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Document 32019L0001

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/42/2018/REV/1

GU L 11 del 14.1.2019, p. 3–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1/oj

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/3


DIRETTIVA (UE) 2019/1 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono una questione di ordine pubblico ed è opportuno provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l'Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta. L'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE è necessaria per garantire che nell'Unione vi siano mercati concorrenziali più equi e più aperti, in cui le imprese si fanno maggiormente concorrenza in base ai loro meriti e senza erigere barriere all'ingresso nel mercato, in modo da poter generare ricchezza e creare posti di lavoro. Essa protegge i consumatori e le imprese operanti nel mercato interno da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permette loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi innovativi.

(2)

L'applicazione a livello pubblicistico degli articoli 101 e 102 TFUE compete alle autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) degli Stati membri parallelamente alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3). Insieme, le ANC e la Commissione formano una rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza in stretta cooperazione («rete europea della concorrenza»).

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, le ANC e le giurisdizioni nazionali sono tenute ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese, alle pratiche concordate o all'abuso di posizione dominante, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri. In pratica, la maggior parte delle ANC applica il diritto nazionale della concorrenza parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE. Pertanto, la presente direttiva, il cui obiettivo è far sì che le ANC dispongano delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori necessari per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE, avrà inevitabilmente un impatto sul diritto nazionale della concorrenza applicato parallelamente dalle ANC. Inoltre l'applicazione, da parte delle ANC, del diritto nazionale della concorrenza agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese o alle pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, non dovrebbe portare a un risultato diverso da quello raggiunto dall'ANC conformemente al diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. In tali casi di applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza e del diritto dell'Unione, è essenziale pertanto che le ANC abbiano le stesse garanzie di indipendenza, le stesse risorse e gli stessi poteri di indagine e sanzionatori necessari per garantire che non si giunga a un risultato diverso.

(4)

Inoltre, il fatto di conferire alle ANC il potere di acquisire tutte le informazioni relative all'impresa oggetto dell'indagine, anche in formato digitale, su qualsiasi forma di supporto influenzerebbe altresì la portata dei poteri delle ANC quando, nelle fasi iniziali del loro procedimento, adottano le misure di indagine pertinenti in base al diritto nazionale della concorrenza applicato parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE. L'attribuzione alle ANC di poteri ispettivi di portata diversa a seconda che, in definitiva, esse applichino solo il diritto nazionale della concorrenza oppure, parallelamente, anche gli articoli 101 e 102 TFUE, comprometterebbe l'efficacia dell'applicazione del diritto della concorrenza nel mercato interno. Di conseguenza, è opportuno che l'ambito di applicazione della direttiva riguardi sia l'applicazione autonoma degli articoli 101 e 102 TFUE sia l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso. Per quanto riguarda la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, la presente direttiva dovrebbe riguardare anche l'applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza.

(5)

La legislazione nazionale impedisce a molte ANC di disporre delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori che risultano necessari per applicare efficacemente le norme dell'Unione in materia di concorrenza. Ciò compromette la capacità delle ANC di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE e il diritto nazionale della concorrenza parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE. Per esempio, ai sensi del diritto nazionale, molte ANC non hanno strumenti efficaci per rinvenire le prove di infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE o per irrogare ammende alle imprese che violano la legge, oppure non dispongono di risorse umane e finanziarie adeguate né dell'indipendenza operativa necessarie per applicare efficacemente gli articoli in questione. Ciò può far sì che le ANC rinuncino a intervenire del tutto o limitino il proprio ambito di intervento. La mancanza delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori perché molte ANC siano in grado di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE fa sì che le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali siano esposte a esiti procedimentali differenti a seconda dello Stato membro in cui operano. Esse potrebbero non essere soggette all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o essere soggette soltanto a un'applicazione inefficace. Per esempio, in alcuni Stati membri le imprese possono sottrarsi alla responsabilità per le ammende semplicemente operando una ristrutturazione.

(6)

L'applicazione non uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE, applicati tanto autonomamente, quanto parallelamente al diritto nazionale della concorrenza compromette le possibilità di eliminare gli ostacoli all'ingresso sul mercato e di creare mercati concorrenziali più equi in tutta l'Unione, in cui le imprese possano competere in base ai loro meriti. Le imprese e i consumatori sono penalizzati soprattutto in quegli Stati membri in cui le ANC sono meno attrezzate per applicare le norme in modo efficace. Le imprese non possono competere sulla base dei propri meriti se vi è la possibilità che le pratiche anticoncorrenziali non siano perseguite, per esempio perché non si possono raccogliere le prove delle pratiche anticoncorrenziali o perché le imprese sono in grado di sottrarsi alla responsabilità per le ammende. Le imprese sono pertanto disincentivate a entrare su tali mercati, a esercitarvi il loro diritto di stabilimento e a fornire beni e servizi. Negli Stati membri in cui l'applicazione è meno intensa, i consumatori perdono i vantaggi di un'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza. L'applicazione disomogenea degli articoli 101 e 102 TFUE, applicati tanto autonomamente quanto parallelamente al diritto nazionale della concorrenza, in tutta l'Unione determina pertanto distorsioni della concorrenza nel mercato interno e ne compromette il corretto funzionamento.

(7)

Le lacune e le limitazioni degli strumenti e delle garanzie di cui dispongono le ANC minano il sistema di competenze parallele per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, che è concepito per funzionare come un insieme coeso basato sulla stretta cooperazione all'interno della rete europea della concorrenza. Tale sistema dipende dalla capacità delle autorità di fare affidamento le une sulle altre per svolgere misure di indagine le une per conto delle altre onde promuovere la cooperazione e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri. Non può tuttavia funzionare correttamente se alcune ANC non dispongono ancora di adeguati strumenti di indagine. Per quanto riguarda altri aspetti fondamentali, le ANC non sono in grado di prestarsi assistenza reciproca. Per esempio, nella maggior parte degli Stati membri, le imprese che operano a livello transfrontaliero riescono a eludere il pagamento delle ammende per il semplice fatto di non essere giuridicamente presenti in alcuni dei territori degli Stati membri in cui sono attive, il che riduce gli incentivi a rispettare gli articoli 101 e 102 TFUE. La conseguente applicazione inefficace distorce la concorrenza per le imprese che rispettano la legge e compromette la fiducia dei consumatori nel mercato interno, in particolare nell'ambiente digitale.

(8)

Al fine di garantire uno spazio veramente comune di applicazione nell'Unione delle norme in materia di concorrenza che offra maggiore parità di condizioni alle imprese operanti nel mercato interno e riduca le disparità di condizioni per i consumatori, è necessario introdurre garanzie fondamentali di indipendenza e adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché poteri minimi di indagine e sanzionatori quando si applicano gli articoli 101 e 102 TFUE e il diritto nazionale della concorrenza parallelamente a tali articoli, in modo che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano essere pienamente efficaci.

(9)

È opportuno fondare la presente direttiva sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 TFUE. La presente direttiva riguarda infatti non solo l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza parallela a tali articoli, ma anche le lacune e le limitazioni negli strumenti e nelle garanzie di cui dispongono le ANC per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, le quali incidono negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno.

(10)

L'introduzione di garanzie fondamentali per far sì che le ANC applichino in modo uniforme ed efficace gli articoli 101 e 102 TFUE non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre garanzie di indipendenza e risorse più ampie per le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza e norme più dettagliate sui poteri di indagine e sanzionatori delle ANC. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di conferire alle ANC poteri supplementari oltre a quelli fondamentali di cui alla presente direttiva, al fine di migliorare la loro efficacia, come il potere di irrogare ammende a persone fisiche o in via eccezionale il potere di svolgere accertamenti ispettivi con il consenso di coloro che vi sono soggetti.

(11)

Sono invece necessarie norme dettagliate per quanto riguarda le condizioni per la concessione del trattamento favorevole nei casi di cartelli segreti. Le imprese forniranno informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se dispongono di sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell'immunità dalle ammende. Le marcate differenze tra i programmi di trattamento favorevole negli Stati membri provocano incertezza giuridica per i potenziali richiedenti. Questo può disincentivare tali soggetti dal richiedere il trattamento favorevole. Se gli Stati membri avessero la possibilità di attuare o applicare norme più chiare e armonizzate sul trattamento favorevole nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tale possibilità non solo contribuirebbe all'obiettivo di mantenere gli incentivi per i richiedenti a rivelare l'esistenza di cartelli segreti, al fine di rendere l'applicazione delle norme di concorrenza nell'Unione quanto più efficace possibile, ma garantirebbe anche parità di condizioni per le imprese operanti nel mercato interno. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare programmi di trattamento favorevole che riguardano non soltanto i cartelli segreti, ma anche altre infrazioni dell'articolo 101 TFUE e di disposizioni equivalenti del diritto nazionale della concorrenza, o di accettare domande di trattamento favorevole da parte di persone fisiche che agiscono a proprio nome. La presente direttiva dovrebbe lasciare inoltre impregiudicati i programmi di trattamento favorevole che prevedono esclusivamente l'immunità da sanzioni nel quadro di procedimenti giudiziari penali per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle legislazioni nazionali nella misura in cui queste prevedono l'imposizione di sanzioni penali alle persone fisiche, a eccezione delle norme che disciplinano l'interazione tra i programmi di trattamento favorevole e l'imposizione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Non dovrebbe applicarsi inoltre alle legislazioni nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche che non operano come soggetti economici indipendenti su un mercato.

(13)

A norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003, gli Stati membri possono demandare l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE esclusivamente a un'autorità amministrativa, come è il caso nella maggior parte delle giurisdizioni, o possono demandarla sia alle autorità giudiziarie che a quelle amministrative. Nel caso in questione l'autorità amministrativa è almeno il principale responsabile dello svolgimento delle indagini, mentre all'autorità giudiziaria è demandato solitamente il potere di adottare decisioni che irrogano ammende ed eventualmente il potere di adottare altre decisioni, come constatare un'infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

(14)

L'esercizio dei poteri conferiti dalla presente direttiva alle ANC, compresi i poteri di indagine, dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate che soddisfino almeno i principi generali del diritto dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nell'ambito di procedimenti che potrebbero dar luogo all'irrogazione di sanzioni. Tali garanzie comprendono il diritto a una buona amministrazione e il rispetto dei diritti di difesa delle imprese, di cui una componente essenziale è il diritto di essere sentiti. In particolare, le ANC dovrebbero informare le parti oggetto dell'indagine in merito agli addebiti mossi nei loro confronti a norma dell'articolo 101 o 102 TFUE sotto forma di una comunicazione degli addebiti o di una misura simile prima di adottare una decisione che constata un'infrazione e le stesse parti dovrebbero avere la possibilità di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista su tali addebiti prima dell'adozione di una tale decisione. Le parti alle quali sono stati comunicati addebiti riguardo a una presunta infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE dovrebbero avere il diritto di accedere al relativo fascicolo delle ANC, per poter esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Il diritto di accedere al fascicolo non dovrebbe pregiudicare il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali e non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione e delle ANC e alla corrispondenza tra di loro. Inoltre, per le decisioni delle ANC, in particolare le decisioni che constatano un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE e impongono rimedi o ammende, i destinatari dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali decisioni dovrebbero essere motivate in modo da consentire ai destinatari di tali decisioni di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. Oltre a ciò, conformemente al diritto a una buona amministrazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicare gli articoli 101 e 102 TFUE, le ANC svolgano i procedimenti entro tempi ragionevoli, tenendo conto delle specificità di ciascun caso. Tali garanzie dovrebbero essere concepite in modo da trovare il giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali delle imprese e l'obbligo di garantire l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE.

