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Document 32019L0944

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/10/2019/REV/1

GU L 158 del 14.6.2019, p. 125–199 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/125


DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Attraverso l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(3)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2009/72/CE hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Unione è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.

(4)

La comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.

(5)

Nella sua comunicazione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un “new deal” per i consumatori di energia», la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e di gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

(6)

Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» si sottolinea che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. La comunicazione mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile. È altrettanto importante che l'Unione investa con urgenza nell'interconnessione a livello di Unione per il trasferimento dell'energia attraverso sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione.

(7)

Al fine di creare un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione tra i gestori dei sistemi a livello dell'Unione e regionale e includere i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell'Unione.

(8)

Oltre ad affrontare queste nuove sfide, la presente direttiva è intesa a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il quadro normativo perfezionato è necessario per risolvere i problemi attualmente posti dall'esistenza di mercati nazionali frammentati, spesso ancora caratterizzati da un elevato numero di interventi normativi. Tali interventi hanno creato ostacoli alla fornitura di energia elettrica su base paritaria e hanno innalzato i costi rispetto a soluzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera e sui principi del mercato.

(9)

L'Unione riuscirebbe a conseguire nel modo più efficace i suoi obiettivi in materia di energia rinnovabile mediante la creazione di un quadro di mercato che premi la flessibilità e l'innovazione. Un valido assetto del mercato dell'energia elettrica è il fattore chiave per la diffusione dell'energia rinnovabile.

(10)

Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori. Una sana concorrenza è indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni fornite ai consumatori in tempo reale o quasi in tempo reale in merito al loro consumo energetico ha impedito ai consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato, compresa la partecipazione in modi nuovi, si vuole che i cittadini nell'Unione beneficino del mercato interno dell'energia elettrica e che l'Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia rinnovabile.

(11)

Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a tutti i clienti la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(12)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori riveste la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Tuttavia, nelle piccole reti elettriche periferiche e nelle reti non collegate ad altri Stati membri, in cui i prezzi dell'energia elettrica non forniscono il segnale adeguato a stimolare gli investimenti, è ancora possibile riscontrare un fallimento del mercato, il che richiede pertanto soluzioni specifiche al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento.

(13)

Al fine di promuovere la concorrenza e assicurare la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità di regolazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, l'attività nel mercato e l'uscita dallo stesso. Al contempo, dovrebbe essere chiarito che tale obbligo lascia impregiudicate le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi. Tale chiarimento non dovrebbe essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a esercitare la competenza esclusiva dell'Unione. Dovrebbe altresì essere chiarito che, al pari di tutti gli altri partecipanti al mercato, i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno devono rispettare il diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

(15)

Le regole di mercato consentono l'accesso e l'uscita dei produttori e dei fornitori sulla base della valutazione che effettuano sulla sostenibilità economica e finanziaria delle loro operazioni. Tale principio non è incompatibile con la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica nell'interesse economico generale in conformità dei trattati, in particolare dell'articolo 106 TFUE, e della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(16)

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha dichiarato che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, deve adottare misure urgenti per garantire la realizzazione di un obiettivo minimo del 10 % per le interconnessioni elettriche esistenti, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia, vale a dire gli Stati baltici, il Portogallo e la Spagna, e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia, e che la Commissione deve riferire periodicamente al Consiglio europeo allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % entro il 2030.

(17)

Un'interconnessione fisica sufficiente con i paesi limitrofi è importante per consentire agli Stati membri e ai paesi limitrofi di beneficiare degli effetti positivi del mercato interno, come messo in rilievo nella comunicazione della Commissione del 23 novembre 2017«Rafforzare le reti energetiche dell'Europa» e rispecchiato nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

I mercati dell'energia elettrica differiscono da altri mercati, come quelli del gas naturale, per esempio perché comportano la commercializzazione di un prodotto che attualmente non è possibile stoccare agevolmente ed è ottenuto utilizzando una molteplicità di impianti di generazione, anche attraverso la generazione distribuita. Tale differenza si riflette nei diversi approcci al trattamento normativo degli interconnettori nel settore dell'energia elettrica e del gas. L'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un elevato livello di cooperazione tra gestori dei sistemi, partecipanti al mercato e autorità di regolazione, soprattutto quando l'energia elettrica è commercializzata tramite l'accoppiamento dei mercati.

(19)

Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova generazione di energia elettrica, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(20)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica.

(21)

Nel mercato interno dell'energia elettrica esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità di tali misure con il TFUE e con altro diritto dell'Unione.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi pubblici sulla fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti alle specifiche condizioni indicate nella presente direttiva. Un mercato al dettaglio dell'energia elettrica completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

(23)

Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero ad esempio verificarsi nel caso in cui la fornitura sia fortemente limitata, il che comporta prezzi dell'energia elettrica più elevati del normale, oppure nel caso di un fallimento del mercato in cui gli interventi da parte delle autorità di regolazione e delle autorità preposte alla tutela della concorrenza sono risultati inefficaci. Ciò si ripercuoterebbe in misura sproporzionata sulle famiglie e, in particolare, sui consumatori vulnerabili che, rispetto ai consumatori con reddito elevato, di solito per pagare le bollette energetiche spendono una percentuale più elevata del proprio reddito disponibile. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine, detti beneficiari devono disporre di contatori intelligenti e avere accesso a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Dovrebbero inoltre essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo, in particolare dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.

(24)

Il diritto dei beneficiari di prezzi regolati a essere dotati di contatori intelligenti individuali senza costi supplementari non dovrebbe impedire agli Stati membri di modificare la funzionalità dei contatori intelligenti qualora non esista un'infrastruttura per contatori intelligenti per via dell'esito negativo della valutazione costi-benefici relativa all'introduzione di sistemi di contatori intelligenti.

(25)

Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica non dovrebbero portare a trasferimenti incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. Ad esempio, un sistema di prezzi in cui i costi siano sostenuti dai fornitori o da altri operatori in maniera non discriminatoria non dovrebbe essere considerato come trasferimenti incrociati diretti.

(26)

Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia di un servizio pubblico di livello elevato, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronti la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(28)

Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29)

Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a notificarle alla Commissione.

(30)

Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici che già esistono ed è probabile che si evolvano. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente.

(31)

I consumatori di energia elettrica dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione ha redatto, dopo aver consultato le parti interessate, inclusi gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista per i consumatori di energia che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e messa a disposizione del pubblico.

(32)

Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

(33)

Per cambiare fornitore i consumatori più piccoli continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano l'identificazione del prodotto o del servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

(34)

Tempi più brevi per il cambio di fornitore è probabile che incoraggino i consumatori a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione entro il 2026, dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Fatti salvi altri passaggi della procedura di cambio del fornitore che devono essere ultimati prima dell'avvio della corrispondente procedura tecnica, garantire che per tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio. In ogni caso, la durata totale della procedura di cambio del fornitore non dovrebbe superare le tre settimane a partire dalla richiesta da parte del consumatore.

(35)

Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Tali strumenti diminuiscono i costi della ricerca di informazioni poiché i consumatori non devono più raccogliere le informazioni presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.

