale veterinario;

    b)

    la composizione quantitativa delle sostanze attive;

    c)

    il numero del lotto, preceduto dal termine «Lot»;

    d)

    la data di scadenza, nel formato: «mm/aaaa», preceduto dall’abbreviazione «Exp.»;

    2.   Le unità di confezionamento primario di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno un confezionamento esterno che contiene le informazioni richieste all’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 13

    Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari

    In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 1 e all’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel loro territorio e su richiesta del richiedente, autorizzare tale richiedente a includere sul confezionamento primario o sul confezionamento esterno di un medicinale veterinario informazioni supplementari utili, che siano compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e che non costituiscano una pubblicità di un medicinale veterinario.

    Articolo 14

    Foglietto illustrativo dei medicinali veterinari

    1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio rende prontamente disponibile un foglietto illustrativo per ogni medicinale veterinario. Tale foglietto illustrativo contiene almeno le informazioni seguenti:

    a)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del fabbricante e, ove applicabile, del rappresentante del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    b)

    la denominazione del medicinale veterinario, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;

    c)

    la composizione qualitativa e quantitativa della sostanza attiva o delle sostanze attive;

    d)

    le specie di destinazione, la posologia per ciascuna specie, la modalità e la via di somministrazione e, se necessario, istruzioni per la corretta somministrazione;

    e)

    le indicazioni per l’uso;

    f)

    le controindicazioni e gli eventi avversi;

    g)

    se pertinente, il tempo di attesa, anche se pari a zero;

    h)

    particolari precauzioni per la conservazione, se esistenti;

    i)

    informazioni essenziali per la sicurezza o la protezione della salute, incluse le precauzioni speciali per l’impiego e qualsiasi altra avvertenza;

    j)

    informazioni sui sistemi di raccolta di cui all’articolo 117 applicabili al medicinale veterinario in questione;

    k)

    il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    l)

    i contatti del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o del suo rappresentante, a seconda dei casi, per segnalare eventi avversi sospetti;

    m)

    la classificazione del medicinale veterinario di cui all’articolo 34.

    2.   Il foglietto illustrativo può recare informazioni supplementari riguardanti la distribuzione, il possesso o qualsiasi precauzione necessaria in conformità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, purché tali informazioni non siano promozionali. Tali informazioni supplementari sono riportate sul foglietto illustrativo chiaramente separate dalle informazioni di cui al paragrafo 1.

    3.   Il foglietto illustrativo è scritto e strutturato in modo leggibile, chiaro e intelligibile, in termini comprensibili per il pubblico. Gli Stati membri possono decidere che debba essere reso disponibile su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo possono, in alternativa, essere riportate sul confezionamento del medicinale veterinario.

    Articolo 15

    Requisiti generali in materia di informazioni sul prodotto

    Le informazioni di cui agli articoli da 10 a 14 sono conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 35.

    Articolo 16

    Foglietto illustrativo dei medicinali veterinari omeopatici registrati

    In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, il foglietto illustrativo dei medicinali veterinari omeopatici registrati ai sensi dell’articolo 86 contiene almeno le informazioni seguenti:

    a)

    la denominazione scientifica del/i ceppo/i, seguita dal grado di diluizione, utilizzando i simboli della farmacopea europea o, in mancanza di questi, delle farmacopee ufficiali degli Stati membri;

    b)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del titolare della registrazione e, se del caso, del fabbricante;

    c)

    la modalità di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione;

    d)

    la forma farmaceutica;

    e)

    le eventuali precauzioni speciali per la conservazione;

    f)

    le specie di destinazione e, se del caso, la posologia per ciascuna specie;

    g)

    un’avvertenza speciale, se necessario, per il medicinale veterinario omeopatico;

    h)

    il numero di registrazione;

    i)

    il tempo di attesa, se pertinente;

    j)

    la dicitura «medicinale veterinario omeopatico».

    Articolo 17

    Poteri di esecuzione per quanto riguarda la presente sezione

    1.   La Commissione, ove necessario, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme uniformi in materia di codice di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco delle abbreviazioni e dei pittogrammi comuni a tutta l’Unione da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni di cui all’articolo 12. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Sezione 5

    Requisiti specifici per i medicinali veterinari generici, ibridi e in associazione e per le domande basate sul consenso informato e sui dati bibliografici

    Articolo 18

    Medicinali veterinari generici

    1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non è richiesto che una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario generico contenga la documentazione sulla sicurezza e sull’efficacia se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    gli studi di biodisponibilità hanno dimostrato la bioequivalenza di un medicinale veterinario generico con il medicinale veterinario di riferimento o si fornisce una giustificazione per cui tali studi non sono stati effettuati;

    b)

    la domanda è conforme ai requisiti di cui all’allegato II;

    c)

    il richiedente dimostra che la domanda riguarda un medicinale veterinario generico di un medicinale veterinario di riferimento per il quale il periodo di protezione della documentazione tecnica stabilito agli articoli 39 e 40 è scaduto o scadrà in meno di due anni;

    2.   Se la sostanza attiva di un medicinale veterinario generico consiste in sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati diversi da quelli della sostanza attiva utilizzata nel medicinale veterinario di riferimento, si considera che sia la stessa sostanza attiva utilizzata nel medicinale veterinario di riferimento, a meno che non abbia proprietà notevolmente diverse a livello di sicurezza o efficacia. Se è molto diversa per quanto riguarda queste proprietà, il richiedente presenta informazioni supplementari allo scopo di dimostrare la sicurezza o l’efficacia dei vari sali, esteri o derivati della sostanza attiva autorizzata del medicinale veterinario di riferimento.

    3.   Se sono presentate diverse forme farmaceutiche orali a rilascio immediato di un medicinale veterinario generico, queste sono considerate la stessa forma farmaceutica.

    4.   Nel caso in cui il medicinale veterinario di riferimento non sia autorizzato nello Stato membro in cui è presentata la domanda per il medicinale veterinario generico o nel caso in cui il medicinale veterinario di riferimento sia autorizzato in uno Stato membro e la domanda sia presentata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, il richiedente indica nella sua domanda lo Stato membro in cui il medicinale veterinario di riferimento è stato autorizzato.

    5.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere informazioni sul medicinale veterinario di riferimento all’autorità competente dello Stato membro in cui è autorizzato. Tali informazioni sono trasmesse al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

    6.   Il riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario generico è essenzialmente simile a quello del medicinale veterinario di riferimento. Questo requisito non si applica tuttavia a quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a forme farmaceutiche ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell’autorizzazione del medicinale veterinario generico.

    7.   Un’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può esigere che il richiedente fornisca dati sulla sicurezza riguardo ai rischi potenziali che il medicinale veterinario generico comporta per l’ambiente nel caso in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario di riferimento sia stata concessa prima del 1o ottobre 2005.

    Articolo 19

    Medicinali veterinari ibridi

    1.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, sono richiesti i risultati di studi preclinici o sperimentazioni cliniche appropriati quando il medicinale veterinario non possiede tutte le caratteristiche di un medicinale veterinario generico per uno o più dei seguenti motivi:

    a)

    vi sono cambiamenti per quanto riguarda la sostanza o le sostanze attive, le indicazioni per l’uso, il dosaggio, la forma farmaceutica o la via di somministrazione del medicinale veterinario generico rispetto al medicinale veterinario di riferimento;

    b)

    non possono essere utilizzati studi di biodisponibilità per dimostrare la bioequivalenza con il medicinale veterinario di riferimento, o

    c)

    vi sono differenze per quanto riguarda le materie prime o i processi di fabbricazione del medicinale veterinario biologico e del medicinale veterinario biologico di riferimento.

    2.   Gli studi preclinici o le sperimentazioni cliniche di un medicinale veterinario ibrido possono essere eseguiti con lotti del medicinale veterinario di riferimento autorizzato nell’Unione o in un paese terzo.

    Il richiedente dimostra che il medicinale veterinario di riferimento autorizzato in un paese terzo è stato autorizzato conformemente a requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell’Unione per il medicinale veterinario di riferimento e che i due prodotti sono talmente simili che possono essere sostituiti l’uno all’altro nelle sperimentazioni cliniche.

    Articolo 20

    Medicinali veterinari in associazione

    In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nel caso di medicinali veterinari contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, non è fatto obbligo di fornire dati sulla sicurezza e sull’efficacia di ogni singola sostanza attiva.

    Articolo 21

    Domanda basata sul consenso informato

    In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), un richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario non è tenuto a fornire la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia se dimostra, mediante una lettera di accesso, che è autorizzato a fare riferimento alla documentazione presentata per il medicinale veterinario già autorizzato.

    Articolo 22

    Domanda basata sui dati bibliografici

    1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione sulla sicurezza e sull’efficacia, se dimostra che le sostanze attive del medicinale veterinario sono di uso veterinario consolidato nell’Unione da almeno dieci anni, che la loro efficacia è documentata e che presentano un livello accettabile di sicurezza.

    2.   La domanda è conforme ai requisiti di cui all’allegato II.

    Sezione 6

    Autorizzazioni all’immissione in commercio per mercati limitati e in circostanze eccezionali

    Articolo 23

    Domande per mercati limitati

    1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il richiedente non è tenuto a fornire una documentazione completa sulla sicurezza o efficacia richiesta all’allegato II, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    i benefici per la salute pubblica o la sanità animale derivanti dalla disponibilità sul mercato del medicinale veterinario superano il rischio dovuto al fatto che taluni documenti non siano stati forniti;

    b)

    il richiedente fornisce le prove che il medicinale veterinario è destinato a un mercato limitato.

    2.   Se per un medicinale veterinario è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del presente articolo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto precisa chiaramente che è stata effettuata solo una valutazione limitata della sicurezza o dell’efficacia a causa della mancanza di dati completi al riguardo.

    Articolo 24

    Validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio per un mercato limitato e procedura di riesame

    1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, un’autorizzazione all’immissione in commercio per un mercato limitato è valida per un periodo di cinque anni.

    2.   Prima della scadenza del periodo di validità di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorizzazioni all’immissione in commercio per un mercato limitato rilasciate ai sensi dell’articolo 23 sono sottoposte a un riesame sulla base di una domanda del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tale domanda include una valutazione aggiornata del rapporto beneficio/rischio.

    3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per un mercato limitato presenta una domanda di riesame all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione o all’Agenzia, a seconda dei casi, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La domanda di riesame si limita a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, continuano a essere soddisfatte.

    4.   Se è stata presentata una domanda di riesame, l’autorizzazione all’immissione in commercio per un mercato limitato rimane valida finché l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, adotta una decisione al riguardo.

    5.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, valuta le domande di riesame e di proroga della validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    Sulla base di tale riesame, se il rapporto beneficio/rischio rimane positivo, l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, proroga la validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio per ulteriori periodi di cinque anni.

    6.   L’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, può rilasciare in qualsiasi momento un’autorizzazione all’immissione in commercio valida per un periodo illimitato per un medicinale veterinario autorizzato per un mercato limitato, a condizione che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per un mercato limitato trasmetta i dati mancanti sulla sicurezza o sull’efficacia di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

    Articolo 25

    Domande in circostanze eccezionali

    In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in circostanze eccezionali connesse alla salute pubblica o alla sanità animale, un richiedente può presentare una domanda che non soddisfa tutti i requisiti previsti in tale lettera, laddove i benefici per la salute pubblica o la sanità animale derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale veterinario in questione superino il rischio dovuto al fatto che taluni documenti relativi alla qualità, sicurezza o efficacia non siano stati forniti. In tal caso, il richiedente è tenuto a dimostrare che, per ragioni obiettive e verificabili, non è possibile fornire taluni documenti sulla qualità, sicurezza o efficacia richiesta ai sensi dell’allegato II.

    Articolo 26

    Termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali

    1.   Nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 25, un’autorizzazione all’immissione in commercio può essere rilasciata solo nel rispetto di uno o più dei seguenti obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

    a)

    l’obbligo di introdurre condizioni o limitazioni, concernenti in particolare la sicurezza del medicinale veterinario;

    b)

    l’obbligo di notificare alle autorità competenti o all’Agenzia, a seconda dei casi, qualsiasi evento avverso correlato all’impiego del medicinale veterinario;

    c)

    l’obbligo di effettuare studi successivi all’autorizzazione.

    2.   Se per un medicinale veterinario è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del presente articolo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto precisa chiaramente che è stata effettuata solo una valutazione limitata della qualità, sicurezza o efficacia, a causa della mancanza di dati completi al riguardo.

    Articolo 27

    Validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali e procedura di riesame

    1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, un’autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali è valida per un periodo di un anno.

    2.   Prima della scadenza del periodo di validità di un anno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate ai sensi degli articoli 25 e 26 sono sottoposte a un riesame sulla base di una domanda del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tale domanda include una valutazione aggiornata del rapporto beneficio/rischio.

    3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali presenta la domanda di riesame all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione o all’Agenzia, a seconda dei casi, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità di un anno di cui al paragrafo 1. La domanda di riesame dimostra che le circostanze eccezionali connesse alla salute pubblica o alla sanità animale continuano a sussistere.

    4.   Se è stata presentata una domanda di riesame, l’autorizzazione all’immissione in commercio rimane valida finché l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, adotta una decisione al riguardo.

    5.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, valuta la domanda.

    Sulla base di tale valutazione, se il rapporto beneficio/rischio rimane positivo, l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, proroga di un anno la validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    6.   L’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, può rilasciare in qualsiasi momento un’autorizzazione all’immissione in commercio valida per un periodo illimitato per un medicinale veterinario autorizzato ai sensi degli articoli 25 e 26, a condizione che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trasmetta i dati mancanti sulla qualità, sicurezza o efficacia di cui all’articolo 25.

    Sezione 7

    Esame delle domande e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio

    Articolo 28

    Esame delle domande

    1.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, a cui è stata presentata la domanda conformemente all’articolo 6:

    a)

    accerta che i dati presentati siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 8;

    b)

    valuta il medicinale veterinario in base alla documentazione presentata sulla qualità, sicurezza ed efficacia.

    c)

    elabora una conclusione sul rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario.

    2.   Nel corso della valutazione delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali veterinari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, l’Agenzia svolge le necessarie consultazioni con gli organismi istituiti dall’Unione o dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

    Articolo 29

    Richieste ai laboratori durante l’esame delle domande

    1.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, che esamina la domanda può chiedere al richiedente di fornire al laboratorio di riferimento dell’Unione europea, a un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio che uno Stato membro ha designato a tal fine, campioni necessari per:

    a)

    analizzare il medicinale veterinario, i suoi materiali di partenza e, se necessario, i prodotti intermedi o altri materiali costituenti, allo scopo di accertare che i metodi di controllo utilizzati dal fabbricante e descritti nella documentazione della domanda siano soddisfacenti;

    b)

    verificare che, nel caso di medicinali veterinari destinati ad animali destinati alla produzione di alimenti, il metodo analitico di rilevazione proposto dal richiedente per le prove di deplezione dei residui sia adeguato e idoneo a rilevare la presenza di livelli di residui, in particolare quelli superiori al limite massimo di residui delle sostanze farmacologicamente attive fissato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, nonché ai fini dei controlli ufficiali su animali e su prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

    2.   I termini fissati negli articoli 44, 47, 49, 52 e 53 sono sospesi fino alla fornitura dei campioni richiesti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 30

    Informazioni sui fabbricanti nei paesi terzi

    L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, cui è stata presentata la domanda ai sensi dell’articolo 6 accerta, attraverso la procedura di cui agli articoli 88, 89 e 90, che i fabbricanti di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi siano in grado di fabbricare il medicinale veterinario in questione o di effettuare prove di controllo conformemente ai metodi descritti nella documentazione presentata a sostegno della domanda ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1. Un’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere all’autorità competente pertinente di presentare informazioni che provino che i fabbricanti dei medicinali veterinari siano in grado di svolgere le attività di cui al presente articolo.

    Articolo 31

    Informazioni supplementari da parte del richiedente

    L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, a cui è stata presentata la domanda ai sensi dell’articolo 6 informa il richiedente se la documentazione fornita a sostegno della domanda è insufficiente. L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, chiede al richiedente di fornire informazioni supplementari entro un dato termine. In tal caso i termini fissati negli articoli 44, 47, 49, 52 e 53 sono sospesi fino a che le informazioni supplementari non siano state fornite.

    Articolo 32

    Ritiro delle domande

    1.   Un richiedente può ritirare la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio presentata a un’autorità competente o all’Agenzia, a seconda dei casi, in qualsiasi momento prima dell’adozione della decisione di cui agli articoli 44, 47, 49, 52 o 53.

    2.   Se un richiedente ritira la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio presentata a un’autorità competente o all’Agenzia, a seconda dei casi, prima del completamento dell’esame della domanda di cui all’articolo 28, comunica i motivi del ritiro all’autorità competente o all’Agenzia, a seconda dei casi, a cui la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 6.

    3.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, rendono pubbliche le informazioni relative all’avvenuto ritiro della domanda, unitamente alla relazione o al parere, a seconda dei casi, se già predisposti, dopo aver eliminato tutte le informazioni riservate di natura commerciale.

    Articolo 33

    Esito della valutazione

    1.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, che esamina la domanda ai sensi dell’articolo 28, predispone, rispettivamente, una relazione di valutazione o un parere. Nel caso di una valutazione favorevole, la relazione di valutazione o il parere comprende i seguenti elementi:

    a)

    un riassunto delle caratteristiche del prodotto contenente le informazioni di cui all’articolo 35;

    b)

    i particolari delle condizioni o delle limitazioni che devono essere imposte per quanto riguarda la fornitura o l’impiego sicuro ed efficace del medicinale veterinario in questione, ivi compresa la classificazione del medicinale veterinario ai sensi dell’articolo 34;

    c)

    il testo dell’etichettatura e del foglietto illustrativo di cui agli articoli da 10 a 14.

    2.   Nel caso di una valutazione non favorevole, la relazione di valutazione o il parere di cui al paragrafo 1 contiene le motivazioni di tale conclusione.

    Articolo 34

    Classificazione dei medicinali veterinari

    1.   L’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di cui all’articolo 5, paragrafo1, classifica i seguenti medicinali veterinari come soggetti a prescrizione veterinaria:

    a)

    medicinali veterinari che contengono stupefacenti o sostanze psicotrope, ovvero sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di tali stupefacenti o sostanze, comprese quelle che rientrano nella Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 o nella legislazione dell’Unione relativa ai precursori di droghe;

    b)

    i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti;

    c)

    i medicinali veterinari antimicrobici;

    d)

    i medicinali veterinari destinati a trattamenti di processi patologici che richiedono una diagnosi preventiva precisa o il cui impiego può avere effetti che impediscono o interferiscono con i successivi interventi diagnostici o terapeutici;

    e)

    i medicinali veterinari utilizzati per l’eutanasia degli animali;

    f)

    i medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva autorizzata nell’Unione da meno di cinque anni.

    g)

    i medicinali veterinari immunologici;

    h)

    fatta salva la direttiva 96/22/CE del Consiglio (23), i medicinali veterinari contenenti sostanze attive ad azione ormonale, tireostatica o beta-agonisti.

    2.   L’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, può in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, classificare un medicinale veterinario come soggetto a prescrizione veterinaria se è classificato come stupefacente conformemente alla legislazione nazionale o se il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 35 prevede precauzioni speciali.

    3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, tranne per quanto riguarda i medicinali veterinari di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h), può classificare un medicinale veterinario come non soggetto a prescrizione veterinaria se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la somministrazione del medicinale veterinario è limitata a forme farmaceutiche che non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l’impiego del prodotto;

    b)

    il medicinale veterinario, anche se non somministrato correttamente, non presenta alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o gli animali trattati o per altri animali, la persona che lo somministra o l’ambiente;

    c)

    il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario non contiene alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi eventi avversi derivanti dall’impiego corretto;

    d)

    il medicinale veterinario o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non è stato, in precedenza, oggetto di frequenti segnalazioni di eventi avversi;

    e)

    il riassunto delle caratteristiche del prodotto non riporta controindicazioni relative all’uso del prodotto in questione in combinazione con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione;

    f)

    non esiste alcun rischio per la salute pubblica in relazione ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario;

    g)

    non esiste alcun rischio per la salute pubblica o la sanità animale in relazione allo sviluppo di resistenze a sostanze, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario contenente tali sostanze.

    Articolo 35

    Riassunto delle caratteristiche del prodotto

    1.   Il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), contiene, nell’ordine di seguito indicato, le seguenti informazioni:

    a)

    la denominazione del medicinale veterinario, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, e, se del caso, l’elenco delle denominazioni del medicinale veterinario, così come autorizzate nei diversi Stati membri;

    b)

    la composizione qualitativa e quantitativa della sostanza o delle sostanze attive e la composizione qualitativa degli eccipienti e di altri costituenti, con la loro denominazione comune o la loro descrizione chimica e la loro composizione quantitativa, qualora tali informazioni siano necessarie per una corretta somministrazione del medicinale veterinario;

    c)

    informazioni cliniche:

    i)

    specie di destinazione;

    ii)

    indicazioni per l’uso per ciascuna specie di destinazione;

    iii)

    controindicazioni;

    iv)

    avvertenze speciali;

    v)

    precauzioni speciali per l’impiego, in particolare le precauzioni speciali per l’impiego sicuro nelle specie di destinazione, le precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali e le precauzioni speciali per la tutela dell’ambiente;

    vi)

    frequenza e gravità degli eventi avversi;

    vii)

    impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l’ovodeposizione;

    viii)

    interazione con altri medicinali e altre forme di interazione;

    ix)

    via di somministrazione e posologia;

    x)

    sintomi di sovradosaggio e, se pertinente, procedure d’emergenza e antidoti in caso di sovradosaggio;

    xi)

    restrizioni speciali per l’uso;

    xii)

    condizioni speciali per l’impiego, comprese le restrizioni sull’uso degli antimicrobici e dei medicinali veterinari antiparassitari allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza;

    xiii)

    se applicabile, tempi di attesa, anche se pari a zero;

    d)

    informazioni farmacologiche:

    i)

    codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATC);

    ii)

    farmacodinamica;

    iii)

    farmacocinetica.

    Nel caso di un medicinale veterinario immunologico, in luogo dei punti i), ii) e iii), le informazioni immunologiche;

    e)

    informazioni farmaceutiche:

    i)

    incompatibilità principali;

    ii)

    validità, ove applicabile, dopo la ricostituzione del medicinale o dopo che il confezionamento primario è stato aperto per la prima volta;

    iii)

    precauzioni speciali per la conservazione;

    iv)

    natura e composizione del confezionamento primario;

    v)

    la prescrizione di utilizzare sistemi di ritiro per i medicinali veterinari per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall’impiego di tali medicinali e, se necessario, le precauzioni supplementari per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall’impiego di tali medicinali;

    f)

    il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    g)

    il/i numero/i dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    h)

    la data della prima autorizzazione all’immissione in commercio;

    i)

    la data dell’ultima revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

    j)

    se pertinente, per i medicinali veterinari di cui all’articolo 23 o all’articolo 25, la dicitura:

    i)

    «autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata per un mercato limitato e, di conseguenza, valutazione basata su requisiti di documentazione adattati»; o

    ii)

    «autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali e, di conseguenza, valutazione basata su requisiti di documentazione adattati»;

    k)

    le informazioni sui sistemi di raccolta di cui all’articolo 117 applicabili al medicinale veterinario in questione;

    l)

    la classificazione del medicinale veterinario di cui all’articolo 34 per ciascuno Stato membro in cui è autorizzato.

    2.   In caso di medicinali veterinari generici, possono essere omesse le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario di riferimento che riguardano indicazioni o forme farmaceutiche tutelate dalla legislazione brevettuale di uno Stato membro al momento dell’immissione sul mercato del medicinale veterinario generico.

    Articolo 36

    Decisioni di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio

    1.   Le decisioni di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono adottate sulla base dei documenti elaborati ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, e definiscono le condizioni cui è subordinata l’immissione sul mercato del medicinale veterinario e il riassunto delle caratteristiche del prodotto («termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio»).

    2.   Se la domanda riguarda un medicinale veterinario antimicrobico, l’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, può chiedere che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio effettui studi successivi all’autorizzazione, allo scopo di assicurare che il rapporto beneficio/rischio rimanga positivo in considerazione del potenziale sviluppo di antimicrobico-resistenza.

    Articolo 37

    Decisioni di diniego delle autorizzazioni all’immissione in commercio

    1.   Le decisioni di diniego delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono adottate sulla base dei documenti elaborati ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, sono debitamente giustificate e indicano i motivi del diniego.