(15)

Lo scambio di informazioni tra le ANC e l'uso di tali informazioni come mezzo di prova per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE dovrebbero svolgersi a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(16)

Il conferimento di poteri alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE in modo imparziale e nell'interesse comune di un'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza costituisce un elemento essenziale verso l'applicazione efficace e uniforme di tali norme.

(17)

È opportuno rafforzare l'indipendenza operativa delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza per garantire l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. A tal fine, è opportuno prevedere nella normativa nazionale una disposizione esplicita per garantire che, quando applicano gli articoli 101 e 102 TFUE, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza siano protette da qualsiasi intervento o pressione politica esterni che sia tale da comprometterne l'imparzialità nella valutazione delle questioni loro sottoposte. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente nel diritto nazionale i motivi riguardanti la rimozione dall'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza di quelle persone che adottano decisioni esercitando i poteri di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della presente direttiva, in modo da dissipare ogni ragionevole dubbio circa la loro imparzialità e la loro impermeabilità ai fattori esterni. Analogamente, dovrebbero essere fissate preventivamente nel diritto nazionale norme e procedure chiare e trasparenti per la selezione, l'assunzione o la nomina di tali persone. Inoltre, per garantire l'imparzialità delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza, le ammende che esse irrogano per le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE non dovrebbero essere utilizzate per finanziare direttamente tali autorità.

(18)

Per garantire l'indipendenza operativa delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza, i loro vertici, il personale e coloro che adottano le decisioni dovrebbero agire con integrità e astenersi da qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti. Per evitare che le valutazioni indipendenti da parte dei vertici, del personale e di coloro che adottano le decisioni siano messe a rischio, essi dovrebbero astenersi da qualsiasi attività incompatibile, remunerata o meno, per la durata del loro contratto o mandato e per un ragionevole periodo di tempo successivo.

(19)

Questo significa che per la durata del loro contratto o mandato, il personale e coloro che adottano le decisioni non dovrebbero potersi occupare di procedimenti relativi all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE a cui hanno partecipato o che riguardano direttamente imprese o associazioni di imprese presso cui sono stati impiegati o altrimenti impegnati professionalmente, se ciò rischia di compromettere la loro imparzialità in un caso specifico. Analogamente, il personale e coloro che adottano le decisioni, nonché i loro parenti stretti, non dovrebbero detenere interessi in imprese o organizzazioni oggetto di un procedimento relativo all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE al quale partecipano, se ciò rischia di compromettere la loro imparzialità in un caso specifico. Per valutare se la loro imparzialità potrebbe essere compromessa, si dovrebbe, in un caso specifico, tenere conto della natura e dell'importanza dell'interesse della persona interessata e del suo livello di coinvolgimento o partecipazione. Qualora sia necessario per garantire l'imparzialità dell'indagine e del processo decisionale, l'individuo interessato dovrebbe essere tenuto ad astenersi dal trattare il caso specifico.

(20)

Ciò significa anche che, per un lasso di tempo ragionevole dopo aver cessato le proprie funzioni presso l'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza, gli ex membri del personale o coloro che hanno adottato decisioni non dovrebbero, quando esercitano un'attività collegata al procedimento riguardante l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE di cui si occupavano durante il loro contratto o mandato, essere coinvolti nello stesso caso nell'ambito dello svolgimento della loro nuova attività.

La durata di tale periodo potrebbe essere determinata tenendo conto della natura della nuova attività delle persone interessate nonché del livello del loro coinvolgimento e della loro responsabilità nello stesso procedimento durante il loro contratto o mandato presso l'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza.

(21)

Ciascuna autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza dovrebbe pubblicare un codice di condotta che, fatta salva l'applicazione di norme nazionali più severe, includa norme in materia di conflitti di interessi.

(22)

L'indipendenza operativa delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza non dovrebbe ostare all'esercizio del sindacato giurisdizionale né alla vigilanza parlamentare ai sensi del diritto nazionale. Dovrebbero contribuire a garantire la credibilità e la legittimità delle azioni delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza anche obblighi di responsabilità. Tra gli obblighi di responsabilità proporzionati figura la pubblicazione da parte delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di relazioni periodiche sulle loro attività indirizzate a un organo parlamentare o governativo. Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza potrebbero anche essere soggette al controllo o alla sorveglianza delle loro spese finanziarie, purché ciò non pregiudichi la loro indipendenza.

(23)

Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere in grado di organizzare l'ordine di priorità dei loro procedimenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE in modo tale da garantire l'uso efficace delle loro risorse e per potersi concentrare sulla prevenzione e sulla cessazione delle condotte anticoncorrenziali che distorcono la concorrenza nel mercato interno. A tal fine, dovrebbero poter respingere le denunce a motivo del fatto che non costituiscono una priorità, con l'eccezione, se del caso, di quelle presentate dalle autorità pubbliche che hanno competenza concorrente a un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza. Ciò non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di respingere le denunce per altri motivi, come per esempio l'incompetenza, o di decidere che non hanno motivo di intervenire. Nei casi di denunce depositate formalmente, tali reiezioni dovrebbero poter formare oggetto di un ricorso effettivo ai sensi del diritto nazionale. Il potere delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di organizzare l'ordine di priorità dei loro procedimenti istruttori non pregiudica il diritto di un governo di uno Stato membro di comunicare alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza norme di indirizzo generale o orientamenti sulle priorità che non riguardino indagini settoriali o procedimenti specifici di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

(24)

Le ANC dovrebbero disporre di risorse sufficienti in termini di personale qualificato in grado di svolgere valutazioni giuridiche ed economiche competenti, mezzi finanziari, competenze e attrezzature tecniche e tecnologiche, compresi adeguati strumenti di tecnologia dell'informazione, tali da garantire che siano in grado di svolgere efficacemente i loro compiti quando applicano gli articoli 101 e 102 TFUE. Nel caso in cui i compiti e le competenze delle ANC conferiti loro in forza del diritto nazionale siano ampliati, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le ANC dispongano di sufficienti risorse per svolgere tali funzioni.

(25)

L'indipendenza delle ANC dovrebbe essere rafforzata consentendo loro di decidere in autonomia dell'utilizzo della dotazione di bilancio ai fini dello svolgimento dei compiti loro affidati, fatte salve le norme e le procedure di bilancio nazionali.

(26)

Per garantire che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dispongano delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti, potrebbero essere presi in considerazione diversi mezzi di finanziamento, come il finanziamento proveniente da fonti alternative, diverse dal bilancio dello Stato.

(27)

Per garantire un efficace monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali garanti della concorrenza presentino a un organo governativo o parlamentare relazioni periodiche sulle loro attività e sulle loro risorse. Tali relazioni dovrebbero includere informazioni sulla nomina e sulla rimozione dall'incarico dei membri dell'organo decisionale, sull'importo delle risorse assegnate nel corso dell'esercizio in questione e su qualsiasi variazione di tale importo rispetto agli esercizi precedenti. Tali relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.

(28)

Le ANC hanno bisogno di una serie minima di poteri investigativi e decisionali comuni per essere in grado di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE.

(29)

È opportuno che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano efficaci poteri di indagine per individuare accordi, decisioni o pratiche concordate vietati dall'articolo 101 TFUE o qualsiasi abuso di posizione dominante vietato dall'articolo 102 TFUE in qualsiasi fase del procedimento dinanzi a tali autorità. Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere in grado di esercitare detti poteri nei confronti delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un procedimento riguardante l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, nonché degli altri operatori del mercato che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini di tale procedimento. Il conferimento di tali efficaci poteri di indagine alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbe garantire che esse siano tutte in grado di assistersi reciprocamente in modo efficace quando viene loro richiesto di effettuare un accertamento ispettivo o qualsiasi altro tipo di misura di indagine sul proprio territorio a nome e per conto di un'altra ANC a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(30)

È opportuno che i poteri d'indagine delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza siano adeguati per rispondere alle difficoltà di applicazione legate all'ambiente digitale ed è opportuno che essi consentano alle ANC di acquisire tutte le informazioni relative all'impresa o associazione di imprese oggetto dell'indagine in formato digitale, compresi i dati ottenuti con mezzi forensi, su qualsiasi forma di supporto, per esempio computer portatili, telefoni cellulari, altri dispositivi mobili o archiviazione sul cloud.

(31)

Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter effettuare tutti i necessari accertamenti ispettivi nei locali delle imprese e delle associazioni di imprese qualora, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, possano dimostrare che vi sono ragionevoli motivi per sospettare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. La presente direttiva non dovrebbe ostare a che gli Stati membri esigano l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale per tali accertamenti ispettivi.

(32)

Per essere efficace, il potere delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di effettuare accertamenti ispettivi dovrebbe consentire loro di accedere alle informazioni accessibili all'impresa o all'associazione di imprese o alla persona oggetto dell'accertamento ispettivo e relative all'impresa o all'associazione di imprese sottoposta a indagine. Questo dovrebbe includere necessariamente il potere di ricercare documenti, fascicoli o dati su dispositivi che non sono preventivamente definiti in maniera precisa. Senza tale potere sarebbe impossibile ottenere le informazioni necessarie per l'indagine se le imprese o le associazioni di imprese adottano un atteggiamento ostruzionistico o rifiutano di collaborare. Il potere di controllare libri o documenti dovrebbe includere tutte le forme di corrispondenza, compresi i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che appaiano non letti o siano stati cancellati.

(33)

Per evitare per quanto possibile che gli accertamenti ispettivi si protraggano inutilmente, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero avere il potere di continuare a effettuare la ricerca e selezionare copie o estratti di libri e documenti contabili connessi all'attività dell'impresa o dell'associazione di imprese oggetto di accertamento ispettivo nei propri locali o in altri locali a tal fine designati. Tali ricerche dovrebbero garantire che i diritti di difesa delle imprese siano costantemente e debitamente rispettati.