(36)

Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(37)

Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumenteranno nel tempo, in quanto i consumatori altrimenti passivi saranno maggiormente sensibilizzati in merito alle loro possibilità come clienti attivi ein quanto le informazioni sulle possibilità di partecipazione attiva diverranno maggiormente accessibili e meglio note. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda. Dovrebbero pertanto poter beneficiare della piena introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti e, quando tale introduzione sia stata valutata negativamente, dovrebbero poter scegliere di avere un sistema di misurazione intelligente e un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. I consumatori dovrebbero essere informati in merito ai potenziali rischi di prezzo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati. La loro capacità di prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili dovrebbe essere facilitata nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale.

(38)

Al fine di massimizzare i benefici e l'efficacia di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero valutare il potenziale per rendere più dinamica o per ridurre la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica e, ove esista tale potenziale, adottare misure appropriate.

(39)

I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia elettrica per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. I partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere il modello di attuazione e l'approccio di governance appropriati per l'aggregazione indipendente, rispettando al contempo i principi generali stabiliti nella presente direttiva. Tale modello o approccio potrebbe comprendere la scelta di principi regolatori o basati sul mercato che forniscano soluzioni conformi alla presente direttiva, come i modelli in cui vengono regolati gli sbilanciamenti o sono introdotte correzioni del perimetro. Il modello scelto dovrebbe contenere norme trasparenti ed eque per consentire agli aggregatori indipendenti di svolgere il loro ruolo di intermediari e per garantire che il cliente finale benefici adeguatamente delle loro attività. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati dell'energia elettrica, ivi compresi i mercati dei servizi ancillari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

(40)

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurne le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella presente direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero assicurare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nel sistema.

(41)

La gestione della domanda è determinante per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e per la loro integrazione efficiente nella rete elettrica, che, a sua volta, sarà di fondamentale importanza per il processo di decarbonizzazione dei trasporti.

(42)

I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati dell'energia elettrica fornendo flessibilità al sistema, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia, ad esempio lo stoccaggio mediante utilizzo di veicoli elettrici, mediante la gestione della domanda o mediante meccanismi di efficienza energetica. In futuro tali attività saranno favorite dall'evoluzione delle tecnologie. Esistono tuttavia svariati ostacoli legali e commerciali, tra i quali oneri sproporzionati per l'energia elettrica consumata dall'autoproduttore, obblighi di immissione nel sistema di energia elettrica autoprodotta e oneri amministrativi la necessità che i consumatori che autoproducono energia elettrica e la vendono al sistema si conformino agli stessi obblighi dei fornitori. Tali ostacoli, che impediscono ai consumatori di autoprodurre energia elettrica e consumare, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, dovrebbero essere soppressi, assicurando nel contempo che tali consumatori contribuiscano adeguatamente ai costi del sistema. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati, oltre che per i consumatori civili finali e altri consumatori finali.

(43)

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. La presente direttiva mira a riconoscere determinate categorie di comunità energetiche dei cittadini a livello di Unione quali «comunità energetiche dei cittadini», al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi. I clienti civili dovrebbero poter partecipare su base volontaria a iniziative di comunità energetica, nonché recedere senza perdere l'accesso alla rete gestita dall'iniziativa di comunità energetica né i loro diritti di consumatori. L'accesso alla rete di una comunità energetica dei cittadini dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

(44)

L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio.

(45)

Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini prevedono diritti e obblighi che possono essere dedotti da altri diritti e obblighi esistenti, ad esempio la libertà contrattuale, il diritto di cambiare fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, le regole in materia di oneri di rete e gli obblighi di bilanciamento.

(46)

Le comunità energetiche dei cittadini costituiscono un nuovo tipo di soggetto in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità. Dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, e i diritti e gli obblighi applicabili alle altre imprese elettriche sul mercato dovrebbero essere applicati alle comunità energetiche dei cittadini in modo proporzionato e non discriminatorio. Tali diritti e obblighi dovrebbero applicarsi in conformità dei ruoli assunti, ad esempio quello di cliente finale, di produttore, di fornitore o di gestore dei sistemi di distribuzione. Le comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative quando applicano tecnologie dell'informazione e della comunicazione esistenti o future per condividere tra i loro membri o soci, sulla base di principi di mercato, l'energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all'interno della comunità energetica dei cittadini, per esempio compensando la componente energetica dei membri o soci con la produzione disponibile all'interno della comunità, anche se la condivisione avviene sulla rete pubblica, purché entrambi i punti di misura appartengano alla comunità. La condivisione consente ai membri o soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente da impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta dell'impianto di generazione o sottesi a un punto di misura unico. Qualora l'energia elettrica sia condivisa, la condivisione non dovrebbe incidere sulla riscossione degli oneri di rete, delle tariffe e dei tributi connessi ai flussi di energia elettrica. La condivisione dovrebbe essere agevolata nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche stabiliti per il bilanciamento, la misurazione e il conguaglio. Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini non interferiscono con le competenze degli Stati membri in materia di elaborazione e attuazione delle politiche per il settore energetico relative agli oneri di rete e alle tariffe o di elaborazione e attuazione di sistemi di finanziamento della politica energetica e di ripartizione dei costi, purché tali politiche siano non discriminatorie e legittime.

(47)

La presente direttiva conferisce agli Stati membri il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso. La comunità energetica dei cittadini cui sia stato concesso lo status di gestore del sistema di distribuzione dovrebbe essere soggetta allo stesso trattamento e agli stessi obblighi del gestore dei sistemi di distribuzione. Le disposizioni della presente direttiva sulle comunità energetiche dei cittadini chiariscono solo gli aspetti della gestione del sistema di distribuzione suscettibili di essere pertinenti per tali comunità, mentre per gli altri aspetti della gestione del sistema di distribuzione si applicano le norme relative ai gestori dei sistemi di distribuzione.

(48)

Le fatture per l'energia elettrica sono mezzi importanti con cui informare i clienti finali. Oltre ai dati sui consumi e sui costi, questi documenti possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare le condizioni in corso con altre offerte. Tuttavia, le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario rendere più chiare e comprensibili le fatture, assicurando altresì che fatture e informazioni di fatturazione presentino in maniera visibile un numero limitato di importanti elementi informativi, necessari per consentire ai consumatori di regolare i loro consumi di energia elettrica, confrontare le offerte e cambiare fornitore. Nelle fatture, con le fatture o mediante rimandi all'interno delle fatture dovrebbero essere a disposizione dei clienti finali altri elementi informativi. Tali elementi dovrebbero figurare nella fattura o in un documento separato a essa allegato, oppure la fattura dovrebbe contenere un riferimento tramite il quale il cliente finale possa reperire facilmente le informazioni su un sito web, attraverso un'applicazione mobile o mediante altri mezzi.

(49)

La fornitura regolare di informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo di energia elettrica, resa possibile da contatori intelligenti, è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi all'energia elettrica. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle fatture. Per esempio, i clienti potrebbero ricevere frequentemente le informazioni di fatturazione, effettuando tuttavia il pagamento solo ogni tre mesi, oppure vi potrebbero essere prodotti per i quali il cliente paghi ogni mese lo stesso importo, indipendentemente dal consumo effettivo.

(50)

Le disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere aggiornate, semplificate e spostate nella presente direttiva, in cui si inseriscono con maggiore coerenza.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.

(52)

Per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i sistemi di misurazione intelligenti. I sistemi di misurazione intelligenti responsabilizzano i consumatori perché consentono loro di ricevere dati accurati e quasi in tempo reale sui loro consumi o sulla loro produzione, di gestire meglio i loro consumi, di partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e di ridurre le fatture dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi ai consumatori in forma di tariffe di distribuzione più basse.