    2.   Un’autorizzazione all’immissione in commercio è negata se sussiste una delle seguenti condizioni:

    a)

    la domanda non è conforme al presente capo;

    b)

    il rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario è non favorevole;

    c)

    il richiedente non ha fornito informazioni sufficienti sulla qualità, sicurezza o efficacia del medicinale veterinario;

    d)

    il medicinale veterinario è un medicinale veterinario antimicrobico presentato per essere utilizzato come stimolatore per promuovere la crescita degli animali trattati o aumentarne la produttività;

    e)

    il tempo di attesa proposto non è sufficientemente lungo per garantire la sicurezza degli alimenti o non è sufficientemente supportato;

    f)

    il rischio per la salute pubblica in caso di sviluppo di resistenza agli antimicrobici o agli antiparassitari è superiore ai benefici del medicinale veterinario per la salute degli animali;

    g)

    il richiedente non ha fornito prove sufficienti di efficacia per le specie di destinazione;

    h)

    la composizione qualitativa o quantitativa del medicinale veterinario non è conforme a quella indicata nella domanda;

    i)

    i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per l’ambiente non sono sufficientemente esaminati; o

    j)

    la sostanza attiva nel medicinale veterinario rientra nei criteri per essere considerata una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile, e il medicinale veterinario è destinato a essere utilizzato negli animali destinati alla produzione di alimenti, a meno che non sia dimostrato che la sostanza attiva sia essenziale per prevenire o contrastare un grave rischio per la salute degli animali.

    3.   L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario antimicrobico è negata se l’antimicrobico è riservato al trattamento di determinate infezioni nell’uomo secondo quanto stabilito al paragrafo 5.

    4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 147 al fine di integrare il presente regolamento attraverso la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, in modo da preservare l’efficacia di tali antimicrobici.

    5.   La Commissione individua, mediante atti di esecuzione, gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    6.   Nell’adottare gli atti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione tiene conto del parere scientifico dell’Agenzia, dell’EFSA e di altre agenzie competenti dell’Unione.

    Sezione 8

    Protezione della documentazione tecnica

    Articolo 38

    Protezione della documentazione tecnica

    1.   Fatti salvi i requisiti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2010/63/UE, la documentazione tecnica sulla qualità, sicurezza ed efficacia, presentata originariamente per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio o una sua variazione, non è utilizzabile da parte di altri richiedenti come riferimento per un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario o per una variazione dei suoi termini, a meno che:

    a)

    il periodo di protezione della documentazione tecnica stabilito agli articoli 39 e 40 del presente regolamento sia scaduto o scadrà entro meno di due anni;

    b)

    i richiedenti abbiano ottenuto un accordo scritto, sotto forma di lettera di accesso, riguardo a tale documentazione.

    2.   La protezione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 1 («protezione della documentazione tecnica») si applica anche negli Stati membri in cui il medicinale veterinario non è o non è più autorizzato.

    3.   Un’autorizzazione all’immissione in commercio o una variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio che differisce dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata precedentemente allo stesso titolare dell’autorizzazione solo per quanto riguarda le specie di destinazione, il dosaggio, la forma farmaceutica, la via di somministrazione o la presentazione, è considerata come la stessa autorizzazione all’immissione in commercio precedentemente rilasciata allo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai fini dell’applicazione delle norme di protezione della documentazione tecnica.

    Articolo 39

    Periodi di protezione della documentazione tecnica

    1.   Il periodo di protezione della documentazione tecnica è di:

    a)

    10 anni per medicinali veterinari destinati a bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani e gatti;

    b)

    14 anni per i medicinali veterinari antimicrobici destinati a bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani e gatti, contenenti una sostanza attiva antimicrobica non presente in medicinali veterinari autorizzati nell’Unione al momento della presentazione della domanda;

    c)

    18 anni per i medicinali veterinari per le api;

    d)

    14 anni per i medicinali veterinari destinati a specie animali diverse da quelle indicate alle lettere a) e c).

    2.   La protezione della documentazione tecnica si applica a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

    Articolo 40

    Proroga e periodi supplementari di protezione della documentazione tecnica

    1.   Nel caso in cui la prima autorizzazione all’immissione in commercio sia rilasciata per più di una specie animale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a) o b), o venga approvata, ai sensi dell’articolo 67, una variazione che estenda l’autorizzazione all’immissione in commercio a un’altra specie di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a) o b), il periodo di protezione di cui all’articolo 39 è prorogato di un anno per ciascuna specie di destinazione supplementare, a condizione che, in caso di variazione, la domanda sia stata presentata almeno tre anni prima della scadenza del periodo di protezione fissato ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a) o b).

    2.   Nel caso in cui la prima autorizzazione all’immissione in commercio sia rilasciata per più di una specie animale indicata all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), o venga approvata, ai sensi dell’articolo 67, una variazione che estenda l’autorizzazione all’immissione in commercio a un’altra specie animale non indicata all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), il periodo di protezione fissato all’articolo 39 è prorogato di quattro anni, a condizione che, in caso di variazione, la domanda sia stata presentata almeno tre anni prima della scadenza del periodo di protezione fissato ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera d).

    3.   Il periodo di protezione della documentazione tecnica di cui all’articolo 39 della prima autorizzazione all’immissione in commercio prorogato con periodi di protezione supplementari dovuti a variazioni o nuove autorizzazioni facenti parte della stessa autorizzazione all’immissione in commercio non può superare 18 anni.

    4.   Se il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario o una variazione dei suoi termini presenta, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, una domanda di definizione di un limite massimo di residui, unitamente a prove di sicurezza e studi di residui e sperimentazioni precliniche e cliniche durante la procedura di domanda, altri richiedenti non possono fare riferimento ai risultati di tali prove, studi e sperimentazioni per un periodo di cinque anni a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per la quale sono state eseguite. Il divieto di utilizzare tali risultati non si applica se gli altri richiedenti hanno ottenuto una lettera di accesso riguardo a tali prove, studi e sperimentazioni.

    5.   Se una variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, approvata ai sensi dell’articolo 67, comporta una modifica della forma farmaceutica, della via di somministrazione o del dosaggio, che, a giudizio dell’Agenzia o delle autorità competenti di cui all’articolo 66, ha dimostrato:

    a)

    una riduzione della resistenza antimicrobica o antiparassitaria; o

    b)

    un miglioramento del rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario,

    i risultati degli studi preclinici o delle sperimentazioni cliniche in oggetto beneficiano di un periodo di protezione di quattro anni.

    Il divieto di utilizzare tali risultati non si applica se gli altri richiedenti hanno ottenuto una lettera di accesso riguardo a tali prove, studi e sperimentazioni.

    Articolo 41

    Diritti relativi ai brevetti

    L’esecuzione di prove, studi e sperimentazioni necessari ai fini di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 18 non è considerata contraria ai diritti relativi ai brevetti o ai certificati di protezione supplementare per i medicinali veterinari e i medicinali per uso umano.

    CAPO III

    PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Sezione 1

    Autorizzazioni all’immissione in commercio valide in tutta l’Unione («autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate»)

    Articolo 42

    Ambito di applicazione della procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata sono valide in tutta l’Unione.

    2.   La procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio si applica per i seguenti medicinali veterinari:

    a)

    i medicinali veterinari ottenuti con uno dei seguenti processi biotecnologici:

    i)

    la tecnologia del DNA ricombinante;

    ii)

    l’espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese le cellule trasformate di mammiferi;

    iii)

    i metodi a base di ibridomi e anticorpi monoclonali;

    b)

    i medicinali veterinari destinati a essere utilizzati principalmente come stimolatori per promuovere la crescita degli animali trattati o aumentarne la produttività;

    c)

    i medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva che non era autorizzata come medicinale veterinario nell’Unione al momento della presentazione della domanda;

    d)

    i medicinali veterinari biologici contenenti o costituiti da tessuti o cellule allogenici ingegnerizzati;

    e)

    i medicinali veterinari per terapie innovative.

    3.   Le lettere d) ed e) del paragrafo 2 non si applicano ai medicinali veterinari costituiti esclusivamente da emocomponenti.

    4.   Per quanto riguarda i medicinali veterinari diversi da quelli indicati al paragrafo 2, può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata se nell’Unione non è stata concessa nessun’altra autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale veterinario.

    Articolo 43

    Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata

    1.   Una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata è presentata all’Agenzia. La domanda è accompagnata dalla tariffa riscossa dall’Agenzia per l’esame della stessa.

    2.   La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata di un medicinale veterinario riporta un’unica denominazione per il medicinale veterinario da utilizzare in tutta l’Unione.

    Articolo 44

    Procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   L’Agenzia esamina la domanda di cui all’articolo 43. L’Agenzia elabora, quale esito della valutazione, un parere contenente le informazioni di cui all’articolo 33.

    2.   Il parere di cui al paragrafo 1 è emesso dall’Agenzia entro 210 giorni dal ricevimento di una domanda valida. In via eccezionale, nei casi in cui è richiesta una competenza specifica, il termine può essere prorogato di 90 giorni al massimo.

    3.   Se presenta una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per medicinali veterinari di elevato interesse, in particolare dal punto di vista della salute animale e dell’innovazione terapeutica, il richiedente può chiedere una procedura di valutazione accelerata. La domanda va debitamente motivata. Se l’Agenzia accetta la richiesta, il termine di 210 giorni è ridotto a 150 giorni.

    4.   L’Agenzia trasmette il parere al richiedente. Entro 15 giorni dal ricevimento del parere, il richiedente può comunicare per iscritto all’Agenzia la propria intenzione di presentare una richiesta di riesame del parere. In tal caso si applica l’articolo 45.

    5.   Se il richiedente non ha fornito comunicazione scritta di cui al paragrafo 4, l’Agenzia trasmette tempestivamente il proprio parere alla Commissione.

    6.   La Commissione può chiedere chiarimenti all’Agenzia in merito al contenuto del parere, nel qual caso l’Agenzia fornisce una risposta a tale richiesta entro 90 giorni.

    7.   Il richiedente presenta all’Agenzia le necessarie traduzioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglietto illustrativo e dell’etichettatura ai sensi dell’articolo 7, entro il termine stabilito dall’Agenzia, e comunque al più tardi il giorno in cui la proposta di decisione è trasmessa alle autorità competenti, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo.

    8.   Entro 15 giorni dal ricevimento del parere dell’Agenzia, la Commissione predispone una proposta di decisione riguardante la domanda. Se una proposta di decisione prevede il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio, essa comprende il parere dell’Agenzia elaborato ai sensi del paragrafo 1. Se la proposta di decisione non è conforme al parere dell’Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi delle differenze. La Commissione trasmette la proposta di decisione alle autorità competenti degli Stati membri e al richiedente.

    9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione di rilascio o di diniego di un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata conformemente alla presente sezione e sulla base del parere dell’Agenzia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    10.   L’Agenzia rende pubblico il proprio parere, dopo aver eliminato tutte le informazioni riservate di natura commerciale.

    Articolo 45

    Riesame del parere dell’Agenzia

    1.   Se il richiedente chiede un riesame del parere dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, trasmette all’Agenzia una motivazione dettagliata di tale richiesta entro 60 giorni dal ricevimento del parere.

    2.   L’Agenzia procede a un riesame del suo parere entro 90 giorni dal ricevimento della motivazione dettagliata della richiesta. Le conclusioni raggiunte e le ragioni di queste ultime sono allegate a tale parere e ne costituiscono parte integrante.

    3.   L’Agenzia trasmette il parere alla Commissione e al richiedente entro 15 giorni dal suo riesame.

    4.   In seguito alla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica l’articolo 44, paragrafi da 6 a 10.

    Sezione 2

    Autorizzazioni all’immissione in commercio valide in un unico Stato membro («autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali»)

    Articolo 46

    Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale

    1.   La domanda per l’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale è presentata all’autorità competente nello Stato membro a cui è richiesta l’autorizzazione. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale in conformità della presente sezione e delle disposizioni nazionali vigenti. Un’autorizzazione nazionale all’immissione in commercio è valida esclusivamente nello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata.

    2.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali non sono concesse per i medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, o per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale oppure per i quali al momento della domanda è pendente una domanda di un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale in un altro Stato membro.

    Articolo 47

    Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio nazionale

    1.   La procedura di rilascio o di diniego di un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale per un medicinale veterinario è completata entro un massimo di 210 giorni dalla presentazione della domanda valida.

    2.   L’autorità competente prepara una relazione di valutazione contenente le informazioni di cui all’articolo 33.

    3.   L’autorità competente rende pubblica la relazione di valutazione dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservate.

    Sezione 3

    Autorizzazioni all’immissione in commercio valide in vari Stati membri («autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata»)

    Articolo 48

    Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata

    1.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata sono rilasciate dalle autorità competenti negli Stati membri in cui il richiedente chiede di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio («Stati membri interessati») in conformità della presente sezione. Tali autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata sono valide in tali Stati membri.

    2.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata non vengono rilasciate per i medicinali veterinari per cui è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale, o per cui è pendente una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio al momento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata o che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2.

    Articolo 49

    Procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   Una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata è presentata all’autorità competente dello Stato membro scelto dal richiedente per predisporre una relazione di valutazione e agire in conformità della presente sezione («Stato membro di riferimento»), nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

    2.   La domanda elenca gli Stati membri interessati.

    3.   Se il richiedente indica che uno o più Stati membri interessati non sono più da considerarsi tali, le autorità competenti di detti Stati membri forniscono all’autorità competente dello Stato membro di riferimento e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni ritenute pertinenti in relazione al ritiro della domanda.

    4.   Entro 120 giorni dal ricevimento di una domanda valida, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento prepara una relazione di valutazione contenente le informazioni di cui all’articolo 33 e la invia alle autorità competenti degli Stati membri interessati e al richiedente.

    5.   Entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri interessati la esaminano e informano l’autorità competente dello Stato membro di riferimento in caso di obiezioni relative a un potenziale grave rischio del medicinale veterinario per la salute umana o per la sanità animale o per l’ambiente. L’autorità competente nello Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione derivante da tale esame alle autorità competenti degli Stati membri interessati e al richiedente.

    6.   Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di riferimento o dell’autorità competente di uno degli Stati membri interessati, il gruppo di coordinamento è convocato per esaminare la relazione di valutazione entro il termine di cui al paragrafo 5.

    7.   Se la relazione di valutazione è favorevole e nessuna autorità competente ha comunicato all’autorità competente dello Stato membro di riferimento obiezioni al riguardo, conformemente al paragrafo 5, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento registra che vi è un accordo, chiude la procedura e ne informa immediatamente il richiedente e le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri interessati rilasciano un’autorizzazione all’immissione in commercio conforme alla relazione di valutazione entro 30 giorni dal ricevimento sia dell’informazione relativa all’accordo inviata dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento sia delle traduzioni complete del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo inviate dal richiedente.

    8.   Se la relazione di valutazione è non favorevole e nessuna autorità competente dello Stato membro interessato ha comunicato all’autorità competente dello Stato membro di riferimento obiezioni al riguardo, conformemente al paragrafo 5, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento registra che vi è il diniego al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, chiude il procedimento e ne informa tempestivamente il richiedente e le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

    9.   Se un’autorità competente dello Stato membro interessato informa l’autorità competente dello Stato membro di riferimento in merito a un’obiezione alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, si applica la procedura di cui all’articolo 54.

    10.   Se in una fase qualsiasi della procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio l’autorità competente di uno Stato membro interessato invoca i motivi di cui all’articolo 110, paragrafo 1, per vietare il medicinale veterinario, tale Stato membro non sarà più considerato uno Stato membro interessato.

    11.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento rende pubblica la relazione di valutazione dopo aver eliminato tutte le informazioni riservate di natura commerciale.

    Articolo 50

    Richiesta di riesame della relazione di valutazione da parte del richiedente

    1.   Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione di cui all’articolo 49, paragrafo 5, il richiedente può comunicare per iscritto all’autorità competente dello Stato membro di riferimento che intende chiedere il riesame della relazione di valutazione. In tal caso egli trasmette all’autorità competente dello Stato membro di riferimento una motivazione dettagliata di tale richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione in questione. L’autorità competente dello Stato membro di riferimento trasmette immediatamente tale richiesta e la motivazione dettagliata al gruppo di coordinamento.

    2.   Entro 60 giorni dal ricevimento della motivazione dettagliata della richiesta di riesame della relazione di valutazione, il gruppo di coordinamento riesamina la relazione di valutazione. Le conclusioni raggiunte dal gruppo di coordinamento e le ragioni di queste ultime sono allegate alla relazione di valutazione e ne costituiscono parte integrante.

    3.   Entro 15 giorni dal riesame della relazione di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione al richiedente.

    4.   In seguito alla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica l’articolo 49, paragrafi 7, 8, 10 e 11.

    Sezione 4

    Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali

    Articolo 51

    Ambito di applicazione del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali

    Un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale per un medicinale veterinario, rilasciata ai sensi dell’articolo 47, è riconosciuta in altri Stati membri mediante la procedura di cui all’articolo 52.

    Articolo 52

    Procedura di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali

    1.   Una domanda di mutuo riconoscimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale è presentata all’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale ai sensi dell’articolo 47 («Stato membro di riferimento») e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il richiedente chiede di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio («Stati membri interessati»).

    2.   La domanda di mutuo riconoscimento elenca gli Stati membri interessati.

    3.   Tra la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale e la presentazione della domanda di mutuo riconoscimento di tale autorizzazione all’immissione in commercio nazionale devono trascorrere almeno sei mesi.

    4.   Se il richiedente indica che uno o più Stati membri interessati non sono più da considerarsi tali, le autorità competenti di detti Stati membri forniscono all’autorità competente dello Stato membro di riferimento e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni ritenute pertinenti riguardo il ritiro della domanda.

    5.   Entro 90 giorni dal ricevimento di una domanda valida di mutuo riconoscimento, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento elabora una relazione di valutazione aggiornata contenente le informazioni di cui all’articolo 33 per il medicinale veterinario e la invia alle autorità competenti degli Stati membri interessati e al richiedente.

    6.   Entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione aggiornata di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri interessati la esaminano e informano l’autorità competente dello Stato membro di riferimento in caso di obiezioni relative a un grave rischio potenziale del medicinale veterinario per la salute umana o per la sanità animale o per l’ambiente. L’autorità competente dello Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione derivante da tale esame alle autorità competenti degli Stati membri interessati e al richiedente.

    7.   Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di riferimento o dell’autorità competente di uno degli Stati membri interessati, il gruppo di coordinamento è convocato per esaminare la relazione di valutazione aggiornata entro il termine di cui al paragrafo 6.

    8.   Se nessuna autorità competente di uno Stato membro interessato ha comunicato all’autorità competente dello Stato membro di riferimento obiezioni alla relazione di valutazione aggiornata, conformemente al paragrafo 6, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento registra che vi è un accordo, chiude la procedura e ne informa tempestivamente il richiedente e le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri interessati rilasciano un’autorizzazione all’immissione in commercio conforme alla relazione di valutazione aggiornata entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione relativa all’accordo inviata dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento e delle traduzioni complete del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo inviate dal richiedente.

    9.   Se l’autorità competente in uno Stato membro interessato informa l’autorità competente dello Stato membro di riferimento in merito a un’obiezione alla relazione di valutazione aggiornata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, si applica la procedura di cui all’articolo 54.

    10.   Se in una fase qualsiasi della procedura di mutuo riconoscimento l’autorità competente di uno Stato membro interessato invoca i motivi di cui all’articolo 110, paragrafo 1, per vietare il medicinale veterinario, tale Stato membro non sarà più considerato uno Stato membro interessato.

    11.   Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento rendono pubblica la relazione di valutazione dopo aver eliminato tutte le informazioni riservate di natura commerciale.

    Sezione 5

    Riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio

    Articolo 53

    Riconoscimento successivo delle autorizzazioni all’immissione in commercio da parte di altri Stati membri interessati

    1.   Dopo il completamento di una procedura decentrata di cui all’articolo 49 o di una procedura di mutuo riconoscimento di cui all’articolo 52 con la quale si rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può presentare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario alle autorità competenti di altri Stati membri interessati e all’autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui all’articolo 49 o all’articolo 52, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al presente articolo. Oltre ai dati di cui all’articolo 8, la domanda comprende quanto segue:

    a)

    un elenco di tutte le decisioni di rilascio, sospensione o revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio riguardanti il medicinale veterinario;

    b)

    le informazioni sulle variazioni introdotte da quando è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio mediante la procedura decentrata di cui all’articolo 49, paragrafo 7, o mediante la procedura di mutuo riconoscimento di cui all’articolo 52, paragrafo 8;

    c)

    una relazione riassuntiva dei dati di farmacovigilanza.

    2.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui all’articolo 49 o all’articolo 52, a seconda dei casi, trasmette entro 60 giorni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio e le eventuali variazioni a essa apportate e, entro tale termine, prepara e trasmette una relazione di valutazione aggiornata concernente tale autorizzazione all’immissione in commercio e tali variazioni, se del caso, e ne informa il richiedente.

    3.   L’autorità competente di ciascun altro Stato membro interessato rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio conforme alla relazione di valutazione aggiornata di cui al paragrafo 2 entro 60 giorni dal ricevimento sia dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1, che delle traduzioni complete del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo.

    4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se l’autorità competente di un altro Stato membro interessato ha motivi per negare l’autorizzazione all’immissione in commercio, perché ritiene che il medicinale veterinario possa rappresentare un grave rischio potenziale per la salute umana o per la sanità animale o per l’ambiente, essa solleva obiezioni e fornisce una motivazione dettagliata all’autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui all’articolo 49 o all’articolo 52, a seconda dei casi, alle autorità competenti degli Stati membri interessati di cui ai predetti articoli e al richiedente entro un periodo di 60 giorni dal ricevimento sia dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1, che della relazione di valutazione aggiornata di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    5.   In caso di obiezioni sollevate dall’autorità competente di un altro Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento adotta tutte le misure necessarie al fine di trovare un accordo in merito alle obiezioni formulate. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e di un altro Stato membro interessato si adoperano al massimo per raggiungere un accordo sulle azioni da intraprendere.

    6.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento fornisce al richiedente la possibilità di presentare verbalmente o per iscritto il suo punto di vista riguardo le obiezioni sollevate dall’autorità competente di un altro Stato membro interessato.

    7.   Se, a seguito delle misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento, le autorità competenti degli Stati membri di riferimento e degli Stati membri che hanno già rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati raggiungono un accordo, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati rilasciano un’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente al paragrafo 3.

    8.   Se l’autorità competente dello Stato membro di riferimento non è in grado di raggiungere un accordo con le autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati membri interessati entro il termine massimo di 60 giorni dalla data in cui sono state sollevate le obiezioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa sottopone all’attenzione del gruppo di coordinamento la domanda, accompagnata dalla relazione di valutazione aggiornata di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dalle obiezioni sollevate dalle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, secondo la procedura di revisione di cui all’articolo 54.

    Sezione 6

    Procedura di revisione

    Articolo 54

    Procedura di revisione

    1.   Se l’autorità competente di uno Stato membro interessato solleva, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 5, dell’articolo 52, paragrafo 6, dell’articolo 53, paragrafo 8, o dell’articolo 66, paragrafo 8, una delle obiezioni di cui a tali articoli in merito, rispettivamente, alla relazione di valutazione o alla relazione di valutazione aggiornata, essa fornisce quanto prima una motivazione dettagliata per tali obiezioni all’autorità competente dello Stato membro di riferimento, alle autorità competenti degli Stati membri interessati nonché al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’autorità competente dello Stato membro di riferimento comunica quanto prima gli elementi di dissenso al gruppo di coordinamento.

    2.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento adotta tutte le misure necessarie al fine di trovare un accordo in merito alle obiezioni formulate entro il termine di 90 giorni dal ricevimento di tali obiezioni.

    3.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento offre al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio la possibilità di presentare verbalmente o per iscritto il loro punto di vista riguardo l’obiezione sollevata.

    4.   Se le autorità competenti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 1, e all’articolo 66, paragrafo 1, raggiungono un accordo, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento chiude la procedura e ne informa il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati rilasciano o modificano un’autorizzazione all’immissione in commercio.

    5.   Se le autorità competenti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 1, e all’articolo 66, paragrafo 1, raggiungono un accordo per consenso di negare l’autorizzazione all’immissione in commercio o di respingere la variazione, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento chiude la procedura e ne informa il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, indicando i motivi del diniego o del rigetto. Le autorità competenti degli Stati membri interessati negano pertanto l’autorizzazione all’immissione in commercio o respingono la variazione.

    6.   Se le autorità competenti di cui agli articoli 49, paragrafo 1, 52, paragrafo 1, 53, paragrafo 1, e 66, paragrafo 1, non sono in grado di raggiungere un accordo per consenso, il gruppo di coordinamento trasmette alla Commissione la relazione di valutazione di cui rispettivamente all’articolo 49, paragrafo 5, all’articolo 52, paragrafo 6, all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 66, paragrafo 3, accompagnata da informazioni sugli elementi di disaccordo, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui è stata sollevata l’obiezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    7.   Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione e delle informazioni di cui al paragrafo 6, la Commissione elabora una proposta di decisione riguardante la domanda. La Commissione tramette la proposta di decisione alle autorità competenti nonché al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    8.   La Commissione può chiedere chiarimenti alle autorità competenti o all’Agenzia. Il termine fissato al paragrafo 7 è sospeso fino a che tali chiarimenti non saranno stati forniti.

