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Document 32019D0329

Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES)

C/2019/1280

OJ L 57, 26.2.2019, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/329/oj

26.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/329 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2019

che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

(2)

Gli obiettivi dell'EES sono migliorare la gestione delle frontiere esterne, prevenire l'immigrazione irregolare e facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

(3)

Poiché la qualità e l'affidabilità dei dati biometrici sono fattori particolarmente importanti affinché l'EES realizzi il suo pieno potenziale, è necessario stabilire le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando sono rilevate sul posto o estratte elettronicamente dall'eMRTD (Machine Readable Travel Document — documento di viaggio elettronico a lettura ottica). Dato che la qualità delle impronte digitali registrate inciderà sul buon funzionamento dell'EES anche ad anni di distanza dalla registrazione, i fattori ambientali e operativi della registrazione dovrebbero essere oggetto di attento monitoraggio nel lungo termine.

(4)

La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.

(5)

Sulla base di tali misure l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.

(6)

In tale contesto è pertanto necessario adottare specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES).

(7)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(14)

Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

(15)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 27 luglio 2018.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES figurano nell'allegato.

2.   Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall'eMRTD, figurano nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

1.   QUALITÀ

1.1.   Soglie

1.1.1.   Impronte digitali

Registrazione

Al momento della registrazione va utilizzata la versione 2.0 (o versione più recente) della metrica NFIQ (1) definita dall'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (NIST Fingerprint Image Quality), per verificare che la qualità dei dati relativi alle impronte digitali rilevate rispetti le soglie indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Ai fini della registrazione la qualità dei dati relativi alle impronte digitali è valutata:

a livello nazionale dagli Stati membri al rilevamento prima della trasmissione al sistema centrale dell'EES (CS-EES), eventualmente con l'ausilio di uno strumento fornito, gestito e aggiornato da eu-LISA e

a livello centrale.

Verifica

Ai fini della verifica si raccomanda di valutare la qualità dei dati relativi alle impronte digitali come rilevate dagli Stati membri, prima della trasmissione al CS-EES utilizzando la versione 2.0 (o versione più recente) della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality) o, se tecnicamente impossibile, un'altra metrica preferibilmente correlata alla NFIQ versione 2.0 (o più recente). La correlazione deve essere derivata a priori. Se si ottiene una metrica di qualità NFIQ versione 2.0 (o più recente), questa deve essere inviata al CS-EES contemporaneamente ai dati relativi alle impronte digitali.

1.1.2.   Immagini del volto

La qualità delle immagini del volto, comprese quelle ad infrarossi vicini, deve essere conforme alle soglie indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 e ai requisiti per le immagini di tipo frontale della norma ISO/CEI 19794-5: 2011. La qualità dell'immagine del volto è valutata a livello nazionale dagli Stati membri al rilevamento prima della trasmissione al CS-EES, eventualmente con l'ausilio di uno strumento fornito, gestito e aggiornato da eu-LISA. L'algoritmo per la qualità dell'immagine del volto deve essere comprensibile in termini di criteri ISO/IEC 19794-5: 2011.

La soglia di qualità è fissata utilizzando un algoritmo di valutazione della qualità dell'immagine del volto basato sulle misure di qualità descritte nella norma ISO 19794-5 e fornisce controlli della qualità analoghi a quelli applicati nel CS-EES (2).

1.2.   Valori di prestazione per l'esattezza dei dati biometrici

Definizioni

I valori di prestazione per l'esattezza dei dati biometrici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2226 sono i seguenti:

«29)   “tasso di insuccesso nell'inserimento (Failure To Enrol Rate – FTER)”: la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti;

30)   “tasso di falsa identificazione positiva (False Positive Identification Rate – FPIR)”: la percentuale di corrispondenze ottenute durante un'interrogazione biometrica che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche;

31)   “tasso di falsa identificazione negativa (False Negative Identification Rate – FNIR)”: la percentuale di corrispondenze mancate in caso di un'interrogazione biometrica anche se i dati biometrici del viaggiatore sono stati registrati.».

Con «interrogazione biometrica» di cui ai punti 30) e 31) si intende anche l'identificazione biometrica o l'interrogazione «1 a N».

Conformemente all'articolo 36, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2017/2226, è possibile definire altri valori di prestazione biometrica con atto di esecuzione.