(53)

Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l'intera filiera derivanti dall'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, quali una migliore gestione delle reti, una pianificazione più precisa e l'individuazione delle perdite di rete. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto di tale conclusione in fase di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, tali valutazioni dovrebbero essere sottoposte a riesame, periodicamente o in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base, o almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnologica.

(54)

Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie. I consumatori che non sono dotati di contatori intelligenti dovrebbero disporre di contatori che soddisfano i requisiti minimi necessari a fornire loro le informazioni di fatturazione di cui alla presente direttiva.

(55)

Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili e in grado di fornire i dati richiesti per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tener debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese le norme che consentono l'interoperabilità a livello di modello di dati e di applicazione, così come delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, di servizi energetici futuri e innovativi, della diffusione delle reti intelligenti e del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, i sistemi di misurazione intelligente installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi di energia elettrica e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle elettriche in cambio di un compenso e ottenere risparmi nelle fatture per l'energia elettrica.

(56)

Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori consiste nella fornitura di accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero avere accesso ai dati concernenti il proprio consumo e ai prezzi e costi dei servizi associati al loro consumo per poter invitare i concorrenti a far loro offerte sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo di energia elettrica. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creerebbero un incentivo al risparmio di energia, poiché in tal modo i clienti potrebbero farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e sui cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2012/27/UE aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

(57)

Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che tali misure siano rivolte a clienti civili o alle piccole imprese.

(59)

I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici consente ai cittadini dell'Unione di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

(60)

Laddove gli Stati membri siano interessati dal problema della povertà energetica e ancora non abbiano sviluppato piani di azione nazionali o altri schemi adeguati per affrontare la povertà energetica, dovrebbero procedere in tal senso, con l'obiettivo di ridurre il numero di consumatori in condizioni di povertà energetica. Redditi bassi, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti nello stabilire i criteri di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe migliorare le politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

(61)

I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente la nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, e nuovi carichi quali quelli risultanti da pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti che generano elettrica energia da fonti rinnovabili, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio dell'energia e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esistono procedure di questo tipo.

(62)

I gestori dei sistemi non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. Nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio dell'energia dovrebbero essere basati sul mercato ed essere competitivi. Di conseguenza, si dovrebbero evitare sovvenzioni incrociate tra lo stoccaggio dell'energia e le funzioni regolate di distribuzione o trasmissione. Simili restrizioni al possesso degli impianti di stoccaggio dell'energia mirano a prevenire distorsioni della concorrenza, eliminare il rischio di discriminazioni, assicurare un accesso equo ai servizi di stoccaggio dell'energia per tutti i partecipanti al mercato e promuovere l'uso efficace ed efficiente degli impianti di stoccaggio dell'energia, oltre la gestione del sistema di distribuzione o di trasmissione. Tale prescrizione dovrebbe essere interpretata e applicata in conformità dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta.

(63)

Gli impianti di stoccaggio dell'energia che sono componenti di rete pienamente integrate e che non sono utilizzate per il bilanciamento o per la gestione della congestione non dovrebbero essere soggetti, previa approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione, alle stesse rigorose limitazioni imposte ai gestori dei sistemi relativamente al possesso, allo sviluppo, alla gestione e all'esercizio di tali impianti. Tali componenti di rete pienamente integrate possono includere impianti di stoccaggio dell'energia quali condensatori o volani che forniscano servizi importanti per la sicurezza e l'affidabilità della rete e contribuiscano alla sincronizzazione delle diverse parti del sistema.

(64)

Al fine di progredire verso un settore dell'energia elettrica completamente decarbonizzato e totalmente privo di emissioni, è necessario realizzare passi avanti nello stoccaggio stagionale dell'energia. Tale stoccaggio dell'energia è un elemento che potrebbe costituire uno strumento per la gestione della rete elettrica, per consentire adeguamenti di breve termine e stagionali, al fine di far fronte alla variabilità della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alle contingenze ad essa associate in tali orizzonti.

(65)

L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno monitorare le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione onde impedire loro di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili.

(66)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate, e gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della specifica natura del loro funzionamento.

(67)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(68)

Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate a esercitare controlli su un produttore o un fornitore e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione o un sistema di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore. Entro questi limiti, un produttore o un fornitore dovrebbe essere legittimato ad avere una partecipazione di minoranza in un gestore di sistemi di trasmissione o in un sistema di trasmissione.

(69)

Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità di regolazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

(70)

Poiché in alcuni casi la separazione proprietaria rende necessaria la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

(71)

In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione né di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore.

(72)

L'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire a un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistema indipendente o tale gestore del sistema di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(73)

Se al 3 settembre 2009 l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione faceva parte di un'impresa verticalmente integrata, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(74)

Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni di un 'impresa della rete e azioni di una residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

(75)

La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori del sistema di trasmissione indipendente offrono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione dovrebbe essere altresì assicurata, tra l'altro, mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.

(76)

Gli Stati membri hanno il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel loro territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistema indipendente o un gestore del sistema di trasmissione indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(77)

Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o del sistema di trasmissione sia degli organi dei produttori o dei fornitori. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore del sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che sono state osservate le pertinenti prescrizioni, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall'altro.

(78)

La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione sia alle imprese dell'Unione sia alle imprese non dell'Unione. Per garantire che in tutta l'Unione le attività di rete e le attività di fornitura e generazione rimangano indipendenti le une dalle altre, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare di certificare i gestori del sistema di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta l'Unione di dette norme, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione i pareri della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Inoltre, per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasmissione o a un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

(79)

Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni e al potenziale impatto dei produttori. Procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all'accesso di nuovi operatori del mercato.

(80)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, occorre che i regolatori dell'energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dell'autorità di regolazione da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all'indipendenza delle autorità di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

(81)

Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione o dei gestori dei sistemi di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi marginali di rete risparmiati a lungo termine grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(82)

Le autorità di regolazione dovrebbero fissare o approvare tariffe di rete individuali per le reti di trasmissione e di distribuzione o stabilire una metodologia, o entrambi. In tutti i casi, dovrebbe essere preservata l'indipendenza delle autorità di regolazione nella fissazione delle tariffe di rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii).

(83)

Le autorità di regolazione dovrebbero provvedere a che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione prendano misure adeguate per accrescere la resilienza e la flessibilità delle proprie reti. A tal fine, dovrebbero monitorare le prestazioni di tali gestori sulla base di indicatori quali la capacità dedei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione di gestire le linee in base al rating dinamico, lo sviluppo del monitoraggio a distanza e del controllo in tempo reale delle sottostazioni, la riduzione delle perdite di rete e la frequenza e la durata delle interruzioni di corrente.

(84)

Le autorità di regolazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. A tal fine le autorità di regolazione dovrebbero poter richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, effettuare opportune e sufficienti indagini e dirimere controversie. Alle autorità di regolazione dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(85)

Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica («ENTSO-E»), l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE («EU DSO») e i centri di coordinamento regionali ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica e alle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dato l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO-E, dell'EU DSOe dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione in relazione alle entità che operano a livello di Unione o regionale. Le autorità di regolazione dovrebbero consultarsi e coordinare la loro supervisione per individuare congiuntamente le situazioni in cui l'ENTSO-E, l'EU DSO e i centri di coordinamento regionali non ottemperano ai rispettivi obblighi.