    9.   Ai fini della procedura di condivisione del lavoro per quanto riguarda le variazioni soggette a valutazione ai sensi dell’articolo 66, i riferimenti a un’autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui al presente articolo sono da intendersi come riferimenti a un’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, mentre i riferimenti a Stati membri interessati sono da intendersi come riferimenti a Stati membri coinvolti.

    10.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione di rilascio, modifica, diniego o revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio o di diniego della variazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    CAPO IV

    MISURE SUCCESSIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Sezione 1

    Banca dati dei medicinali dell’Unione

    Articolo 55

    Banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione

    1.   L’Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione («banca dati dei medicinali»).

    2.   Tale banca dati contiene almeno le seguenti informazioni:

    a)

    per i medicinali veterinari autorizzati nell’Unione dalla Commissione e dalle autorità competenti:

    i)

    la denominazione del medicinale veterinario;

    ii)

    la sostanza o le sostanze attive, e il rispettivo dosaggio, del medicinale veterinario;

    iii)

    il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

    iv)

    il foglietto illustrativo;

    v)

    la relazione di valutazione;

    vi)

    gli elenchi dei siti in cui il medicinale veterinario è fabbricato; e

    vii)

    le date dell‘immissione in commercio del medicinale veterinario in uno Stato membro;

    b)

    per i medicinali veterinari omeopatici registrati ai sensi del capo V nell’Unione dalle autorità competenti:

    i)

    la denominazione del medicinale veterinario omeopatico registrato;

    ii)

    il foglietto illustrativo; e

    iii)

    gli elenchi dei siti in cui il medicinale veterinario omeopatico registrato è fabbricato;

    c)

    i medicinali veterinari il cui impiego è consentito in uno Stato membro conformemente all’articolo 5, paragrafo 6;

    d)

    il volume annuale delle vendite e le informazioni relative alla disponibilità di ciascun medicinale veterinario.

    3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e le modalità pratiche che stabiliscono:

    a)

    le specifiche tecniche della banca dati dei medicinali, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti e il formato per la presentazione elettronica;

    b)

    le modalità pratiche per il funzionamento della banca dati dei medicinali, in particolare finalizzata a garantire la protezione delle informazioni riservate di natura commerciale e la sicurezza degli scambi di informazioni;

    c)

    le specifiche dettagliate sulle informazioni da includere, aggiornare e condividere nella banca dati dei medicinali, nonché sui soggetti abilitati a farlo;

    d)

    le soluzioni di emergenza da adottare in caso di indisponibilità di una delle funzioni della banca dati dei medicinali;

    e)

    se del caso, i dati da includere nella banca dati dei medicinali oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 56

    Accesso alla banca dati dei medicinali

    1.   Le autorità competenti, l’Agenzia e la Commissione hanno pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati dei medicinali.

    2.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio hanno pieno accesso alle informazioni della banca dati dei medicinali che riguardano le autorizzazioni all’immissione in commercio.

    3.   Il pubblico ha accesso alle informazioni della banca dati dei medicinali, senza possibilità di modificare le informazioni ivi contenute, relativamente all’elenco dei medicinali veterinari, ai riassunti delle caratteristiche del prodotto, ai foglietti illustrativi e, previa eliminazione da parte dell’autorità competente di tutte le informazioni riservate di natura commerciale, le relazioni di valutazione.

    Sezione 2

    Raccolta di dati da parte degli Stati membri e responsabilità dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio

    Articolo 57

    Raccolta di dati sui medicinali antimicrobici utilizzati negli animali

    1.   Gli Stati membri raccolgono dati pertinenti e comparabili sul volume delle vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali, in particolare per consentire una valutazione diretta o indiretta del loro impiego negli animali destinati alla produzione di alimenti a livello di allevamento conformemente al presente articolo ed entro il termine di cui al paragrafo 5.

    2.   Gli Stati membri inviano all’Agenzia i dati raccolti sul volume delle vendite e sull’impiego per specie animale e per tipo di medicinali antimicrobici utilizzati negli animali, conformemente al paragrafo 5 ed entro il termine ivi stabilito. L’Agenzia coopera con gli Stati membri e con altre agenzie dell’Unione al fine di analizzare tali dati e pubblica una relazione annuale. L’Agenzia tiene conto di tali dati nell’adottare eventuali orientamenti e raccomandazioni al riguardo.

    3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 147, al fine di integrare il presente articolo, per quanto riguarda la definizione dei requisiti concernenti:

    a)

    i tipi di medicinali antimicrobici utilizzati negli animali di cui si effettua la raccolta dei dati;

    b)

    il sistema di qualità che gli Stati membri e l’Agenzia istituiscono al fine di assicurare la qualità e la comparabilità dei dati; e

    c)

    le norme relative ai metodi di raccolta dei dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali e al metodo di trasmissione di tali dati all’Agenzia.

    4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato per i dati da raccogliere ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    5.   Agli Stati membri è consentito applicare un approccio graduale progressivo relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, in modo che:

    a)

    entro due anni dal 28 gennaio 2022, siano raccolti i dati almeno per le specie e le categorie incluse nella decisione di esecuzione 2013/652/UE (24) della Commissione, nella versione dell’11 dicembre 2018;

    b)

    entro cinque anni dal 28 gennaio 2022, siano raccolti i dati per tutte le specie animali destinate alla produzione di alimenti;

    c)

    entro otto anni dal 28 gennaio 2022, siano raccolti i dati per tutti gli altri animali allevati o detenuti.

    6.   Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), non intendono come un obbligo di raccolta di dati per le persone fisiche in possesso di animali da compagnia.

    Articolo 58

    Responsabilità dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è responsabile della commercializzazione dei propri medicinali veterinari. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dalla responsabilità giuridica.

    2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio garantisce, nei limiti delle proprie responsabilità, una fornitura adeguata e continua dei propri medicinali veterinari.

    3.   Dopo il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio, il titolare della medesima tiene conto, in relazione ai metodi di fabbricazione e di controllo indicati nella domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, del progresso scientifico e tecnico e introduce tutte le modifiche necessarie per consentire che il medicinale veterinario venga fabbricato e controllato mediante metodi scientifici generalmente accettati. L’introduzione di queste modifiche è soggetta alle procedure di cui alla sezione 3 del presente capo.

    4.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio garantisce che il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo e l’etichettatura siano aggiornati in linea con le conoscenze scientifiche più recenti.

    5.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non immette sul mercato dell’Unione i medicinali veterinari generici e i medicinali veterinari ibridi prima della scadenza del periodo di protezione della documentazione tecnica per il medicinale veterinario di riferimento di cui agli articoli 39 e 40.

    6.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio registra nella banca dati dei medicinali le date di immissione in commercio dei propri medicinali veterinari autorizzati, informazioni sulla disponibilità di ciascun medicinale veterinario in ciascuno Stato membro interessato e, se del caso, le date di sospensione o revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione.

    7.   Su richiesta delle autorità competenti, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce loro quantità sufficienti di campioni per consentire l’esecuzione di controlli sui propri medicinali veterinari immessi sul mercato dell’Unione.

    8.   Su richiesta di un’autorità competente, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce la competenza tecnica per facilitare l’applicazione del metodo analitico di rilevazione dei residui di medicinali veterinari nel laboratorio nazionale di riferimento dell’Unione europea designato dal regolamento (UE) 2017/625.

    9.   Su richiesta di un’autorità competente o dell’Agenzia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce, entro il termine previsto in tale richiesta, dati che dimostrano che il rapporto beneficio/rischio rimane positivo.

    10.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio informa tempestivamente l’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio, o la Commissione, a seconda dei casi, su qualsiasi divieto o limitazione imposti da un’autorità competente o da un’autorità di un paese terzo e su qualsiasi altra nuova informazione che potrebbe influire sulla valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale veterinario in questione, inclusi i risultati del processo di gestione dei segnali eseguito ai sensi dell’articolo 81.

    11.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce all’autorità competente, alla Commissione o all’Agenzia, a seconda dei casi entro il termine previsto, tutti i dati in suo possesso relativi al volume delle vendite del medicinale veterinario in questione.

    12.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio registra nella banca dati dei medicinali il volume annuale delle vendite di ciascun medicinale veterinario.

    13.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio informa tempestivamente l’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio, o la Commissione, a seconda dei casi, di qualsiasi misura che intende adottare al fine di cessare la commercializzazione di un medicinale veterinario prima che tale misura sia adottata, unitamente ai motivi che la giustificano.

    Articolo 59

    Piccole e medie imprese

    Gli Stati membri adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure adeguate per fornire indicazioni alle PMI sul rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

    Sezione 3

    Modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio

    Articolo 60

    Variazioni

    1.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle variazioni che non richiedono una valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    2.   Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    la necessità di una valutazione scientifica delle modifiche, al fine di determinare il rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l’ambiente;

    b)

    l’eventuale impatto delle modifiche sulla qualità, sulla sicurezza o sull’efficacia del medicinale veterinario;

    c)

    l’eventualità che le modifiche comportino solo un cambiamento minimo del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

    d)

    l’eventualità che le modifiche siano di natura amministrativa.

    Articolo 61

    Variazioni che non richiedono una valutazione

    1.   Nel caso in cui una variazione sia inclusa nell’elenco stabilito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio registra la modifica e, se del caso, inserisce il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglietto illustrativo, nelle lingue di cui all’articolo 7, nella banca dati dei medicinali entro 30 giorni dall’attuazione di tale variazione.

    2.   Se necessario, le autorità competenti o, qualora il medicinale veterinario sia autorizzato a essere immesso in commercio mediante procedura centralizzata, la Commissione modifica, mediante atti di esecuzione, l’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente alla variazione registrata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    3.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento o, nel caso di variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio, l’autorità competente dello Stato membro coinvolto o la Commissione, a seconda dei casi, informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in merito all’approvazione o al rigetto della variazione registrando tale informazione nella banca dati dei medicinali.

    Articolo 62

    Domande di variazioni che richiedono una valutazione

    1.   Nel caso in cui una variazione non sia inclusa nell’elenco stabilito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta una domanda all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio o all’Agenzia, a seconda dei casi, per una variazione che richiede una valutazione. Le domande sono presentate per via elettronica.

    2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene:

    a)

    una descrizione della variazione;

    b)

    i dati di cui all’articolo 8 inerenti la variazione;

    c)

    i dettagli delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessate dalla domanda;

    d)

    se la variazione determina variazioni consequenziali dei termini della stessa autorizzazione all’immissione in commercio, una descrizione delle variazioni consequenziali;

    e)

    se la variazione riguarda autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedure di mutuo riconoscimento o decentrate, un elenco degli Stati membri che hanno rilasciato tali autorizzazioni all’immissione in commercio.

    Articolo 63

    Modifiche consequenziali delle informazioni sul prodotto

    Se una variazione comporta modifiche consequenziali del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo, tali modifiche devono essere considerate come facenti parte di tale variazione ai fini dell’esame della domanda di variazione.

    Articolo 64

    Gruppi di variazioni

    Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio chieda più variazioni non incluse nell’elenco stabilito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, per una stessa autorizzazione all’immissione in commercio o una variazione che non figura in tale elenco per più autorizzazioni all’immissione in commercio, detto titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può presentare un’unica domanda per tutte le variazioni.

    Articolo 65

    Procedura di condivisione del lavoro

    1.   Per chiedere una o più variazioni identiche in tutti gli Stati membri pertinenti, e che non figurano nell’elenco stabilito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, per varie autorizzazioni all’immissione in commercio detenute dallo stesso titolare e che sono state rilasciate da diverse autorità competenti o dalla Commissione, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta una domanda identica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri pertinenti e, qualora sia inclusa una variazione di un medicinale veterinario autorizzato mediante procedura centralizzata, all’Agenzia.

    2.   Se una delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata rilasciata mediante procedura centralizzata, l’Agenzia valuta la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 66.

    3.   Se nessuna delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata rilasciata mediante procedura centralizzata, il gruppo di coordinamento stabilisce quale tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni all’immissione in commercio debba valutare la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 66.

    4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le necessarie disposizioni per quanto riguarda il funzionamento della procedura di condivisione del lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 66

    Procedura per le variazioni che richiedono una valutazione

    1.   Se una domanda di variazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 62, l’autorità competente, l’Agenzia, l’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, oppure l’autorità competente dello Stato membro di riferimento, a seconda dei casi, conferma entro 15 giorni il ricevimento di una domanda valida.

    2.   Se la domanda è incompleta, l’autorità competente, l’Agenzia, l’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, oppure l’autorità competente dello Stato membro di riferimento, a seconda dei casi, richiede che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisca le informazioni e la documentazione mancanti entro un termine ragionevole.

    3.   L’autorità competente, l’Agenzia, l’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, oppure l’autorità competente dello Stato membro di riferimento, a seconda dei casi, valuta la domanda di variazione e predispone, rispettivamente, una relazione di valutazione o un parere, ai sensi dell’articolo 33. La relazione di valutazione o il parere sono predisposti entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda valida. Nel caso in cui la valutazione di una domanda richieda più tempo in ragione della sua complessità, la pertinente autorità competente o l’Agenzia può, se del caso, prorogare tale periodo fino a 90 giorni. In tal caso, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, ne informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    4.   Entro il termine di cui al paragrafo 3, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire informazioni supplementari entro un determinato termine. La procedura sarà sospesa finché non saranno fornite le informazioni supplementari.

    5.   Nel caso in cui il parere di cui al paragrafo 3 è predisposto dall’Agenzia, quest’ultima lo trasmette alla Commissione e al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    6.   Nel caso in cui il parere di cui al paragrafo 3 del presente articolo è predisposto dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, quest’ultima lo trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri coinvolti, alla Commissione e al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    7.   Nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è predisposta dall’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, o è predisposta dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento, essa viene trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri coinvolti e al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    8.   Se un’autorità competente non è d’accordo con la relazione di valutazione ricevuta di cui al paragrafo 7 del presente articolo, si applica la procedura di revisione di cui all’articolo 54.

    9.   In base all’esito della procedura di cui al paragrafo 8, se pertinente, il parere o la relazione di valutazione di cui al paragrafo 3 sono trasmessi tempestivamente al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    10.   Entro 15 giorni dal ricevimento del parere o della relazione di valutazione, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può presentare all’autorità competente, all’Agenzia, all’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, o all’autorità competente dello Stato membro di riferimento, a seconda dei casi, una domanda scritta per chiedere un riesame del parere o della relazione di valutazione. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere o della relazione di valutazione una motivazione dettagliata della richiesta di riesame deve essere presentata, a seconda dei casi, all’autorità competente, all’Agenzia, all’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, o all’autorità competente dello Stato membro di riferimento.

    11.   Entro 60 giorni dal ricevimento della motivazione della richiesta di riesame, l’autorità competente, l’Agenzia, l’autorità competente stabilita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, o l’autorità competente dello Stato membro di riferimento, a seconda dei casi, riesamina i punti del parere o della relazione di valutazione identificati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nella richiesta di riesame e adotta un parere o una relazione di valutazione riesaminati. Le motivazioni delle conclusioni raggiunte sono allegate al parere o alla relazione di valutazione riesaminati.

    Articolo 67

    Provvedimenti di chiusura delle procedure per le variazioni che richiedono una valutazione

    1.   Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui all’articolo 66 e dal ricevimento delle traduzioni complete del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo inviate dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’autorità competente, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’elenco di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera e), a seconda dei casi, modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio o respinge la variazione conformemente al parere o alla relazione di valutazione di cui all’articolo 66 e comunica al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio i motivi del diniego.

    2.   Nel caso di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata mediante procedura centralizzata, la Commissione predispone una proposta di decisione riguardo alla variazione. Se tale proposta di decisione non è conforme al parere dell’Agenzia, la Commissione fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali non è stato seguito il parere dell’Agenzia. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio o che respinge la variazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    3.   L’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, informa tempestivamente il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio della modifica dell’autorizzazione.

    4.   L’autorità competente, la Commissione, l’Agenzia o le autorità competenti negli Stati membri indicati ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera e), a seconda dei casi, aggiornano conseguentemente la banca dati dei medicinali.

    Articolo 68

    Attuazione delle variazioni che richiedono una valutazione

    1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può attuare una variazione che richiede una valutazione soltanto dopo che un’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, abbia modificato la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente alla variazione, abbia fissato un termine per la sua attuazione e abbia informato il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente all’articolo 67, paragrafo 3.

    2.   Se un’autorità competente o la Commissione lo richiede, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce tempestivamente le informazioni relative all’attuazione di una variazione.

    Sezione 4

    Armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto dei medicinali autorizzati a livello nazionale

    Articolo 69

    Scopo dell’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto di un medicinale veterinario

    Un riassunto delle caratteristiche del prodotto armonizzato è elaborato secondo la procedura di cui agli articoli 70 e 71 per:

    a)

    i medicinali veterinari di riferimento aventi la stessa composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze attive e la stessa forma farmaceutica e per i quali sono state rilasciate autorizzazioni all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 47 in diversi Stati membri per lo stesso titolare;

    b)

    i medicinali veterinari generici e ibridi.

    Articolo 70

    Procedura di armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto per i medicinali veterinari di riferimento

    1.   Le autorità competenti trasmettono annualmente al gruppo di coordinamento un elenco dei medicinali veterinari di riferimento e i relativi riassunti delle caratteristiche del prodotto per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 47, se l’autorità competente ritiene che tali medicinali debbano essere soggetti alla procedura di armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto.

    2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può richiedere la procedura di armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto per un medicinale veterinario di riferimento inviando al gruppo di coordinamento l’elenco delle varie denominazioni di tale medicinale veterinario e dei vari riassunti delle caratteristiche del prodotto per i quali ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 47 in diversi Stati membri.

    3.   Il gruppo di coordinamento, tenendo conto degli elenchi forniti dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 o di una richiesta ricevuta dal titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del paragrafo 2, predispone annualmente e pubblica un elenco dei medicinali veterinari di riferimento soggetti all’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e designa uno Stato membro di riferimento per ciascun medicinale veterinario di riferimento in questione.

    4.   Il gruppo di coordinamento, nella predisposizione dell’elenco dei medicinali veterinari di riferimento soggetti all’armonizzazione dei loro riassunti delle caratteristiche del prodotto, può stabilire le priorità per il lavoro di armonizzazione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia sulle classi o i gruppi dei medicinali veterinari di riferimento che devono essere armonizzati al fine di tutelare la salute umana o la sanità animale o l’ambiente, incluse le misure di mitigazione per prevenire il rischio per l’ambiente.

    5.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fornisce al gruppo di coordinamento un prospetto che specifichi le differenze tra i riassunti delle caratteristiche del prodotto e la sua proposta di armonizzazione dei riassunti, delle caratteristiche del prodotto, del foglietto illustrativo e dell’etichettatura di cui all’articolo 7, unitamente agli opportuni dati esistenti presentati ai sensi dell’articolo 8 e che sono pertinenti per la proposta di armonizzazione in questione.

    6.   Entro 180 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento esamina, in consultazione con il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, i documenti presentati conformemente al paragrafo 5, prepara una relazione e la presenta al gruppo di coordinamento e al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    7.   Dopo il ricevimento della relazione, se il gruppo di coordinamento approva per consenso il riassunto delle caratteristiche del prodotto armonizzato, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento registra che vi è un accordo, chiude la procedura, ne informa il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e trasmette allo stesso titolare il riassunto delle caratteristiche del prodotto armonizzato.

    8.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le necessarie traduzioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglietto illustrativo e dell’etichettatura ai sensi dell’articolo 7, entro il termine stabilito dal gruppo di coordinamento.

    9.   In seguito all’accordo ai sensi del paragrafo 7, le autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato modificano l’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente a tale accordo entro 30 giorni dal ricevimento delle traduzioni di cui al paragrafo 8.

    10.   L’autorità competente dello Stato membro di riferimento adotta tutte le opportune misure al fine di cercare un accordo in seno al gruppo di coordinamento prima dell’avvio della procedura di cui al paragrafo 11.

    11.   Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto a causa di mancato consenso, su un riassunto delle caratteristiche del prodotto armonizzato nonostante gli sforzi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, si applica la procedura di deferimento nell’interesse dell’Unione di cui articoli 83 e 84.

    12.   Al fine di mantenere il livello di armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto ottenuto, ogni futura modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessate segue la procedura di mutuo riconoscimento.

    Articolo 71

    Procedura di armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto per i medicinali veterinari generici e ibridi

    1.   Quando la procedura di cui all’articolo 70 è stata chiusa ed è stato concordato un riassunto delle caratteristiche del prodotto armonizzato di un medicinale veterinario di riferimento, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari generici chiedono, entro 60 giorni dall’adozione della decisione da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro e ai sensi dell’articolo 62, l’armonizzazione delle seguenti sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto per i medicinali veterinari generici interessati, a seconda dei casi:

    a)

    le specie di destinazione;

    b)

    le informazioni cliniche di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c);

    c)

    il tempo di attesa.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario ibrido sostenuta da ulteriori studi preclinici o sperimentazioni cliniche, le sezioni pertinenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui al paragrafo 1 non sono prese in considerazione ai fini dell’armonizzazione.

    3.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari generici e ibridi assicurano che i riassunti delle caratteristiche del prodotto dei loro medicinali siano essenzialmente simili a quelli dei medicinali veterinari di riferimento.

    Articolo 72

    Documentazione sulla sicurezza ambientale e valutazione dei rischi ambientali di determinati medicinali veterinari

    L’elenco di cui all’articolo 70, paragrafo 1, non contiene alcun medicinale veterinario di riferimento autorizzato prima del 1o ottobre 2005, e che è identificato come potenzialmente dannoso per l’ambiente e non è stato oggetto di una valutazione dei rischi ambientali.

    Nel caso in cui un medicinale veterinario di riferimento sia autorizzato prima del 1o ottobre 2005 e sia identificato come potenzialmente dannoso per l’ambiente e non sia stato oggetto di una valutazione dei rischi ambientali, l’autorità competente chiede al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di aggiornare la pertinente documentazione sulla sicurezza ambientale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto del riesame di cui all’articolo 156 e, se del caso, la valutazione dei rischi ambientali dei medicinali veterinari generici di tali medicinali di riferimento.

    Sezione 5

    Farmacovigilanza

    Articolo 73

    Sistema di farmacovigilanza dell’Unione

    1.   Gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio collaborano all’istituzione e al mantenimento di un sistema di farmacovigilanza dell’Unione per svolgere attività di farmacovigilanza relative alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali veterinari autorizzati al fine di garantire una valutazione continua del rapporto beneficio/rischio.

    2.   Le autorità competenti, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio adottano le misure necessarie per mettere a disposizione mezzi finalizzati a segnalare e a incoraggiare la segnalazione dei seguenti sospetti eventi avversi:

    a)

    qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale a un medicinale veterinario;

    b)

    qualsiasi constatazione di una mancanza di efficacia di un medicinale veterinario in seguito alla sua somministrazione a un animale conformemente o meno al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

    c)

    qualsiasi incidente ambientale osservato in seguito alla somministrazione di un medicinale veterinario a un animale;

    d)

    qualsiasi reazione nociva nell’uomo esposto a un medicinale veterinario;

    e)

    qualsiasi rilevamento di una sostanza farmacologicamente attiva o di un residuo marcatore in un prodotto di origine animale superiore ai livelli massimi di residui stabiliti dal regolamento (CE) n. 470/2009, dopo che è stato rispettato il tempo di attesa stabilito;

    f)

    qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale veterinario;

    g)

    qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale a un medicinale per uso umano.

    Articolo 74

    Banca dati di farmacovigilanza dell’Unione

    1.   L’Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati di farmacovigilanza dell’Unione per la segnalazione e la registrazione dei sospetti eventi avversi di cui all’articolo 73, paragrafo 2, («banca dati di farmacovigilanza»), che contiene anche le informazioni sulla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza di cui all’articolo 77, paragrafo 8, i numeri di identificazione del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, i risultati e gli esiti del processo di gestione dei segnali e i risultati delle ispezioni di farmacovigilanza ai sensi dell’articolo 126.

    2.   La banca dati di farmacovigilanza è interconnessa con la banca dati dei medicinali di cui all’articolo 55.

    3.   L’Agenzia definisce, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, le specifiche funzionali della banca dati di farmacovigilanza.

    4.   L’Agenzia provvede affinché le informazioni segnalate siano caricate nella banca dati di farmacovigilanza e rese accessibili ai sensi dell’articolo 75.

