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Document 32019L0884

Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

PE/87/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/884/oj

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/143


DIRETTIVA (UE) 2019/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito, tra l’altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresa la criminalità organizzata e il terrorismo.

(2)

Detto obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri siano prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (2), sia per prevenire nuovi reati.

(3)

Il succitato obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri. Tale scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (3) e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio (4).

(4)

L’attuale quadro giuridico di ECRIS tuttavia non risponde sufficientemente alle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia già possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo comune dell’Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso.

(5)

All’interno dell’Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un cittadino di paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri.

(6)

Tali «richieste generalizzate» impongono un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica, tale onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi, il che ostacola gravemente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fa sì che l’accesso alle informazioni sui precedenti penali sia limitato a quelle conservate nel proprio casellario nazionale. Di conseguenza, aumenta il rischio che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sia inefficiente e incompleto.

(7)

Per migliorare la situazione la Commissione ha presentato una proposta che ha portato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce un sistema centralizzato a livello dell’Unione, contenente i dati personali di cittadini di paesi terzi condannati al fine di consentire l’individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle precedenti condanne («ECRIS-TCN»).

(8)

ECRIS-TCN permetterà all’autorità centrale di uno Stato membro di individuare prontamente ed efficacemente in quali altri Stati membri sono conservate informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, in modo che l’attuale quadro di ECRIS possa essere usato per richiedere tali informazioni a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI.

(9)

Lo scambio di informazioni sulle condanne penali è un elemento importante di qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS contribuirebbe quindi alla risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento.

(10)

Al fine di rafforzare l’utilità delle informazioni sulle condanne e le interdizioni derivanti da condanne per reati sessuali a danno di minori, la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che, per assumere una persona per una posizione che comporti un contatto diretto e regolare con minori, le informazioni sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle interdizioni esistenti per tali reati siano trasmesse secondo le procedure di cui alla decisione quadro 2009/315/GAI. L’obiettivo di tale meccanismo è garantire che una persona condannata per un reato sessuale a danno di minori non possa occultare tale condanna o interdizione al fine di esercitare un’attività professionale che comporti contatti diretti e regolari con minori in un altro Stato membro.

(11)

La presente direttiva è volta a introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS. Essa obbliga gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni. Introduce inoltre le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l’integrazione dell’estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le informazioni provenienti da altri Stati membri e prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni.

(12)

La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali quando tale trattamento non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680.

(13)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI, è opportuno incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(14)

L’infrastruttura di comunicazione comune utilizzata per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali dovrebbe essere la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o qualsiasi suo ulteriore sviluppo o rete sicura alternativa.

(15)

Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell’Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS.

(16)

La presente direttiva rispetta diritti e libertà fondamentali sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i diritti al ricorso giurisdizionale e amministrativo, il principio dell’uguaglianza davanti alla legge, il diritto a un giusto processo, la presunzione d’innocenza e il divieto generale di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

(17)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace di informazioni accurate estratte dai casellari giudiziali relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, ponendo in essere norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(19)

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(20)

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(21)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 13 aprile 2016 (11).

(22)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione quadro 2009/315/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della decisione quadro 2009/315/GAI

La decisione quadro 2009/315/GAI è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione quadro

a)

definisce le condizioni a cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne;

b)

definisce gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza della persona») e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;

c)

istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).»;

2)

all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

«Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;

e)

«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, l’apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;

f)

«dati relativi alle impronte digitali» i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

g)

«immagine del volto» le immagini digitalizzate del volto di una persona;

h)

«implementazione di riferimento ECRIS» il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS.»;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro di condanna adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell’ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo. Il casellario giudiziale indica se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora un cittadino di uno Stato membro chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale di un altro Stato membro, detta autorità centrale rivolge all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dai casellari giudiziali e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Qualora un cittadino di paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell’interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato.»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro sia rivolta ai sensi dell’articolo 6 all’autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo sia presentata ai sensi dell’articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e iscritte nei casellari giudiziali e sulle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nei casellari giudiziali.

Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.»;

6)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La risposta alla richiesta di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.»;

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «articolo 7, paragrafi 1 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4 bis»;

b)

al paragrafo 2, i termini «articolo 7, paragrafi 2 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4 bis»;

c)

al paragrafo 3, i termini «articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis»;

8)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«iv)

immagine del volto.»;

b)

i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le seguenti informazioni per via elettronica attraverso ECRIS e in formato standardizzato conformemente alle norme che devono essere stabilite negli atti di esecuzione:

a)

le informazioni di cui all’articolo 4;

b)

le richieste di cui all’articolo 6;

c)

le risposte di cui all’articolo 7; e

d)

altre informazioni pertinenti.

4.   Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all’autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertare l’autenticità dell’informazione, tenendo conto della sicurezza della trasmissione.

Se la via di trasmissione di cui al paragrafo 3 non è disponibile per un periodo significativo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

5.   Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari per poter il suo uso del formato standardizzato per trasmettere per via elettronica attraverso ECRIS tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione da quale data sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.»;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

1.   Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). È composto dai seguenti elementi:

a)

implementazione di riferimento ECRIS;

b)

infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata.

Per assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri, si deve ricorrere a idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell’arte, del costo relativo all’attuazione e dei rischi associati al trattamento delle informazioni.

2.   Tutti i dati estratti dai casellari giudiziali sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.

3.   Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziali degli altri Stati membri.

4.   Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dell’implementazione di riferimento ECRIS e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziali. L’agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sostiene gli Stati membri nell’ambito dei suoi compiti stabiliti dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

5.   La Commissione è responsabile del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza necessari e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.

6.   eu-LISA fornisce, sviluppa ulteriormente e gestisce l’implementazione di riferimento ECRIS.

7.   Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l’installazione e l’uso dell’implementazione di riferimento ECRIS.

La Commissione sostiene i costi per l’attuazione, la gestione, l’uso, la manutenzione e il futuro sviluppo dell’infrastruttura di comunicazione comune.

8.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS a norma dell’articolo 4, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (UE) 2019/816 possono continuare a utilizzare il proprio software nazionale di implementazione ECRIS al posto dell’implementazione di riferimento ECRIS, a condizione che soddisfino tutte le condizioni di cui a detti paragrafi.

Articolo 11 ter

Atti di esecuzione

1.   La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:

a)

il formato standardizzato di cui all’articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;

b)

le norme concernenti l’attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;

c)

le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:

i)

le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;

ii)

le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).»;"

(*2)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1)."

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

1.   Entro l’29 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa la sua attuazione tecnica.

2.   La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.

3.   La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS e sull’uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2019/816. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.

4.   La relazione della Commissione di cui al paragrafo 3 riguarda, in particolare, il livello di scambio delle informazioni fra Stati membri, anche in riferimento a cittadini di paesi terzi, nonché l’obiettivo delle richieste e il relativo numero, comprese le richieste a fini diversi da un procedimento penale, come i controlli sui precedenti e le richieste di informazioni delle persone interessate in merito ai propri casellari giudiziali.».

Articolo 2

Sostituzione della decisione 2009/316/GAI

La decisione 2009/316/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di recepimento di tale decisione.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla decisione sostituita dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2009/315/GAI, come modificata dalla presente direttiva, entro il 28 giugno 2022.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 28 giugno 2022.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(2)  Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

(3)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(4)  Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

(5)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(6)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  GU C 186 del 25.5.2016, pag. 7.


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