(34)

L'esperienza dimostra che i documenti riguardanti l'impresa possono essere conservati presso il domicilio dei dirigenti, degli amministratori e di altri membri del personale delle imprese o delle associazioni di imprese, in particolare a causa dell'uso sempre più diffuso delle modalità di lavoro flessibili. Al fine di garantire che gli accertamenti ispettivi siano efficaci, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter accedere a tutti i locali, comprese le abitazioni private, se possono dimostrare che vi sia il ragionevole sospetto che in tali locali siano conservati documenti riguardanti l'impresa che possono essere rilevanti per provare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. L'esercizio del suddetto potere dovrebbe essere soggetto all'ottenimento, da parte dall'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza, dell'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale, che in taluni ordinamenti giuridici nazionali può includere un pubblico ministero. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri, in casi di estrema urgenza, di affidare i compiti di un'autorità giudiziaria nazionale a un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza che funge da autorità giudiziaria o, in via eccezionale, di consentire che tali accertamenti ispettivi siano svolti con il consenso di coloro che vi sono soggetti. Lo svolgimento di tali accertamenti potrebbe essere affidato da un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza alla polizia o a un'autorità equivalente, a condizione che l'accertamento ispettivo sia effettuato alla presenza dell'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza di svolgere l'accertamento ispettivo essa stessa e ottenere la necessaria assistenza da parte della polizia o di un'autorità equivalente, anche in via cautelativa, al fine di sormontare l'eventuale opposizione da parte di coloro che sono oggetto dell'accertamento ispettivo.

(35)

Le ANC dovrebbero disporre di poteri effettivi per imporre alle imprese o alle associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie per individuare le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE. A tal fine, le ANC dovrebbero poter esigere la comunicazione di informazioni che possano consentire loro di indagare sulle presunte infrazioni. Ciò dovrebbe includere il diritto di richiedere informazioni in qualsiasi formato digitale, compresi messaggi di posta elettronica e messaggistica istantanea, indipendentemente dal luogo in cui sono conservate, inclusi cloud e server, a condizione che siano accessibili all'impresa o all'associazione di imprese che è la destinataria della richiesta di informazioni. Tale diritto non dovrebbe gravare l'impresa o l'associazione di imprese di un obbligo sproporzionato rispetto alle esigenze dell'indagine. Per esempio, non dovrebbe comportare costi o sforzi eccessivi per l'impresa o l'associazione di imprese. Fermo restando che il diritto di richiedere informazioni è fondamentale per individuare le infrazioni, tali richieste dovrebbero essere commisurate alla finalità perseguita. Dette richieste non dovrebbero costringere un'impresa o un'associazione di imprese ad ammettere che ha commesso un'infrazione, poiché l'onere della prova incombe alle ANC. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi delle imprese o delle associazioni di imprese di rispondere a quesiti concreti e fornire documenti. Analogamente le ANC dovrebbero disporre di strumenti efficaci per chiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni che possano essere pertinenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà di prevedere norme procedurali riguardanti tali richieste di informazioni, come la forma giuridica che assumono, a condizione che tali norme consentano l'uso efficace di tale strumento. L'esperienza dimostra anche che le informazioni fornite su base volontaria in risposta a richieste di informazioni non obbligatorie possono costituire una preziosa fonte di informazioni per un'applicazione informata e rigorosa. Analogamente, le informazioni fornite da terzi, quali concorrenti, clienti e consumatori sul mercato, di loro iniziativa possono contribuire all'applicazione efficace, una prassi che le ANC dovrebbero incoraggiare.

(36)

L'esperienza dimostra che il potere di svolgere audizioni è un utile strumento per raccogliere prove e aiutare le autorità garanti della concorrenza a valutare la portata delle prove già raccolte. Le ANC dovrebbero disporre di mezzi efficaci per convocare in audizione qualsiasi rappresentante di un'impresa o associazione di imprese, qualsiasi rappresentante di altre persone giuridiche e qualsiasi persona fisica che possa essere in possesso di informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà di prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di tali audizioni, a condizione che tali norme consentano l'uso efficace di questo strumento.

(37)

È indispensabile per le ANC poter esigere che le imprese e le associazioni di imprese pongano fine alle infrazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE, anche quando l'infrazione continua dopo che le ANC hanno formalmente avviato il procedimento. Inoltre le ANC dovrebbero disporre di mezzi efficaci per ripristinare la concorrenza sul mercato attraverso l'imposizione di rimedi strutturali e comportamentali commisurati all'infrazione commessa e necessari per far cessare l'infrazione stessa. Il principio di proporzionalità impone che, al momento di scegliere tra due rimedi ugualmente efficaci, le ANC dovrebbero scegliere il rimedio meno oneroso per l'impresa. I rimedi strutturali, come gli obblighi di cedere una partecipazione azionaria in un concorrente o di liberarsi di un'unità operativa, hanno ripercussioni sul patrimonio di un'impresa e si può presumere siano più onerosi per quest'ultima dei rimedi comportamentali. Tuttavia, questo non dovrebbe precludere alle ANC di ritenere, in un caso specifico, che le circostanze di una particolare infrazione giustifichino l'imposizione di un rimedio strutturale, poiché sarebbe più efficace per porre fine all'infrazione rispetto a un rimedio comportamentale.

(38)

Le misure cautelari possono essere uno strumento importante per garantire che, mentre è in corso un'indagine, l'infrazione oggetto dell'indagine non danneggi in modo grave e irreparabile la concorrenza. Tale strumento è importante per evitare sviluppi del mercato che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dall'ANC al termine del procedimento. Le ANC dovrebbero pertanto avere il potere di adottare misure cautelari tramite decisione. Tale facoltà dovrebbe applicarsi almeno nei casi in cui una ANC abbia constatato prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE e in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per la concorrenza. Gli Stati membri sono liberi di attribuire alle ANC poteri più estesi per permettere loro adottare misure cautelari. La decisione che dispone le misure cautelari dovrebbe essere valida solo per un determinato periodo di tempo, o fino alla conclusione del procedimento da parte di una ANC o per un periodo di tempo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la legittimità, inclusa la proporzionalità, di tali misure possa essere riesaminata con procedure accelerate di impugnazione o con altre procedure che prevedono ugualmente il controllo giurisdizionale accelerato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero creare le condizioni necessarie per garantire che le ANC possano ricorrere, nella pratica, alle misure cautelari. È necessario in particolare consentire a tutte le autorità garanti della concorrenza di far fronte alle trasformazioni di mercati in rapida evoluzione e pertanto di riflettere nell'ambito della rete europea della concorrenza sull'uso delle misure cautelari e di tenere conto di tale esperienza nell'elaborazione di qualsiasi misura non vincolante pertinente o nel futuro riesame della presente direttiva.

(39)

Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o una pratica concordata, le imprese o associazioni di imprese propongano alle ANC impegni tali da rispondere alle loro preoccupazioni, tali ANC dovrebbero essere in grado di adottare decisioni che rendano detti impegni obbligatori ed esecutivi nei confronti delle imprese o associazioni di imprese interessate. In linea di principio, tali decisioni con impegni non sono adeguate nel caso di cartelli segreti, rispetto ai quali le ANC dovrebbero irrogare ammende. Le decisioni con impegni dovrebbero accertare che l'intervento delle ANC non è più giustificato senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere di un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. Le ANC dovrebbero poter decidere discrezionalmente se accettare gli impegni. Le decisioni con impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali di procedere a detto accertamento dell'infrazione e di adottare una decisione. Inoltre, i mezzi che consentono di controllare efficacemente l'osservanza degli impegni da parte delle imprese o delle associazioni di imprese e di imporre sanzioni nei casi di inottemperanza si sono dimostrati validi strumenti per le autorità garanti della concorrenza. Le ANC dovrebbero disporre di mezzi efficaci per riaprire il procedimento, se intervengono modifiche determinanti rispetto a uno qualsiasi degli elementi su cui era fondata una decisione con impegni, se un'impresa o un'associazione di imprese ha agito in contrasto con i suoi impegni, o se la decisione con impegni era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalle parti.

(40)

Al fine di garantire l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero avere il potere di irrogare ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese e alle associazioni di imprese per le infrazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE, direttamente nell'ambito di un proprio procedimento, in particolare di un procedimento amministrativo, a condizione che tale procedimento consenta l'irrogazione diretta di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive, oppure chiedendo l'irrogazione delle ammende in un procedimento giudiziario non penale. Ciò lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che prevedono l'imposizione di sanzioni alle imprese e alle associazioni di imprese da parte dei giudici in procedimenti penali per le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, qualora l'infrazione costituisca un illecito penale ai sensi del diritto nazionale e a condizione che non incida sull'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE.

(41)

Al fine di garantire che le imprese e le associazioni di imprese abbiano incentivi a rispettare le misure investigative e le decisioni delle ANC, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere in grado di irrogare ammende efficaci in caso di inosservanza delle misure e decisioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12, direttamente nell'ambito di un proprio procedimento o richiedendo l'irrogazione di ammende in un procedimento giudiziario non penale. Ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale che prevede l'irrogazione di tali ammende a imprese e associazioni di imprese da parte delle autorità giudiziarie nei procedimenti penali.

(42)

In conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in un procedimento dinanzi ad autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza o, a seconda dei casi, in un procedimento giudiziario non penale, le ammende dovrebbero essere irrogate qualora l'infrazione sia stata commessa dolosamente o per colpa. I concetti di dolo e colpa dovrebbero essere interpretati in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e non in linea con i concetti di dolo e colpa nei procedimenti condotti dalle autorità penali in relazione a questioni penali. Ciò lascia impregiudicate le legislazioni nazionali conformemente alle quali l'accertamento di un'infrazione si basa sul criterio di responsabilità oggettiva a condizione che ciò sia compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La presente direttiva non incide né sulle norme nazionali relative alla soglia probatoria né sugli obblighi delle ANC di accertamento dei fatti del pertinente caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell'Unione.

(43)

Le ammende dovrebbero essere stabilite in proporzione al fatturato totale, a livello mondiale, delle imprese e delle associazioni di imprese interessate.

(44)

Le penalità di mora sono uno strumento fondamentale per garantire che le ANC dispongano di mezzi efficaci per contrastare l'inottemperanza attuale e futura da parte delle imprese e delle associazioni di imprese alle loro misure e decisioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse non dovrebbero applicarsi alla constatazione di infrazioni già cessate. Il potere di irrogare le penalità di mora non pregiudica la facoltà delle ANC di punire l'inottemperanza alle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali penalità di mora dovrebbero essere stabilite in proporzione al fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale delle imprese e delle associazioni di imprese interessate.

(45)

Ai fini dell'irrogazione di ammende e penalità di mora, il termine «decisione» dovrebbe includere qualsiasi misura che produca effetti giuridici vincolanti sul destinatario e capace di influire sugli interessi di quest'ultimo, modificando distintamente la sua sfera giuridica.