    5.   Il sistema della banca dati di farmacovigilanza è stabilito come una rete per l’elaborazione dei dati che consente la trasmissione dei dati tra gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio per garantire che, nel caso di un’allerta relativa ai dati di farmacovigilanza, possano essere valutate le opzioni per la gestione dei rischi e tutte le misure opportune, previste negli articoli 129, 130 e 134.

    Articolo 75

    Accesso alla banca dati di farmacovigilanza

    1.   Le autorità competenti hanno pieno accesso alla banca dati di farmacovigilanza.

    2.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio hanno accesso alla banca dati di farmacovigilanza per quanto riguarda i dati relativi ai medicinali veterinari dei quali sono titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio e altri dati non riservati relativi ai medicinali veterinari dei quali non sono titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio nella misura necessaria per consentire loro di adempiere alle proprie responsabilità di farmacovigilanza, ai sensi degli articoli 77, 78 e 81.

    3.   Il pubblico ha accesso alla banca dati di farmacovigilanza senza la possibilità di modificare le informazioni in essa contenute per quanto riguarda le seguenti informazioni:

    a)

    il numero e al più tardi entro il 28 gennaio 2022 l’incidenza dei sospetti eventi avversi segnalati ogni anno, suddivisi per medicinale veterinario, specie animale e tipo di sospetto evento avverso;

    b)

    gli esiti e i risultati di cui all’articolo 81, paragrafo 1, derivanti dal processo della gestione dei segnali effettuato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali veterinari o per gruppi di medicinali veterinari.

    Articolo 76

    Segnalazione e registrazione di sospetti eventi avversi

    1.   Le autorità competenti registrano nella banca dati di farmacovigilanza tutti i sospetti eventi avversi che sono stati segnalati loro che si sono verificati nel territorio del loro Stato membro, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione del sospetto evento avverso.

    2.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio registrano nella banca dati di farmacovigilanza tutti i sospetti eventi avversi che sono stati segnalati loro e che si sono verificati nell’Unione o in un paese terzo o che sono stati pubblicati nella letteratura scientifica in relazione ai loro medicinali veterinari autorizzati, tempestivamente e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione del sospetto evento avverso.

    3.   L’Agenzia può chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, oppure per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale nel caso rientrino nell’ambito di un deferimento nell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 82, di raccogliere dati specifici di farmacovigilanza supplementari ai dati di cui all’articolo 73, paragrafo 2, e di effettuare studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio. L’Agenzia indica dettagliatamente le motivazioni della richiesta, stabilisce un termine appropriato e ne informa le altre autorità competenti.

    4.   Le autorità competenti possono chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati con procedura nazionale di raccogliere dati specifici di farmacovigilanza, oltre ai dati elencati all’articolo 73, paragrafo 2, e di condurre studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio. L’autorità competente indica dettagliatamente i motivi della richiesta, stabilisce un termine appropriato e ne informa le altre autorità competenti e l’Agenzia.

    Articolo 77

    Responsabilità in materia di farmacovigilanza del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

    1.   I titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio istituiscono e mantengono un sistema per raccogliere, collazionare e valutare informazioni sui sospetti eventi avversi dei loro medicinali veterinari autorizzati, che consenta loro di adempiere alle proprie responsabilità di farmacovigilanza («sistema di farmacovigilanza»).

    2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dispone di uno o più fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza che descrive dettagliatamente il sistema di farmacovigilanza relativo ai suoi medicinali veterinari autorizzati. Per ogni medicinale veterinario il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non dispone di più di un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

    3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio designa un rappresentante locale o regionale ai fini del ricevimento delle segnalazioni di sospetti eventi avversi che è in grado di comunicare nelle lingue degli Stati membri pertinenti.

    4.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è responsabile della farmacovigilanza del medicinale veterinario per il quale detiene un’autorizzazione all’immissione in commercio, valuta costantemente attraverso mezzi adeguati il rapporto beneficio/rischio di tale medicinale veterinario e, se necessario, adotta le misure opportune.

    5.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio rispetta la buona pratica di farmacovigilanza per i medicinali veterinari.

    6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie sulla buona pratica di farmacovigilanza per i medicinali veterinari, e anche sul formato e sul contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e del relativo riassunto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    7.   Se i compiti di farmacovigilanza sono stati affidati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a una terza parte, tali accordi sono definiti dettagliatamente nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

    8.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio designa una o più persone qualificate preposte alla farmacovigilanza per svolgere i compiti di cui all’articolo 78. Tali persone qualificate risiedono e lavorano nell’Unione, sono adeguatamente qualificate e sono permanentemente a disposizione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Una sola di tali persone qualificate è designata per ogni fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

    9.   I compiti di cui all’articolo 78 della persona qualificata preposta alla farmacovigilanza di cui al paragrafo 8 del presente articolo, possono essere stati esternalizzati alle condizioni di cui al detto paragrafo. In tal caso, tali accordi sono specificati dettagliatamente nel contratto e inclusi nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

    10.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, in base alla valutazione dei dati di farmacovigilanza e se necessario, presenta tempestivamente una domanda di variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’articolo 62.

    11.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni di farmacovigilanza relative ai suoi medicinali veterinari, senza avere precedentemente o contestualmente notificato la sua intenzione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio o all’Agenzia, a seconda dei casi.

    Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio assicura che tale comunicazione al pubblico sia presentata in modo obiettivo e non ingannevole.

    Articolo 78

    Persona qualificata responsabile della farmacovigilanza

    1.   La persona qualificata responsabile della farmacovigilanza di cui all’articolo 77, paragrafo 8, assicura lo svolgimento dei seguenti compiti:

    a)

    elabora e mantiene il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

    b)

    assegna i numeri di identificazione al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e li comunica alla banca dati di farmacovigilanza per ciascun prodotto;

    c)

    notifica alle autorità competenti e all’Agenzia, a seconda dei casi, la sede di attività;

    d)

    istituisce e mantiene un sistema che garantisca che tutti i sospetti eventi avversi portati all’attenzione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio siano raccolti e registrati in modo da essere accessibili in almeno un sito dell’Unione;

    e)

    compila le segnalazioni sui sospetti eventi avversi di cui all’articolo 76, paragrafo 2, valutandole, ove necessario, e registrandole nella banca dati di farmacovigilanza;

    f)

    provvede a rispondere, in modo completo e rapido, a ogni richiesta delle autorità competenti o dell’Agenzia di informazioni supplementari necessarie alla valutazione del rapporto beneficio/rischio di un medicinale veterinario;

    g)

    fornisce alle autorità competenti o all’Agenzia, a seconda dei casi, qualsiasi altra informazione rilevante per individuare un cambiamento del rapporto beneficio/rischio di un medicinale veterinario, comprese le informazioni rilevanti sugli studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio;

    h)

    applica il processo di gestione dei segnali di cui all’articolo 81 e assicura che siano poste in essere le disposizioni per l’adempimento delle responsabilità di cui all’articolo 77, paragrafo 4;

    i)

    controlla il sistema di farmacovigilanza e provvede affinché sia elaborato e applicato, se necessario, un piano d’azione preventivo o correttivo appropriato e, ove necessario, provvede affinché siano effettuate le modifiche al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

    j)

    assicura che tutto il personale del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio coinvolto nelle attività di farmacovigilanza riceva una formazione continua;

    k)

    comunica alle autorità competenti e all’Agenzia qualsiasi misura di regolamentazione, connessa ai dati di farmacovigilanza, adottata in un paese terzo, entro 21 giorni dal ricevimento di tali informazioni.

    2.   La persona qualificata di cui all’articolo 77, paragrafo 8, è il punto di contatto per il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per quanto riguarda le ispezioni di farmacovigilanza.

    Articolo 79

    Responsabilità in materia di farmacovigilanza delle autorità competenti e dell’Agenzia

    1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure necessarie per valutare i risultati e gli esiti del processo di gestione dei segnali registrati nella banca dati di farmacovigilanza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, nonché gli eventi avversi sospetti comunicati loro, valutano le opzioni per la gestione del rischio e adottano tutte le misure appropriate di cui agli articoli 129, 130 e 134 relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio.

    2.   Le autorità competenti possono stabilire obblighi specifici per i veterinari e gli altri professionisti del settore sanitario riguardo alla segnalazione degli eventi avversi sospetti. L’Agenzia può organizzare riunioni o una rete per gruppi di veterinari o altri professionisti sanitari, ove vi sia una specifica necessità di raccolta, collazione e analisi di specifici dati di farmacovigilanza.

    3.   Le autorità competenti e l’Agenzia rendono pubbliche tutte le informazioni importanti sugli eventi avversi relativi all’impiego di un medicinale veterinario. Ciò avviene tempestivamente tramite qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico disponibile con una notifica preventiva o contestuale al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    4.   Le autorità competenti verificano, mediante i controlli e le ispezioni di cui agli articoli 123 e 126, che i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio rispettino le prescrizioni in materia di farmacovigilanza stabilite nella presente sezione.

    5.   L’Agenzia stabilisce le procedure necessarie per valutare gli eventi avversi sospetti comunicati a essa in merito ai medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, e raccomanda le misure di gestione del rischio alla Commissione. La Commissione adotta tutte le misure appropriate di cui agli articoli 129, 130 e 134 relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio.

    6.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere in qualsiasi momento al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di trasmettere una copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trasmette tale copia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

    Articolo 80

    Delega dei compiti da parte dell’autorità competente

    1.   Un’autorità competente può delegare qualsiasi compito a essa assegnato ai sensi dell’articolo 79 a un’autorità competente di un altro Stato membro, previo accordo scritto di quest’ultimo.

    2.   L’autorità competente delegante informa la Commissione, l’Agenzia e le altre autorità competenti della delega di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale informazione.

    Articolo 81

    Processo di gestione dei segnali

    1.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio effettuano un processo di gestione dei segnali per i loro medicinali veterinari, ove necessario, tenendo in considerazione i dati sulle vendite e altri dati di farmacovigilanza pertinenti di cui possono ragionevolmente essere a conoscenza e che possono essere utili per tale processo di gestione dei segnali. Tali dati possono includere le informazioni scientifiche raccolte attraverso l’esame della letteratura scientifica.

    2.   Se l’esito del processo di gestione dei segnali individua un cambiamento del rapporto beneficio/rischio o un nuovo rischio, i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio ne danno notifica tempestivamente ed entro 30 giorni alle autorità competenti o all’Agenzia, a seconda dei casi, e adottano le misure necessarie conformemente all’articolo 77, paragrafo 10.

    Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio registra nella banca dati di farmacovigilanza, almeno con cadenza annuale, tutti i risultati e gli esiti del processo di gestione dei segnali, compresa una conclusione sul rapporto benefici/rischi e, a seconda dei casi, i riferimenti alla letteratura scientifica pertinente.

    Nel caso di medicinali veterinari di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio registra nella banca dati di farmacovigilanza tutti i risultati e gli esiti del processo di gestione dei segnali, compresa una conclusione sul rapporto benefici/rischi e, se del caso, i riferimenti alla letteratura scientifica pertinente secondo la frequenza specificata nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    3.   Le autorità competenti e l’Agenzia possono decidere di eseguire un processo di gestione dei segnali mirato per un determinato medicinale veterinario o un gruppo di medicinali veterinari.

    4.   Ai fini del paragrafo 3, l’Agenzia e il gruppo di coordinamento condividono i compiti connessi al processo di gestione dei segnali mirato e per ciascun medicinale veterinario o gruppo di medicinali veterinari selezionano congiuntamente un’autorità competente o l’Agenzia come responsabile di tale processo di gestione dei segnali mirata («autorità capofila»).

    5.   Nel selezionare un’autorità capofila, l’Agenzia e il gruppo di coordinamento tengono conto dell’equa ripartizione dei compiti ed evitano la duplicazione del lavoro.

    6.   Se le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, ritengono che sia necessaria un’azione di follow-up, adottano le misure opportune come previsto negli articoli 129, 130 e 134.

    Sezione 6

    Deferimento nell’interesse dell’Unione

    Articolo 82

    Ambito del deferimento dell’interesse dell’Unione

    1.   Nei casi in cui sono coinvolti gli interessi dell’Unione, in particolare gli interessi nell’ambito della salute pubblica o della sanità animale o dell’ambiente connessi alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia dei medicinali veterinari, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, una o più autorità competenti di uno o più Stati membri, o la Commissione possono rivolgersi all’Agenzia perché applichi la procedura di cui all’articolo 83. La questione è identificata chiaramente.

    2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’autorità competente interessata o la Commissione ne informano le altre parti interessate.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio trasmettono all’Agenzia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni disponibili relative al deferimento nell’interesse dell’Unione.

    4.   L’Agenzia può limitare il deferimento nell’interesse dell’Unione a parti specifiche dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    Articolo 83

    Procedura di deferimento nell’interesse dell’Unione

    1.   L’Agenzia pubblica sul suo sito web le informazioni sul deferimento effettuato ai sensi dell’articolo 82 e invita le parti interessate a presentare osservazioni.

    2.   L’Agenzia chiede al comitato di cui all’articolo 139 di esaminare la questione. Il comitato emette un parere motivato entro 120 giorni da quando la questione gli è stata sottoposta. Tale termine può essere prorogato ulteriormente dal comitato per un periodo massimo di 60 giorni, tenendo conto delle opinioni dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati.

    3.   Prima di emettere il suo parere, il comitato offre ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessati la possibilità di fornire spiegazioni entro un termine specifico. Il comitato può sospendere il termine di cui al paragrafo 2 per consentire ai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati di preparare le spiegazioni.

    4.   Per esaminare la questione, il comitato designa uno dei propri membri come relatore. Il comitato può nominare esperti indipendenti per fornire consulenze su specifiche questioni. Alla nomina di tali esperti, il comitato ne definisce i compiti e specifica il termine entro il quale devono essere espletati.

    5.   Entro 15 giorni dall’adozione del parere da parte del comitato, l’Agenzia trasmette il parere del comitato agli Stati membri, alla Commissione e ai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati, unitamente a una relazione di valutazione di uno o più medicinali veterinari e alla motivazione delle conclusioni raggiunte.

    6.   Entro 15 giorni dal ricevimento del parere del comitato, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può notificare per iscritto all’Agenzia che intende presentare domanda di riesame del parere. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trasmette all’Agenzia le motivazioni dettagliate della sua domanda di riesame.

    7.   Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 6, il comitato procede al riesame del suo parere. Le motivazioni delle conclusioni raggiunte sono allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5.

    Articolo 84

    Decisione successiva al deferimento nell’interesse dell’Unione

    1.   Entro 15 giorni dal ricevimento del parere di cui all’articolo 83, paragrafo 5, e fatte salve le procedure di cui all’articolo 83, paragrafo 6 e paragrafo 7, la Commissione predispone una proposta di decisione. Se la proposta di decisione non è conforme al parere dell’Agenzia, la Commissione provvedere ad allegare a tale proposta di decisione anche una spiegazione dettagliata dei motivi delle differenze.

    2.   La Commissione trasmette la proposta di decisione agli Stati membri.

    3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sul deferimento nell’interesse dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2. Salvo indicazione contraria nella notifica di deferimento ai sensi all’articolo 82, la decisione della Commissione si applica ai medicinali veterinari interessati dal deferimento.

    4.   Se i medicinali veterinari interessati dal deferimento sono stati autorizzati mediante procedure nazionali, di mutuo riconoscimento o decentrata, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 è indirizzata a tutti gli Stati membri e inviata per informazione ai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati.

    5.   Le autorità competenti e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessati adottano tutte le misure necessarie relativamente alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione, al fine di conformarsi alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro 30 giorni dalla sua notifica, a meno che in tale decisione non sia previsto un termine diverso. Tale misura comprende, ove appropriato, una richiesta al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare una domanda di variazione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1.

    6.   Nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata interessati dal deferimento, la Commissione invia la propria decisione di cui al paragrafo 3 al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e la comunica anche agli Stati membri.

    7.   I medicinali veterinari autorizzati con procedura nazionale, che sono stati oggetto di una procedura di deferimento sono trasferiti a una procedura di riconoscimento reciproco.

    CAPO V

    MEDICINALI VETERINARI OMEOPATICI

    Articolo 85

    Medicinali veterinari omeopatici

    1.   I medicinali veterinari omeopatici che rispettano le condizioni di cui all’articolo 86 sono registrati conformemente all’articolo 87.

    2.   Per i medicinali veterinari omeopatici che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 86 si applica l’articolo 5.

    Articolo 86

    Registrazione dei medicinali veterinari omeopatici

    1.   È soggetto a una procedura di registrazione il medicinale veterinario omeopatico che rispetta tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la via di somministrazione del medicinale è descritta nella farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, nelle farmacopee ufficiali degli Stati membri;

    b)

    il grado di diluizione è sufficiente per garantire la sua sicurezza e non contiene più di una parte per 10 000 di tintura madre;

    c)

    sulla sua etichettatura o nelle informazioni di qualunque tipo relative al medicinale non appare alcuna indicazione terapeutica.

    2.   Gli Stati membri possono stabilire procedure per la registrazione dei medicinali veterinari omeopatici in aggiunta a quelle stabilite nel presente capo.

    Articolo 87

    Domanda e procedura per la registrazione dei medicinali veterinari omeopatici

    1.   Nella domanda di registrazione di un medicinale veterinario omeopatico sono inclusi i seguenti documenti:

    a)

    la denominazione scientifica o un’altra denominazione descritta in una farmacopea del/i ceppo/i omeopatico/i, con indicazione della via di somministrazione, della forma farmaceutica e del grado di diluizione da registrare;

    b)

    un fascicolo che descriva le modalità di ottenimento e di controllo del/i ceppo/i omeopatico/i e che ne giustifichi l’uso omeopatico in base a un’adeguata bibliografia; nel caso di medicinali veterinari omeopatici contenenti sostanze biologiche, una descrizione delle misure adottate per garantire l’assenza di patogeni;

    c)

    il fascicolo di fabbricazione e di controllo per ogni forma farmaceutica e una descrizione del metodo di diluizione e dinamizzazione;

    d)

    l’autorizzazione alla fabbricazione per i medicinali veterinari omeopatici in questione;

    e)

    le copie di tutte le registrazioni ottenute per gli stessi medicinali veterinari omeopatici in altri Stati membri;

    f)

    il testo riportare sul foglietto illustrativo, sui confezionamenti primari ed esterni dei medicinali veterinari omeopatici da registrare;

    g)

    i dati concernenti la stabilità del medicinale veterinario omeopatico;

    h)

    nel caso di medicinali veterinari omeopatici per specie animali destinate alla produzione di alimenti, le sostanze attive sono le sostanze farmacologicamente attive autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e di qualsiasi atto adottato sulla base di tale regolamento.

    2.   Una domanda di registrazione può riguardare una serie di medicinali veterinari omeopatici della stessa forma farmaceutica e derivati dagli stessi ceppi omeopatici.

    3.   L’autorità competente può fissare le condizioni alle quali il medicinale veterinario omeopatico registrato può essere reso disponibile sul mercato.

    4.   La procedura di registrazione di un medicinale omeopatico veterinario è completata entro 90 giorni dalla presentazione di una domanda valida.

    5.   Un titolare della registrazione di medicinali veterinari omeopatici ha i medesimi obblighi di un titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio, alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5.

    6.   La registrazione relativa a un medicinale veterinario omeopatico è rilasciata solo a un richiedente stabilito nell’Unione. Il requisito di essere stabiliti nell’Unione si applica anche ai titolari della registrazione.

    CAPO VI

    FABBRICAZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

    Articolo 88

    Autorizzazioni alla fabbricazione

    1.   Un’autorizzazione alla fabbricazione è richiesta per svolgere una delle seguenti attività:

    a)

    la fabbricazione di medicinali veterinari anche se destinati soltanto all’esportazione;

    b)

    la realizzazione di una qualsiasi parte del processo di fabbricazione di un medicinale veterinario o della sua elaborazione finale, inclusi la lavorazione, l’assemblaggio, l’imballaggio e il reimballaggio, l’etichettatura e la rietichettatura, l’immagazzinaggio, la sterilizzazione, le prove o il rilascio del medicinale o la fornitura, come parte di tale processo: oppure

    c)

    l’importazione di medicinali veterinari.

    2.   Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che non è richiesta un’autorizzazione alla fabbricazione per la preparazione, la suddivisione, i cambiamenti dell’imballaggio o della presentazione di medicinali veterinari, se tali processi sono effettuati solo per la vendita al dettaglio direttamente al pubblico conformemente agli articoli 103 e 104.

    3.   Quando si applica il paragrafo 2, il foglietto illustrativo è consegnato con ogni frazione della confezione e il numero del lotto e la data di scadenza sono indicati chiaramente.

    4.   Le autorità competenti registrano le autorizzazioni alla fabbricazione da esse concesse nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso istituita ai sensi dell’articolo 91.

    5.   Le autorizzazioni di fabbricazione sono valide in tutta l’Unione.

    Articolo 89

    Domanda per un’autorizzazione alla fabbricazione

    1.   La domanda per un’autorizzazione alla fabbricazione è presentata a un’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il sito di fabbricazione.

    2.   Una domanda di autorizzazione alla fabbricazione contiene almeno le seguenti informazioni:

    a)

    i medicinali veterinari da fabbricare o importare;

    b)

    il nome o la ragione sociale, nonché il domicilio o la sede sociale permanente del richiedente;

    c)

    le forme farmaceutiche da fabbricare o importare;

    d)

    i dettagli sul sito di fabbricazione in cui i medicinali veterinari saranno fabbricati o importati;

    e)

    una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 93 e all’articolo 97.

    Articolo 90

    Procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla fabbricazione

    1.   Prima di rilasciare un’autorizzazione alla fabbricazione, l’autorità competente effettua un’ispezione del sito di fabbricazione.

    2.   L’autorità competente può chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni oltre a quelle fornite nella domanda di cui all’articolo 89. Quando l’autorità competente si avvale di tale facoltà, il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo è sospeso o revocato finché il richiedente non abbia fornito i dati supplementari richiesti.

    3.   Un’autorizzazione alla fabbricazione si applica soltanto al sito di fabbricazione e alle forme farmaceutiche specificati nella domanda di cui all’articolo 89.

    4.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla fabbricazione. Tali procedure non superano i 90 giorni dal ricevimento di una domanda di autorizzazione alla fabbricazione da parte dell’autorità competente.

    5.   Un’autorizzazione alla fabbricazione può essere condizionata, in quanto soggetta all’obbligo per il richiedente di adottare provvedimenti o introdurre procedure specifiche entro un dato termine. Nel caso in cui sia rilasciata un’autorizzazione alla fabbricazione condizionata, essa è sospesa o revocata se tale obbligo non è rispettato.

    Articolo 91

    Banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso

    1.   L’Agenzia istituisce e mantiene una banca dati dell’Unione della fabbricazione, dell’importazione e della distribuzione all’ingrosso («banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso»).

    2.   La banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso comprende informazioni relative alla concessione, sospensione o revoca da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso, dei certificati di buona pratica di fabbricazione, e alle registrazioni dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori di sostanze attive.

    3.   Le autorità competenti registrano nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso le informazioni relative alle autorizzazioni alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso e ai certificati rilasciati ai sensi degli articoli 90, 94 e 100, insieme alle informazioni sugli importatori, sui fabbricanti e sui distributori di sostanze attive registrati ai sensi dell’articolo 95.

    4.   L’Agenzia elabora, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, le specifiche funzionali, compreso il formato per la trasmissione elettronica dei dati, della banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso.

    5.   L’Agenzia provvede affinché le informazioni trasmesse alla banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso siano collazionate e rese accessibili e i dati siano condivisi.

    6.   Le autorità competenti hanno pieno accesso alla banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso.

    7.   Il pubblico può accedere alle informazioni della banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso, senza la possibilità di modificare le informazioni ivi contenute.

    Articolo 92

    Modifiche delle autorizzazioni alla fabbricazione su richiesta

    1.   Se il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione chiede una modifica di tale autorizzazione, la procedura di esame della sua domanda non può superare 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell’autorità competente. In casi giustificati, anche quando è necessaria un’ispezione, tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni dall’autorità competente.

    2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 contiene una descrizione della modifica richiesta.

    3.   L’autorità competente può chiedere al titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione, entro il termine di cui al paragrafo 1, di fornire informazioni supplementari entro una data scadenza e può decidere di effettuare un’ispezione. La procedura è sospesa fino a quando non sono state fornite le informazioni supplementari richieste.

    4.   L’autorità competente valuta la richiesta di cui al paragrafo 1, informa il titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione del risultato della valutazione e modifica, se del caso, l’autorizzazione alla fabbricazione e aggiorna, se del caso, la banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso.