Il tasso di falsa corrispondenza [False Match(ing) Rate — FMR] è la percentuale di tentativi di impostura che inducono a dichiarare una falsa corrispondenza con un template di un altro oggetto (il modello biometrico di una persona).

Il tasso di falsa non corrispondenza [False Match(ing) Rate — FMR] è la percentuale di tentativi autentici che inducono a dichiarare una falsa mancata corrispondenza con un template dello stesso oggetto.

Un tentativo autentico è il singolo tentativo di un utente di trovare una corrispondenza con il proprio template memorizzato. Un tentativo di impostura è il contrario: il template di un utente viene fatto corrispondere al template di qualcun altro.

1.2.1.   Tasso di insuccesso nell'inserimento

Il valore target per il tasso di insuccesso nell'inserimento è zero. Gli Stati membri fanno in modo di evitare tali casi applicando un processo di registrazione incentrato sulla qualità.

1.2.2.   Accuratezza della verifica biometrica

I valori massimi del tasso di falsa non corrispondenza (FNMR) con un tasso di falsa corrispondenza (FMR) pari a 0,05 % (5 per 10 000) sono i seguenti:

Tipo

FMR

FNMR

Impronte digitali

0,05 %

< 0,5 %

Immagine del volto

0,05 %

< 1 %

1.2.3.   Accuratezza dell'identificazione biometrica

I valori massimi del tasso di falsa identificazione negativa con un tasso di falsa identificazione positiva pari a 0,1 % (1 per 1 000) sono i seguenti:

Tipo

FPIR

FNIR

Impronte digitali

0,1 %

< 1,5 %

Immagine del volto e impronte digitali (multimodale)

0,1 %

< 1 %

1.3.   Monitoraggio delle prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici

Le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici devono essere misurate sui dati effettivi rilevati da ciascuno Stato membro sulla base di un campione rappresentativo di casi con frequenza giornaliera ai valichi di frontiera prescelti. La misurazione è gestita a livello centrale, è completamente automatizzata e non richiede l'accesso dell'operatore ai dati personali.

La misurazione delle prestazioni biometriche non deve essere effettuata necessariamente in modo continuativo: può essere disattivata o attivata, ma eu-LISA deve effettuarla periodicamente (almeno una volta al mese).

La misurazione delle prestazioni biometriche non usa i dati biometrici. I template di immagini utilizzati per la misurazione dell'esattezza sono automaticamente eliminati a processo di valutazione ultimato. I risultati della misurazione delle prestazioni non possono contenere informazioni personali.

1.3.1.   Misurazione del FPIR (tasso di falsa identificazione positiva)

La figura qui sotto mostra che nel sistema di confronto biometrico i template per il campione biometrico delle impronte digitali e dell'immagine del volto si ripetono per un numero «n» di identità.

Image 1

Il processo di misurazione avviene nel modo che segue.

1.

La persona da registrare nell'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche (impronte digitali e immagine del volto).

2.

La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»).

3.

Per disporre di una serie continua di campioni, la seconda modalità biometrica è ottenuta dalla stessa persona (che la trasmette simultaneamente alla fase 1, altrimenti la si può estrarre dai dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona). I dati biometrici combinati sono utilizzati per lanciare l'identificazione sull'intera galleria, escludendo i dati biometrici della persona a cui appartiene il campione biometrico (fase 2 della figura, «identificazione notoriamente negativa»). Questo processo di identificazione dovrebbe dare un risultato pari a zero, dato che il campione biometrico di corrispondenza è stato volontariamente escluso dal confronto.

Se la modalità biometrica utilizzata nella fase 2 è quella delle impronte digitali, le condizioni in cui viene effettuata l'identificazione (per valutare l'accuratezza dell'identificazione dattiloscopica) sono le stesse di cui al capoverso precedente.

4.

Nel caso in cui l'identificazione biometrica restituisca un campione biometrico (indicato come «corrispondenza al di sopra della soglia»), si tratta di una falsa identificazione positiva nota (la corrispondenza avviene con un soggetto diverso da quello atteso).

Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. Le fasi 3 e 4 non fanno parte del processo di verifica dell'identità e sono volte a misurare le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici.

Il FPIR (tasso di falsa identificazione positiva) è calcolato nel seguente modo:

Formula

1.3.2.   Misurazione del FNIR (tasso di falsa identificazione negativa)

Per la descrizione che segue riferirsi alla figura di cui al punto 1.3.1.