(46)

Al fine di garantire l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE, la nozione di «impresa», di cui agli stessi articoli, che dovrebbe essere applicata conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, fa riferimento a un'unità economica, anche qualora sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Di conseguenza, le ANC dovrebbero poter applicare la nozione di impresa per stabilire la responsabilità di una società controllante e irrogarle un'ammenda per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate, qualora la società controllante e la sua controllata rappresentino una sola unità economica. Per evitare che le imprese si sottraggano alla responsabilità ai fini dell'ammenda per le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE operando cambiamenti di natura giuridica o organizzativa, le ANC dovrebbero potere individuare i successori giuridici o economici dell'impresa responsabile e irrogare loro le ammende per le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(47)

Al fine di garantire che le ammende irrogate per le infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE rispecchino l'importanza economica dell'infrazione, le ANC dovrebbero prendere in considerazione la gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno che possano fissare ammende proporzionate alla durata dell'infrazione. Tali fattori dovrebbero essere valutati in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e in maniera da garantire la deterrenza. La gravità dovrebbe essere valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. I fattori che potrebbero essere presi in considerazione includono la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione, se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite, il valore delle vendite di beni e servizi dell'impresa a cui l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente e la dimensione e il potere di mercato dell'impresa interessata. L'esistenza di infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostra la sua propensione a commettere tali infrazioni ed è pertanto un indice molto significativo dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Di conseguenza, le ANC dovrebbero avere la possibilità di aumentare l'ammenda irrogata a un'impresa o a un'associazione di imprese qualora la Commissione o una ANC abbiano previamente adottato una decisione in cui si constata che detta impresa o associazione di imprese ha violato l'articolo 101 o 102 TFUE e che l'impresa o associazione di imprese continua a commettere la stessa infrazione o ne commette una analoga. Ai sensi della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le ANC dovrebbero poter tenere conto dell'eventuale risarcimento versato a seguito di una transazione consensuale. In aggiunta, in circostanze eccezionali, le ANC dovrebbero poter tenere conto della sostenibilità economica dell'impresa interessata.

(48)

Poiché, come dimostra l'esperienza, le associazioni di imprese svolgono regolarmente un ruolo nelle infrazioni delle norme di concorrenza, le ANC dovrebbero pertanto poter irrogare loro ammende in modo efficace. Nel valutare la gravità dell'infrazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di associazioni di imprese, quando l'infrazione riguarda l'attività dei loro membri, dovrebbe essere possibile considerare la somma delle vendite di beni e servizi a cui l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell'associazione. Quando è irrogata un'ammenda non soltanto all'associazione ma anche ai suoi membri, il fatturato dei membri a cui è imposta l'ammenda non dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo dell'ammenda dell'associazione. Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per le infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali è a discrezione delle ANC richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione nei casi in cui quest'ultima non sia solvibile. In questo contesto, le ANC dovrebbero tener conto della dimensione relativa delle imprese appartenenti all'associazione e, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese. Il pagamento dell'ammenda da parte di uno o più membri di un'associazione non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale sul recupero dell'importo pagato da altri membri dell'associazione.

(49)

L'effetto dissuasivo delle ammende varia notevolmente da un paese europeo all'altro e in alcuni Stati membri l'importo massimo di ammenda che può essere irrogato è molto basso. Per far sì che le ANC possano irrogare ammende dissuasive, l'importo massimo dell'ammenda che può essere irrogata per ciascuna infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE dovrebbe essere fissato a un livello non inferiore al 10 % del fatturato totale a livello mondiale dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre un massimo edittale dell'ammenda più elevato.

(50)

I programmi di trattamento favorevole costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli segreti e contribuiscono pertanto a perseguire efficacemente e a sanzionare le infrazioni più gravi del diritto della concorrenza. Si osservano tuttavia notevoli differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili attualmente negli Stati membri. Tali differenze causano incertezza giuridica per le imprese responsabili dell'infrazione riguardo alle condizioni alle quali sono in grado di richiedere il trattamento favorevole e alla condizione di immunità ai sensi dei rispettivi programmi di trattamento favorevole. Tale incertezza potrebbe disincentivare i potenziali interessati dal chiedere il trattamento favorevole e portare, di conseguenza, a un'applicazione meno efficace delle norme in materia di concorrenza nell'Unione, in quanto sono scoperti meno cartelli segreti.

(51)

Le differenze tra i programmi di trattamento favorevole a livello di Stato membro compromettono anche la parità di condizioni per le imprese che operano nel mercato interno. È opportuno pertanto aumentare la certezza del diritto per le imprese nel mercato interno e amplificare l'appetibilità dei programmi di trattamento favorevole in tutta l'Unione riducendo tali differenze, consentendo a tutte le ANC di concedere l'immunità dalle ammende e una loro riduzione e di accettare domande semplificate alle stesse condizioni. In futuro potrebbero essere necessari ulteriori sforzi da parte della rete europea della concorrenza per allineare i programmi di trattamento favorevole.

(52)

Le ANC dovrebbero essere in grado di concedere alle imprese l'immunità dalle ammende, e una loro riduzione, se sono soddisfatte alcune condizioni. Le associazioni di imprese che svolgono un'attività economica per conto proprio dovrebbero poter beneficiare dell'immunità dalle ammende o di loro riduzioni nei casi in cui partecipano a un presunto cartello per conto proprio e non per conto dei propri membri.

(53)

Perché un cartello sia considerato un cartello segreto non è necessario che siano segreti tutti gli aspetti della condotta. In particolare, un cartello può essere considerato un cartello segreto quando non sono a conoscenza del pubblico, dei clienti o dei fornitori elementi del cartello che rendono più difficile da individuare la condotta nel suo complesso.

(54)

Per poter beneficiare del trattamento favorevole, il richiedente dovrebbe porre fine alla sua partecipazione nel presunto cartello segreto, eccetto nei casi in cui una ANC ritenga che la prosecuzione della condotta sia ragionevolmente necessaria per preservare l'integrità dell'indagine, per esempio, al fine di garantire che altri presunti partecipanti al cartello non scoprano che l'ANC è stata informata del presunto cartello prima che quest'ultima esegua misure d'indagine quali accertamenti ispettivi a sorpresa.

(55)

Per poter beneficiare del trattamento favorevole, il richiedente dovrebbe cooperare con l'ANC in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente. Ciò significa, tra l'altro, che quando intende presentare una domanda all'ANC il richiedente non dovrebbe distruggere, falsificare o celare elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto. Quando un'impresa intende presentare una domanda, c'è il rischio che i suoi direttori, amministratori e altri membri del personale possano distruggere elementi probatori allo scopo di nascondere la loro partecipazione a un cartello, ma la distruzione degli elementi probatori potrebbe verificarsi anche per altre ragioni. Pertanto le ANC dovrebbero tenere conto delle specifiche circostanze in cui gli elementi probatori sono stati distrutti e l'importanza di tale distruzione quando considerano se la distruzione degli elementi probatori rimette in discussione la cooperazione effettiva del richiedente.

(56)

Per soddisfare la condizione di cooperazione genuina, integrale, continuativa e sollecita, quando intende presentare una domanda all'ANC il richiedente non dovrebbe aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre ANC, alla Commissione o alle autorità garanti della concorrenza dei paesi terzi. Questo non esclude la possibilità per un richiedente di rivelare la propria condotta ad altre autorità pubbliche, come richiesto dalle leggi applicabili, ma gli impedisce soltanto di comunicare il fatto che ha intenzione di chiedere il trattamento favorevole e di trasmettere le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole a tali autorità. Tuttavia, nell'adempiere i suoi obblighi ai sensi di tali leggi applicabili, il richiedente dovrebbe anche considerare l'importanza di non nuocere all'eventuale indagine da parte dell'ANC.

(57)

I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, relative a domande complete o semplificate per iscritto, e le ANC dovrebbero disporre anche di un sistema che consenta loro di accettarle oralmente o mediante altri mezzi che consentano ai richiedenti di non avere il possesso, la custodia o il controllo di dette dichiarazioni presentate. Le ANC dovrebbero poter scegliere i mezzi con cui accettare le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole.

(58)

Le imprese che intendono presentare una domanda di immunità dovrebbero poter chiedere inizialmente alle ANC che sia loro attribuito un numero d'ordine per un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole prima che presentino formalmente la domanda di immunità, al fine di dare al richiedente il tempo di raccogliere le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la pertinente soglia probatoria. Ciò lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di consentire alle imprese di chiedere un numero d'ordine nel caso di domande di riduzione delle ammende.

(59)

Inoltre al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli altri oneri considerevoli in termini di tempo, dovrebbe essere possibile per i richiedenti presentare dichiarazioni relative a domande complete o semplificate, nonché relative a richieste di numero d'ordine, in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'ANC interessata, o, qualora convenuto bilateralmente tra l'ANC e il richiedente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale accordo esista se le ANC accettano generalmente tali domande in detta lingua.

(60)

Alla luce delle competenze concorrenti tra la Commissione e le ANC per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, è fondamentale disporre di un sistema per il corretto funzionamento delle domande semplificate. I richiedenti che hanno presentato domanda di trattamento favorevole alla Commissione in relazione a un presunto cartello segreto dovrebbero poter presentare domande semplificate alle ANC in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda alla Commissione riguardi più di tre Stati membri come territori interessati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità, per la Commissione, di trattare i casi se essi sono strettamente collegati ad altre disposizioni dell'Unione che possono essere applicate esclusivamente o più efficacemente dalla Commissione, qualora l'interesse dell'Unione richieda l'adozione di una decisione della Commissione per sviluppare la politica di concorrenza dell'Unione, quando sorge una nuova questione di concorrenza, o per assicurare un'applicazione efficace.

(61)

Il sistema delle domande semplificate dovrebbe consentire alle imprese di presentare una domanda di trattamento favorevole alle ANC che contenga una serie limitata di informazioni, qualora una domanda completa sia stata presentata alla Commissione in relazione a un tale presunto cartello. Le ANC dovrebbero pertanto accettare le richieste in forma semplificata che contengono una serie minima di informazioni in relazione al presunto cartello per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per il richiedente di fornire informazioni più dettagliate successivamente. Su richiesta del richiedente il trattamento favorevole, le ANC dovrebbero fornire un avviso di ricevimento indicante la data e l'ora della ricezione. Se un'ANC non ha ancora ricevuto una precedente domanda di trattamento favorevole da parte di un altro richiedente in relazione al medesimo e ritiene che la domanda semplificata soddisfi i requisiti dell'articolo 22, paragrafo 2, ne dovrebbe informare di conseguenza il richiedente.