    Articolo 93

    Obblighi del titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione

    1.   Il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione:

    a)

    dispone di locali, attrezzature tecniche e impianti di prova adeguati e sufficienti per le attività indicate nella sua autorizzazione alla fabbricazione;

    b)

    dispone dei servizi di almeno una persona qualificata di cui all’articolo 97 e assicura che la persona qualificata operi ai sensi di tale articolo;

    c)

    consente alla persona qualificata di cui all’articolo 97 di adempiere alle proprie funzioni, in particolare fornendo accesso a tutti i necessari documenti e locali e mettendo a sua disposizione tutte le attrezzature tecniche e gli impianti di prova necessari;

    d)

    notifica all’autorità competente almeno 30 giorni prima della sostituzione della persona qualificata di cui all’articolo 97 o, se la notifica preventiva non è possibile in quanto la sostituzione è inattesa, informa immediatamente l’autorità competente;

    e)

    dispone dei servizi di personale in possesso dei requisiti di legge esistenti nello Stato membro in questione, sia per quanto riguarda la fabbricazione che i controlli;

    f)

    consente ai rappresentanti dell’autorità competente di accedere in qualsiasi momento ai locali;

    g)

    tiene registrazioni dettagliate di tutti i medicinali veterinari forniti dal titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione ai sensi dell’articolo 96 e conserva i campioni di ciascun lotto;

    h)

    fornisce medicinali veterinari solo ai distributori all’ingrosso di medicinali veterinari;

    i)

    informa immediatamente l’autorità competente e il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ove il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione ottenga informazioni secondo cui i medicinali veterinari che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione alla fabbricazione sono falsificati o si sospetta che siano falsificati, a prescindere dal fatto che i medicinali veterinari in questione siano stati distribuiti nell’ambito della catena di fornitura legale o attraverso canali illegali, inclusa la vendita illegale mediante i servizi della società dell’informazione;

    j)

    si attiene alla buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari e utilizza come materiali di partenza solo sostanze attive fabbricate secondo la buona pratica di fabbricazione per le sostanze attive e distribuite secondo la buona pratica di distribuzione per le sostanze attive;

    k)

    verifica che ciascun fabbricante, distributore e importatore all’interno dell’Unione dal quale il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione ottiene le sostanze attive sia registrato presso l’autorità competente dello Stato membro in cui il fabbricante, il distributore e l’importatore sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 95;

    l)

    effettua audit basati sulla valutazione del rischio sui fabbricanti, distributori e importatori dai quali il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione ottiene le sostanze attive.

    2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure in materia di buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari e per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 94

    Certificati di buona pratica di fabbricazione

    1.   Entro 90 giorni da un’ispezione, l’autorità competente rilascia un certificato di buona pratica di fabbricazione del fabbricante per il sito di fabbricazione interessato se l’ispezione stabilisce che il fabbricante in questione è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e all’atto di esecuzione di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

    2.   Se l’ispezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo accerta l’inosservanza da parte del fabbricante della buona pratica di fabbricazione, tale informazione è iscritta nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso di cui all’articolo 91.

    3.   Le conclusioni raggiunte in seguito all’ispezione di un fabbricante sono valide in tutta l’Unione.

    4.   Un’autorità competente, la Commissione o l’Agenzia possono chiedere al fabbricante stabilito in un paese terzo di sottoporsi a un’ispezione di cui al paragrafo 1, fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra l’Unione e un paese terzo,

    5.   Gli importatori di medicinali veterinari, prima che tali prodotti siano forniti all’Unione, assicurano che il fabbricante stabilito in un paese terzo sia in possesso di un certificato di buona pratica di fabbricazione rilasciato da un’autorità competente oppure, nel caso in cui il paese terzo è parte di un accordo concluso tra l’Unione e il paese terzo, che vi sia una conferma equivalente.

    Articolo 95

    Importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive stabiliti nell’Unione

    1.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive utilizzate come materiali di partenza nei medicinali veterinari, che sono stabiliti nell’Unione, registrano la loro attività presso l’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti e si conformano alla buona pratica di fabbricazione o alla buona pratica di distribuzione, a seconda del caso.

    2.   Il modulo per registrare l’attività presso l’autorità competente comprende almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente;

    b)

    le sostanze attive da importare, fabbricare o distribuire;

    c)

    i dettagli sui locali e le attrezzature tecniche;

    3.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori delle sostanze attive di cui al paragrafo 1 trasmettono il modulo di registrazione all’autorità competente almeno 60 giorni prima dell’inizio previsto della loro attività. Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive operanti prima del 28 gennaio 2022 trasmettono il modulo di registrazione all’autorità competente entro il 29 marzo 2022.

    4.   L’autorità competente può decidere, sulla base di una valutazione del rischio, di effettuare un’ispezione. Se, entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, l’autorità competente comunica che sarà effettuata un’ispezione, l’attività non comincia prima che l’autorità competente abbia notificato che l’attività può cominciare. In tal caso l’autorità competente, entro 60 giorni dalla notifica della sua intenzione di effettuare l’ispezione, effettua l’ispezione e comunica i risultati dell’ispezione agli importatori, ai fabbricanti e ai distributori di sostanze attive di cui al paragrafo 1. Se, entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, l’autorità competente non ha comunicato che sarà effettuata un’ispezione, l’attività può cominciare.

    5.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive di cui al paragrafo 1 trasmettono annualmente all’autorità competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione. Qualsiasi modifica che possa incidere sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive fabbricate, importate o distribuite è immediatamente notificata.

    6.   Le autorità competenti iscrivono le informazioni fornite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 132 nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso di cui all’articolo 91.

    7.   Il presente articolo non pregiudica quanto previsto dall’articolo 94.

    8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 96

    Tenuta di registrazioni

    1.   Per tutti i medicinali veterinari che fornisce, il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione tiene registrazioni delle seguenti informazioni:

    a)

    la data della transazione;

    b)

    la denominazione del medicinale veterinario, il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se del caso, nonché la forma farmaceutica e il dosaggio, a seconda dei casi;

    c)

    la quantità fornita;

    d)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del destinatario;

    e)

    il numero del lotto;

    f)

    la data di scadenza.

    2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili alle autorità competenti a fini d’ispezione per un anno dopo la data di scadenza del lotto o, se tale periodo è inferiore a cinque anni dalla registrazione, per almeno cinque anni.

    Articolo 97

    Persona qualificata responsabile della fabbricazione e del rilascio dei lotti

    1.   Il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione dispone in modo permanente dei servizi di almeno una persona qualificata che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo ed è responsabile, in particolare, dell’esecuzione delle funzioni specificate al presente articolo.

    2.   La persona qualificata di cui al paragrafo 1 deve possedere un diploma universitario in almeno una delle seguenti discipline scientifiche: farmacia, medicina umana, medicina veterinaria, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica, biologia.

    3.   La persona qualificata di cui al paragrafo 1 deve aver acquisito una pratica di almeno due anni nelle attività di garanzia della qualità dei medicinali, di analisi qualitativa dei medicinali, di analisi quantitativa delle sostanze attive nonché nelle verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali veterinari, in una o più aziende che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla fabbricazione.

    La durata dell’esperienza pratica richiesta al primo comma può essere ridotta di un anno quando la durata del ciclo di formazione universitaria è di almeno cinque anni e di un anno e mezzo quando la durata di tale ciclo di formazione universitaria è di almeno sei anni.

    4.   Il titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione, qualora sia una persona fisica, può assumersi la responsabilità di cui al paragrafo 1 se soddisfa personalmente le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    5.   L’autorità competente può stabilire le opportune procedure amministrative intese a verificare che una persona qualificata di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    6.   La persona qualificata di cui al paragrafo 1 assicura che ogni lotto di medicinali veterinari sia fabbricato conformemente alla buona pratica di fabbricazione e sottoposto a prove conformemente ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tale persona qualificata redige una relazione di controllo al riguardo. Tali relazioni di controllo sono valide in tutta l’Unione.

    7.   Se i medicinali veterinari sono importati, la persona qualificata di cui al paragrafo 1 assicura che ciascun lotto di fabbricazione importato sia stato sottoposto nell’Unione a un’analisi qualitativa e quantitativa completa di almeno tutte le sostanze attive e a tutte le altre prove necessarie per garantire la qualità dei medicinali veterinari conformemente alle condizioni previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio e che il lotto sia stato fabbricato nel rispetto della buona pratica di fabbricazione.

    8.   La persona qualificata di cui al paragrafo 1 registra ogni lotto di fabbricazione rilasciato. Tali registrazioni sono aggiornate man mano che vengono effettuate le operazioni e rimangono a disposizione dell’autorità competente per un anno dopo la data di scadenza del lotto o, se tale periodo è inferiore a cinque anni dalla registrazione, per almeno cinque anni.

    9.   Se i medicinali veterinari fabbricati nell’Unione sono esportati e successivamente reimportati nell’Unione da un paese terzo, si applicano le disposizioni del paragrafo 6.

    10.   Se i medicinali veterinari sono importati da paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso accordi sull’applicazione di norme di buona pratica di fabbricazione almeno equivalenti a quelle stabilite conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, e se viene dimostrato che le prove di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono state effettuate nel paese di esportazione, la persona qualificata può redigere la relazione di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo senza che siano effettuate le prove necessarie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, salvo decisione contraria dell’autorità competente dello Stato membro di importazione.

    Articolo 98

    Certificati dei medicinali veterinari

    1.   Su richiesta di un fabbricante o di un esportatore dei medicinali veterinari o delle autorità di un paese terzo importatore, l’autorità competente o l’Agenzia certifica che:

    a)

    il fabbricante è titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione;

    b)

    il fabbricante possiede un certificato di buona pratica di fabbricazione di cui all’articolo 94; o

    c)

    al medicinale veterinario in questione è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro interessato o, nel caso di una richiesta all’Agenzia, un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata.

    2.   Quando rilascia tali certificati, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, tiene conto delle pertinenti disposizioni amministrative in vigore relativamente al contenuto e al formato di tali certificati.

    CAPO VII

    FORNITURA E IMPIEGO

    Sezione 1

    Distribuzione all’ingrosso

    Articolo 99

    Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso

    1.   La distribuzione all’ingrosso di medicinali veterinari richiede il possesso di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.

    2.   I titolari delle autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso sono stabiliti nell’Unione.

    3.   Le autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso sono valide in tutta l’Unione.

    4.   Gli Stati membri possono decidere che le forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da un rivenditore al dettaglio a un altro nello stesso Stato membro non sono soggette all’obbligo di possesso di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.

    5.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione non è tenuto a possedere un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso per i medicinali veterinari oggetto dell’autorizzazione alla fabbricazione.

    6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 100

    Domanda e procedure per le autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso

    1.   La domanda di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è presentata all’autorità competente nello Stato membro in cui sono ubicati il sito o i siti del distributore all’ingrosso.

    2.   Nella domanda il richiedente dimostra che sono rispettati i seguenti requisiti:

    a)

    il richiedente dispone di personale con competenze tecniche e in particolare di almeno una persona designata come responsabile, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni nazionali;

    b)

    il richiedente dispone di locali adeguati e sufficienti, rispondenti ai requisiti stabiliti dallo Stato membro in questione per quanto riguarda la conservazione e la manipolazione dei medicinali veterinari;

    c)

    il richiedente dispone di un piano che garantisce l’esecuzione effettiva di qualsiasi misura di ritiro o di richiamo dal mercato ordinata dalle autorità competenti o dalla Commissione o eseguita in collaborazione con il fabbricante o con il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario in questione;

    d)

    il richiedente dispone di un sistema adeguato di registrazione per garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 101;

    e)

    il richiedente dispone di una dichiarazione in cui afferma di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 101.

    3.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure per il rilascio, il diniego, la sospensione, la revoca o la modifica delle autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso.

    4.   Le procedure di cui al paragrafo 3 non superano 90 giorni a decorrere, se applicabile, dalla data di ricevimento della domanda da parte dell’autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali.

    5.   L’autorità competente:

    a)

    informa il richiedente dell’esito della valutazione;

    b)

    rilascia, nega o modifica l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso; e

    c)

    inserisce le informazioni relative all’autorizzazione nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso di cui all’articolo 91.

    Articolo 101

    Obblighi dei distributori all’ingrosso

    1.   I distributori all’ingrosso si riforniscono di medicinali veterinari soltanto presso i titolari di un’autorizzazione alla fabbricazione o presso altri titolari di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.

    2.   Un distributore all’ingrosso fornisce medicinali veterinari soltanto alle persone autorizzate a svolgere attività di vendita al dettaglio in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, ad altri distributori all’ingrosso di medicinali veterinari e ad altre persone o entità ai sensi delle disposizioni nazionali.

    3.   Il titolare di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dispone in modo permanente dei servizi di almeno una persona responsabile della distribuzione all’ingrosso.

    4.   I distributori all’ingrosso assicurano, nei limiti delle proprie responsabilità, la fornitura adeguata e continua di medicinali veterinari alle persone autorizzate a fornirli ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, in modo da soddisfare le esigenze in termini di sanità animale nello Stato membro in questione.

    5.   I distributori all’ingrosso rispettano la buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari di cui all’articolo 99, paragrafo 6.

    6.   I distributori all’ingrosso informano immediatamente l’autorità competente e, se del caso, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio qualora riconoscano o sospettino che i medicinali veterinari ricevuti o loro offerti siano falsificati.

    7.   Il distributore all’ingrosso tiene registrazioni dettagliate contenenti almeno le seguenti informazioni riguardo a ciascuna transazione:

    a)

    la data della transazione;

    b)

    la denominazione del medicinale veterinario, con indicazione, se del caso, della forma farmaceutica e del dosaggio;

    c)

    il numero del lotto;

    d)

    la scadenza del medicinale veterinario;

    e)

    la quantità ricevuta o fornita, con indicazione della confezione e del numero di confezioni;

    f)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del fornitore in caso di acquisto o del ricevente in caso di vendita.

    8.   Almeno una volta all’anno il titolare di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso effettua un audit dettagliato delle scorte di magazzino e confronta i medicinali veterinari in entrata e in uscita registrati con i medicinali veterinari detenuti al momento in scorta di magazzino. Ogni discrepanza riscontrata è registrata. Tali registrazioni sono a disposizione per le ispezioni delle autorità competenti per un periodo di cinque anni.

    Articolo 102

    Commercio parallelo di medicinali veterinari

    1.   Ai fini del commercio parallelo di medicinali veterinari, il distributore all’ingrosso assicura che il medicinale veterinario che intende ottenere da uno Stato membro («Stato membro di origine») e distribuire in un altro Stato membro («Stato membro di destinazione») abbia un’origine comune al medicinale veterinario già autorizzato nello Stato membro di destinazione. Si considera che i medicinali veterinari abbiano un’origine comune qualora soddisfino tutte le seguenti condizioni:

    a)

    hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive ed eccipienti;

    b)

    hanno la stessa forma farmaceutica;

    c)

    hanno le stesse informazioni cliniche e, se pertinente, lo stesso tempo di attesa; e

    d)

    sono stati fabbricati dallo stesso fabbricante o da un fabbricante che opera in licenza seguendo la medesima formulazione.

    2.   Il medicinale veterinario ottenuto da uno Stato membro di origine rispetta i requisiti dello Stato membro di destinazione in materia di etichettatura e di lingua.

    3.   Le autorità competenti stabiliscono procedure amministrative per il commercio parallelo di medicinali veterinari e per l’approvazione della domanda di commercio parallelo di tali medicinali.

    4.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione pubblicano nella banca dati dei medicinali di cui all’articolo 55 l’elenco di medicinali veterinari che sono oggetto di commercio parallelo in tale Stato membro.

    5.   Un distributore all’ingrosso che non sia il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio notifica al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e all’autorità competente dello Stato membro di origine la propria intenzione di effettuare un commercio parallelo del medicinale veterinario in uno Stato membro di destinazione.

    6.   Ciascun distributore all’ingrosso che intenda effettuare un commercio parallelo di un medicinale veterinario in uno Stato membro di destinazione rispetta almeno i seguenti obblighi:

    a)

    presenta una dichiarazione all’autorità competente nello Stato membro di destinazione e adotta misure adeguate per garantire che il distributore all’ingrosso nello Stato membro di origine lo tenga informato in merito a eventuali questioni di farmacovigilanza;

    b)

    notifica al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di destinazione in merito al medicinale veterinario che sarà ottenuto dallo Stato membro di origine e che è destinato a essere immesso sul mercato nello Stato membro di destinazione almeno un mese prima di presentare all’autorità competente la domanda di commercio parallelo in tale medicinale veterinario;

    c)

    dichiara per iscritto all’autorità competente dello Stato membro di destinazione di avere provveduto alla notifica di cui alla lettera b) al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di destinazione, fornendo altresì una copia di tale notifica;

    d)

    non commercia un medicinale veterinario che sia stato richiamato dal mercato dello Stato membro di origine o dello Stato membro di destinazione per motivi di qualità, sicurezza o efficacia;

    e)

    raccoglie le informazioni sui sospetti eventi avversi e le segnala al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario oggetto di commercio parallelo.

    7.   All’elenco di cui al paragrafo 4 sono allegate le seguenti informazioni per tutti i medicinali veterinari:

    a)

    la denominazione del medicinale veterinario;

    b)

    le sostanze attive,

    c)

    le forme farmaceutiche;

    d)

    la classificazione dei medicinali veterinari nello Stato membro di destinazione;

    e)

    il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario nello Stato membro di origine;

    f)

    il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari nello Stato membro di destinazione;

    g)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del distributore all’ingrosso nello Stato membro di origine e del distributore all’ingrosso nello Stato membro di destinazione.

    8.   Il presente articolo non si applica ai medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata.

    Sezione 2

    Vendita al dettaglio

    Articolo 103

    Vendita al dettaglio di medicinali veterinari e tenuta delle registrazioni

    1.   Le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento.

    2.   Fatto salvo l’articolo 99, paragrafo 4, i rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari si riforniscono di medicinali veterinari soltanto presso i titolari di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.

    3.   I rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari conservano registrazioni dettagliate delle seguenti informazioni riguardo ciascuna transazione relativa a medicinali veterinari che richiedono una prescrizione veterinaria conformemente all’articolo 34:

    a)

    la data della transazione;

    b)

    la denominazione del medicinale veterinario, con indicazione, se appropriato, della forma farmaceutica e del dosaggio;

    c)

    il numero del lotto;

    d)

    la quantità ricevuta o fornita;

    e)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del fornitore in caso di acquisto o del ricevente in caso di vendita;

    f)

    il nome e i contatti del veterinario che ha prescritto il medicinale e, se pertinente, una copia della prescrizione veterinaria;

    g)

    il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    4.   Ove lo reputino necessario, gli Stati membri possono richiedere che i rivenditori al dettaglio conservino registrazioni dettagliate sulle transazioni relative ai medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria.

    5.   Almeno una volta all’anno il rivenditore al dettaglio effettua un audit dettagliato delle scorte di magazzino e confronta i medicinali veterinari in entrata e in uscita registrati con i medicinali veterinari detenuti al momento in scorta di magazzino. Ogni discrepanza riscontrata va registrata. I risultati dell’audit dettagliato e delle registrazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono a disposizione per le ispezioni delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 123, per un periodo di cinque anni.

    6.   Gli Stati membri possono imporre condizioni giustificate dalla tutela della salute pubblica e della sanità animale o dell’ambiente per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari sul loro territorio, purché tali condizioni siano conformi al diritto dell’Unione e siano proporzionate e non discriminatorie.

    Articolo 104

    Vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza

    1.   Le persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del presente regolamento possono offrire medicinali veterinari tramite i servizi della società dell’informazione, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), a persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione, a condizione che tali medicinali veterinari non siano soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento e siano conformi al presente regolamento e alla normativa pertinente dello Stato membro in cui i medicinali veterinari sono venduti al dettaglio.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può consentire che le persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, offrano medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 tramite i servizi della società dell’informazione, a condizione che lo Stato membro abbia predisposto un sistema sicuro per tali forniture. Tale permesso è accordato soltanto a persone stabilite nel loro territorio e la fornitura avviene soltanto nel territorio di tale Stato membro.

    3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 garantisce che siano applicate misure adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla prescrizione veterinaria in relazione alla fornitura mediante i servizi della società dell’informazione, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri se si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, coopera con la Commissione e gli altri Stati membri per evitare conseguenze indesiderate di tale fornitura. Gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni adeguate al fine di garantire il rispetto delle norme nazionali adottate, incluse norme sulla revoca dei permessi in questione.

    4.   Le persone e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggette ai controlli di cui all’articolo 123 da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore al dettaglio.

    5.   Oltre alle informazioni richieste all’articolo 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), i rivenditori al dettaglio che offrono medicinali veterinari tramite i servizi della società dell’informazione forniscono almeno le seguenti informazioni:

    a)

    i contatti dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore al dettaglio che offre il medicinale veterinario;

    b)

    un collegamento ipertestuale al sito web dello Stato membro di stabilimento, realizzato ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo;

    c)

    il logo comune, realizzato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativo alla vendita a distanza di medicinali veterinari e contenente un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente al rivenditore al dettaglio nell’elenco dei rivenditori al dettaglio autorizzati di cui al paragrafo 8, lettera c), del presente articolo.

    6.   La Commissione definisce un logo comune ai sensi del paragrafo 7, che sia riconoscibile in tutta l’Unione e che consenta l’identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita a distanza medicinali veterinari. Il logo è chiaramente visibile sui siti web che mettono in vendita medicinali veterinari a distanza.

    7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il disegno del logo comune di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    8.   Ciascuno Stato membro crea un sito web per la vendita di medicinali veterinari a distanza, che contiene almeno i seguenti dati:

    a)

    informazioni sulla normativa nazionale relativa alla vendita di medicinali veterinari a distanza tramite i servizi della società dell’informazione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, incluse informazioni sul fatto che vi possono essere differenze tra Stati membri riguardo alla classificazione della fornitura di medicinali veterinari;

    b)

    informazioni sul logo comune;

    c)

    un elenco dei rivenditori al dettaglio stabiliti nello Stato membro, autorizzati a mettere in vendita medicinali veterinari a distanza tramite i servizi della società dell’informazione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, e gli indirizzi Internet di tali rivenditori al dettaglio.

    9.   L’Agenzia crea un sito web che fornisce informazioni sul logo comune. Il sito web dell’Agenzia indica esplicitamente che i siti web degli Stati membri contengono informazioni sulle persone autorizzate a mettere in vendita medicinali veterinari a distanza tramite i servizi della società dell’informazione nello Stato membro in questione.

    10.   Gli Stati membri possono imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la vendita sul proprio territorio di medicinali veterinari messi in vendita a distanza tramite i servizi della società dell’informazione.

    11.   I siti web creati dagli Stati membri contengono un collegamento ipertestuale al sito web dell’Agenzia, realizzato ai sensi del paragrafo 9.

    Articolo 105

    Prescrizioni veterinarie

    1.   Una prescrizione veterinaria per un medicinale antimicrobico per metafilassi è emessa soltanto in seguito a una diagnosi della malattia infettiva da parte di un veterinario.

    2.   Il veterinario è in grado di fornire una giustificazione su una prescrizione veterinaria di medicinali antimicrobici, in particolare per metafilassi e profilassi.

    3.   Una prescrizione veterinaria è emessa soltanto in seguito a un esame clinico o a qualsiasi altra adeguata valutazione dello stato di salute dell’animale o del gruppo di animali da parte di un veterinario.

    4.   In deroga all’articolo 4, punto 33, e al paragrafo 3 del presente articolo, uno Stato membro può consentire che una prescrizione veterinaria sia rilasciata da un professionista diverso da un veterinario, abilitato a tal fine ai sensi della legislazione nazionale applicabile al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Tali prescrizioni sono valide soltanto in tale Stato membro e non includono medicinali antimicrobici né altri medicinali veterinari per i quali è necessaria una diagnosi da parte di un veterinario.

    Alle prescrizioni veterinarie rilasciate da un professionista diverso da un veterinario si applicano mutatis mutandis i paragrafi 5, 6, 8, 9 e 11 del presente articolo.

    5.   Una prescrizione veterinaria contiene almeno i seguenti elementi:

    a)

    l’identificazione dell’animale o dei gruppi di animali da sottoporre al trattamento;

    b)

    nome, cognome e contatti del proprietario o detentore dell’animale;

    c)

    la data della prescrizione;

    d)

    nome, cognome e contatti del veterinario, incluso, se disponibile, il numero d’iscrizione all’albo professionale;

    e)

    la firma o una forma equivalente di identificazione elettronica del veterinario;

    f)

    la denominazione del medicinale prescritto, con l’indicazione delle sostanze attive;

    g)

    la forma farmaceutica e il dosaggio;

    h)

    la quantità prescritta o il numero di confezioni, con l’indicazione della dimensione della confezione;

    i)

    la posologia;

    j)

    per le specie animali destinate alla produzione di alimenti, il tempo di attesa, anche se pari a zero;

    k)

    le avvertenze necessarie per assicurare l’uso corretto, anche per quanto riguarda, se del caso, l’uso prudente degli antimicrobici;

    l)

    se un medicinale è prescritto ai sensi degli articoli 112, 113 e 114, una dichiarazione a tal riguardo;

    m)

    se un medicinale è prescritto ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 3 e 4, una dichiarazione a tal riguardo.