(86)

Alle autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire obblighi di servizio universale e pubblico di qualità elevata in accordo con l'apertura del mercato, alla tutelare i clienti vulnerabili e alla la piena efficacia delle misure per la protezione dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale, né le regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale un soggetto che è stato destinatario della decisione di un'autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(87)

La presente direttiva e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non privano gli Stati membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli Stati membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull'indipendenza o l'autonomia delle autorità di regolazione.

(88)

Il regolamento (UE) 2019/943 prevede che la Commissione adotti orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti e codici di rete costituiscono misure di attuazione con effetto vincolante e, riguardo a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile che può essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(89)

Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia (11) dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di energia elettrica integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

(90)

La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/943, che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. Il regolamento (UE) 2019/943 stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione.

(91)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(92)

Al fine di prevedere il livello minimo di armonizzazione necessario per il raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE affinché elabori norme in merito alla portata dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER e che definiscano i dettagli della procedura per l'osservanza dei codici di rete e degli orientamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi dell'accordo istituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(93)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati del contatore, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare cliente, la gestione della domanda e altri servizi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(94)

Qualora si applichi una deroga a norma dell'articolo 66, paragrafi 3, 4 o 5, la deroga dovrebbe riguardare anche tutte le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie alla stessa o che richiedono l'applicazione preventiva di una delle disposizioni rispetto alle quali è stata concessa una deroga.

(95)

Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE relative ai mercati dell'energia elettrica, come le disposizioni relative alla misurazione e alla fatturazione dell'energia elettrica, alla gestione della domanda, al dispacciamento prioritario e all'accesso alla rete per la cogenerazione ad alto rendimento, sono aggiornate dalle disposizioni stabilite nella presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/943. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE.

(96)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(97)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(98)

L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/72 CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva 2009/72/CE.

(99)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2009/72/CE indicati nell'allegato III,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.

La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.

La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

2)   «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

3)   «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

4)   «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

5)   «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

6)   «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

7)   «piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

8)   «cliente attivo»: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;

9)   «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri;

10)   «partecipante al mercato»: partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

11)   «comunità energetica dei cittadini»: un soggetto giuridico che:

a)

è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

b)

ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e

c)

può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;

12)   «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

13)   «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

14)   «strumenti derivati sull'energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), collegato all'energia elettrica;

15)   «contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infragiornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

16)   «oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione per risolvere un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;

17)   «oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

18)   «aggregazione»: una funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica;

19)   «aggregatore indipendente»: un partecipante al mercato attivo nell'aggregazione non collegato al fornitore del cliente;

20)   «gestione della domanda»: la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (17), individualmente o per aggregazione;

21)   «informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

22)   «contatore convenzionale»: un contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

23)   «sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o l'energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

24)   «interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

25)   «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;

26)   «tempo quasi reale»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale;

27)   «migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

28)   «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

29)   «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

30)   «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e l'immissione di energia;

31)   «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

32)   «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

33)   «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;

34)   «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

35)   «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

36)   «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce un sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione o è da esso rifornita;

37)   «generazione»: la produzione di energia elettrica;

38)   «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

39)   «interconnettore»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

40)   «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori;

41)   «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti;

42)   «piccolo sistema isolato»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

43)   «piccolo sistema connesso»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

44)   «congestione»: la congestione quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2019/943;

45)   «bilanciamento»: il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;

46)   «energia di bilanciamento»: l'energia di bilanciamento quale definita all'articolo 2, punto 11), regolamento (UE) 2019/943;

47)   «responsabile del bilanciamento»: quale definito all'articolo 2, punto 14), regolamento (UE) 2019/943;

48)   «servizio ancillare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ancillari non relativi alla frequenza, ma esclusa la gestione della congestione;

49)   «servizio ancillare non relativo alla frequenza»: un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start e la capacità di funzionamento in isola;

50)   «centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943;

51)   «componenti di rete pienamente integrate»: componenti di rete che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione;

52)   «impresa elettrica integrata»: un'impresa verticalmente integrata o un'impresa orizzontalmente integrata;

53)   «impresa verticalmente integrata»: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura;

54)   «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa elettrica che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

55)   «impresa collegata»: un'impresa affiliata quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e un'impresa appartenente agli stessi soci;

56)   «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

57)   «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

58)   «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

59)   «stoccaggio di energia»: nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico;

60)   «impianto di stoccaggio dell'energia»: nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 3

Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1.   Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

2.   Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

3.   Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.

4.   Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

5.   Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.

Articolo 5

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1.   I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.

2.   Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4.   Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:

a)

perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

b)

sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

c)

garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;

d)

sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

e)

non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

5.   Qualsiasi Stato membro che attui interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

6.   Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

7.   Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:

a)

sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;

b)

sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;

c)

sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;

d)

sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

e)

garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;

f)

garantiscono che, a norma degli articoli 19 e 21, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria.

g)

non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalla misura e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9.   Entro il 1o gennaio 2022 e il 1o gennaio 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.

10.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Tale proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

Articolo 6

Accesso di terzi

1.   Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

3.   Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.

Articolo 7

Linee dirette

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)

tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;

b)

tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.

4.   Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.

5.   Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1.   Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione de gli opportuni criteri, gli Stati membri tengono in considerazione:

a)

la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b)

la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c)

la protezione dell'ambiente;

d)

l'assetto del territorio e la localizzazione;

e)

l'uso del suolo pubblico;

f)

l'efficienza energetica;

g)

la natura delle fonti primarie;

h)

le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

i)

la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9;

j)

il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

k)

il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni; e

l)

le alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4.   I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. I richiedenti dispone di procedure di ricorso.

Articolo 9

Obblighi di servizio pubblico

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

3.   Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

4.   Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 10

Diritti contrattuali di base

1.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

2.   Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (21), gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.

3.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)

l'identità e l'indirizzo del fornitore;

b)

i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;

c)

i tipi di servizio di manutenzione offerti;

d)

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)

l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)

le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 26;

h)

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

4.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5.   I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi.

6.   I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

7.   Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

8.   I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

9.   I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

10.   Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

11.   I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

12.   I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.

Articolo 11

Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti da tali contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.

3.   I fornitori devono ottenere il consenso di ogni cliente finale prima che tale cliente passi a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.

4.   Per almeno dieci anni dopo l'introduzione dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, gli Stati membri o le loro autorità di regolazione effettuano un monitoraggio e pubblicano una relazione annuale sui principali sviluppi relativi a tali contratti, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato e l'impatto sulle bollette dei consumatori, con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi.

Articolo 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1.   Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Non oltre il 1o gennaio 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

5.   I clienti civili hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi per il cambio collettivo di fornitore, predisponendo nel contempo un quadro che garantisca la massima protezione dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

Articolo 13

Contratto di aggregazione

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica, compresa l'aggregazione, diversi dalla fornitura, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un'impresa elettrica di loro scelta.

2.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto di aggregazione, questi abbia il diritto di procedere senza il consenso delle imprese elettriche del cliente finale.

Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione informino in maniera esaustiva i clienti circa i termini e le condizioni dei contratti che offrono loro.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere gratuitamente, almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, se richiesto dal cliente, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

4.   Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. In particolare, gli Stati membri assicurano che i clienti non siano soggetti a requisiti tecnici e amministrativi, procedure o oneri discriminatori da parte dei propri fornitori sulla base del fatto che essi abbiano o meno un contratto con un partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione.