(62)

Lo scopo del sistema di domande semplificate è ridurre l'onere amministrativo per i richiedenti che presentano una domanda di trattamento favorevole alla Commissione in relazione a un presunto cartello segreto che riguardi più di tre Stati membri come territori interessati. Dato che in tali casi la Commissione riceve una domanda completa, essa dovrebbe essere il principale interlocutore del richiedente il trattamento favorevole finché non è precisato se essa perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso, in particolare nel fornire le istruzioni sulla conduzione di un'ulteriore eventuale indagine interna da parte del richiedente. La Commissione deve adoperarsi per adottare una decisione sulla questione entro un periodo di tempo ragionevole e informare le ANC di conseguenza, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003. In circostanze eccezionali, qualora ciò si riveli strettamente necessario per definire o assegnare il caso, una ANC dovrebbe avere la possibilità di chiedere al richiedente di presentare una domanda completa prima che sia stata chiarita la decisione della Commissione. Tale possibilità dovrebbe essere utilizzata molto raramente. Negli altri casi al richiedente dovrebbe essere chiesto di presentare una domanda completa a una ANC che ha ricevuto una domanda semplificata soltanto quando sia chiaro che la Commissione non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso.

(63)

Ai richiedenti dovrebbe essere data la possibilità di presentare domande di trattamento favorevole complete alle ANC alle quali hanno presentato domande semplificate. Se i richiedenti presentano tali domande complete entro il periodo specificato dall'ANC, le informazioni contenute in tali domande dovrebbero essere considerate come presentate all'ora in cui è stata presentata la domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi gli stessi prodotti e territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione, che potrebbe essere stata aggiornata. Se l'ambito della loro domanda di trattamento favorevole alla Commissione ha subito modifiche, ai richiedenti dovrebbe spettare l'onere di informarne le ANC, alle quali hanno presentato le domande in forma semplificata, e, di conseguenza, di aggiornare le loro domande semplificate. Le ANC dovrebbero essere in grado di controllare se l'ambito della domanda semplificata corrisponde all'ambito della domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione, tramite la cooperazione in sede di rete europea della concorrenza.

(64)

L'incertezza giuridica sulla questione se i direttori, gli amministratori e altri membri del personale attuali e passati delle imprese che presentano richiesta di immunità siano tutelati da sanzioni individuali, quali ammende, interdizione o reclusione, può dissuadere i potenziali richiedenti dal far domanda di trattamento favorevole. Tenuto conto del loro contributo all'individuazione dei cartelli segreti e alla relativa indagine, tali persone dovrebbero pertanto, in linea di principio, essere protette da sanzioni in relazione alla loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda irrogate da autorità pubbliche in un procedimento giudiziario penale, amministrativo e non penale, a norma delle legislazioni nazionali che perseguono principalmente gli stessi obiettivi di quelli perseguiti dall'articolo 101 TFUE, come le legislazioni nazionali in materia di turbativa d'asta, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla presente direttiva. Una di tali condizioni è che la domanda di immunità dovrebbe essere presentata anteriormente al momento in cui tali persone sono state informate dalle autorità nazionali competenti in merito al procedimento che potrebbe determinare l'imposizione delle sanzioni. Tale procedimento include il momento in cui tali persone diventano sospettate di violare tali legislazioni nazionali.

Gli Stati membri sono liberi di prevedere, nella loro legislazione nazionale, le modalità in base alle quali tali persone dovrebbero cooperare con le autorità competenti per garantire il funzionamento efficace di detta protezione. La protezione dalle sanzioni penali include i casi in cui le autorità nazionali competenti rinunciano a procedere a determinate condizioni o subordinatamente alle istruzioni concernenti il futuro comportamento della persona.

(65)

A titolo di deroga, al fine di garantire che la protezione dalle sanzioni che devono essere irrogate alle persone nei procedimenti penali sia conforme ai principi fondamentali vigenti del rispettivo ordinamento giuridico, gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti siano in grado di scegliere tra la protezione delle persone dalle sanzioni o la sola attenuazione di tali sanzioni in funzione del risultato della ponderazione dell'interesse a perseguire o sanzionare tali persone rispetto al loro contributo all'individuazione del cartello e alla relativa indagine. Nella valutazione dell'interesse a perseguire e/o sanzionare tali persone, si può tenere conto, tra gli altri fattori, della loro responsabilità o contributo personale all'infrazione.

(66)

Gli Stati membri hanno la facoltà di proteggere dalle sanzioni i dirigenti, gli amministratori e altri membri del personale attuali e passati delle imprese che presentano richiesta di riduzione dell'ammenda o di mitigare tali sanzioni.

(67)

Per far sì che la protezione sia efficace in caso di coinvolgimento di più di una giurisdizione, gli Stati membri dovrebbero disporre che, qualora l'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale non si trovi nella stessa giurisdizione dell'autorità garante della concorrenza che sta perseguendo il caso, i contatti necessari tra tali autorità dovrebbero essere assicurati dalla ANC appartenente alla giurisdizione dell'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale.

(68)

In un sistema in cui la Commissione e le ANC hanno competenze parallele per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, è necessaria una stretta cooperazione tra le ANC e tra le ANC e la Commissione. In particolare quando una ANC svolge un accertamento ispettivo o un'audizione ai sensi della propria legislazione nazionale per conto di un'altra ANC a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, si dovrebbero consentire la presenza e l'assistenza dei funzionari dell'autorità richiedente al fine di migliorare l'efficacia di tali accertamenti ispettivi e audizioni, fornendo ulteriori risorse, conoscenze e competenze tecniche. Le ANC dovrebbero anche avere la facoltà di chiedere alle altre ANC di assisterle nell'accertare se le imprese o le associazioni di imprese non hanno osservato le misure di indagine e le decisioni adottate dalle ANC richiedenti.

(69)

È opportuno adottare disposizioni atte a consentire alle ANC di chiedere l'assistenza reciproca per la notifica di documenti relativi all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE su base transfrontaliera alle parti del procedimento o ad altre imprese, associazioni di imprese o persone fisiche che possano essere i destinatari di tali notifiche. Analogamente, le ANC dovrebbero poter chiedere l'esecuzione delle decisioni che irrogano ammende o penalità di mora da parte delle autorità in altri Stati membri qualora l'autorità richiedente abbia compiuto ragionevoli sforzi per accertare che l'impresa nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora deve essere riscossa non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente. Gli Stati membri dovrebbero altresì prevedere in particolare che, qualora l'impresa nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora deve essere riscossa non sia stabilita nello Stato membro dell'autorità richiedente, l'autorità adita possa dare esecuzione alle decisioni adottate dall'autorità richiedente su istanza di quest'ultima. Ciò garantirebbe l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE e contribuirebbe al corretto funzionamento del mercato interno. Per far sì che le ANC destinino risorse adeguate alle richieste di assistenza reciproca e al fine di incentivare tale assistenza, le autorità adite dovrebbero poter recuperare i costi che sostengono nel fornire assistenza. Tale assistenza reciproca non pregiudica l'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (5).

(70)

Al fine di garantire l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE da parte delle ANC, è necessario prevedere norme funzionali in materia di termini di prescrizione. In particolare, in un sistema di competenze parallele, è opportuno sospendere o interrompere i termini nazionali di prescrizione per la durata del procedimento dinanzi alle ANC di un altro Stato membro o alla Commissione. Tale sospensione o interruzione non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti, purché la durata di tali limitazioni assolute non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE.

(71)

Al fine di garantire che i casi siano trattati in maniera efficace ed efficiente all'interno della rete europea della concorrenza, negli Stati membri in cui sia un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza che un'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza siano designate come ANC allo scopo di applicare gli articoli 101 e 102 TFUE a norma degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 della presente direttiva, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter promuovere l'azione direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza. Inoltre, nella misura in cui gli organi giurisdizionali nazionali agiscono nei procedimenti avviati avverso le decisioni adottate dalle ANC che applicano l'articolo 101 o 102 TFUE, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere legittimate a pieno titolo a partecipare in veste di pubblico ministero o parte convenuta in tali procedimenti, e dovrebbero godere degli stessi diritti di tali parti pubbliche nell'ambito del procedimento.

(72)

Il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell'ambito dell'indagine per la quale era stato fornito potrebbe indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità garanti della concorrenza. Di conseguenza, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, le informazioni in esse contenute che sono state acquisite accedendo al fascicolo dovrebbero essere usate solo se ciò è necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali in alcuni casi molto limitati, direttamente collegati al caso in cui è stato concesso l'accesso. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le proprie decisioni conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile.

(73)

Le prove sono un elemento importante nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Le ANC dovrebbero poter prendere in considerazione gli elementi probatori pertinenti indipendentemente dal fatto che siano per iscritto, oralmente o in forma elettronica o registrata, compresa la possibilità di considerare le registrazioni effettuate di nascosto da persone fisiche o giuridiche che non sono autorità pubbliche, a condizione che tali registrazioni non siano l'unica fonte di prova. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di essere sentiti e fare salva l'ammissibilità di registrazioni fatte o ottenute dalle autorità pubbliche. Analogamente, le ANC dovrebbero essere in grado di considerare elementi probatori pertinenti i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che tali messaggi appaiano non letti o siano stati cancellati.

(74)

Garantire che le ANC abbiano poteri di applicazione più efficace rafforza l'esigenza di una stretta cooperazione e di una comunicazione bilaterale e multilaterale efficace all'interno della rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe includere lo sviluppo di misure non vincolanti per agevolare e sostenere l'attuazione della presente direttiva.

(75)

Per sostenere la stretta collaborazione nell'ambito della rete europea della concorrenza, la Commissione dovrebbe mantenere, sviluppare, conservare, gestire e supportare un sistema informativo centrale (sistema della rete europea della concorrenza) nel rispetto delle pertinenti norme di riservatezza e protezione e sicurezza dei dati. La rete europea della concorrenza si basa sull'interoperabilità per funzionare efficacemente ed efficientemente. Il bilancio generale dell'Unione dovrebbe sostenere i costi di manutenzione, sviluppo, hosting, supporto all'utente e gestione del sistema della rete europea della concorrenza, nonché altri costi amministrativi legati al funzionamento della rete europea della concorrenza, in particolare i costi relativi all'organizzazione delle riunioni. Fino al 2020 è stato previsto che i costi per il sistema della rete europea della concorrenza dovrebbero essere coperti dal programma sulle soluzioni di interoperabilità e sui quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2), istituito dalla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in base alla disponibilità delle risorse e ai criteri di ammissibilità e di definizione delle priorità del programma.

(76)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di applicazione delle norme e di irrogazione delle ammende per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE e garantire il funzionamento efficace del mercato interno e della rete europea della concorrenza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di un'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, tenuto conto in particolare della portata territoriale della direttiva, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, la trasmissione di tali documenti è considerata giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce alcune norme per garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE, in modo che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e che i consumatori e le imprese non siano svantaggiati dalle leggi e dalle misure nazionali che impediscano alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare le norme con efficacia.

2.   La presente direttiva riguarda l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso. Per quanto riguarda l'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, quest'ultima ricomprende anche l'applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza.