    6.   La quantità dei medicinali prescritti è limitata alla quantità richiesta per il trattamento o la terapia in questione. Per quanto riguarda i medicinali antimicrobici per metafilassi e profilassi, essi sono prescritti soltanto per una durata limitata al periodo di rischio.

    7.   Le prescrizioni veterinarie rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono riconosciute in tutta l’Unione.

    8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire un modello per i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che è reso disponibile anche in versione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    9.   Il medicinale prescritto è fornito secondo la legislazione nazionale pertinente.

    10.   Una prescrizione veterinaria per medicinali antimicrobici ha una validità di cinque giorni dalla data del suo rilascio.

    11.   Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, gli Stati membri possono stabilire norme sulla conservazione delle registrazioni da parte dei veterinari quando rilasciano prescrizioni veterinarie.

    12.   In deroga all’articolo 34, un medicinale veterinario classificato come soggetto a prescrizione veterinaria ai sensi di tale articolo può essere somministrato personalmente da un veterinario in assenza di una prescrizione veterinaria, salvo quanto diversamente disposto dalle disposizioni nazionali applicabili. Il veterinario conserva le registrazioni di tale somministrazione personale secondo la legislazione nazionale pertinente.

    Sezione 3

    Impiego

    Articolo 106

    Impiego dei medicinali

    1.   I medicinali veterinari sono utilizzati conformemente ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    2.   L’impiego di medicinali veterinari ai sensi della presente sezione non pregiudica gli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 2016/429.

    3.   Gli Stati membri possono stabilire le procedure che ritengano necessarie per l’attuazione degli articoli da 110 a 114 e 116.

    4.   Gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, che un medicinale veterinario sia somministrato soltanto da un veterinario.

    5.   I medicinali veterinari immunologici inattivati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, sono impiegati sugli animali ivi indicati soltanto in circostanze eccezionali, secondo una prescrizione veterinaria e se non vi è alcun medicinale veterinario immunologico autorizzato per la specie animale di destinazione e l’indicazione in questione.

    6.   La Commissione adotta atti delegati, ai sensi dell’articolo 147, al fine di integrare il presente articolo, se del caso, che definisce norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficace dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per la somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati, per esempio un medicinale veterinario miscelato con acqua di abbeveraggio o un medicinale veterinario miscelato manualmente con il mangime e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione tiene conto del parere scientifico dell’Agenzia.

    Articolo 107

    Impiego dei medicinali antimicrobici

    1.   I medicinali antimicrobici non sono utilizzati in modo sistematico né impiegati per compensare un’igiene carente, pratiche zootecniche inadeguate o mancanza di cure, o ancora una cattiva gestione degli allevamenti.

    2.   I medicinali antimicrobici non sono impiegati negli animali allo scopo di promuoverne la crescita né di aumentarne la produttività.

    3.   I medicinali antimicrobici non sono utilizzati per profilassi se non in casi eccezionali, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze possono essere gravi.

    In tali casi, l’impiego di medicinali antibiotici per profilassi è limitato alla somministrazione esclusivamente a un singolo animale, alle condizioni stabilite nel primo comma.

    4.   I medicinali antimicrobici sono impiegati per metafilassi unicamente quando il rischio di diffusione di un’infezione o di una malattia infettiva nel gruppo di animali è elevato e non sono disponibili alternative adeguate. Gli Stati membri possono fornire orientamenti riguardo tali altre alternative adeguate e sostengono attivamente lo sviluppo e l’applicazione di orientamenti che promuovono la comprensione dei fattori di rischio associati alla metafilassi, indicando i criteri secondo i quali applicarla.

    5.   I medicinali contenenti gli antimicrobici designati di cui all’articolo 37, paragrafo 5, non sono utilizzati ai sensi degli articoli 112, 113 e 114.

    6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione e tenendo conto del parere scientifico dell’Agenzia, un elenco di antimicrobici che:

    a)

    non sono utilizzati ai sensi degli articoli 112, 113 e 114; o

    b)

    sono utilizzati ai sensi degli articoli 112, 113 e 114, soltanto a determinate condizioni.

    Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    i rischi per la salute pubblica o la sanità animale se l’antimicrobico è utilizzato ai sensi degli articoli 112, 113 e 114;

    b)

    il rischio per la salute pubblica o la sanità animale in caso di sviluppo di una resistenza agli antimicrobici;

    c)

    la disponibilità di altri trattamenti per gli animali;

    d)

    la disponibilità di altri trattamenti antimicrobici per l’uomo;

    e)

    l’impatto sull’acquacoltura e sull’allevamento se l’animale ammalato non riceve alcun trattamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    7.   Uno Stato membro può ulteriormente limitare o vietare l’impiego di determinati antimicrobici sugli animali nel proprio territorio se la somministrazione di tali antimicrobici agli animali è contraria all’attuazione di una politica nazionale sull’impiego prudente degli antimicrobici.

    8.   Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 7 devono essere proporzionate e giustificate.

    9.   Lo Stato membro informa la Commissione delle misure adottate sulla base del paragrafo 7.

    Articolo 108

    Conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti

    1.   I proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti, conservano registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria.

    2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 includono:

    a)

    la data della prima somministrazione del medicinale agli animali;

    b)

    la denominazione del medicinale;

    c)

    la quantità del medicinale somministrato;

    d)

    il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del fornitore;

    e)

    la prova dell’acquisizione dei medicinali che utilizzano;

    f)

    l’identificazione dell’animale o del gruppo di animali trattati;

    g)

    il nome e i contatti del veterinario che prescrive il medicinale, se pertinente;

    h)

    il tempo di attesa anche se pari a zero;

    i)

    la durata del trattamento;

    3.   Se le informazioni da registrare ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono già disponibili sulla copia della prescrizione veterinaria, in registrazioni tenute presso l’allevamento o, nel caso degli equini, nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4, non è necessario registrarle separatamente.

    4.   Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari per la conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti.

    5.   Le informazioni contenute in tali registrazioni restano a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni, ai sensi dell’articolo 123, per un periodo di almeno cinque anni.

    Articolo 109

    Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini

    1.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 147 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per applicare l’articolo 112, paragrafo 4, e l’articolo 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

    2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i modelli per l’inserimento delle informazioni necessarie per applicare l’articolo 112, paragrafo 4, e l’articolo 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 110

    Impiego di medicinali veterinari immunologici

    1.   Le autorità competenti possono vietare, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, il possesso, la vendita, la fornitura o l’impiego di medicinali veterinari immunologici sul proprio territorio o su parte di esso, qualora si verifiche almeno una delle seguenti condizioni:

    a)

    la somministrazione del medicinale agli animali può interferire con l’attuazione di un programma nazionale per la diagnosi, il controllo o l’eradicazione di una malattia animale;

    b)

    la somministrazione del medicinale agli animali può creare difficoltà per la certificazione dell’assenza di malattia in animali vivi o contaminazione di alimenti o di altri prodotti derivati da animali trattati;

    c)

    i ceppi di agenti patogeni nei confronti dei quali il medicinale dovrebbe conferire l’immunità sono sostanzialmente assenti, in termini di diffusione geografica, dal territorio in questione.

    2.   In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, del presente regolamento e in mancanza di un medicinale di cui all’articolo 116 del presente regolamento, nel caso di un focolaio di una malattia elencata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente di cui all’articolo 6 di tale regolamento, un’autorità competente può autorizzare l’impiego di un medicinale veterinario immunologico non autorizzato all’interno dell’Unione.

    3.   In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, del presente regolamento, se un medicinale veterinario immunologico è stato autorizzato ma non è più disponibile all’interno dell’Unione per una malattia non contemplata agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/429 ma già presente nell’Unione, un’autorità competente può consentire caso per caso, nell’interesse della salute e del benessere degli animali e della salute pubblica, l’impiego di un medicinale veterinario immunologico non autorizzato all’interno dell’Unione.

    4.   Qualora siano applicati i paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti ne informano la Commissione tempestivamente, indicando anche le condizioni imposte nell’attuazione di tali paragrafi.

    5.   Se un animale deve essere esportato verso un paese terzo ed è quindi soggetto a specifiche norme sanitarie vincolanti in tale paese terzo, un’autorità competente può permettere l’impiego, unicamente per l’animale in questione, di un medicinale veterinario immunologico che è privo di autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro interessato, ma è il cui impiego è autorizzato nel paese terzo in cui l’animale è esportato.

    Articolo 111

    Impiego di medicinali veterinari da parte di veterinari che prestano servizi in altri Stati membri

    1.   A un veterinario che presta servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito («Stato membro ospitante») è permesso di detenere e somministrare medicinali veterinari non autorizzati nello Stato membro ospitante ad animali o a gruppi di animali che ha in cura, nella quantità necessaria che non ecceda la quantità necessaria per il trattamento prescritto dal veterinario, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    il medicinale veterinario da somministrare agli animali è autorizzato all’immissione in commercio dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veterinario è stabilito o dalla Commissione;

    b)

    i medicinali veterinari in questione sono trasportati dal veterinario nella loro confezione originale;

    c)

    il veterinario segue la buona pratica veterinaria applicata nello Stato membro ospitante;

    d)

    il veterinario fissa il tempo di attesa specificato sull’etichettatura o sul foglietto illustrativo del medicinale veterinario utilizzato;

    e)

    il veterinario non vende al dettaglio alcun medicinale veterinario a un proprietario o detentore di animali trattati nello Stato membro ospitante, a meno che ciò sia permesso dalle norme dello Stato membro ospitante.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali veterinari immunologici, tranne nel caso di tossine e sieri.

    Articolo 112

    Impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in specie animali non destinate alla produzione di alimenti

    1.   In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale:

    a)

    un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione;

    b)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004;

    c)

    in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.

    2.   A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione.

    3.   Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali.

    4.   Il presente articolo si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della specie equina, a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

    5.   Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato.

    Articolo 113

    Impiego non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in specie animali terrestri destinate alla produzione di alimenti

    1.   In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale terrestre destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale:

    a)

    un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale terrestre destinata alla produzione di alimenti per la stessa indicazione o per un’altra indicazione;

    b)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato, ai sensi del presente regolamento, in una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per la stessa indicazione;

    c)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004; oppure

    d)

    in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.

    2.   A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale gli animali terrestri destinati alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione.

    3.   Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali.

    4.   Le sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale utilizzato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e degli atti adottati sulla base di quest’ultimo.

    5.   Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato.

    Articolo 114

    Impiego di medicinali per specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti

    1.   In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie acquatica destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale gli animali in questione con i seguenti medicinali:

    a)

    un medicinale veterinario autorizzato, ai sensi del presente regolamento, nello Stato membro coinvolto o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa o in un’altra specie acquatica destinata alla produzione di alimenti e per la stessa indicazione o per un’altra indicazione;

    b)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale veterinario autorizzato, ai sensi del presente regolamento, nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego in una specie terrestre destinata alla produzione di alimenti e contenente una sostanza indicata nell’elenco stabilito ai sensi del paragrafo 3;

    c)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 e contenente una sostanza indicata nell’elenco stabilito ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo; oppure

    d)

    in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.

    2.   In deroga alle lettere b) e c) del paragrafo 1, e fino all’adozione dell’elenco di cui al paragrafo 3, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e in particolare al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale gli animali di una specie acquatica destinati alla produzione di alimenti in un particolare allevamento con il seguente medicinale:

    a)

    un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego in una specie animale terrestre destinata alla produzione di alimenti;

    b)

    in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

    3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, al massimo entro cinque anni a decorrere dal 28 gennaio 2022, un elenco di sostanze impiegate nei medicinali veterinari autorizzati nell’Unione per l’impiego in specie animali terrestri destinate alla produzione di alimenti o di sostanze contenute in un medicinale per uso umano autorizzato nell’Unione ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, che possono essere impiegate in specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    La Commissione, nell’adottare tali atti di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    i rischi per l’ambiente, se le specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti sono trattate con tali sostanze;

    b)

    l’impatto sulla salute pubblica e sulla sanità animale, se alle specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti interessate non possa essere somministrato un antimicrobico elencato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 6;

    c)

    la disponibilità o la mancanza di disponibilità di altri medicinali, terapie o misure per la prevenzione o il trattamento di malattie o di determinate indicazioni delle specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti.

    4.   A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui ai paragrafi 1 e 2, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale le specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie e la stessa indicazione.

    5.   Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, conformemente alle disposizioni nazionali.

    6.   Le sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale utilizzato ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e degli atti adottati sulla base di quest’ultimo.

    7.   Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato.

    Articolo 115

    Tempo di attesa per i medicinali utilizzati in condizioni non previste dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio nelle specie animali destinate alla produzione di alimenti

    1.   Ai fini degli articoli 113 e 114, a meno che un medicinale utilizzato non abbia un tempo di attesa previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per le specie animali in questione, il veterinario fissa un tempo di attesa secondo i seguenti criteri:

    a)

    per le carni e le frattaglie di mammiferi destinati alla produzione di alimenti, pollame e selvaggina di penna di allevamento, il tempo di attesa non dev’essere inferiore a:

    i)

    il tempo di attesa più lungo previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per le carni e le frattaglie, moltiplicato per il fattore 1,5;

    ii)

    28 giorni se il medicinale non è autorizzato per gli animali destinati alla produzione di alimenti;

    iii)

    un giorno, se per il medicinale è previsto un tempo di attesa pari a zero e il prodotto è impiegato in una famiglia tassonomica diversa rispetto alle specie di destinazione autorizzate;

    b)

    per il latte proveniente da animali che producono latte per il consumo umano, il tempo di attesa non dev’essere inferiore a:

    i)

    il tempo di attesa più lungo per il latte tra quelli previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per ogni specie animale, moltiplicato per il fattore 1,5;

    ii)

    7 giorni se il medicinale non è autorizzato per gli animali che producono latte per il consumo umano;

    iii)

    un giorno, se per il medicinale è previsto un tempo di attesa pari a zero;

    c)

    per le uova di animali che producono uova per il consumo umano, un periodo non inferiore a:

    i)

    il tempo di attesa più lungo per le uova tra quelli previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per ogni specie animale, moltiplicato per il fattore 1,5;

    ii)

    10 giorni, se il medicinale non è autorizzato per gli animali che producono uova per il consumo umano;

    d)

    per le specie acquatiche la cui carne è destinata al consumo umano, il tempo di attesa non dev’essere inferiore a:

    i)

    il tempo di attesa più lungo per una delle specie acquatiche indicate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, moltiplicato per il fattore 1,5 ed espresso in gradi-giorni;

    ii)

    se il medicinale è autorizzato per le specie animali terrestri destinate alla produzione di alimenti, il tempo di attesa più lungo per ogni specie animale destinata alla produzione di alimenti indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, moltiplicato per il fattore 50 ed espresso in gradi-giorni, e comunque non superiore a 500 gradi-giorni;

    iii)

    500 gradi-giorni, se il medicinale non è autorizzato per le specie destinato alla produzione di alimenti;

    iv)

    25 gradi-giorni, se il periodo massimo di attesa per ogni specie animale è pari a zero.

    2.   Se il risultato del calcolo del tempo di attesa effettuato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera b), punto i), lettera c), punto i), e lettera d), punti i) e ii), è espresso in una frazione di giorni, il tempo di attesa è arrotondato al numero di giorni più vicino.

    3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 147 al fine di modificare il presente articolo mediante la modifica delle regole di cui ai paragrafi 1 e 4 alla luce di nuovi dati scientifici.

    4.   Per le api, il veterinario determina il tempo di attesa appropriato valutando caso per caso la situazione specifica dei singoli alveari e, in particolare, il rischio della presenza di residui nel miele o in altri alimenti derivanti dagli alveari destinati al consumo umano.

    5.   In deroga all’articolo 113, paragrafi 1 e 4, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco di sostanze che sono essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa è di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 116

    Situazione sanitaria

    In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, un’autorità competente può autorizzare l’impiego sul proprio territorio di medicinali veterinari non autorizzati in tale Stato membro, qualora la situazione in materia di salute pubblica o sanità animale lo richieda e l’immissione in commercio di tali medicinali veterinari sia autorizzata in un altro Stato membro.

    Articolo 117

    Raccolta e smaltimento di rifiuti di medicinali veterinari

    Gli Stati membri provvedono affinché siano adottati sistemi idonei per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di medicinali veterinari.

    Articolo 118

    Animali o prodotti di origine animale importati nell’Unione

    1.   L’articolo 107, paragrafo 2, si applica per analogia agli operatori in paesi terzi e che non utilizzano gli antimicrobici individuati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 5, relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da detti paesi terzi nell’Unione.

    2.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 147 al fine di integrare il presente articolo fornendo le regole dettagliate necessarie all’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

    Sezione 4

    Pubblicità

    Articolo 119

    Pubblicità dei medicinali veterinari

    1.   Solo i medicinali veterinari autorizzati o registrati in uno Stato membro possono essere pubblicizzati in tale Stato membro, salvo diversa decisione dell’autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

    2.   La pubblicità di un medicinale veterinario indica in modo chiaro che essa intende promuovere la fornitura, la vendita, la prescrizione, la distribuzione o l’impiego del medicinale veterinario.

    3.   La pubblicità non è formulata in modo tale da indurre a pensare che il medicinale veterinario sia un mangime o un biocida.

    4.   La pubblicità è conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario pubblicizzato.

    5.   La pubblicità non contiene informazioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbero essere ingannevoli o indurre a un uso scorretto del medicinale veterinario.

    6.   La pubblicità promuove un uso responsabile del medicinale veterinario presentandolo in maniera oggettiva e senza esagerarne le proprietà.

    7.   La sospensione di un’autorizzazione all’immissione in commercio comporta l’esclusione, per l’intera durata della stessa, di qualsivoglia pubblicità del medicinale veterinario nello Stato membro in cui si applica la sospensione.

    8.   I medicinali veterinari non sono distribuiti per fini promozionali, se non in campioni di piccole quantità.

    9.   I medicinali veterinari antimicrobici non sono distribuiti per fini promozionali, né sotto forma di campioni né in qualsiasi altra forma.

    10.   I campioni di cui al paragrafo 8 sono opportunamente dotati di etichetta recante indicazioni circa la loro natura di campioni e sono forniti direttamente ai veterinari o ad altre persone autorizzate a distribuire tali medicinali veterinari nel corso di eventi sponsorizzati oppure da parte di rappresentanti commerciali durante le loro visite.

    Articolo 120

    Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria

    1.   La pubblicità dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 è consentita esclusivamente quando effettuata alle persone seguenti:

    a)

    veterinari;

    b)

    persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi delle disposizioni nazionali.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ha facoltà di consentire la pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34, rivolta ad allevatori professionisti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la pubblicità è limitata ai medicinali veterinari immunologici;

    b)

    la pubblicità invita esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, è fatto divieto di pubblicizzare medicinali veterinari immunologici inattivati fabbricati con patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali in un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica.

    Articolo 121

    Promozione di medicinali utilizzati negli animali

    1.   All’atto di promuovere medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o fornirli ai sensi del presente regolamento, non è consentito fornire, offrire o promettere loro qualsivoglia dono, vantaggio pecuniario o compensi in natura, a meno che essi siano di valore trascurabile e pertinenti alla pratica di prescrizione o fornitura dei medicinali.

    2.   Le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali di cui al paragrafo 1 non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato ai sensi dello stesso.

    3.   Il paragrafo 1 non preclude la possibilità di fornire ospitalità, direttamente o indirettamente, nel corso di eventi a fini di carattere strettamente professionale e scientifico. Tale ospitalità è sempre strettamente limitata agli scopi principali dell’evento.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 fanno salve le misure o le pratiche commerciali esistenti negli Stati membri in materia di prezzi, utili e sconti.

    Articolo 122

    Attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità

    Gli Stati membri possono stabilire le procedure che ritengono necessarie per l’attuazione degli articoli 119, 120 e 121.

    CAPO VIII

    ISPEZIONI E CONTROLLI

    Articolo 123

    Controlli

    1.   Le autorità competenti effettuano controlli sulle seguenti persone:

    a)

    fabbricanti e importatori di medicinali veterinari e sostanze attive;

    b)

    distributori di sostanze attive;

    c)

    titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio;

    d)

    titolari di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso;

    e)

    rivenditori al dettaglio;

    f)

    proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti;

    g)

    veterinari;

    h)

    titolari di registrazioni di medicinali veterinari omeopatici;

    i)

    titolari di medicinali veterinari di cui all’articolo 5, paragrafo 6; e

    j)

    qualsiasi altra persona soggetta agli obblighi ai sensi del presente regolamento.

    2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati regolarmente, in base al rischio, per verificare che le persone di cui al medesimo paragrafo rispettino il regolamento.

    3.   I controlli in base al rischio di cui al paragrafo 2 sono effettuati dalle autorità competenti tenendo conto almeno di quanto segue:

    a)

    i rischi intrinseci associati alle attività delle persone di cui al paragrafo 1 e alla sede delle loro attività;

    b)

    risultati dei controlli precedenti effettuati sulle persone di cui al paragrafo 1 e le loro precedenti conformità;

    c)

    qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità;

    d)

    l’impatto potenziale della non conformità sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul benessere degli animali e sull’ambiente.

    4.   I controlli possono essere effettuati anche su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro, della Commissione o dell’Agenzia.

    5.   I controlli sono eseguiti da rappresentanti dell’autorità competente.

    6.   Le ispezioni possono essere eseguite nell’ambito dei controlli e possono avvenire senza preavviso. Nel corso di tali ispezioni, i rappresentanti di un’autorità competente hanno il potere almeno di:

    a)

    ispezionare i locali, gli impianti, i mezzi di trasporto, le registrazioni, i documenti e i sistemi correlati agli obiettivi dell’ispezione;

    b)

    ispezionare e prelevare campioni al fine di sottoporli a un’analisi indipendente effettuata da un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;

    c)

    documentare ogni evidenza ritenuta da essi necessaria;

    d)

    eseguire gli stessi controlli su qualsiasi soggetto che svolga le attività di cui al presente regolamento, con le persone di cui al paragrafo 1, per loro conto o a loro nome.

    7.   I rappresentanti delle autorità competenti conservano registrazioni di ogni controllo effettuato e, ove necessario, redigono una relazione. La persona di cui al paragrafo 1 è tempestivamente informata per iscritto dall’autorità competente in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato dai controlli e ha la possibilità di presentare osservazioni entro un termine stabilito dall’autorità competente.

    8.   Le autorità competenti predispongono procedure o modalità per garantire che il personale che esegue i controlli sia esente da qualsivoglia conflitto di interessi.

    Articolo 124

    Audit della Commissione

    La Commissione può sottoporre le autorità competenti degli Stati membri ad audit allo scopo di confermare l’adeguatezza dei controlli eseguiti da tali autorità competenti. Tali audit sono coordinati con lo Stato membro interessato e sono eseguiti in modo da evitare inutili oneri amministrativi.

    Dopo ciascun audit, la Commissione redige una relazione contenente, se del caso, raccomandazioni allo Stato membro interessato. La Commissione trasmette la proposta di relazione all’autorità competente per eventuali osservazioni e tiene conto di queste ultime nel redigere la relazione finale. La relazione finale e le osservazioni sono pubblicate dalla Commissione.

    Articolo 125

    Certificato di idoneità

    Per verificare se i dati presentati per ottenere un certificato di idoneità sono conformi alle monografie della farmacopea europea, l’organo di standardizzazione delle nomenclature e norme di qualità, nell’ambito della convenzione relativa all’elaborazione di una farmacopea europea accettata dalla decisione 94/358/CE del Consiglio (27) (Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute), può invitare la Commissione o l’Agenzia a chiedere un’ispezione da parte di un’autorità competente, se il materiale di partenza in questione è oggetto di una monografia della farmacopea europea.

    Articolo 126

    Norme specifiche sulle ispezioni di farmacovigilanza

    1.   Le autorità competenti e l’Agenzia garantiscono che tutti i fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza dell’Unione siano controllati regolarmente e che i sistemi di farmacovigilanza siano applicati correttamente.

    2.   L’Agenzia coordina e le autorità competenti eseguono le ispezioni dei sistemi di farmacovigilanza dei medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell’articolo 44.

    3.   Le autorità competenti eseguono le ispezioni dei sistemi di farmacovigilanza dei medicinali veterinari autorizzati ai sensi degli articoli 47, 49, 52 e 53.

    4.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano i fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza effettuano i controlli di tali fascicoli.

    5.   Nonostante quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo e ai sensi dell’articolo 80, un’autorità competente può aderire a iniziative di condivisione del lavoro e delegare responsabilità ad altre autorità competenti onde evitare la duplicazione delle ispezioni dei sistemi di farmacovigilanza.

