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Document 32019D1800
Council Decision (EU) 2019/1800 of 24 October 2019 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2021, the annual amount for 2020, the first instalment for 2020 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2022 and 2023
Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
ST/12974/2019/INIT
OJ L 274, 28.10.2019, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 274/9 |
DECISIONE (UE) 2019/1800 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2019
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (2) («regolamento finanziario per l’11o FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l’11o FES e tenendo conto dell’ipotesi di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) avanzata dalla Commissione nell’ambito della sua proposta di strumento di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020, entro il 15 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) il massimale dell’importo del contributo per il 2021; b) l’importo annuo del contributo per il 2020; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2020; d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2022 e 2023. |
(2) |
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi imputabili al 10o FES per la BEI e all’11o FES per la Commissione. |
(4) |
Con decisione (UE) 2019/1093 (3), il 26 giugno 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2022 è fissata a 2 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2023 è fissata a 2 000 000 000 EUR per la Commissione e a 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) Decisione (UE) 2019/1093 del Consiglio, del 26 giugno 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell’importo annuo riveduto per il 2020 (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 49).
ALLEGATO
STATI MEMBRI |
Ripartizione 10o FES % |
Ripartizione 11o FES % |
Prima frazione 2020 (in EUR) |
Totale |
|
Commissione |
BEI |
||||
11o FES |
10o FES |
||||
BELGIO |
3,53 |
3,24927 |
58 486 860,00 |
3 530 000,00 |
62 016 860,00 |
BULGARIA |
0,14 |
0,21853 |
3 933 540,00 |
140 000,00 |
4 073 540,00 |
CECHIA |
0,51 |
0,79745 |
14 354 100,00 |
510 000,00 |
14 864 100,00 |
DANIMARCA |
2,00 |
1,98045 |
35 648 100,00 |
2 000 000,00 |
37 648 100,00 |
GERMANIA |
20,50 |
20,57980 |
370 436 400,00 |
20 500 000,00 |
390 936 400,00 |
ESTONIA |
0,05 |
0,08635 |
1 554 300,00 |
50 000,00 |
1 604 300,00 |
IRLANDA |
0,91 |
0,94006 |
16 921 080,00 |
910 000,00 |
17 831 080,00 |
GRECIA |
1,47 |
1,50735 |
27 132 300,00 |
1 470 000,00 |
28 602 300,00 |
SPAGNA |
7,85 |
7,93248 |
142 784 640,00 |
7 850 000,00 |
150 634 640,00 |
FRANCIA |
19,55 |
17,81269 |
320 628 420,00 |
19 550 000,00 |
340 178 420,00 |
CROAZIA |
0,00 |
0,22518 |
4 053 240,00 |
0,00 |
4 053 240,00 |
ITALIA |
12,86 |
12,53009 |
225 541 620,00 |
12 860 000,00 |
238 401 620,00 |
CIPRO |
0,09 |
0,11162 |
2 009 160,00 |
90 000,00 |
2 099 160,00 |
LETTONIA |
0,07 |
0,11612 |
2 090 160,00 |
70 000,00 |
2 160 160,00 |
LITUANIA |
0,12 |
0,18077 |
3 253 860,00 |
120 000,00 |
3 373 860,00 |
LUSSEMBURGO |
0,27 |
0,25509 |
4 591 620,00 |
270 000,00 |
4 861 620,00 |
UNGHERIA |
0,55 |
0,61456 |
11 062 080,00 |
550 000,00 |
11 612 080,00 |
MALTA |
0,03 |
0,03801 |
684 180,00 |
30 000,00 |
714 180,00 |
PAESI BASSI |
4,85 |
4,77678 |
85 982 040,00 |
4 850 000,00 |
90 832 040,00 |
AUSTRIA |
2,41 |
2,39757 |
43 156 260,00 |
2 410 000,00 |
45 566 260,00 |
POLONIA |
1,30 |
2,00734 |
36 132 120,00 |
1 300 000,00 |
37 432 120,00 |
PORTOGALLO |
1,15 |
1,19679 |
21 542 220,00 |
1 150 000,00 |
22 692 220,00 |
ROMANIA |
0,37 |
0,71815 |
12 926 700,00 |
370 000,00 |
13 296 700,00 |
SLOVENIA |
0,18 |
0,22452 |
4 041 360,00 |
180 000,00 |
4 221 360,00 |
SLOVACCHIA |
0,21 |
0,37616 |
6 770 880,00 |
210 000,00 |
6 980 880,00 |
FINLANDIA |
1,47 |
1,50909 |
27 163 620,00 |
1 470 000,00 |
28 633 620,00 |
SVEZIA |
2,74 |
2,93911 |
52 903 980,00 |
2 740 000,00 |
55 643 980,00 |
REGNO UNITO |
14,82 |
14,67862 |
264 215 160,00 |
14 820 000,00 |
279 035 160,00 |
TOTALE UE-28 |
100,00 |
100,00 |
1 800 000 000,00 |
100 000 000,00 |
1 900 000 000,00 |