3.   La presente direttiva stabilisce talune norme efficaci in materia di assistenza reciproca al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di stretta cooperazione nell'ambito della rete europea della concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE; gli Stati membri possono designare uno o più autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza (autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza), nonché autorità giudiziarie (autorità giudiziarie nazionali garanti della concorrenza);

2)

«autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza»: un'autorità amministrativa designata da uno Stato membro per svolgere tutte o alcune delle funzioni di un'autorità nazionale della concorrenza;

3)

«autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza»: un'autorità giudiziaria designata da uno Stato membro per svolgere tutte o alcune delle funzioni di un'autorità nazionale della concorrenza;

4)

«autorità garante della concorrenza»: un'autorità nazionale garante della concorrenza, la Commissione o ambedue, a seconda del contesto;

5)

«rete europea della concorrenza»: la rete di pubbliche autorità formata dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione quale sede di discussione e cooperazione in materia di applicazione e di esecuzione degli articoli 101 e 102 TFUE;

6)

«diritto nazionale della concorrenza»: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate allo stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate autonomamente per quanto riguarda l'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche;

7)

«giudice nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE;

8)

«giudice del ricorso»: un giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare un'infrazione del diritto della concorrenza;

9)

«procedimento istruttorio»: il procedimento dinanzi a un'autorità garante della concorrenza per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, fino a quando tale autorità garante della concorrenza non abbia chiuso tale procedimento adottando una decisione ai sensi degli articoli 10, 12 o 13 della presente direttiva nel caso di un'autorità nazionale garante della concorrenza, o adottando una decisione di cui agli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel caso della Commissione, o fin quando l'autorità garante della concorrenza non abbia concluso che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua;

10)

«impresa»: ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento;

11)

«cartello» : accordo o pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

12)

«cartello segreto»: un cartello di cui è celata, in tutto o in parte, l'esistenza;

13)

«immunità dalle ammende»: un'esenzione dalle ammende che sarebbero altrimenti irrogate a un'impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto, al fine di ricompensarla per la sua collaborazione con un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;

14)

«riduzione delle ammende»: una riduzione dell'importo dell'ammenda che sarebbe altrimenti irrogata a un'impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto, al fine di ricompensarla per la sua collaborazione con un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;

15)

«trattamento favorevole»: sia l'immunità dalle ammende che la riduzione del loro importo;

16)

«programma di trattamento favorevole»: un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o di una corrispondente disposizione ai sensi del diritto nazionale della concorrenza in base al quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o interruzione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

17)

«dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole e che non comprende le prove esistenti indipendentemente dal procedimento istruttorio, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, segnatamente le informazioni preesistenti;

18)

«proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;

19)

«richiedente»: un'impresa che presenta una domanda di immunità o di riduzione dell'ammenda nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;

20)

«autorità richiedente»: un'autorità nazionale garante della concorrenza che presenta una richiesta di assistenza reciproca di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 o 28;

21)

«autorità adita»: un'autorità nazionale garante della concorrenza che riceve una richiesta di assistenza reciproca; nel caso di una richiesta di assistenza di cui agli articoli 25, 26, 27 o 28, l'organismo pubblico competente che ha la responsabilità principale per l'esecuzione di tali decisioni ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative nazionali;

22)

«decisione definitiva»: una decisione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.

2.   Qualsiasi riferimento all'applicazione o all'infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE nella presente direttiva va inteso come comprensivo dell'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso.

CAPO II

DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 3

Garanzie

1.   I procedimenti relativi alle infrazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE, incluso l'esercizio dei poteri di cui alla presente direttiva da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.   Gli Stati membri provvedono a che l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie adeguate per quanto concerne il diritto di difesa delle imprese, compresi il diritto di essere sentiti e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i procedimenti istruttori delle autorità nazionali garanti della concorrenza siano svolti in tempi ragionevoli. Gli Stati membri provvedono a che, prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, le autorità nazionali garanti della concorrenza adottino una comunicazione degli addebiti.

CAPO III

INDIPENDENZA E RISORSE

Articolo 4

Indipendenza

1.   Al fine di garantire l'indipendenza delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza quando applicano gli articoli 101 e 102 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché tali autorità svolgano i loro compiti ed esercitino i loro poteri in modo imparziale e nell'interesse di un'applicazione efficace e uniforme di dette disposizioni, subordinatamente a obblighi proporzionati di responsabilità e senza pregiudicare la stretta cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza.

2.   Gli Stati membri garantiscono in particolare almeno che il personale e le persone che adottano le decisioni nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 16 della presente direttiva in seno alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza:

a)

siano in grado di svolgere i loro compiti ed esercitare i loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne;

b)

non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da altre entità pubbliche o private nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, fatto salvo il diritto del governo di uno Stato membro, ove applicabile, di emanare norme generali di indirizzo che non riguardino indagini settoriali o procedimenti istruttori specifici; e

c)

si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi.

3.   Le persone che adottano le decisioni nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 16 della presente direttiva in seno alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza non sono rimosse da tali autorità per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei loro poteri nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, quale prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Possono essere sollevate dall'incarico solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o se riconosciute responsabili di gravi illeciti ai sensi del diritto nazionale. Le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti e la definizione degli illeciti gravi sono fissati preventivamente nel diritto nazionale, tenendo conto della necessità di assicurare un'esecuzione efficace.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri dell'organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza siano selezionati, assunti o nominati in base a procedure chiare e trasparenti, stabilite in anticipo nel diritto nazionale.

5.   Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di definire le loro priorità per lo svolgimento dei compiti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Nella misura in cui tali autorità sono tenute a prendere in considerazione le denunce formali, esse hanno il potere di respingere tali denunce a motivo del fatto che non le considerano delle priorità investigative. Ciò non pregiudica il potere delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di respingere le denunce per altri motivi definiti dal diritto nazionale.

Articolo 5

Risorse

1.   Gli Stati membri assicurano almeno che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri, ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, come definiti al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, almeno, svolgere indagini ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, adottare decisioni per l'applicazione di tali disposizioni sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003, e collaborare strettamente nell'ambito della rete europea della concorrenza al fine di assicurare l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. Entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono inoltre consigliare le istituzioni e gli organi pubblici, se del caso, in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative che possono avere un'incidenza sulla concorrenza nel mercato interno, nonché promuovere la sensibilizzazione del pubblico in merito agli articoli 101 e 102 TFUE.

3.   Fatte salve le regole e procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali garanti della concorrenza siano indipendenti nell'utilizzare la dotazione finanziaria assegnata per svolgere i compiti di cui al paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza presentino a un organo governativo o parlamentare relazioni periodiche sulle loro attività e risorse. Gli Stati membri provvedono affinché tali relazioni includano informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'organo decisionale, l'importo delle risorse assegnate nel corso dell'anno in questione e qualsiasi variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. Tali relazioni sono pubblicamente consultabili.

CAPO IV

POTERI

Articolo 6

Potere di effettuare accertamenti ispettivi nei locali dell'impresa

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano svolgere tutti gli accertamenti ispettivi a sorpresa necessari presso le imprese e le associazioni di imprese ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza per procedere a tali accertamenti ispettivi dispongano almeno del potere di:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e avere il diritto di accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo;

c)

fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, qualora lo ritengano opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali delle autorità nazionali garanti della concorrenza o in altri locali designati;

d)

apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;

e)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le associazioni di imprese siano obbligate a sottoporsi agli accertamenti ispettivi di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro provvede altresì affinché, se un'impresa o un'associazione di imprese si oppone a un accertamento ispettivo disposto da un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza e/o autorizzato da un'autorità giudiziaria nazionale, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano ottenere l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento ispettivo dalla polizia o da un'autorità equivalente. Tale assistenza può anche essere richiesta in via cautelativa.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti previsti dal diritto nazionale riguardo all'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria nazionale per tali accertamenti ispettivi.

Articolo 7

Potere di effettuare accertamenti ispettivi in altri locali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento ispettivo, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano effettuare accertamenti ispettivi a sorpresa in tali locali, terreni e mezzi di trasporto.

2.   Tali accertamenti ispettivi non sono eseguiti senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza per effettuare un accertamento ispettivo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dispongano almeno dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE entro un termine ragionevole e determinato. Tali richieste di informazioni sono proporzionate e non obbligano i destinatari delle richieste ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE. L'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie comprende le informazioni accessibili a dette imprese o associazioni di imprese. Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno inoltre il potere di richiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni che possano essere pertinenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE entro un termine ragionevole e determinato.

Articolo 9

Audizioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano almeno il potere di convocare in audizione ogni rappresentante di un'impresa o di un'associazione di imprese, un rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona fisica qualora tali rappresentanti o tali persone fisiche possano essere in possesso di informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione degli 101 e 102 TFUE.

Articolo 10

Constatazione e cessazione delle infrazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità nazionali garanti della concorrenza constatino un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, esse possano obbligare mediante decisione le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine esse possono imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono optare per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano procedere alla constatazione di un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE già cessata.

2.   Quando, dopo aver informato la Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità nazionali garanti della concorrenza decidano che non vi sono motivi per proseguire il procedimento istruttorio e chiudono pertanto tale procedimento istruttorio, gli Stati membri provvedono affinché tali autorità nazionali garanti della concorrenza informino di conseguenza la Commissione.

Articolo 11

Misure cautelari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza siano legittimate ad agire d'ufficio al fine di ordinare, mediante decisione, l'imposizione di misure cautelari alle imprese e alle associazioni di imprese almeno nei casi di urgenza dovuta al rischio di danno grave e irreparabile per la concorrenza, ove constatino prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. Tale decisione è proporzionata ed è applicabile per un periodo di tempo specificato che può, se necessario e opportuno, essere prorogato, oppure fino all'adozione della decisione finale. Le autorità nazionali garanti della concorrenza informano la rete europea della concorrenza dell'adozione di dette misure cautelari.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la legittimità, inclusa la proporzionalità, delle misure cautelari di cui al paragrafo 1 possa essere riesaminata nell'ambito di procedure accelerate di impugnazione.

Articolo 12

Impegni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti istruttori avviati al fine di adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano, previa consultazione formale o informale degli operatori del mercato, rendere obbligatori mediante decisione gli impegni proposti dalle imprese o associazioni di imprese, qualora tali impegni rispondano alle preoccupazioni espresse dalle autorità nazionali garanti della competenza. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento dell'autorità garante della concorrenza non è più giustificato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano poteri efficaci per monitorare l'attuazione degli impegni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano riaprire il procedimento istruttorio se intervengono modifiche determinanti rispetto a uno degli elementi su cui era fondata una decisione di cui al paragrafo 1, se un'impresa o un'associazione di imprese agisce in contrasto con i propri impegni o se la decisione di cui al paragrafo 1 era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalle parti.