Articolo 14

Strumenti di confronto

1.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

a)

sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese elettriche siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

b)

indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla lo gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

c)

definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

d)

usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

e)

forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;

f)

sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;

g)

forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; e

h)

effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

2.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

3.   Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

4.   Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

5.   Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Clienti attivi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

a)

abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;

b)

abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;

c)

abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

d)

abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

e)

siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della presente direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

f)

siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3.   L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

4.   Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.

5.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:

a)

abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;

b)

non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

c)

non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

d)

siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Articolo 16

Comunità energetiche dei cittadini

1.   Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che:

a)

la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;

b)

i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 12;

c)

i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;

d)

il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;

e)

le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchiano i costi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, in modo da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema.

2.   Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini:

a)

siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;

b)

abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4;

c)

siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

a)

possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;

b)

siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione;

c)

siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

d)

per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);

e)

abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione dell'elettricità lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

4.   Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

a)

abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete;

b)

siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete tengano conto contabilizzino separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e di quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 7;

c)

non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.

Articolo 17

Gestione della domanda mediante aggregatori

1.   Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori. Gli Stati membri consentono ai clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, di partecipare insieme con i produttori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati dell'energia elettrica.

2.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ancillari, trattino i partecipanti al mercato coinvolti nella gestione della domanda mediante aggregatori in modo non discriminatorio insieme con i produttori, sulla base delle loro capacità tecniche.

3.   Gli Stati membri assicurano che il pertinente quadro normativo contenga almeno i seguenti elementi:

a)

il diritto di ogni partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli aggregatori indipendenti, di entrare nei mercati dell'energia elettrica senza il consenso di altri partecipanti al mercato;

b)

norme non discriminatorie e trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica e ai clienti;

c)

norme e procedure trasparenti e non discriminatorie per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e altre imprese elettriche, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;

d)

un obbligo per i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di essere finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che apportano alla rete elettrica; in tale nella misura sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

e)

una disposizione in base a cui i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non incorrono in penali e pagamenti indebiti, o in altre indebite restrizioni contrattuali da parte dei fornitori;

f)

un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato, compresa la responsabilità per gli sbilanciamenti.

4.   Gli Stati membri possono esigere che le imprese elettriche o i clienti finali partecipanti indennizzino finanziariamente gli altri partecipanti al mercato o i responsabili del bilanciamento dei partecipanti al mercato se tali partecipanti al mercato o soggetti responsabili del bilanciamento sono direttamente interessati dall'attivazione della gestione della domanda. La la compensazione finanziaria non deve creare barriere per l'ingresso nel mercato dei partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o per la flessibilità. In tali casi, liLa compensazione finanziaria è limitata a quanto strettamente necessario per coprire i costi risultanti sostenuti dai fornitori dei clienti partecipanti o dai soggetti responsabili del bilanciamento del fornitore in conseguenza durante l'attivazione della gestione della domanda. Il metodo di calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici prodotti dagli aggregatori indipendenti nei confronti di altri partecipanti al mercato e, ove ciò avvenga, si può richiedere agli aggregatori o ai consumatori partecipanti di contribuire a tale compensazione, ma solo se e nella misura in cui i benefici per tutti i fornitori, i clienti e i loro responsabili del bilanciamento non superano i costi diretti sostenuti. Il metodo di calcolo è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

5.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i partecipanti al mercato e con i clienti finali, stabiliscano i requisiti tecnici per la partecipazione della gestione della domanda a tutti i mercati dell'energia elettrica sulla base delle caratteristiche tecniche di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali requisiti includono la partecipazione dei carichi aggregati.

Articolo 18

Bollette e informazioni di fatturazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

4.   Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.

5.   Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

6.   Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato I.

Articolo 19

Sistemi di misurazione intelligenti

1.   Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli altri partecipanti al mercato di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

2.   Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

3.   Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 20 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

4.   Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.

5.   Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni, o con maggiore frequenza, in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

6.   Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» ha avuto inizio prima del 4 luglio 2019 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita, ma, nel caso dei sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II, non possono restare operativi oltre il 5 luglio 2031.

Ai fini del presente paragrafo per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Articolo 20

Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 luglio 2019, gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, all'allegato II e ai seguenti requisiti:

a)

i sistemi di misurazione intelligenti misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;

b)

la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

c)

la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

d)

gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete possano registrare l'energia elettrica immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

e)

se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul loro consumo di energia elettrica sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

f)

prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;

g)

i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale.

Ai fini della lettera e) del primo comma, il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 21

Diritto a un contatore intelligente

1.   Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

a)

sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;

b)

sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.

2.   Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:

a)

assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:

i)

le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

ii)

eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

b)

assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole, entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

c)

periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 22

Contatori convenzionali

1.   Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Articolo 23

Gestione dei dati

1.   Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per la gestione della domanda e altri servizi

2.   Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi sia efficiente e sicuro, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

3.   Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4.   Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5.   Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Articolo 24

Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

1.   Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilitàe e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese elettriche applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Articolo 25

Sportelli unici

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

Articolo 26

Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie alternativa sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE e prevede, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.

2.   Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3.   La partecipazione delle imprese elettriche ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

Articolo 27

Servizio universale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.

2.   Il paragrafo 1 è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola la libertà di scegliere il fornitore prevista dall'articolo 4.

Articolo 28

Clienti vulnerabili

1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, come la fornitura di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4. Dette notifiche possono altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di assistenza sociale generale.

Articolo 29

Povertà energetica

Nel valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano una serie di criteri, che possono comprendere il basso reddito, l'elevata spesa per l'energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica.

La Commissione fornisce orientamenti sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» in detto contesto e nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 5, partendo dalla premessa che qualsiasi percentuale di famiglie in condizioni di povertà energetica può essere considerata significativa.

CAPO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 30

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.

Articolo 31

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l'utilizzo di quest'ultimo.

4.   Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/943.

5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.

6.   Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.

8.   L'acquisizione dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 6 garantisce la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato qualificati, compresi i partecipanti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, in particolare prevedendo che le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di distribuzione di stabiliscano, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi di trasmissione, i requisiti tecnici di partecipazione a tali mercati sulla base delle caratteristiche tecniche di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.

9.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il pertinente gestore del sistema di trasmissione in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (24).

10.   Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943, ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse da quelle elettriche, nel caso in cui lo Stato membro ovvero l'autorità competente designata abbia concesso tale diritto.

Articolo 32

Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

1.   Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione, le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, tra cui i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di tali servizi al fine di consentir loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.

3.   Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.

4.   Il gestore del sistema di distribuzione consulta tutti gli utenti pertinenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti in merito al piano di sviluppo della rete. Il gestore del sistema di distribuzione rende pubblici i risultati della procedura consultiva unitamente al piano di sviluppo della rete e presenta i risultati della consultazione e del piano di sviluppo della rete all'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può chiedere la modifica del piano.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 33

Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

1.   Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

l'autorità di regolazione ha effettuato un esame ex ante delle condizioni della procedura di appalto di cui alla lettera a) e ha concesso la sua approvazione;

c)

il gestore del sistema di distribuzione esercisce i punti di ricarica sulla base dell'accesso di terzi in conformità dell'articolo 6 e non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.

4.   Qualora gli Stati membri abbiano attuato le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse di altre parti a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse fermo restando il completamento della procedura di appalto di cui al paragrafo 3, lettera a). Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato nell'infrastruttura di ricarica.