    6.   I risultati delle ispezioni di farmacovigilanza sono registrati nella banca dati di farmacovigilanza di cui all’articolo 74.

    Articolo 127

    Prova della qualità dei medicinali veterinari

    1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha a disposizione i risultati delle prove di controllo sul medicinale veterinario o sui costituenti e sui prodotti intermedi del processo di fabbricazione, ottenuti con metodi stabiliti nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

    2.   Se un’autorità competente constata che un lotto di un medicinale veterinario non è conforme alla relazione di controllo del fabbricante o alle specifiche previste nell’autorizzazione all’immissione in commercio, essa adotta le necessarie misure nei confronti del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del fabbricante e ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il medicinale veterinario è autorizzato, e l’Agenzia, qualora il medicinale veterinario sia autorizzato con procedura centralizzata.

    Articolo 128

    Prova delle specifiche di qualità dei medicinali veterinari immunologici

    1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 127, paragrafo 1, le autorità competenti possono chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari immunologici di presentare le copie di tutte le relazioni di controllo firmate dalla persona qualificata ai sensi dell’articolo 97.

    2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari immunologici garantisce la conservazione di un numero adeguato di campioni rappresentativi di ciascun lotto di medicinali veterinari, almeno fino alla data di scadenza e li fornisce immediatamente alle autorità competenti in caso di richiesta.

    3.   Se necessario per motivi di salute umana o sanità animale, un’autorità competente può chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario immunologico di sottoporre campioni dei lotti del prodotto sfuso o del medicinale veterinario immunologico al controllo di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali prima che sia immesso sul mercato.

    4.   Su richiesta di un’autorità competente, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce immediatamente i campioni di cui al paragrafo 2, insieme alle relazioni di controllo di cui al paragrafo 1, ai fini delle prove di controllo. L’autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il medicinale veterinario immunologico è autorizzato, nonché la Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute e l’Agenzia, qualora il medicinale veterinario sia autorizzato con procedura centralizzata, in merito alla sua intenzione di controllare i lotti dei medicinali veterinari immunologici.

    5.   In base alle relazioni di controllo di cui al presente capo, il laboratorio responsabile del controllo ripete, sui campioni forniti, tutte le prove eseguite dal fabbricante sul medicinale veterinario immunologico finito, conformemente alle specifiche fissate nel relativo fascicolo per l’autorizzazione all’immissione in commercio.

    6.   L’elenco delle prove che devono essere ripetute dal laboratorio responsabile del controllo è ridotto a prove giustificate, a condizione che tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati, e se necessario la Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute, siano d’accordo riguardo a tale restrizione.

    Per i medicinali veterinari immunologici autorizzati mediante procedura centralizzata, l’elenco delle prove che il laboratorio di controllo deve ripetere può essere ridotto solo con il consenso dell’Agenzia.

    7.   Le autorità competenti accettano i risultati delle prove di cui al paragrafo 5.

    8.   Le autorità competenti provvedono affinché tale controllo sia completato entro 60 giorni dal ricevimento dei campioni e delle relazioni di controllo, salvo il caso in cui la Commissione sia informata della necessità di un periodo più lungo per eseguire le prove.

    9.   L’autorità competente notifica entro lo stesso termine i risultati delle prove alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, alla Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, se del caso, al fabbricante.

    10.   L’autorità competente verifica se i processi di fabbricazione utilizzati per la produzione di medicinali veterinari immunologici sono convalidati e se è assicurata l’omogeneità tra lotti.

    CAPO IX

    RESTRIZIONI E SANZIONI

    Articolo 129

    Restrizioni temporanee per motivi di sicurezza

    1.   Nel caso di un rischio per la salute pubblica, per la sanità animale o per l’ambiente che richieda un’azione urgente, l’autorità competente e la Commissione, in caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, possono imporre restrizioni temporanee per motivi di sicurezza al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e alle altre persone soggette a obblighi ai sensi del presente regolamento. Tali restrizioni temporanee per motivi di sicurezza possono comprendere:

    a)

    limitazioni alla fornitura del medicinale veterinario imposte su richiesta dell’autorità competente e, nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, su richiesta della Commissione all’autorità competente;

    b)

    limitazioni all’uso del medicinale veterinario imposte su richiesta dell’autorità competente e, nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, su richiesta della Commissione all’autorità competente;

    c)

    sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’autorità competente che l’ha rilasciata e, nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, da parte della Commissione.

    2.   L’autorità competente interessata informa le altre autorità competenti e la Commissione, al più tardi entro il giorno lavorativo seguente, circa l’imposizione di qualsiasi restrizione temporanea per motivi di sicurezza. Nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedura centralizzata, la Commissione informa entro lo stesso termine le autorità competenti in merito all’imposizione di eventuali restrizioni temporanee per motivi di sicurezza.

    3.   Le autorità competenti e la Commissione possono, al momento dell’imposizione delle restrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sottoporre la questione all’Agenzia ai sensi dell’articolo 82.

    4.   Se del caso, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta una domanda di variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 62.

    Articolo 130

    Sospensione, revoca o variazione dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio

    1.   L’autorità competente o la Commissione, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedura centralizzata, sospende o revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio, oppure chiede al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare una domanda di variazione dei termini dell’autorizzazione qualora il rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario non sia più positivo oppure risulti inadeguato per garantire la sicurezza degli alimenti.

    2.   L’autorità competente o la Commissione, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedura centralizzata, revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio qualora il titolare della stessa non soddisfi più il requisito di stabilimento nell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

    3.   L’autorità competente o la Commissione, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedura centralizzata, può sospendere o revocare l’autorizzazione all’immissione in commercio o chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare una domanda di variazione dei termini dell’autorizzazione, ove opportuno, per uno o più dei seguenti motivi:

    a)

    il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 58;

    b)

    il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 127;

    c)

    il sistema di farmacovigilanza predisposto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, è inadeguato;

    d)

    il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 77;

    e)

    la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza non adempie ai propri compiti di cui all’articolo 78.

    4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate mediante procedura centralizzata, prima di intervenire la Commissione chiede, se del caso, il parere dell’Agenzia entro un termine che stabilisce in considerazione dell’urgenza della questione, per esaminare i motivi di cui ai suddetti paragrafi. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale veterinario è invitato a fornire spiegazioni orali o scritte entro un termine stabilito dalla Commissione.

    A seguito di un parere dell’Agenzia, la Commissione adotta, se necessario, misure provvisorie da attuare immediatamente. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione definitiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    5.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 131

    Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso

    1.   In caso di non conformità ai requisiti di cui all’articolo 101, paragrafo 3, l’autorità competente sospende o revoca l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali veterinari.

    2.   In caso di non conformità ai requisiti prescritti di cui all’articolo 101, a eccezione del paragrafo 3, l’autorità competente può, fatta salva qualsiasi altra misura appropriata prevista dalla legislazione nazionale, adottare una o più delle seguenti misure:

    a)

    sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso;

    b)

    sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari.

    c)

    revocare l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari.

    Articolo 132

    Eliminazione di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso

    In caso di non conformità ai requisiti di cui all’articolo 95 da parte di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive, l’autorità competente provvede a rimuovere, temporaneamente o definitivamente, detti importatori, fabbricanti e distributori dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso.

    Articolo 133

    Sospensione o revoca delle autorizzazioni alla fabbricazione

    In caso di non conformità ai requisiti di cui all’articolo 93, l’autorità competente, fatta salva qualsiasi altra misura ai sensi della legislazione nazionale, adotta una o più delle seguenti misure:

    a)

    sospende la fabbricazione di medicinali veterinari;

    b)

    sospende le importazioni di medicinali veterinari da paesi terzi;

    c)

    sospende o revoca l’autorizzazione alla fabbricazione per una o più forme farmaceutiche;

    d)

    sospende o revoca l’autorizzazione alla fabbricazione di una o più attività in uno o più siti di fabbricazione.

    Articolo 134

    Divieto di fornitura di medicinali veterinari.

    1.   In presenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l’ambiente, l’autorità competente o, nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, la Commissione vieta la fornitura di un medicinale veterinario e impone al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o ai fornitori di interrompere la fornitura o ritirare il medicinale veterinario dal mercato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

    a)

    il rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario non è più positivo;

    b)

    la composizione qualitativa o quantitativa del medicinale veterinario è diversa da quella indicata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 35;

    c)

    il tempo di attesa raccomandato è insufficiente a garantire la sicurezza alimentare;

    d)

    le prove di controllo di cui all’articolo 127, paragrafo 1, non sono state effettuate; o

    e)

    l’etichettatura scorretta può comportare un grave rischio per la salute pubblica o la sanità animale.

    2.   Le autorità competenti o la Commissione possono limitare il divieto di fornitura e il ritiro dal mercato ai soli lotti di fabbricazione del medicinale veterinario interessato che sono oggetto di contestazione.

    Articolo 135

    Sanzioni imposte dagli Stati membri

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 gennaio 2022, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

    2.   Le autorità competenti provvedono alla pubblicazione delle informazioni riguardanti il tipo e il numero di casi per i quali sono state imposte le sanzioni pecuniarie, tenendo conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei propri segreti commerciali.

    3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’avvio di eventuali procedure legali nei confronti dei titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, per violazione del presente regolamento.

    Articolo 136

    Sanzioni pecuniarie imposte dalla Commissione ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata

    1.   La Commissione può imporre sanzioni pecuniarie, sotto forma di ammende o penalità di mora, ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata rilasciate ai sensi del presente regolamento se questi non adempiono agli obblighi stabiliti nell’allegato III per tali autorizzazioni.

    2.   Nella misura in cui ciò sia specificamente previsto negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera b), la Commissione può imporre le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 anche a un’entità giuridica o a entità giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, qualora tali entità facciano parte dello stesso soggetto economico del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e:

    a)

    abbiano esercitato un’influenza decisiva sul titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; o

    b)

    siano state coinvolte nell’inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o abbiano omesso di ovviare a tali inadempimenti.

    3.   Qualora l’Agenzia o un’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non abbia adempiuto uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, può chiedere alla Commissione di svolgere indagini al fine di stabilire se imporre sanzioni pecuniarie ai sensi di detto paragrafo.

    4.   Per stabilire se imporre una sanzione pecuniaria e per determinarne l’ammontare, la Commissione è guidata dai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività e tiene conto, se del caso, della gravità e delle conseguenze dell’inadempimento di tali obblighi.

    5.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione prende altresì in considerazione:

    a)

    le eventuali procedure di infrazione avviate da uno Stato membro nei confronti del medesimo titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sulla base delle stesse motivazioni giuridiche e per gli stessi fatti; e

    b)

    le eventuali sanzioni, anche di carattere pecuniario, già imposte nei confronti del medesimo titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, sulla base delle stesse motivazioni giuridiche e per gli stessi fatti.

    6.   Se la Commissione constata che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non ha adempiuto, intenzionalmente o per negligenza, ai propri obblighi di cui al paragrafo 1, essa può decidere di imporre un’ammenda che non supera il 5 % del fatturato nell’Unione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, riferito all’esercizio contabile precedente la data di tale decisione.

    Se il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio continua a non adempiere ai propri obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una decisione che impone penalità di mora giornaliere che non superino il 2,5 % del fatturato medio giornaliero nell’Unione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, riferito all’esercizio contabile precedente la data di tale decisione.

    Le penalità di mora possono essere inflitte per un periodo che decorre dalla data di notifica della relativa decisione della Commissione per l’inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al paragrafo 1, fino al termine della violazione.

    7.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 147 al fine di integrare il presente regolamento, fissando:

    a)

    le procedure che devono essere applicate dalla Commissione per infliggere ammende o penalità di mora, comprese le norme relative all’avvio della procedura, i mezzi istruttori, i diritti della difesa, l’accesso al fascicolo, la rappresentanza legale e la riservatezza;

    b)

    ulteriori modalità dettagliate relative all’imposizione di sanzioni pecuniarie, da parte della Commissione, a entità giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

    c)

    norme relative alla durata della procedura e ai termini di prescrizione;

    d)

    elementi che la Commissione deve prendere in considerazione quando infligge ammende e penalità di mora e ne stabilisce l’importo, nonché le condizioni e le modalità di riscossione.

    8.   Nello svolgimento dell’indagine relativa all’inadempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può cooperare con le autorità nazionali competenti e basarsi sulle risorse fornite dall’Agenzia.

    9.   Se la Commissione adotta una decisione che impone una sanzione pecuniaria, essa pubblica un’esposizione sommaria dei fatti, includendo i nomi dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio coinvolti, l’importo e i motivi delle sanzioni pecuniarie imposte, prendendo in considerazione il legittimo interesse dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio alla protezione dei loro segreti commerciali.

    10.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni con cui la Commissione ha imposto sanzioni pecuniarie. La Corte di giustizia dell’Unione europea può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora imposta dalla Commissione.

    CAPO X

    RETE DI REGOLAMENTAZIONE

    Articolo 137

    Autorità competenti

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti che svolgono i compiti previsti dal presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal presente regolamento.

    3.   Le autorità competenti cooperano nell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento e a tal fine prestano un sostegno necessario e utile alle autorità competenti degli altri Stati membri. Le autorità competenti comunicano tra loro le informazioni pertinenti.

    4.   Su domanda motivata, le autorità competenti trasmettono immediatamente le registrazioni scritte di cui all’articolo 123 e le relazioni di controllo di cui all’articolo 127 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Articolo 138

    Parere scientifico per le organizzazioni internazionali per la sanità animale

    1.   L’Agenzia può emettere pareri scientifici, nell’ambito della cooperazione con le organizzazioni internazionali per la sanità animale, riguardo alla valutazione dei medicinali veterinari destinati esclusivamente ai mercati al di fuori dell’Unione. A tal fine, è presentata una domanda all’Agenzia ai sensi dell’articolo 8. L’Agenzia può formulare un parere scientifico dopo aver consultato l’organizzazione pertinente.

    2.   L’Agenzia stabilisce norme procedurali specifiche per l’attuazione del paragrafo 1.

    Articolo 139

    Comitato per i medicinali veterinari

    1.   All’interno dell’Agenzia è istituito un comitato per i medicinali veterinari («il comitato»).

    2.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del comitato, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici.

    3.   Il comitato può costituire gruppi di lavoro permanenti e temporanei. Il comitato può costituire gruppi consultivi scientifici per la valutazione di specifiche tipologie di medicinali veterinari, ai quali esso può delegare alcuni compiti associati alla formulazione dei pareri scientifici di cui all’articolo 141, paragrafo 1, lettera b).

    4.   Il comitato costituisce un gruppo di lavoro permanente il cui unico compito consiste nel fornire consulenze scientifiche alle imprese. Il direttore esecutivo, in collaborazione con il comitato, organizza le strutture amministrative e le procedure che consentono di prestare consulenza alle imprese, come previsto all’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare quelle relative allo sviluppo di medicinali veterinari per terapie innovative.

    5.   Il comitato costituisce un gruppo di lavoro permanente per la farmacovigilanza i cui compiti includono la valutazione di potenziali segnali di farmacovigilanza derivanti dal sistema di farmacovigilanza dell’Unione, la proposta di opzioni per la gestione del rischio di cui all’articolo 79 al comitato e al gruppo di coordinamento, nonché il coordinamento della comunicazione in materia di farmacovigilanza tra le autorità competenti e l’Agenzia.

    6.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento fissa in particolare:

    a)

    le procedure di nomina e di sostituzione del presidente;

    b)

    la nomina dei membri dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici, in base agli elenchi di esperti accreditati di cui all’articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 e le procedure di consultazione dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici;

    c)

    una procedura di adozione urgente di pareri, in particolare in relazione al presente regolamento relativi alla sorveglianza del mercato e alla farmacovigilanza.

    Il regolamento interno entra in vigore dopo aver ottenuto un parere favorevole dalla Commissione e dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

    7.   La segreteria dell’Agenzia fornisce al comitato un sostegno tecnico, scientifico e amministrativo e garantisce la coerenza e la qualità dei pareri del comitato e l’appropriato coordinamento tra il comitato e gli altri comitati dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 76/2004 e il gruppo di coordinamento.

    8.   I pareri del comitato sono accessibili al pubblico.

    Articolo 140

    Membri del comitato

    1.   Ciascuno Stato membro nomina, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, un membro titolare e un membro supplente del comitato per un mandato di tre anni rinnovabile. I membri supplenti rappresentano i membri titolari, votano in loro assenza e possono essere nominati come relatori.

    2.   I membri titolari e supplenti del comitato sono nominati in base alla loro competenza ed esperienza nel campo della valutazione scientifica dei medicinali veterinari, al fine di garantire qualifiche di altissimo livello e un’ampia gamma di competenze.

    3.   Uno Stato membro può delegare i propri compiti in seno al comitato a un altro Stato membro. Ciascuno Stato membro può rappresentare soltanto uno degli altri Stati membri.

    4.   Il comitato può cooptare un massimo di cinque membri supplementari scelti in base alla loro specifica competenza scientifica. Tali membri sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile, e non hanno supplenti.

    5.   Per la cooptazione di questi membri, il comitato verifica che i membri supplementari abbiano specifiche competenze scientifiche complementari. I membri cooptati vengono scelti tra gli esperti designati dagli Stati membri o dall’Agenzia.

    6.   Il comitato può nominare uno dei propri membri come relatore al fine di svolgere i propri compiti di cui all’articolo 141. Il comitato può altresì nominare un secondo membro quale correlatore.

    7.   I membri del comitato possono essere accompagnati da esperti in specifici settori scientifici o tecnici.

    8.   I membri del comitato e gli esperti responsabili della valutazione dei medicinali veterinari si basano sulla valutazione scientifica e sulle risorse a disposizione delle autorità competenti. Ciascuna autorità competente controlla e garantisce il livello scientifico e l’indipendenza della valutazione effettuata e apporta un contributo adeguato ai compiti del comitato, facilitando le attività dei membri del comitato e degli esperti nominati. A tal fine gli Stati membri forniscono ai membri e agli esperti da loro designati risorse scientifiche e tecniche adeguate.

    9.   Gli Stati membri si astengono dal dare ai membri del comitato e agli esperti istruzioni incompatibili con i compiti loro assegnati o con le funzioni del comitato e le responsabilità dell’Agenzia.

    Articolo 141

    Compiti del comitato

    1.   Il comitato ha i seguenti compiti:

    a)

    svolgere i compiti assegnatigli dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 726/2004;

    b)

    elaborare i pareri scientifici dell’Agenzia su questioni riguardanti la valutazione e l’impiego dei medicinali veterinari;

    c)

    elaborare pareri in merito a questioni scientifiche riguardanti la valutazione e l’impiego dei medicinali veterinari, su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia o della Commissione;

    d)

    elaborare i pareri dell’Agenzia su questioni concernenti l’ammissibilità delle domande presentate mediante procedura centralizzata e sul rilascio, la variazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata;

    e)

    tenere in debita considerazione tutte le richieste di parere scientifico degli Stati membri;

    f)

    fornire orientamenti su importanti questioni e problemi di carattere generale scientifico;

    g)

    emettere un parere scientifico, nell’ambito della cooperazione con l’organizzazione mondiale per la sanità animale, riguardo alla valutazione di determinati medicinali veterinari destinati esclusivamente a mercati al di fuori dell’Unione.

    h)

    fornire consulenza in merito ai limiti massimi accettabili di residui di medicinali veterinari e di biocidi impiegati nel settore zootecnico negli alimenti di origine animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009;

    i)

    fornire consulenza scientifica sull’impiego di antimicrobici e antiparassitari sugli animali al fine di limitare al massimo l’insorgenza di resistenze nell’Unione e, se del caso, aggiornare tale consulenza;

    j)

    fornire pareri scientifici oggettivi agli Stati membri sulle questioni sottoposte al comitato.

    2.   I membri del comitato assicurano un coordinamento appropriato tra i compiti dell’Agenzia e i lavori delle autorità competenti.

    3.   Nell’elaborare i pareri, il comitato si adopera per raggiungere un consenso scientifico. Se tale consenso non può essere ottenuto, il parere è costituito dalla posizione della maggioranza dei membri e dalle posizioni divergenti con relative motivazioni.

    4.   In caso di domanda di riesame di un parere, quando la normativa dell’Unione prevede questa possibilità, il comitato nomina un relatore diverso e, se necessario, un correlatore diverso da quelli nominati per il parere. La procedura di riesame può riguardare solo i punti del parere inizialmente individuati dal richiedente e può basarsi solo sui dati scientifici che erano disponibili al momento dell’adozione del parere da parte del comitato. Il richiedente può chiedere che nell’ambito del riesame il comitato consulti un gruppo consultivo scientifico.

    Articolo 142

    Gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari

    1.   È istituito il gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari («gruppo di coordinamento»).

    2.   L’Agenzia provvede alle funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento per fornire assistenza nello svolgimento delle procedure del gruppo di coordinamento e assicurare un collegamento appropriato tra tale gruppo, l’Agenzia e le autorità competenti.

    3.   Il gruppo di coordinamento stabilisce il proprio regolamento interno, che entra in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione. Tale regolamento interno è reso pubblico.

    4.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del gruppo di coordinamento.

    5.   Il gruppo di coordinamento coopera strettamente con le autorità competenti e l’Agenzia.

    Articolo 143

    Membri del gruppo di coordinamento

    1.   Il gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile. Gli Stati membri possono nominare un rappresentante supplente. I membri del gruppo di coordinamento possono farsi accompagnare da esperti.

    2.   Nell’adempimento dei propri compiti, i membri del gruppo di coordinamento e gli esperti si avvalgono delle risorse scientifiche e normative a disposizione delle loro autorità competenti, delle valutazioni scientifiche pertinenti e delle raccomandazioni del comitato. Ciascuna autorità competente controlla la qualità delle valutazioni effettuate dal suo rappresentante e lo assiste nelle sue attività.

    3.   I membri del gruppo di coordinamento si adoperano per raggiungere un consenso sulle questioni in discussione.

    Articolo 144

    Compiti del gruppo di coordinamento

    Il gruppo di coordinamento ha i seguenti compiti:

    a)

    esaminare questioni concernenti le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate;

    b)

    esaminare i pareri espressi dal gruppo di lavoro per la farmacovigilanza del comitato, riguardanti le misure di gestione del rischio in farmacovigilanza per i medicinali veterinari autorizzati negli Stati membri e formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, se necessario;

    c)

    esaminare questioni concernenti le variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri;

    d)

    fornire raccomandazioni agli Stati membri sulla possibilità di considerare un medicinale veterinario specifico o un gruppo di prodotti come un medicinale veterinario che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

    e)

    coordinare la selezione dell’autorità capofila responsabile della valutazione dei risultati del processo di gestione dei segnali di cui all’articolo 81, paragrafo 4;

    f)

    elaborare e pubblicare un elenco annuale dei medicinali veterinari di riferimento soggetti all’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3.

    CAPO XI

    DISPOSIZIONI COMUNI E PROCEDURALI

    Articolo 145

    Comitato permanente per i medicinali veterinari

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari («comitato permanente»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 146

    Modifiche dell’allegato II

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, per la modifica dell’allegato II al fine di adeguare i requisiti riguardanti la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia dei medicinali veterinari al progresso tecnico e scientifico.

    2.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 3, per la modifica dell’allegato II al fine di conseguire un sufficiente livello di dettaglio per garantire la certezza giuridica e l’armonizzazione come pure eventuali necessari aggiornamenti, evitando al contempo un’inutile discontinuità rispetto all’attuale allegato II, anche per quanto riguarda l’introduzione di requisiti specifici per i medicinali veterinari per terapie innovative. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene debitamente conto delle considerazioni in materia di sanità animale nonché salute pubblica e ambiente.

    Articolo 147

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 37, paragrafo 4, all’articolo 57, paragrafo 3, all’articolo 106, paragrafo 6, all’articolo 109, paragrafo 1, all’articolo 115, paragrafo 3, all’articolo 118, paragrafo 2, all’articolo 136, paragrafo 7, e all’articolo 146, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 gennaio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 146, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo a decorrere dal 27 gennaio 2019 fino al 28 gennaio 2022.

    4.   La delega di potere di cui all’articolo 37, paragrafo 4, all’articolo 57, paragrafo 3, all’articolo 106, paragrafo 6, all’articolo 109, paragrafo 1, all’articolo 115, paragrafo 3, all’articolo 118, paragrafo 2, all’articolo 136, paragrafo 7, e all’articolo 146, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    5.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    7.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 57, paragrafo 3, dell’articolo 106, paragrafo 6, dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’articolo 115, paragrafo 3, dell’articolo 118, paragrafo 2, dell’articolo 136, paragrafo 7, e dell’articolo 146, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 148

    Protezione dei dati

    1.   Gli Stati membri applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) per il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri ai sensi del presente regolamento.