CAPO V

AMMENDE E PENALITÀ DI MORA

Articolo 13

Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all'irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l'irrogazione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese qualora, dolosamente o per colpa, commettano un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 101 o 102 TFUE.

2.   Gli Stati membri provvedono almeno affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all'irrogazione, mediante decisione nel proprio procedimento istruttorio, o possano chiedere l'irrogazione alle imprese e alle associazioni di imprese, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali ammende sono stabilite in proporzione al loro fatturato totale a livello mondiale, quando, dolosamente o per colpa:

a)

non si conformino a un accertamento ispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b)

siano stati infranti i sigilli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), apposti dai funzionari o da altre persone che li accompagnano autorizzati o designati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza;

c)

in risposta a una domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), forniscano una risposta inesatta o fuorviante, non forniscano o rifiutino di fornire una risposta completa;

d)

forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di cui all'articolo 8 oppure non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

e)

non si presentino all'audizione di cui all'articolo 9;

f)

non ottemperino a una decisione di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 consentano di irrogare ammende efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l'imposizione di sanzioni nell'ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l'applicazione di tali legislazioni non incida sull'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'irrogazione delle ammende alle società controllanti e ai successori legali ed economici delle imprese, si applichi la nozione di impresa.

Articolo 14

Calcolo delle ammende

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza tengano conto sia della gravità che della durata dell'infrazione quando determinano l'importo dell'ammenda per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano considerare il risarcimento versato a seguito di una transazione consensuale nel determinare l'importo dell'ammenda da irrogare per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia irrogata un'ammenda per un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione non sia solvibile, l'associazione sia tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i contributi di cui al paragrafo 3 non siano stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione. Se necessario per garantire il pagamento integrale dell'ammenda, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche esigere il pagamento dell'importo dell'ammenda ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione. Tuttavia, non si esige il pagamento ai sensi del presente paragrafo dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione e che o non erano a conoscenza della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine.

Articolo 15

Importo massimo dell'ammenda

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo dell'ammenda che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono irrogare a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE non sia inferiore al 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa o dall'associazione di imprese a livello mondiale durante l'esercizio precedente la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2.   Qualora l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda non è inferiore al 10 % della somma dei fatturati totali a livello mondiale di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento dell'ammenda non supera l'importo massimo fissato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 16

Penalità di mora

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringere tali imprese o associazioni di imprese almeno:

a)

a fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una domanda di cui all'articolo 8;

b)

a presentarsi all'audizione di cui all'articolo 9.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano irrogare alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali penalità di mora sono stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero medio a livello mondiale realizzato da tali imprese o associazioni di imprese durante l'esercizio precedente per ogni giorno e calcolato a decorrere dalla data fissata in detta decisione al fine di costringerle almeno:

a)

a sottoporsi agli accertamenti ispettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b)

a rispettare una decisione di cui agli articoli 10, 11 e 12.

CAPO VI

PROGRAMMI DI TRATTAMENTO FAVOREVOLE PER I CARTELLI SEGRETI

Articolo 17

Immunità dalle ammende

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere l'immunità dalle ammende alle imprese che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti. Ciò non osta a che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole per infrazioni diverse dai cartelli segreti o di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere l'immunità dalle ammende alle persone fisiche.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'immunità dalle ammende sia concessa solo se il richiedente:

a)

soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19;

b)

rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e

c)

fornisce per primo elementi probatori che:

i)

nel momento in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza riceve la domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purché l'autorità nazionale garante della concorrenza non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento ispettivo; o

ii)

a giudizio dell'autorità nazionale garante della concorrenza, sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricada nell'ambito del programma di trattamento favorevole, purché l'autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità dalle ammende ai sensi del punto i), in relazione a detto cartello segreto.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese possano beneficiare dell'immunità dalle ammende, con l'eccezione di imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza informino il richiedente se gli è stata concessa o meno l'immunità condizionale dalle ammende. Il richiedente può chiedere di essere informato per iscritto dall'autorità nazionale garante della concorrenza circa l'esito della sua domanda. Nei casi in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza respinga la domanda di immunità dalle ammende, il richiedente interessato può chiedere che tale autorità nazionale garante della concorrenza esamini la sua domanda come una domanda di riduzione delle ammende.

Articolo 18

Riduzione delle ammende

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere una riduzione delle ammende alle imprese che non possono beneficiare dell'immunità dalle ammende. Ciò non osta a che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole per infrazioni diverse dai cartelli segreti o di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere una riduzione delle ammende alle persone fisiche.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la riduzione dell'ammenda sia concessa solo se il richiedente:

a)

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19;

b)

rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e

c)

fornisce elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricada nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'autorità nazionale garante della concorrenza al momento della presentazione della domanda.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'autorità nazionale garante della concorrenza utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle ammende rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'autorità nazionale garante della concorrenza non tenga conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare l'ammenda da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori.

Articolo 19

Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole

Gli Stati membri provvedono affinché, per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente debba soddisfare le seguenti condizioni:

a)

aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio della competente autorità nazionale garante della concorrenza, sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrità della sua indagine;

b)

cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'autorità nazionale garante della concorrenza dal momento in cui presenta la domanda fino a quando tale autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue:

i)

fornire prontamente all'autorità nazionale garante della concorrenza tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare:

la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra autorità garante della concorrenza o alle autorità nazionali garanti della concorrenza di paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;

ii)

restare a disposizione dell'autorità nazionale garante della concorrenza per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

iii)

mettere a disposizione per audizioni di fronte all'autorità nazionale garante della concorrenza i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale;

iv)

non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e

v)

non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole né render nota nessuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'autorità nazionale garante della concorrenza abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e

c)

nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'autorità nazionale garante della concorrenza, non deve:

i)

aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o

ii)

aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorità garanti della concorrenza, o delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi.

Articolo 20

Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti possano presentare per iscritto le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate e affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano anche di un sistema che consenta loro di accettare tali dichiarazioni in forma orale o mediante altri mezzi che consentano ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate.

2.   Su istanza dei richiedenti, le autorità nazionali garanti della concorrenza confermano per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.

3.   I richiedenti possono presentare dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza interessata oppure in un'altra lingua ufficiale dell'Unione concordata bilateralmente tra l'autorità nazionale garante della concorrenza e il richiedente.

Articolo 21

Numero d'ordine per le domande di immunità dalle ammende

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che intendono chiedere l'immunità dalle ammende possano ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, qualora lo richiedano, per un periodo determinato caso per caso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunità dalle ammende.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza decidano discrezionalmente se accogliere o meno la richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Un'impresa che presenti una tale richiesta fornisce all'autorità nazionale garante della concorrenza, ove disponibili, informazioni quali:

a)

la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

b)

gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;

c)

i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

d)

i prodotti e i territori interessati;

e)

la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

f)

informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorità garanti della concorrenza o alle autorità garanti della concorrenza dei paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché si consideri che le informazioni e gli elementi probatori forniti dal richiedente entro il periodo stabilito ai sensi del paragrafo 1 siano stati presentati alla data della richiesta iniziale.

4.   I richiedenti possono presentare una domanda ai sensi del paragrafo 1 nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza interessata oppure in un'altra lingua ufficiale dell'Unione concordata bilateralmente tra l'autorità nazionale garante della concorrenza e il richiedente.

5.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere la possibilità per le imprese che desiderano presentare una domanda di riduzione delle ammende di chiedere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole.

Articolo 22

Domande semplificate

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza accettino domande semplificate dai richiedenti che hanno chiesto alla Commissione il trattamento favorevole facendo richiesta di un numero d'ordine o presentando una domanda completa, in relazione al medesimo presunto cartello segreto, a condizione che tali domande riguardino più di tre Stati membri come territori interessati.

2.   Le domande semplificate constano di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:

a)

la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

b)

la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;

c)

il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;

d)

la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

e)

lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e

f)

le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole già presentate alle altre autorità garanti della concorrenza o alle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.

3.   Qualora la Commissione riceva una domanda completa e le autorità nazionali garanti della concorrenza ricevano domande semplificate in relazione allo stesso presunto cartello, il principale interlocutore del richiedente è la Commissione, finché non sia precisato se essa perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso, in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna. In tale periodo la Commissione informa le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate, su loro istanza, in merito alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano chiedere al richiedente di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al paragrafo 2 prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del paragrafo 5.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza che ricevono domande semplificate verifichino se abbiano già ricevuto una domanda semplificata o completa da un altro richiedente in relazione allo stesso presunto cartello segreto al momento in cui ricevono tali domande. Se un'autorità nazionale garante della concorrenza non ha ricevuto tale domanda di trattamento favorevole da un altro richiedente e ritiene che la domanda semplificata soddisfi i requisiti del paragrafo 2, ne informa di conseguenza il richiedente.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, allorché la Commissione avrà informato le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, i richiedenti possano presentare domande complete a dette autorità. Un'autorità nazionale garante della concorrenza può esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato le autorità nazionali garanti della concorrenza interessate che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora ciò si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di specificare un termine ragionevole per la presentazione, da parte del richiedente, della domanda completa nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. Ciò lascia impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa in una fase anteriore.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al paragrafo 5 entro il periodo specificato dall'autorità nazionale garante della concorrenza, la domanda completa è considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione, eventualmente aggiornata.

Articolo 23

Interazione tra le domande d'immunità dalle ammende e le sanzioni imposte alle persone fisiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale dei richiedenti che presentano richiesta di immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano pienamente protetti da sanzioni imposte nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari non penali, in relazione alla loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda d'immunità dalle ammende, per infrazioni delle legislazioni nazionali che perseguono principalmente gli stessi obiettivi dell'articolo 101 TFUE, se:

a)

la domanda di immunità dalle ammende dell'impresa all'autorità garante della concorrenza che persegue il caso soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c);

b)

gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con l'autorità garante della concorrenza che persegue il caso; e

c)

la domanda di immunità dalle ammende dell'impresa è stata presentata in un momento anteriore a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione sono stati informati dalle autorità competenti dello Stato membro in merito al procedimento che determina l'imposizione delle sanzioni di cui al presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale dei richiedenti l'immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano protetti da sanzioni imposte nell'ambito di procedimenti penali, in relazione alla loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda di immunità dalle ammende, per infrazioni delle legislazioni nazionali che perseguono principalmente gli stessi obiettivi dell'articolo 101 TFUE, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e collaborano attivamente con l'autorità responsabile dell'azione penale. Se la condizione della collaborazione con l'autorità responsabile dell'azione penale non è soddisfatta, tale autorità responsabile dell'azione penale può procedere con l'indagine.

3.   Al fine di assicurare la conformità con i principi fondamentali vigenti del rispettivo ordinamento giuridico, in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le autorità competenti possano non imporre sanzioni o soltanto attenuare la sanzione da imporre nel procedimento penale nella misura in cui il contributo delle persone di cui al paragrafo 2 all'individuazione del cartello segreto e alla relativa indagine prevalga sull'interesse a perseguire e/o sanzionare tali persone.

