Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1998

    Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2019) 8551] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8551

    GU L 310 del 2.12.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1998/oj

    2.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 310/35


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1998 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2019

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans

    [notificata con il numero C(2019) 8551]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione (3), relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (nel seguito il "Bsal"). La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione si applica fino al 31 dicembre 2019.

    (2)

    Vari Stati membri e diverse parti interessate hanno informato la Commissione della loro limitata esperienza nell'attuazione pratica della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 e del fatto che finora le autorità competenti hanno sottoposto a quarantena e certificato solo un numero esiguo di partite di salamandre.

    (3)

    Numerosi risultati scientifici ed epidemiologici recenti hanno inoltre contribuito a migliorare le conoscenze attuali su diversi aspetti del Bsal e a confermare l'endemicità del Bsal in diversi paesi asiatici e la sua presenza in Spagna.

    (4)

    Permangono tuttavia notevoli lacune per quanto concerne la natura del fungo e la sua diagnosi. In particolare, i progressi conseguiti non hanno ancora portato a una delimitazione geografica più chiara della sua presenza nella maggior parte dei paesi, né a un miglioramento dei metodi di diagnosi né a una definizione di eventuali misure da applicare per attenuare il rischio della sua propagazione attraverso le spedizioni oggetto di scambi commerciali.

    (5)

    È pertanto opportuno che le misure di protezione della salute animale previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione restino invariate.

    (6)

    Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consolida il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo. In particolare prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali. Tale regolamento sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.

    (7)

    L'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 dovrebbe pertanto essere prorogata fino alla data di applicazione di tale regolamento

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/320.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 11 della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione è sostituito dal seguente:

    "Articolo 11

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 18).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


    Top