Il processo di misurazione segue la logica descritta qui sotto, in cui le prime due fasi sono sempre le stesse, in quanto fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES.

1.

Una persona da registrare nell'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche.

2.

La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»).

3.

Per disporre di una serie continua di campioni, una seconda modalità biometrica è ottenuta dalla stessa persona se nella fase 1 sono state trasmesse entrambe le modalità biometriche, o da un'altra persona per la quale sono state avviate le fasi 1 e 2. I dati biometrici combinati sono utilizzati per lanciare l'identificazione sull'intera galleria, includendo i dati biometrici della o delle persone a cui appartiene il campione biometrico. Questo processo di identificazione dovrebbe dare il risultato noto, dato che il campione biometrico di corrispondenza è incluso nel confronto.

4.

Se la modalità biometrica utilizzata nella fase 2 è quella delle impronte digitali, le condizioni in cui viene effettuata l'identificazione (per valutare l'accuratezza dell'identificazione dattiloscopica) sono le stesse di cui al precedente punto 3.

5.

Nel caso in cui l'identificazione biometrica non restituisca il campione biometrico atteso («corrispondenza al di sopra della soglia») nella lista di hit, si tratta di una falsa identificazione negativa nota.

Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. Le fasi 3 e 4 non fanno parte del processo di verifica dell'identità e sono volte a misurare le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici.

Il FNIR (tasso di falsa identificazione negativa) è calcolato nel seguente modo:

Formula

1.3.3.   Misurazione dell'esattezza dei dati biometrici per la verifica (tasso di falsa corrispondenza e tasso di falsa non corrispondenza)

Image 2

Il processo di misurazione segue la logica descritta qui sotto.

1.

Una persona a cui si applica l'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche.

2.

La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»).

Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. A questo punto inizia la misurazione dell'esattezza dei dati biometrici.

3.

La verifica del campione biometrico è fatta a fronte di un certo numero di altri campioni biometrici presi a caso dalla galleria biometrica, che non comprendono i dati biometrici forniti. Il risultato atteso è l'esito negativo delle verifiche (cfr. il punto 2 della figura «verifiche notoriamente non abbinate»). Qualsiasi corrispondenza sarebbe una falsa corrispondenza.

La fase 3 consente di calcolare il tasso di falsa corrispondenza (la corrispondenza avviene con un soggetto diverso dal proprietario dei dati):

Formula

Nota: il numero di confronti non abbinati è il numero di confronti effettuati nella fase 3.

La fase 2 consente di calcolare il tasso di falsa non corrispondenza (non viene riscontrata la corrispondenza con il proprietario dei dati biometrici), se l'identità è stata confermata in altro modo, sulla base di

Formula

Nota: il numero di confronti abbinati è «presunto» in quanto non vi è la certezza assoluta che un impostore non rientri in una serie di identità con cui è fatto il confronto.

1.4.   Sostituzione dei dati biometrici per migliorare la qualità o sostituire un'immagine estratta dall'eMRTD con un'immagine del volto rilevata sul posto contenuta nella galleria del CS-EES

La sostituzione dei dati biometrici deve farsi solo in caso di riuscita della verifica biometrica dell'identità.

1.4.1.   Sostituzione dei dati relativi alle impronte digitali conservati

La procedura di sostituzione dei dati relativi alle impronte digitali conservati che non soddisfano il livello di qualità richiesto è descritta nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.

In caso di sostituzione della mano sinistra con la mano destra (o viceversa), deve essere avviata un'identificazione con le nuove impronte digitali rilevate, per accertare che non corrisponda a quella di un'altra identità già presente nel sistema.

1.4.2.   Sostituzione delle immagini del volto conservate

La procedura per la sostituzione di un'immagine del volto conservata che non soddisfa il livello di qualità richiesto, o che è stata estratta dal chip del documento di viaggio elettronico a lettura ottica, è descritta nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.

2.   RISOLUZIONE

2.1.   Impronte digitali

Il CS-EES riceve i dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione nominale di 500 o 1 000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio.

I dati relativi alle impronte digitali devono essere trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente) e come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

2.2.   Immagini del volto

2.2.1.   Definizione

Il CS-EES riceve le immagini del volto rilevate sul posto a una risoluzione (in modalità ritratto) minima di 600 x 800 pixel e massima di 1 200 x 1 600 pixel.