Articolo 34

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati

Gli Stati membri assicurano che tutte le parti idonee godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità, nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all'articolo 19, e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l'articolo 35, paragrafi 1, 2 o 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le imprese verticalmente integrate non godano di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento delle loro attività di fornitura.

Articolo 35

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 7, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

d)

il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 36

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e

c)

l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di detta deroga e ha effettuato una valutazione della procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e l'ha approvata.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.

3.   Le autorità di regolazione effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 4 luglio 2019, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:

a)

siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo tale data;

b)

siano integrati nel sistema di distribuzione;

c)

siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e

d)

non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.

Articolo 37

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 55 o qualsiasi altro obbligo legale di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo 38

Sistemi di distribuzione chiusi

1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure

b)

il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2.   Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

a)

dall'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore;

c)

dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete;

d)

dall'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici; e

e)

dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia.

3.   Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4.   L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 39

Gestore di un sistema combinato

L'articolo 35, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi all'articolo 43, paragrafo 1, agli articoli 44 e 45 o al disposto del capo VI, sezione 3, o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3.

CAPO V

NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 40

Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a)

garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire, gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, un sistema di trasmissione sicuro, affidabile ed efficiente, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi;

b)

garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;

c)

contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;

d)

gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi quelli forniti dagli impianti di gestione della domanda e stoccaggio dell'energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da altri sistemi di trasmissione interconnessi con il proprio;

e)

fornire, al gestore di altri sistemi interconnessi con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

f)

assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

g)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema;

h)

riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, concedendo l'accesso di terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato;

i)

acquistare servizi ancillari per assicurare la sicurezza operativa;

j)

adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra centri di coordinamento regionali;

k)

partecipare alla messa a punto di valutazioni dell'adeguatezza a livello europeo e nazionale a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/943;

l)

digitalizzare i sistemi di trasmissione;

m)

provvedere alla gestione dei dati, compresi lo sviluppo di sistemi di gestione dei dati, la cibersicurezza e la protezione dei dati, nel rispetto delle norme applicabili nonché della competenza delle altre autorità.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente, e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile.

Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasmissione indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente qualora tale delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasmissione che delega i compiti.

3.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, i gestori dei sistemi di trasmissione tengono conto delle raccomandazioni formulate dai centri di coordinamento regionali.

4.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), i gestori dei sistemi di trasmissione acquisiscono servizi di bilanciamento secondo quanto segue:

a)

procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati sulla base delle relative caratteristiche tecniche.

5.   Il paragrafo 4 si applica alla fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione possano acquisire tali servizi da fornitori di gestione della domanda o di servizi di stoccaggio e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica ove tali servizi riducano in modo efficiente in termini di costi alla necessità di incrementare o ridurre la capacità di energia elettrica e favoriscano il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di trasmissione.

6.   I gestori dei sistemi di trasmissione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di distribuzione, le specifiche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato che forniscono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di trasmissione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di distribuzione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di trasmissione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di servizi che consentano loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.

7.   L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari di cui al paragrafo 5 non relativi alla frequenza non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.

8.   Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943 ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse dalle reti elettriche, ove lo Stato membro o l'autorità competente designata lo abbia concesso.

Articolo 41

Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1.   Fatto salvo l'articolo 55 o un altro obbligo legale di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, a meno che tale divulgazione risulti necessaria per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 42

Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione

1.   Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione o di un nuovo impianto di stoccaggio dell'energia a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasmissione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.

Il primo comma fa salva la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione di limitare la capacità di connessione garantita o di offrire connessioni soggette a limitazioni operative onde assicurare l'efficienza economica di nuovi impianti di generazione o nuovi impianti di stoccaggio dell'energia, sempre che tali limitazioni siano state approvate dall'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità di connessione garantita o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di generazione o l'impianto di stoccaggio dell'energia sostenga i costi necessari a garantire una connessione illimitata, non si applica alcuna limitazione.

3.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterebbe costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

CAPO VI

SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

Sezione 1

Separazione proprietaria

Articolo 43

Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

2.   I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:

a)

il potere di esercitare diritti di voto;

b)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

c)

la detenzione di una quota di maggioranza.

3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE, e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.

4.   L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44 o come gestore del sistema di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3.

5.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 41, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.

7.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 44; oppure

b)

si conforma alla sezione 3.

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alla sezione 3, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

9.   Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del presente articolo, paragrafo 8, essa è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 52, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto al presente capo, sezione 3.

10.   A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non è in alcun caso impedito di assumere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

11.   Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non possono in nessun caso, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Sezione 2

Gestore di sistema indipendente

Articolo 44

Gestore di sistema indipendente

1.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 43, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.

2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente a condizione che:

a)

il gestore candidato abbia dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

il gestore candidato abbia dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 40;

c)

il gestore candidato si sia impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;

d)

il proprietario del sistema di trasmissione abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con il gestore candidato e con qualsiasi altro ente pertinente; e

e)

il gestore candidato abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (UE) 2019/943, anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3.   Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 53 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 51 della presente direttiva e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 53 della presente direttiva.

4.   Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione. Il proprietario del sistema di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5.   Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a)

fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b)

finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;

c)

garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; e

d)

fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.

6.   In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 45

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1.   Qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente, un proprietario di sistema di trasmissione che fa parte di un'impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2.   Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non fanno parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b)

sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e

c)

il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

Sezione 3

Gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti

Articolo 46

Beni, apparecchiature, personale e identità

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a)

i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

b)

il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

c)

il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:

i)

la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

ii)

la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;

d)

fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all'articolo 49, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.

2.   L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all'articolo 40:

a)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;

b)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito dell'ENTSO-E;

c)

la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

d)

la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, l'energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari;

e)

la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;

f)

la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

g)

la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

h)

tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

4.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 47

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1.   Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 49, il gestore del sistema di trasmissione dispone:

a)

di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e

b)

del potere di raccogliere fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasmissione efficiente, sicuro ed economico.

3.   Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o altri vantaggi finanziari da tale affiliata.

4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente alla presente sezione. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51.

5.   Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 40 e all'articolo 46, paragrafo 2 della presente direttiva e nell'osservanza degli obblighi previsti agli articoli 16, 18, 19 e 50 del regolamento (UE) 2019/943, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o enti diversi e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella generazione o nella fornitura.

6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.

7.   Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.

8.   Il gestore del sistema di trasmissione informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9.   L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.

10.   Un'impresa certificata come conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 51 della presente direttiva e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 53 della presente direttiva.

Articolo 48

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell'articolo 49.

2.   L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo.

L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

a)

se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

b)

in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3.   Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in altre o con altre parti dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.

8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione.

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non hanno esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 49

Organo di sorveglianza

1.   Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 51.

2.   L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il pertinente diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 48, paragrafi da 3 a 7.

A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Articolo 50

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolazione. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2.   Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 48, paragrafi da 2 a 8.

3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

a)

controllare l'attuazione del programma di adempimenti;

b)

redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;

c)

riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

d)

notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e

e)

riferire all'autorità di regolazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

4.   Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all'organo di sorveglianza.

5.   Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale, dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione, la quale agisce in conformità all'articolo 51.

6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all'adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.

8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

le condizioni di accesso alla rete, quali stabilite nel regolamento (UE) 2019/943, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

b)

i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;

c)

le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.

9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 41.

10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

12.   Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.

