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Document 32019D0605
Commission Implementing Decision (EU) 2019/605 of 11 April 2019 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of consignments of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption (notified under document C(2019) 2840) (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/605 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 2840] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/605 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 2840] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2840
OJ L 103, 12.4.2019, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
12.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/605 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2019) 2840]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione. |
(3) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti in questione specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico. |
(4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti destinati al consumo umano sottoposti al trattamento «A» continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(5) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE. |
(7) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:
|