Il volto deve occupare uno spazio sufficiente nell'immagine affinché vi siano almeno 120 pixel tra il centro degli occhi.

2.2.2.   Colori

Se è rilevata sul posto, l'immagine del volto deve essere a colori. In casi eccezionali, se non è possibile rilevare un'immagine a colori, si può usare un'immagine in scala di grigi o ad infrarossi vicini. In tal caso, se la qualità dell'immagine in scala di grigi o ad infrarossi vicini è sufficiente, la si può usare per la verifica o l'identificazione, ma non per la registrazione. Le immagini in scala di grigio sono accettate per la registrazione solo se estratte dal chip del documento di viaggio.

Le regole specifiche concernenti le immagini del volto ad infrarossi vicini sono descritte nel manuale di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.

3.   USO DI DATI BIOMETRICI

3.1.   Inserimento e conservazione

3.1.1.   Impronte digitali

Il CS-EES conserva i dati relativi alle impronte digitali di quattro dita prese a dita piatte (3). Se disponibili, si utilizzano le impronte digitali delle seguenti dita della mano destra: indice, medio, anulare, mignolo.

Nei casi in cui è impossibile ottenere le impronte digitali usando le dita della mano destra summenzionate, le quattro impronte digitali devono essere rilevate dalla mano sinistra, se disponibile. Se l'impossibilità di ottenere quattro impronte digitali dalla mano destra è di natura temporanea, occorre marcare esplicitamente i dati relativi alle impronte digitali e, una volta superata l'impossibilità temporanea, occorrerà rilevare i dati della mano destra al momento dell'uscita o del successivo ingresso conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (impossibilità temporanea).

Al fine di rispettare la soglia applicabile, i dati relativi alle impronte digitali dovrebbero essere rilevati nuovamente, se necessario, due volte per ogni soggetto interessato (in altre parole, i tentativi di rilevamento totali dovrebbero essere tre). Nei nuovi tentativi di rilevamento dovranno essere usate tutte le dita del tentativo iniziale.

I dati relativi alle impronte digitali che non rispettano la soglia di qualità applicabile:

1)

devono essere conservati nel CS-EES;

a)

le verifiche biometriche devono essere effettuate rispetto a tali dati;

b)

le identificazioni biometriche non devono essere effettuate usando impronte digitali che non soddisfano la soglia di qualità, tranne che per fini di contrasto;

2)

devono essere contrassegnati (flag) dal sistema nazionale conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (impossibilità tecnica) per consentirne il rilevamento al valico di frontiera successivo.

Il file NIST inviato dai sistemi nazionali al CS-EES e ivi memorizzato deve inoltre contenere le condizioni di registrazione delle impronte digitali, compreso il livello del monitoraggio effettuato dalle autorità e il metodo utilizzato per l'acquisizione delle immagini delle impronte digitali delle quattro dita prese a dita piatte, come specificato dalla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (4) (o versione più recente).

3.1.2.   Immagine del volto

Il CS-EES conserva l'immagine del volto rilevata sul posto al valico di frontiera e trasmessa al sistema in un contenitore NIST come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente).

In casi eccezionali, quando è impossibile ottenere sul posto un'immagine del volto di qualità sufficiente, la registrazione va fatta estraendo l'immagine dal chip del documento di viaggio elettronico a lettura ottica (eMRTD), se tecnicamente accessibile e previa riuscita della verifica elettronica secondo il processo descritto nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.

Non si devono utilizzare né trasmettere al CS-EES immagini scannerizzate dalla pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio.

Le fotografie dei richiedenti il visto conservate nel sistema di informazione visti (VIS) istituito a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non devono essere utilizzate per effettuare le verifiche biometriche o l'identificazione elettroniche con il CS-EES.

Per motivi pratici, la soglia di qualità delle immagini del volto rilevate sul posto esclusivamente a fini di verifica a fronte di quelle conservate nel CS-EES non è obbligatoria. La riuscita della verifica secondo le soglie di corrispondenza concordate richiederebbe tuttavia anche in questi casi immagini di qualità sufficiente.

Al fine di rispettare la soglia di qualità stabilita, in particolare quando è impossibile estrarre elettronicamente l'immagine del volto dal chip di un eMRTD (6), si applicano le misure che seguono.