4.   Per far sì che la protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sia efficace in caso di coinvolgimento di più giurisdizioni, gli Stati membri dispongono che qualora l'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale si trovi in una giurisdizione diversa da quella dell'autorità garante della concorrenza che persegue il caso, i contatti necessari tra di esse siano assicurati dall'autorità nazionale garante della concorrenza appartenente alla giurisdizione dell'autorità competente a imporre le sanzioni o esercitare l'azione penale.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle vittime che hanno subito un danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di chiedere il pieno risarcimento di tale danno, a norma della direttiva 2014/104/UE.

CAPO VII

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza svolgano un accertamento ispettivo o un'audizione in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente possano assistere all'accertamento ispettivo o all'audizione svolti dall'autorità nazionale garante della concorrenza adita e parteciparvi attivamente, sotto il controllo dei funzionari dell'autorità nazionale garante della concorrenza adita quando l'autorità nazionale garante della concorrenza adita esercita i poteri di cui agli articoli 6, 7 e 9 della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano esercitare nel proprio territorio i poteri di cui agli articoli da 6 a 9 della presente direttiva, conformemente al loro diritto nazionale, in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle misure di indagine e alle decisioni adottate dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente, di cui all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 12 della presente direttiva. Le autorità nazionali garanti della concorrenza richiedenti e adite hanno la facoltà di scambiare e utilizzare le informazioni come mezzo di prova a tal fine, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Articolo 25

Richieste di notifica degli addebiti e di altra documentazione

Fatta salva ogni altra forma di notifica effettuata da un'autorità richiedente conformemente alle norme vigenti nel suo Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita notifichi al destinatario, per conto dell'autorità richiedente:

a)

gli addebiti riguardanti la presunta infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE e le decisioni che applicano tali articoli;

b)

qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale; e

c)

qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano ammende o penalità di mora.

Articolo 26

Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita dia esecuzione alle decisioni che impongono ammende o penalità di mora adottate conformemente agli articoli 13 e 16 dall'autorità richiedente. Questa disposizione si applica soltanto nella misura in cui, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, l'autorità richiedente accerti che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente per consentire il recupero di detta ammenda o penalità di mora.

2.   Per i casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva non è stabilita nello Stato membro dell'autorità richiedente, gli Stati membri dispongono che, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita possa dare esecuzione alle decisioni che impongono ammende o penalità di mora adottate a norma degli articoli 13 e 16 dall'autorità richiedente.

L'articolo 27, paragrafo 3, lettera d), non si applica ai fini del presente paragrafo.

3.   L'autorità richiedente può richiedere l'esecuzione soltanto di una decisione definitiva.

4.   Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di ammende e penalità di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità richiedente.

Articolo 27

Principi generali di cooperazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché alle richieste di cui agli articoli 25 e 26 sia data esecuzione dall'autorità adita ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità adita.

2.   Alle richieste di cui agli articoli 25 e 26 è data esecuzione senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:

a)

la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;

b)

un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;

c)

un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;

d)

la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorità adita; e

e)

il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.

3.   Per le richieste di cui all'articolo 26, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo strumento uniforme contiene quanto segue:

a)

le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità richiedente;

b)

la data in cui la decisione è diventata definitiva;

c)

l'importo dell'ammenda o penalità di mora; e

d)

le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorità richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio.

4.   Lo strumento uniforme che consente l'esecuzione da parte dell'autorità adita costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate da tale autorità, fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 2. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro dell'autorità adita. L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione della richiesta in questione, salvo che l'autorità adita invochi il paragrafo 6.

5.   L'autorità richiedente provvede affinché lo strumento uniforme sia trasmesso all'autorità adita nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita, a meno che l'autorità adita e l'autorità richiedente concordino bilateralmente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in un'altra lingua. Ove richiesto dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente fornisce una traduzione dell'atto da notificare o della decisione che consente l'esecuzione dell'ammenda o della penalità di mora nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita. Questo non pregiudica il diritto dell'autorità adita e di quella richiedente di concordare bilateralmente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.

6.   L'autorità adita non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli articoli 25 o 26 se:

a)

la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente articolo; o

b)

l'autorità adita è in grado di addurre validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro nel quale essa dovrebbe aver luogo.

Se l'autorità adita intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli articoli 25 o 26 o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorità richiedente.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove richiesto dall'autorità adita, l'autorità richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 24 o 25.

8.   L'autorità adita può recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all'articolo 26 dalle ammende o penalità di mora riscosse per conto dell'autorità richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'autorità adita non riesce a riscuotere le ammende o penalità di mora, può chiedere all'autorità richiedente di farsi carico dei costi sostenuti.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'autorità adita possa anche recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva.

L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella valuta del suo Stato membro, secondo le leggi, regolamentazioni, procedure o prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

L'autorità adita converte, se necessario, in conformità del diritto e della prassi nazionali, l'importo delle ammende o penalità di mora nella valuta del suo Stato membro applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le ammende o penalità di mora sono state imposte.

Articolo 28

Controversie riguardanti le richieste di notifica o di esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora

1.   Le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro, qualora riguardino:

a)

la legittimità di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 25 o di una decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo 26; e

b)

la legittimità dello strumento uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità adita.

2.   Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro dell'autorità adita o la validità di una notifica effettuata dall'autorità adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorità adita e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.

CAPO VIII

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Articolo 29

Norme relative ai termini di prescrizione in materia di irrogazione di ammende e di penalità di mora

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza a norma degli articoli 13 e 16 siano sospesi o interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un'infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dall'articolo 101 o 102 TFUE.

La sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione decorrono dalla notifica della prima misura formale di indagine ad almeno una impresa oggetto del procedimento istruttorio. Si applicano a tutte le imprese o associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione.

La sospensione o l'interruzione terminano alla data in cui l'autorità garante della concorrenza in questione chiude il suo procedimento istruttorio adottando una decisione di cui agli articoli 10, 12 o 13 della presente direttiva o ai sensi degli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, oppure conclude che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua. La durata di tale sospensione o interruzione lascia impregiudicati i termini di prescrizione assoluti previsti dal diritto nazionale.

2.   Il termine di prescrizione applicabile all'irrogazione di ammende o di penalità di mora da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza rimane sospeso o interrotto fino a quando la decisione di tale autorità nazionale garante della concorrenza forma oggetto di un procedimento pendente dinanzi a un giudice del ricorso.

3.   La Commissione provvede affinché la notifica dell'avvio della prima misura formale di indagine da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, sia resa disponibile alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Ruolo delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dinanzi alle giurisdizioni nazionali

1.   Gli Stati membri che designano sia un'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza che un'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE provvedono affinché l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza possa essere promossa direttamente dall'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza.

2.   Nella misura in cui gli organi giurisdizionali nazionali agiscono nell'ambito di procedimenti avviati avverso le decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'esercizio dei poteri di cui al capo IV e agli articoli 13 e 16 della presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa l'esecuzione delle ammende e delle sanzioni periodiche imposte al riguardo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza sia legittimata a pieno titolo a partecipare, a seconda dei casi, in veste di pubblico ministero o parte convenuta a tali procedimenti, e godere degli stessi diritti di tali parti pubbliche nell'ambito del procedimento.

3.   L'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza ha il potere, con gli stessi diritti di cui al paragrafo 2, di proporre impugnazioni avverso:

a)

le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali che si pronunciano sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza di cui al capo IV e agli articoli 13 e 16 della presente direttiva, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa l'esecuzione delle ammende e delle penalità di mora imposte al riguardo; e

b)

il rifiuto dell'autorità giudiziaria nazionale di concedere l'autorizzazione preventiva per un accertamento ispettivo di cui agli articoli 6 e 7 della presente direttiva, nella misura in cui tale autorizzazione è necessaria.

Articolo 31

Accesso delle parti al fascicolo e limiti all'uso delle informazioni

1.   Gli Stati membri possono disporre che, se un'autorità nazionale garante della concorrenza richiede a una persona fisica di fornire informazioni sulla base delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 8 o all'articolo 9, tali informazioni non sono utilizzate come prova per irrogare sanzioni nei confronti di detta persona fisica o dei suoi parenti stretti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza, i loro funzionari, il loro personale e le altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità non divulghino le informazioni che sono state acquisite sulla base dei poteri di cui alla presente direttiva e che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, tranne quando tale divulgazione è consentita dal diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso a dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o alle proposte di transazione sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza possa utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l'accesso e solo laddove tali procedimenti riguardino:

a)

la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell'ammenda imposta loro in solido da un'autorità nazionale garante della concorrenza; o

b)

il riesame di una decisione mediante la quale un'autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti categorie di informazioni acquisite da una parte nel corso di un procedimento istruttorio dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza non siano utilizzate da tale parte in procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali fino a quando l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 12 o abbia altrimenti concluso il procedimento:

a)

informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio dell'autorità nazionale garante della concorrenza;

b)

informazioni che l'autorità nazionale garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e

c)

proposte di transazione ritirate.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole siano scambiate tra le autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente alle condizioni seguenti:

a)

con il consenso del richiedente; o

b)

qualora anche l'autorità nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole abbia ricevuto anche una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorità nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole è trasmessa, il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorità nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.

7.   La forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole a norma dell'articolo 20 non pregiudica l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

Articolo 32

Ammissibilità delle prove dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza

Gli Stati membri provvedono affinché i tipi di prove ammissibili dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza comprendano i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.

Articolo 33

Funzionamento della rete europea della concorrenza

1.   I costi sostenuti dalla Commissione in relazione alla manutenzione e allo sviluppo del sistema centrale di informazione della rete europea della concorrenza (sistema della rete europea della concorrenza) e alla cooperazione all'interno di quest'ultima sono a carico del bilancio generale dell'Unione nei limiti degli stanziamenti disponibili.

2.   La rete europea della concorrenza deve poter elaborare e, se del caso, pubblicare migliori prassi e raccomandazioni su questioni quali l'indipendenza, le risorse, i poteri, le ammende e l'assistenza reciproca.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 febbraio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Riesame

Entro il 12 dicembre 2024, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul recepimento e sull'attuazione della stessa. Se del caso, la Commissione può riesaminare la presente direttiva e presentare, ove necessario, una proposta legislativa.

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo,l'11 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 70.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

(5)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(6)  Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 11 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio relativo alle misure provvisorie.

Le misure provvisorie possono rappresentare uno strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine.

Al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione, la Commissione si impegna a svolgere un'analisi all'interno della rete europea della concorrenza per stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie entro due anni dalla data di recepimento della presente direttiva. I risultati di questa analisi saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.


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