    2.   Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione e dall’Agenzia, ai sensi del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

    CAPO XII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 149

    Abrogazione

    La direttiva 2001/82/CE è abrogata.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

    Articolo 150

    Relazione con altri atti dell’Unione

    1.   Nessun elemento del presente regolamento si intende tale da pregiudicare le disposizioni della direttiva 96/22/CE.

    2.   Il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione (30) non si applica ai medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    3.   Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione (31) non si applica ai medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 151

    Domande già presentate

    1.   Le procedure concernenti le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari o di variazioni che sono state validate ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 prima del 28 gennaio 2022 sono concluse ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004.

    2.   Le procedure concernenti le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari validate ai sensi della direttiva 2001/82/CE prima del 28 gennaio 2022 sono concluse ai sensi di tale direttiva.

    3.   Le procedure avviate in base agli articoli 33, 34, 35, 39, 40 e 78 della direttiva 2001/82/CE prima del 28 gennaio 2022 sono concluse ai sensi di tale direttiva.

    Articolo 152

    Medicinali veterinari, autorizzazioni all’immissione in commercio e registrazioni esistenti

    1.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari e le registrazioni dei medicinali veterinari omeopatici concesse ai sensi della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 prima del 28 gennaio 2022 si considerano emesse ai sensi del presente regolamento e sono, in quanto tali, soggette alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

    Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari che contengono antimicrobici che sono stati riservati al trattamento per uso umano ai sensi degli atti di esecuzione di cui all’articolo 37, paragrafo 5.

    2.   I medicinali veterinari immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 possono continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027, anche se non conformi allo stesso.

    3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i periodi di protezione di cui all’articolo 39 non si applicano ai medicinali veterinari di riferimento per cui è stata rilasciata un’autorizzazione prima del 28 gennaio 2022 e si applicano invece, in tale contesto, le corrispondenti disposizioni degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 153

    Disposizioni transitorie riguardanti atti delegati e atti di esecuzione

    1.   Gli atti delegati di cui all’articolo 118, paragrafo 2, e gli atti di esecuzione di cui all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 57, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafo 6, all’articolo 95, paragrafo 8, all’articolo 99, paragrafo 6, e all’articolo 104, paragrafo 7, sono adottati prima del 28 gennaio 2022. Tali atti delegati e atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.

    2.   Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 37, paragrafo 4, almeno entro il 27 settembre 2021. Tali atti delegati si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.

    3.   Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 57, paragrafo 3, e all’articolo 146, paragrafo 2, e gli atti di esecuzione di cui all’articolo 55, paragrafo 3, e all’articolo 60, paragrafo 1, almeno a decorrere dal 27 gennaio 2021. Tali atti delegati e di esecuzione si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.

    4.   Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 109, paragrafo 1, e gli atti di esecuzione di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 93, paragrafo 2, all’articolo 109, paragrafo 2, e all’articolo 115, paragrafo 5, al più tardi a decorrere dal 29 gennaio 2025. Tali atti delegati e di esecuzione si applicano non prima del 28 gennaio 2022.

    5.   Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento a decorrere dal 27 gennaio 2019. Tali atti delegati e di esecuzione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.

    Quando adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente articolo, la Commissione concede un tempo sufficiente tra la loro adozione e la loro data di applicazione.

    Articolo 154

    Istituzione della banca dati di farmacovigilanza e della banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso

    Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, l’Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, assicura, ai sensi rispettivamente degli articoli 74 e 91, l’istituzione della banca dati di farmacovigilanza e della banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso al più tardi entro il 28 gennaio 2022.

    Articolo 155

    Contributo iniziale alla banca dati dei medicinali da parte delle autorità competenti

    Al più tardi entro il 28 gennaio 2022, le autorità competenti comunicano all’Agenzia per via elettronica le informazioni su tutti i medicinali veterinari attualmente autorizzati nel loro Stato membro, utilizzando il formato di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera a.

    Articolo 156

    Riesame delle norme per la valutazione del rischio ambientale

    Entro il 28 gennaio 2022, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su uno studio di fattibilità relativo sia a un riesame delle sostanze attive («monografie») sia ad altre possibili alternative per la valutazione del rischio ambientale dei medicinali veterinari, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

    Articolo 157

    Relazione della Commissione sui prodotti vegetali tradizionali utilizzati per trattare gli animali

    Entro il 29 gennaio 2027, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai prodotti vegetali tradizionali utilizzati per trattare gli animali, all’interno dell’Unione. Se del caso, la Commissione elabora una proposta legislativa al fine di introdurre un sistema semplificato per la registrazione dei prodotti vegetali tradizionali utilizzati per trattare gli animali.

    Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione in merito a tali prodotti vegetali tradizionali all’interno del proprio territorio.

    Articolo 158

    Riesame delle misure concernenti gli animali appartenenti alla specie equina

    Entro il 29 gennaio 2025, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla propria valutazione della situazione relativa al trattamento, con medicinali, degli animali appartenenti alla specie equina e alla loro esclusione dalla catena alimentare, tenendo anche in considerazione le importazioni da paesi terzi di animali appartenenti alla specie equina. Tale relazione deve essere corredata da azioni adeguate da parte della Commissione che tengano conto in particolare della salute pubblica, del benessere degli animali, dei rischi di frode e della parità di condizioni con i paesi terzi.

    Articolo 159

    Disposizioni transitorie riguardanti alcuni certificati di buona pratica di fabbricazione

    Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, gli obblighi relativi ai certificati di buona pratica di fabbricazione per medicinali veterinari immunologici inattivati fabbricati da patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali di un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica, si applicano solo a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono misure specifiche in materia di buona pratica di fabbricazione per tali medicinali veterinari di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

    Articolo 160

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, l’11 dicembre 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BOGNER-STRAUSS


    (1)  GU C 242 del 23.7.2015, pag. 54.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2018.

    (3)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

    (7)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (9)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (10)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (11)  Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

    (12)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (13)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

    (14)  Direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 10).

    (15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (17)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

    (18)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

    (19)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

    (20)  Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

    (21)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (22)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

    (23)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

    (24)  Decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26).

    (25)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

    (26)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

    (27)  Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità europea, della convenzione relativa all’elaborazione di una farmacopea europea (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 17).

    (28)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (29)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (30)  Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

    (31)  Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).


    ALLEGATO I

    INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

    1.

    Base giuridica per la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.

    2.

    Richiedente

    2.1.

    Nome o ragione sociale nonché domicilio o sede sociale del richiedente

    2.2.

    Nome o ragione sociale nonché domicilio o sede sociale del/i fabbricante/i o importatore/i del medicinale veterinario finito e nome o ragione sociale nonché domicilio o sede sociale del/i fabbricante/i della/e sostanza/e attiva/e

    2.3.

    Nome e indirizzo dei siti coinvolti nelle diverse fasi di fabbricazione, importazione, controllo e rilascio dei lotti

    3.

    Identificazione del medicinale veterinario

    3.1.

    Denominazione del medicinale veterinario e codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet)

    3.2.

    Sostanza/e attiva/e e, se del caso, diluente/i

    3.3.

    Dosaggio o, nel caso dei medicinali veterinari immunologici, attività biologica, efficacia o titolo

    3.4.

    Forma farmaceutica

    3.5.

    Via di somministrazione

    3.6.

    Specie di destinazione

    4.

    Informazioni sulla fabbricazione e sulla farmacovigilanza

    4.1.

    Prova dell’esistenza di un’autorizzazione alla fabbricazione o di un certificato di buona pratica di fabbricazione

    4.2.

    Numero di riferimento del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

    5.

    Informazioni sul medicinale veterinario

    5.1.

    Proposta di riassunto delle caratteristiche del prodotto redatta ai sensi dell’articolo 35

    5.2.

    Descrizione della presentazione finale del medicinale veterinario, compresi il confezionamento e l’etichettatura

    5.3.

    Proposta di testo con le informazioni che saranno fornite sul confezionamento primario ed esterno e sul foglietto illustrativo ai sensi degli articoli da 10 a 16

    6.

    Altre informazioni

    6.1.

    L’elenco dei paesi in cui è stata rilasciata o revocata un’autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale veterinario

    6.2.

    Le copie di tutti i riassunti delle caratteristiche del prodotto previste nei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri

    6.3.

    L’elenco dei paesi in cui è stata presentata o negata una domanda

    6.4.

    L’elenco degli Stati membri in cui il medicinale veterinario sarà immesso sul mercato

    6.5.

    Le relazioni critiche di esperti sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale veterinario.

    ALLEGATO II

    REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA B) (*1)

    INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI

    1.

    Le informazioni e i documenti allegati alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi degli articoli da 12 a 13 quinquies, devono essere presentati conformemente a quanto stabilito in questo allegato e devono attenersi alla guida pubblicata dalla Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell’Unione europea», volume 6 B, guida ad uso dei richiedenti, medicinali veterinari, presentazione e contenuto del dossier.

    2.

    Al momento di preparare il dossier di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, i richiedenti devono tener conto anche dello stato attuale delle conoscenze circa i medicinali veterinari e gli orientamenti scientifici riguardo alla qualità, all’innocuità e all’efficacia dei medicinali veterinari pubblicati dall’Agenzia europea per i medicinali (Agenzia), nonché di altri orientamenti comunitari farmaceutici pubblicati dalla Commissione in vari volumi della raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell’Unione europea».

    3.

    Per quanto riguarda i medicinali veterinari diversi dai medicinali veterinari ad azione immunologica, sono applicabili tutte le monografie pertinenti, incluse le monografie generali e i capitoli generali della Farmacopea europea per quanto riguarda la parte (farmaceutica) del dossier relativo alla qualità (prove fisico-chimiche, biologiche e microbiologiche). Per i medicinali veterinari ad azione immunologica, per quanto attiene alle parti di qualità, sicurezza ed efficacia del dossier, si applicano tutte le monografie, comprese quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea.

    4.

    Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai requisiti della direttiva 91/412/CEE della Commissione (1), che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) dei medicinali veterinari, pubblicati dalla Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell’Unione europea», volume 4.

    5.

    La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei medicinali veterinari in questione, siano esse favorevoli o sfavorevoli al prodotto. In particolare, essa conterrà tutte le informazioni circa prove o sperimentazioni incomplete o abbandonate in merito a tale farmaco.

    6.

    Le prove farmacologiche e tossicologiche, nonché lo studio dei residui e le prove di innocuità sono effettuati conformemente alle disposizioni relative alle buone prassi di laboratorio di cui alla direttiva 2004/10/CE (2) del Consiglio e alla direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    7.

    Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli esperimenti su animali vengano effettuati conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio (4).

    8.

    Ai fini del costante controllo della valutazione rischio/beneficio, tutte le nuove informazioni non contenute nella domanda originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza devono essere presentate alle autorità competenti. Dopo la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio, ogni modifica al contenuto del dossier va presentata alle autorità competenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 1084/2003 (5) o (CE) n. 1085/2003 (6) della Commissione, per quanto riguarda i medicinali veterinari autorizzati quali definiti all’articolo 1 dei regolamenti summenzionati.

    9.

    La valutazione dei rischi ambientali connessi al rilascio di medicinali veterinari contenenti o consistenti in organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), deve figurare nel dossier. Le informazioni sono presentate conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), tenendo conto dei documenti d’orientamento pubblicati dalla Commissione.

    10.

    Quanto alle domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari destinati a specie animali o a indicazioni che rappresentano settori del mercato più limitati, può essere adottato un approccio più flessibile. In tali casi occorre tener conto degli orientamenti e/o dei pareri scientifici pertinenti.

    Il presente allegato è diviso in quattro titoli:

     

    Il titolo I descrive i requisiti standardizzati applicabili ai medicinali veterinari diversi dai medicinali veterinari ad azione immunologica.

     

    Il titolo II descrive i requisiti standardizzati applicabili ai medicinali veterinari ad azione immunologica.

     

    Il titolo III descrive i tipi specifici di dossier relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio e le relative prescrizioni.

     

    Il titolo IV descrive i requisiti del dossier per tipi particolari di medicinali veterinari.

    TITOLO I

    Requisiti dei medicinali veterinari diversi da quelli ad azione immunologica

    I requisiti di cui sotto si applicano ai medicinali veterinari diversi da quelli ad azione immunologica, salvo disposizioni contrarie di cui al titolo III.

    PARTE 1

    Sintesi del dossier

    A.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

    Il medicinale veterinario, che forma oggetto della domanda, è identificato dal suo nome e dal nome della/delle sostanza/e attiva/e, dal dosaggio, dalla forma farmaceutica, dalla via e dal metodo di somministrazione [cfr. articolo 12, paragrafo 3, lettera f) della direttiva] e da una descrizione della presentazione finale del medicinale, compresi imballaggio, etichettatura e foglietto illustrativo (cfr. articolo 12, paragrafo 3, lettera l), della direttiva).

    Occorre inoltre fornire nome e indirizzo del richiedente, nome ed indirizzo del o dei fabbricanti e siti delle diverse fasi di fabbricazione, sperimentazione e rilascio (compreso il fabbricante del prodotto finito, il/i fabbricante/i della/e sostanza/e attiva/e) e, se del caso, nome e indirizzo dell’importatore.

    Il richiedente deve inoltre specificare il numero ed i titoli dei fascicoli di cui si compone la domanda ed indicare, se del caso, i campioni presentati.

    Alle informazioni amministrative deve essere allegato un documento comprovante l’autorizzazione per la fabbricazione del medicinale veterinario, ai sensi dell’articolo 44, unitamente all’elenco dei paesi per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, copie di tutti i riassunti delle caratteristiche del prodotto, secondo il disposto dell’articolo 14, approvati dagli Stati membri ed infine l’elenco dei paesi nei quali è stata presentata o rifiutata una domanda di autorizzazione.

    B.   RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

    Il richiedente propone un riassunto delle caratteristiche del prodotto, secondo il disposto dell’articolo 14 della presente direttiva.

    Occorre presentare il testo proposto per l’etichettatura del confezionamento primario e dell’imballaggio esterno conformemente al titolo V della presente direttiva, nonché per il foglietto illustrativo, ove prescritto dall’articolo 61. Inoltre il richiedente deve presentare uno o più campioni o modelli della presentazione finale del medicinale veterinario in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione europea; i modelli possono essere forniti in bianco e nero e in formato elettronico, previo accordo dell’autorità competente.

    C.   RIASSUNTI DETTAGLIATI E CRITICI

    Conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, occorre fornire riassunti dettagliati e critici circa i risultati delle prove farmaceutiche (fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche), delle prove di innocuità e degli studi sui residui, delle prove precliniche e cliniche, nonché delle prove atte a valutare i rischi che il medicinale veterinario può presentare per l’ambiente.

    Ogni riassunto particolareggiato e critico viene elaborato in funzione dello stato delle conoscenze scientifiche al momento della presentazione della domanda. Esso contiene una valutazione delle varie prove che costituiscono il dossier relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio e affronta tutti i punti pertinenti per la valutazione della qualità, dell’innocuità e dell’efficacia del medicinale veterinario. Esso fornisce risultati dettagliati delle prove effettuate e riferimenti bibliografici precisi.

    In appendice occorre allegare un breve riassunto dei dati più importanti, presentati ove possibile sotto forma di tabella o di grafico. I riassunti dettagliati e critici e le appendici devono contenere precisi riferimenti alle informazioni fornite nella documentazione principale.

    I riassunti dettagliati e critici devono essere firmati, datati e accompagnati da informazioni circa i titoli, la formazione e l’esperienza professionale dell’autore. Deve essere inoltre indicato il rapporto professionale esistente tra l’autore ed il richiedente.

    Qualora la sostanza attiva sia stata inclusa in un medicinale ad uso umano autorizzato conformemente ai requisiti dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il riassunto globale della qualità previsto dal modulo 2, sezione 2.3, dell’allegato suddetto può, se del caso, sostituire il riassunto relativo alla documentazione concernente la sostanza attiva.

    Qualora l’autorità competente abbia annunciato pubblicamente che le informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche/microbiologiche relative al prodotto finito possono essere incluse nel dossier nel formato del documento tecnico comune (DTC), il riassunto particolareggiato e critico dei risultati delle prove farmaceutiche può essere presentato nel formato del riassunto globale della qualità.

    Nel caso di una domanda riguardante una specie animale o indicazioni rappresentanti settori di mercato più limitati, è possibile utilizzare il formato del riassunto globale della qualità senza accordo preventivo delle autorità competenti.

    PARTE 2

    Informazioni farmaceutiche (fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche) (qualità)

    Principi e requisiti fondamentali

    Le informazioni e i documenti da presentare a corredo della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera j), devono essere forniti in conformità delle seguenti prescrizioni.

    I dati farmaceutici (fisico-chimici, biologici o microbiologici) comportano per la/e sostanza/e attiva/e e per il medicinale veterinario finito tutte le informazioni riguardanti il processo di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprietà, le procedure e i requisiti per il controllo della qualità, nonché una descrizione della composizione, dello sviluppo e della presentazione del medicinale veterinario.

    Sono applicabili tutte le monografie, comprese le monografie generali e i capitoli generali della Farmacopea europea o, in mancanza, della farmacopea di uno Stato membro.

    Tutte le procedure di prova rispettano i criteri di analisi e di controllo della qualità delle materie prime e del prodotto finito e tengono conto degli orientamenti e dei requisiti fissati. Occorre presentare i risultati degli studi di convalida.

    Tutti i procedimenti di prova devono essere descritti in maniera particolareggiata affinché sia possibile riprodurli in sede di controllo, su richiesta delle autorità competenti; il materiale speciale che potrebbe essere impiegato deve formare oggetto di una descrizione sufficiente, eventualmente corredata di grafico. La formula dei reattivi di laboratorio deve essere all’occorrenza integrata dall’indicazione del metodo di preparazione. Nel caso di procedimenti di prova già descritti nella Farmacopea europea o nella farmacopea di uno Stato membro, la descrizione può essere sostituita da un riferimento sufficientemente particolareggiato alla farmacopea in questione.

    Se del caso, devono essere usati materiali di riferimento chimici e biologici della Farmacopea europea. Le preparazioni e i materiali di riferimento, nel caso vengano utilizzati, devono essere identificati e descritti dettagliatamente.

    Nei casi in cui la sostanza attiva è stata inclusa in un medicinale per uso umano autorizzato conformemente alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE, le informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche/microbiologiche di cui al modulo 3 di tale direttiva possono, se del caso, sostituire la documentazione relativa alla sostanza attiva o al prodotto finito.

    Le informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche/microbiologiche relative alla sostanza attiva o al prodotto finito possono essere incluse nel dossier in formato DTC unicamente laddove l’autorità competente l’abbia pubblicamente annunciato.

    Nel caso di una domanda riguardante una specie animale o indicazioni che rappresentino settori di mercato più limitati, è possibile utilizzare il formato DTC senza accordo preventivo delle autorità competenti.

    A.   COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI COMPONENTI

    1.   Composizione qualitativa

    Per «composizione qualitativa» di tutti i componenti del medicinale s’intende la designazione o la descrizione:

    della o delle sostanze attive,

    dei costituenti dell’eccipiente, qualunque sia la loro natura e qualunque sia il quantitativo impiegato, compresi i coloranti, i conservanti, i coadiuvanti, gli stabilizzanti, gli ispessenti, gli emulsionanti, i correttori del gusto, gli aromatizzanti ecc.,

    dei costituenti del rivestimento del medicinale veterinario, destinati ad essere ingeriti o somministrati in altro modo agli animali, come capsule, capsule gelatinose ecc.

    Tali indicazioni sono completate da ogni utile precisazione circa il confezionamento primario e, se del caso, circa l’imballaggio secondario o, ancora, il suo tipo di chiusura, unitamente alla specifica dei dispositivi impiegati per l’utilizzazione o la somministrazione del medicinale in questione e che sono forniti insieme ad esso.

    2.   Terminologia usuale

    Per «terminologia usuale» impiegata per designare i componenti del medicinale veterinario bisogna intendere, salva l’applicazione delle altre precisazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c):

    per i componenti elencati nella Farmacopea europea o, se non presenti in quest’ultima, nella farmacopea nazionale di uno Stato membro, la denominazione principale usata nella relativa monografia, con riferimento alla farmacopea in questione,

    per gli altri componenti, la denominazione comune internazionale (DCI) raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità, che può essere accompagnata da un’altra denominazione comune o, in mancanza di essa, dalla denominazione scientifica esatta; per i componenti privi di denominazione comune internazionale o di denominazione scientifica esatta, si dovrà indicare l’origine e il metodo di produzione, fornendo all’occorrenza ogni altra utile precisazione,

    per le sostanze coloranti, la designazione mediante il codice «E» attribuito loro nella direttiva 78/25/CEE del Consiglio (10).

    3.   Composizione quantitativa

    3.1.

    Per indicare la «composizione quantitativa» delle sostanze attive del medicinale veterinario si deve, secondo la forma farmaceutica, precisare per ogni sostanza attiva il peso o il numero di unità di attività biologica, per unità di dose, di peso o di volume.

    Le unità di attività biologica devono essere utilizzate per le sostanze chimicamente non definibili. Nei casi in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito un’unità internazionale di attività biologica, ci si atterrà a tale unità internazionale. Laddove invece non sia stata definita alcuna unità internazionale, le unità di attività biologica devono essere espresse in modo da fornire un’informazione chiara e univoca sull’attività delle sostanze, ricorrendo ove possibile alle unità della Farmacopea europea.

    Ove possibile, l’attività biologica va espressa in unità di peso o di volume. Tali indicazioni devono essere integrate:

    per i preparati monodose, con il peso o le unità di attività biologica di ogni sostanza attiva contenuta nel recipiente unitario, tenuto conto del volume utilizzabile, se del caso dopo ricostituzione,

    per i medicinali veterinari che devono essere somministrati a gocce, con il peso o le unità di attività biologica di ogni sostanza attiva contenuti per goccia o nel numero di gocce corrispondente ad un millilitro o ad un grammo di preparato,

    per gli sciroppi, le emulsioni, i granulati e le altre forme farmaceutiche che devono essere somministrate in misure determinate, con il peso o le unità di attività biologica di ciascuna sostanza attiva per unità di misura.

    3.2.

    Le sostanze attive allo stato di composti o di derivati sono designate quantitativamente mediante il loro peso globale e, qualora ciò sia necessario o importante, mediante il peso della frazione o delle frazioni attive della molecola.

    3.3.

    Per i medicinali veterinari che contengono una sostanza attiva, oggetto per la prima volta, di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio in uno Stato membro, la dichiarazione delle quantità di una sostanza attiva che sia un sale o un idrato va sempre espressa in termini di massa della/e entità nella molecola. La composizione quantitativa di tutti i medicinali veterinari autorizzati successivamente negli Stati membri va dichiarata allo stesso modo della sostanza attiva.

    4.   Sviluppo dei medicinali

    Occorre fornire una spiegazione circa la scelta della composizione, dei componenti, del confezionamento primario di eventuali imballaggi ulteriori, se del caso dell’imballaggio esterno, della funzione degli eccipienti nel prodotto finito e del metodo di fabbricazione del prodotto finito. Tale spiegazione va corredata di dati scientifici sullo sviluppo galenico. Deve essere indicato e giustificato il sovradosaggio compensatore. Occorre comprovare che le caratteristiche microbiologiche (purezza microbiologica e attività antimicrobica) e le istruzioni d’uso siano adeguate per l’utilizzazione prevista specificata nel dossier relativo alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.

    B.   DESCRIZIONE DEL METODO DI FABBRICAZIONE

    Devono essere indicati nome, indirizzo e responsabilità di ciascun fabbricante, nonché tutti i siti di produzione o impianti proposti coinvolti nella fabbricazione e nei test.

    La descrizione del metodo di fabbricazione, da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), deve essere redatta in maniera tale da fornire una sintesi adeguata della natura delle operazioni compiute.

    A tal fine essa deve contenere almeno:

    un’indicazione delle varie fasi della fabbricazione, che consenta di valutare se i procedimenti impiegati per realizzare la forma farmaceutica possano aver dato luogo ad alterazioni dei componenti,

    in caso di fabbricazione continua, ogni indicazione sulle precauzioni adottate per garantire l’omogeneità del prodotto finito,

    la formula effettiva di fabbricazione, con l’indicazione quantitativa di tutte le sostanze impiegate, mentre le quantità degli eccipienti potranno essere indicate in modo approssimativo nella misura in cui la forma farmaceutica lo esiga; sarà fatta menzione delle sostanze che scompaiono nel corso della fabbricazione; deve essere indicato e giustificato l’eventuale sovradosaggio compensatore,

    l’indicazione degli stadi della fabbricazione nel corso dei quali sono effettuati i prelievi di campioni al fine di effettuare prove in corso di fabbricazione, qualora queste ultime appaiano necessarie, sulla base degli altri elementi della documentazione, per il controllo di qualità del prodotto finito,

    studi sperimentali di convalida del processo di fabbricazione e, se del caso, un programma di convalida per lotti di produzione,

    per i prodotti sterili, ove vengano u