1)

Se l'unità di rilevamento dell'immagine del volto registra le immagini in un flusso continuo, il nuovo rilevamento deve effettuarsi per un tempo sufficiente da trasmettere al CS-EES l'immagine ottimale ottenuta nel flusso. I campioni di qualità inferiore inviati al CS-EES devono essere da questo contrassegnati (flag) come tali, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

2)

Se l'unità di rilevamento dell'immagine del volto registra singole immagini statiche su attivazione dall'operatore, deve essere effettuato un numero sufficiente di nuovi rilevamenti, in modo da trasmettere al CS-EES l'immagine ottimale ottenuta. I campioni di qualità inferiore trasmessi al CS-EES devono essere contrassegnati (flag) come tali, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226 è inclusa una guida alle migliori prassi alla quale attenersi per il rilevamento delle immagini del volto di cui ai due punti precedenti.

3.1.3.   Compressione delle immagini

Immagini delle impronte digitali

L'algoritmo di compressione da utilizzare deve essere conforme alle raccomandazioni NIST. Di conseguenza, i dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi con l'algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794), mentre per quelli con una risoluzione di 1 000 ppi bisogna utilizzare il sistema di codifica e lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1). Il grado di compressione da ottenere è 15:1.

Immagini del volto

Le immagini compresse con il sistema di codifica e lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (JP2) (ISO/IEC 15444-1) devono essere trasmesse al CS-EES come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Il grado di compressione massimo consentito per le immagini è 1:20.

3.2.   Verifiche biometriche

3.2.1.   Impronte digitali

Il CS-EES è in grado di effettuare verifiche biometriche utilizzando una, due o quattro impronte digitali prese a dita piatte.

Se si utilizzano quattro dita, i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati dalle seguenti: indice, medio, anulare, mignolo.

Se si utilizzano una o due dita, i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati di default usando:

a)

un dito: indice;

b)

due dita: indice e medio.

In alternativa, si possono usare le seguenti dita:

a)

un dito: il primo dito disponibile per l'acquisizione nel seguente ordine: indice, medio, anulare, mignolo.

b)

Due dita: le prime due dita disponibili per l'acquisizione nel seguente ordine: indice, medio e anulare. Se non vi sono alternative, anche il mignolo può essere considerato un secondo dito (unicamente) a fini di verifica.

In tutti i casi:

a)

i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati dalla mano utilizzata per la registrazione.

b)

Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente)

c)

Una verifica basata sulla permutazione (7) assicura che le impronte digitali di ognuna delle due serie siano confrontate tra loro, indipendentemente dalla loro posizione nella serie. Deve essere possibile attivare o disattivare questa funzionalità a livello centrale, con un impatto su tutti gli utenti.

In caso di impossibilità fisica, permanente o temporanea di rilevare le impronte digitali, queste devono essere sempre identificate come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente) e nel documento di controllo dell'interfaccia dell'EES.

3.2.2.   Immagine del volto

Il CS-EES effettua le verifiche biometriche utilizzando immagini del volto rilevate sul posto.

3.3.   Identificazioni e interrogazioni biometriche

3.3.1.   Per le finalità definite nel capo III del regolamento 2017/2226

Per le finalità diverse dalle attività di contrasto sono disponibili più configurazioni di interrogazione. Devono esserci almeno una configurazione di interrogazione che soddisfi i requisiti definiti nella decisione di esecuzione della Commissione che definisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES) (8) e ulteriori possibili configurazioni di interrogazione con differenti specifiche di prestazione per l'accuratezza (più rigorose o meno rigorose).

Uso delle impronte digitali

Per finalità diverse dalle attività di contrasto il CS-EES effettua identificazioni e interrogazioni biometriche con quattro impronte digitali prese a dita piatte oppure combinando quattro impronte digitali prese a dita piatte con l'immagine del volto rilevata sul posto e utilizzando unicamente dati biometrici che rispettano le soglie di qualità. L'identificazione biometrica è effettuata utilizzando i dati relativi alle impronte digitali con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da 1 a 10).

Devono essere utilizzati i dati relativi alle impronte digitali delle seguenti dita: indice, medio, anulare, mignolo. Si devono utilizzare le impronte digitali della stessa mano, iniziando dalla mano destra.

I dati relativi alle impronte digitali devono essere etichettati correttamente con l'indicazione del dito al quale si riferiscono. In caso di impossibilità fisica permanente o temporanea, le impronte digitali devono essere sempre identificate come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (9) (o versione più recente) e devono essere utilizzate le eventuali dita restanti.

