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Document 32019D0605

Decisione di esecuzione (UE) 2019/605 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 2840] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/2840

OJ L 103, 12.4.2019, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/605/oj

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/605 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 2840]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione.

(3)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti in questione specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti destinati al consumo umano sottoposti al trattamento «A» continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A


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