Articolo 51

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a)

indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei 10 anni successivi;

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

c)

prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3.   Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione tiene pienamente conto delle potenzialità dell'impiego della gestione della domanda, degli impianti di stoccaggio di energia o di altre risorse in alternativa all'espansione del sistema, oltre che delle aspettative in termini di consumo, scambi con altri paesi e piani di investimento per le reti a livello dell'Unione e regionale.

4.   L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5.   L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore del sistema di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

6.   L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

a)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

b)

indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

c)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire a un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

8.   Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

a)

al finanziamento ad opera di terzi;

b)

alla costruzione ad opera di terzi;

c)

alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;

d)

alla gestione esso stesso dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

9.   Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Sezione 4

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

Articolo 52

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 43, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori dei sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori dei sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell'articolo 43.

4.   Le autorità di regolazione vigilano in modo continuativo sul rispetto delle prescrizioni dell'articolo 43 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale rispetto avviano una procedura di certificazione:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

b)

di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di dare luogo a una violazione dell'articolo 43, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c)

su una richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6.   L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943.

7.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

8.   Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 53

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore di sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore di sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3.   L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore di sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a)

che l'ente interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 43; e

b)

all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità nazionale competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e dell'Unione. Nell'esaminare tale questione l'autorità nazionale di regolazione o l'altra autorità competente tiene conto:

i)

dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii)

dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione; e

iii)

di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.

4.   L'autorità di regolazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione per valutare se:

a)

l'ente interessato ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 43; e

b)

il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, lo Stato membro interessato e le parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi è prorogato di due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto:

a)

delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e

b)

dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

8.   Entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, l'autorità di regolazione adotta la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Lo Stato membro che abbia designato un'altra autorità nazionale competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità nazionale competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità del diritto dell'Unione.

10.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo 66.

Articolo 54

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia, se questi sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire tali impianti o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

tali impianti o servizi ausiliari non relativi alla frequenza servono al gestore del sistema di trasmissione per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e

c)

l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di tale deroga, ha effettuato l'esame ex ante dell'applicabilità di una procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e ha concesso la sua approvazione.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di trasmissione a garantire una procedura di appalto equa.

3.   La decisione di concedere la deroga è comunicata alla Commissione e all'ACER unitamente alle informazioni pertinenti in merito alla richiesta e ai motivi per la concessione della deroga.

4.   Le autorità di regolazione effettuano una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la potenziale disponibilità e l'interesse potenziale di parti terze a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare volta a recuperare il valore residuo dell'investimento negli impianti di stoccaggio dell'energia.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 2024, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:

a)

siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo;

b)

siano integrati nel sistema di trasmissione;

c)

siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e

d)

non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.

Sezione 5

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 55

Diritto di accesso alla contabilità

1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 56.

2.   Gli Stati membri e le autorità competenti da essi designate, comprese le autorità di regolazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora tale divugazione sia necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 56

Separazione della contabilità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2.   Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3.   Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3.

CAPO VII

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Articolo 57

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione

1.   Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale all'interno degli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'ACER, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

3.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è stato inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'ACER in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

4.   Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolazione:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati;

b)

garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i)

agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

ii)

non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 59.

5.   Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;

b)

l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'esercizio dei suoi poteri in maniera efficace ed efficiente;

c)

l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato;

d)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;

e)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;

f)

esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, la scadenza del mandato del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;

g)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere.

Relativamente alla lettera d) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

6.   Gli Stati membri possono prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

7.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali.

Articolo 58

Obiettivi generali dell'autorità di regolazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 59, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, nonché le autorità, comprese le autorità di regolazione, degli Stati membri limitrofi e dei paesi terzi limitrofi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, flessibile, sicuro ed ecologicamente sostenibile nell'Unione, nonché l'effettiva apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti elettriche, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;

b)

sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso l'Unione;

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in conformità degli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento;

e)

agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione e impianti di stoccaggio dell'energia, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

f)

assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;

g)

provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;

h)

contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte dei clienti.

Articolo 59

Compiti e competenze delle autorità di regolazione

1.   L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica e altri partecipanti al mercato, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;

c)

in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

d)

approvare prodotti e procedure di appalto per i servizi accessori non relativi alla frequenza;

e)

applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;

f)

cooperare con l'autorità di regolazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l'ACER sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942;

g)

osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione e dell'ACER;

h)

provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella massima misura a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;

i)

presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all'ACER, ivi incluso per quanto concerne le iniziative adottate e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

j)

assicurare che non vi siano sussidi incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura o altre attività che rientrano o non rientrano nel settore dell'energia elettrica;

k)

vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella sua relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

l)

monitorare e valutare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente che promuova l'efficienza energetica e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblicare ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;

m)

stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti nonché vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate;

n)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

o)

vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, l'impatto dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e dell'utilizzo di sistemi di misurazione intelligenti, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, il rapporto tra i prezzi relativi ai consumi domestici e i prezzi all'ingrosso, l'evoluzione delle tariffe e dei prelievi della rete, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti;

p)

monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

q)

controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

r)

garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori siano efficaci e applicate;

s)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 5 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;

t)

garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 23 e 24;

u)

vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/943;

v)

vigilare sugli investimenti in capacità di generazione e di stoccaggio sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;

w)

monitorare la cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e di paesi terzi;

x)

contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;

y)

monitorare la disponibilità di strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 14;

z)

monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini.

2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al presente articolo. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

c)

il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi, e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

d)

il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni, compreso il potere di imporre o proporre di imporre al gestore del sistema di trasmissione sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

e)

adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 60, paragrafi 2 e 3.

4.   L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.

5.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44, l'autorità di regolazione:

a)

controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore del sistema indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

c)

fatta salva la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato almeno ogni due anni dal gestore del sistema indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore del sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e)

procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente; e

f)

vigila sull'utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore del sistema indipendente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

6.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo VI, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

a)

irrogare sanzioni a norma del paragrafo 3, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

b)

controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi che gli incombono;

c)

agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

d)

controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;

e)

approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

f)

chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 50, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono, in particolare, la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

g)

procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e

h)

attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 44 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

7.   Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell'ACER fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/943 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 in ragione della loro natura coordinata, le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie nazionali usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese tariffe di trasmissione e distribuzione o relative metodologie che devono consentire che, nella rete, siano effettuati gli investimenti necessari in modo da garantire la fattibilità economica delle reti;

b)

la prestazione di servizi ancillari che sono svolti nel modo più economico possibile che forniscano incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, servizi ancillari sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e

c)

l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

8.   Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

9.   Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni e le decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità di regolazione mettono a disposizione del pubblico la metodologia dettagliata e i costi utilizzati per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

10.   Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori del mercato presentano per approvazione alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.

Articolo 60

Decisioni e reclami

1.   Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui all'articolo 59 della presente direttiva, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.

2.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

3.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 59 oppure, quando l'autorità di regolazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o entro un periodo più breve previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

6.   I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione e/o nazionale.

7.   Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

Articolo 61

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e si scambiano tra di loro e con l'ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

2.   Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

a)

promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra fornitori nei diversi Stati membri;

b)

coordinare la sorveglianza comune degli enti che operano a livello regionale;

c)

coordinare, in cooperazione con altre autorità coinvolte, la sorveglianza comune delle valutazioni dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale, regionale ed europeo;

d)

coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete e degli orientamenti per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato; e

e)

coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.

3.   Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.