Se le identificazioni si svolgono in un contesto diverso dalle verifiche di frontiera, il CS-EES deve essere in grado di accettare le impronte digitali rollate dalle autorità che hanno accesso all'EES e sono autorizzate a utilizzare anche tali impronte digitali a norma di una diversa regolamentazione europea. Se l'autorità effettua l'identificazione con le dita di entrambe le mani, il CS-EES procede a due identificazioni, una con le dita della mano destra e l'altra con le dita della mano sinistra.

Uso dell'immagine del volto

Il CS-EES effettua le interrogazioni biometriche utilizzando l'immagine del volto rilevata sul posto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali conformemente alle regole definite nella precedente sezione «Uso delle impronte digitali».

3.3.2.   Per finalità di contrasto

Solo a fini di contrasto, le interrogazioni possono essere effettuate sulla base dei seguenti dati biometrici:

le serie di dati relativi alle impronte digitali contenenti almeno un'impronta digitale;

i dati relativi alle impronte digitali rollate e alle impronte digitali prese simultaneamente per le quattro dita e non segmentate;

le impronte digitali latenti;

l'immagine del volto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali;

unicamente l'immagine del volto.

Nelle interrogazioni delle impronte digitali, la permutazione (10) delle mani è eseguita se rientra nell'ambito delle interrogazioni a fini di contrasto. Il ricorso alla permutazione delle mani deve essere configurabile (attivata/disattivata) a livello centrale, con ripercussioni su tutti gli utenti.

L'identificazione a fini di contrasto usando le impronte digitali si esegue su tutte le impronte digitali conservate senza tener conto della loro qualità oppure solo su quelle che rispettano una determinata soglia di qualità definita nella configurazione utilizzata dall'utente per l'interrogazione. Il CS-EES fornisce allo Stato membro richiedente i dati biometrici in corrispondenza, indicando la qualità delle impronte digitali estratte. In caso di corrispondenza con impronte digitali di scarsa qualità, le autorità di contrasto devono essere informate che sono necessarie verifiche supplementari per confermare la corrispondenza. Le soglie che indicano una «scarsa qualità dei dati» per le quali sono necessarie verifiche supplementari sono indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Le interrogazioni biometriche che utilizzano solo la modalità dell'immagine del volto possono essere effettuate solo ai fini di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. In tal caso, l'utente deve specificare il numero massimo di possibili corrispondenze restituite. Il numero massimo di file restituiti è quattrocento. In una prima fase l'utente accede ai duecento file con le migliori corrispondenze. Se necessario, il sistema concede l'accesso ai restanti duecento file, se l'utente conferma che l'interrogazione iniziale non ha restituito una corrispondenza soddisfacente.


(1)  https://www.nist.gov/services-resources/software/development-nfiq-20

(2)  Ove possibile va effettuata la valutazione e la convalida delle immagini del volto rispetto ai criteri di cui al paragrafo 3.9 del documento ICAO 9303 e alle raccomandazioni delle autorità francesi relative alle domande di visto.

(3)  Il termine «piatto» (flat) è utilizzato conformemente al vocabolario ISO/IEC e corrisponde al termine «piano» (plain) utilizzato nella norma ANSI//NIST.

(4)  Norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 «Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information», disponibile sul sito: https://www.nist.gov/publications/data-format-interchange-fingerprint-facial-other-biometric-information-ansinist-itl-1-1

(5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(6)  È il caso, ad esempio, del viaggiatore che non possiede un documento elettronico o il cui documento di viaggio contiene il token dell'immagine del volto anziché l'immagine stessa, come consentito dal documento ICAO 9303.

(7)  La permutazione è una modalità di configurazione specifica del sistema di confronto biometrico che assicura che le impronte digitali di ognuna delle due serie siano confrontate tra loro, indipendentemente dalla loro posizione nella serie. In questo modo si garantisce l'eliminazione di potenziali errori umani nell'ordine delle dita e la massima esattezza dei dati biometrici per la verifica.

(8)  C(2019)1260.

(9)  Idem.

(10)  La permutazione delle mani consente di confrontare le impronte digitali di una mano con quelle dell'altra mano. Ciò consente di migliorare l'accuratezza della corrispondenza se non si sa qual è la mano campione.


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