Articolo 62

Compiti e competenze delle autorità di regolazione relativamente ai centri di coordinamento regionali

1.   Le autorità regionali di regolazione della regione di gestione del sistema in cui è stabilito un centro di coordinamento regionale, in stretto coordinamento tra di loro:

a)

approvano la proposta di istituzione dei centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

approvano i costi connessi alle attività dei centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione nel calcolo delle tariffe, purché tali costi siano ragionevoli e appropriati;

c)

approvano il processo decisionale in cooperazione;

d)

assicurano che i centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;

e)

propongono, insieme ad altre autorità di regolazione di una regione di gestione del sistema, eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai centri di coordinamento regionali da parte degli Stati membri della regione di gestione del sistema;

f)

assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e di altre normative pertinenti dell'Unione, in particolare in relazione alle questioni transfrontaliere e individuano congiuntamente l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

g)

controllano l'esecuzione del coordinamento del sistema e riferiscono annualmente all'ACER in proposito, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, alle autorità di regolazione sono conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

chiedere informazioni ai centri di coordinamento regionali;

b)

effettuare ispezioni, anche senza preavviso, presso i locali dei centri di coordinamento regionali;

c)

emettere decisioni comuni vincolanti in merito ai centri di coordinamento regionali.

3.   L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede il centro di coordinamento regionale ha il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive al centro di coordinamento regionale che non ottemperi agli obblighi ad esso imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o ha il potere di proporre a una giurisdizione competente di irrogare tali sanzioni.

Articolo 63

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l'ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.

3.   Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l'ACER ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

a)

non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure

b)

imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che i codici di rete e gli orientamenti non siano stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

8.   L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 64

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica e riguardanti strumenti derivati sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora regolati.

3.   L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

4.   Il presente articolo non crea obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 a carico dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

5.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Parità di condizioni

1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare l'articolo 36, e con il diritto dell'Unione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 66

Deroghe

1.   Gli Stati membri che possono dimostrare l'esistenza di seri problemi nella gestione dei loro piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati possono chiedere alla Commissione di derogare alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI.

I piccoli sistemi isolati, e la Francia ai fini della Corsica, possono anche chiedere deroghe agli articoli 4, 5 e 6.

Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza.

2.   Le deroghe concesse dalla Commissione di cui al paragrafo 1 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile, l'aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.

Per le regioni ultraperiferiche nel senso dell'articolo 349 TFUE, che non possono essere interconnesse con i mercati dell'energia elettrica dell'Unione, la deroga non è limitata nel tempo ed è subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l'energia rinnovabile.

La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   L'articolo 43 non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. Inoltre, gli articoli 6 e 35 non si applicano a Malta e gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 52 non si applicano a Cipro.

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate, siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell'energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

4.   Fino al 1o gennaio 2025 o a una data successiva stabilita in una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 5 non si applica a Cipro e alla Corsica.

5.   L'articolo 4 non si applica a Malta fino al 5 luglio 2027. Tale periodo può essere prorogato di un ulteriore periodo non superiore a otto anni. L'ulteriore periodo di proroga è stabilito mediante una decisione a norma del paragrafo 1.

Articolo 67

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 61, paragrafo 5, e all'articolo 63, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 4 luglio 2019.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 61, paragrafo 5, e all'articolo 63, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 5, e dell'articolo 63, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Controllo, riesame e relazione a cura della Commissione

1.   La Commissione controlla e riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Il riesame della Commissione valuta in particolare se i consumatori, specialmente quelli vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva.

Articolo 70

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

1)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Misurazione del gas naturale»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»;

ii)

le lettere c) e d) sono soppresse;

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;

c)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;

3)

all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:

«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;

4)

all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;

5)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo e il secondo comma sono soppressi;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;

b)

il paragrafo 8 è soppresso.

6)

nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;

Articolo 71

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere j) e l), all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi da 2 a 12, agli articoli da 11 a 24, agli articoli 26, 28 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 36, all'articolo 38, paragrafo 2, agli articoli 40 e 42, all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), agli articoli 51 e 54, agli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, all'articolo 70, punti da 1 a 3, all'articolo 70, punto 5, lettera b), e all'articolo 70, punto 6, e agli allegati I e II entro il 31 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

a)

all'articolo 70, punto 5, lettera a), entro il 31 dicembre 2019;

b)

all'articolo 70, punto 4, entro il 25 ottobre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 72

Abrogazione

La direttiva 2009/72/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva di cui all'allegato III.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 73

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.

Articolo 74

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(5)  Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37) abrogata e sostituita, con effetto a decorrere dal 2 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(6)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(11)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(18)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(20)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(21)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(22)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(23)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(24)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(25)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(26)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI

1.   Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione

1.1.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a)

il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b)

il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a)

il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;

b)

il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;

c)

la denominazione della tariffa;

d)

l'eventuale data di scadenza del contratto;

e)

le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;

f)

il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

g)

informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 26;

h)

lo sportello unico di cui all'articolo 25;

i)

un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 14.

1.3.

Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;

b)

i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

c)

confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2.   Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

a)

la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;

b)

se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

c)

se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;

d)

se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3.   Componenti del prezzo applicato al cliente finale

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4.   Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore.

5.   Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto).

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di energia elettrica, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

b)

le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE. L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001.

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO II

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI

1.

Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.

2.

La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione (1), nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

3.

Sulla base di tale valutazione gli Stati membri o, laddove lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata, elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva o entro il 2024 negli Stati membri che hanno iniziato a introdurli in modo sistematico prima del 4 luglio 2019.

(1)  Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).


ALLEGATO III

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E DATA DI APPLICAZIONE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 72)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55)

3 marzo 2011

3 settembre 2009


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/72/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 33 e articolo 41

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 32

Articolo 6

Articolo 34

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Allegato I. punto 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Allegato I. punto 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4

Allegato I. punto 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 5

Allegato I. punto 1, lettera d)

Articolo 10 paragrafi 6 e 8

Articolo 10, paragrafo 7

Allegato I. punto 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 9

Allegato I. punto 1, lettera g)

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 3, lettera 7)

Articolo 10, paragrafo 11

Allegato I. punto 1, lettera j)

Articolo 10, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 10)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e allegato I. 1, lettera e)

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi da 2 a 6

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 25

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 26

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 26

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 37

Articolo 28

Articolo 38

Articolo 29

Articolo 39

Articolo 12

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 23

Articolo 42

Articolo 9

Articolo 43

Articolo 13

Articolo 44

Articolo 14

Articolo 45

Articolo 17

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 50

Articolo 22

Articolo 51

Articolo 10

Articolo 52

Articolo 11

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 30

Articolo 55

Articolo 31

Articolo 56

Articolo 35

Articolo 57

Articolo 36

Articolo 58

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 8

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 59, paragrafo 8

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 37, paragrafo 9

Articolo 59, paragrafo 10

Articolo 37, paragrafo 11

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 12

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 13

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 14

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 16

Articolo 60, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 17

Articolo 60, paragrafo 8

Articolo 38

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 39

Articolo 63

Articolo 40

Articolo 64

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 65

Articolo 44

Articolo 66

Articolo 45

Articolo 67

Articolo 46

Articolo 68

Articolo 47

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 49

Articolo 71

Articolo 48

Articolo 72

Articolo 50

Articolo 73

Articolo 51

Articolo 74

Allegato I, punti da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 9

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 2

Allegato II.

Allegato III

Allegato IV


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