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Document 32018R1671

Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale

PE/58/2018/REV/2

OJ L 284, 12.11.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1671/oj

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/1671 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri, su loro richiesta, volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione.

(2)

Il programma di sostegno alle riforme strutturali (il «programma») è stato istituito con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che rivestano interesse per l’Unione, anche attraverso la fornitura di assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti e di una società resiliente, fondate su strutture economiche, sociali e territoriali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale e libera un potenziale di crescita. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in conformità del rispettivo quadro giuridico, contributi adeguati e il coinvolgimento della pubblica amministrazione e dei soggetti interessati a livello nazionale e regionale. L’attuazione di riforme istituzionali, amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che siano importanti per gli Stati membri e la titolarità sul campo di riforme strutturali che rivestano interesse per l’Unione costituiscono importanti strumenti per conseguire tali sviluppi.

(3)

Una comunicazione efficace delle azioni e delle attività del programma e dei relativi risultati a livello di Unione, nazionale e regionale, ove opportuno, è essenziale per sensibilizzare i cittadini in merito alle realizzazioni del programma, per garantire la visibilità e fornire informazioni concernenti i suoi effetti sul campo.

(4)

Dato che la domanda di sostegno potrebbe superare il finanziamento del programma, le richieste dovrebbero essere classificate in base alla priorità, se del caso, dallo Stato membro interessato durante la procedura di richiesta di sostegno. In tale contesto, è opportuno prestare attenzione alle richieste di sostegno che hanno legami con il semestre europeo e i settori strategici connessi alla coesione, all’innovazione, all’occupazione e alla crescita intelligente e sostenibile. Il programma dovrebbe essere complementare ad altri strumenti, al fine di evitare sovrapposizioni.

(5)

Poiché non fornisce finanziamenti agli Stati membri, ma solo sostegno tecnico, il programma non mira a sostituire o supplire ai finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali.

(6)

Gli Stati membri si sono avvalsi in misura crescente del sostegno offerto dal programma, ben oltre le aspettative iniziali. Le richieste di sostegno ricevute dalla Commissione durante il ciclo 2017 hanno superato notevolmente, in base al loro valore stimato, la dotazione annuale disponibile. Durante il ciclo 2018 il valore stimato delle richieste ricevute è stato pari a cinque volte le risorse finanziarie disponibili per tale anno. Quasi tutti gli Stati membri hanno chiesto un sostegno nell’ambito del programma e le richieste sono state distribuite in tutti i settori coperti dal programma.

(7)

Il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso riforme strutturali da cui l’Unione tragga beneficio e che siano in linea con i principi e valori dell’Unione è fondamentale per sostenere la resilienza economica, oltre che per la partecipazione all’Unione economica e monetaria e per il rafforzamento della convergenza reale in seno a quest’ultima, garantendo la stabilità e prosperità dell’Unione a lungo termine. Ciò è in pari misura importante per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dei preparativi per l’adesione alla zona euro e per gli Stati membri della zona euro.

(8)

È pertanto opportuno sottolineare nell’obiettivo generale del programma, nell’ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali, che il rafforzamento della coesione economica e sociale, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile, della creazione di posti di lavoro, degli investimenti e dell’inclusione sociale potrebbe anche contribuire alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

(9)

Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali e specifici e nell’ambito delle azioni ammissibili da finanziare mediante il programma, occorre indicare che azioni e attività del programma dovrebbero anche poter sostenere le riforme volte ad aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro, nel rispetto comunque del principio della parità di trattamento di tutti gli Stati membri.

(10)

Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l’attuazione delle riforme strutturali che rivestono interesse per l’Unione, anche negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, in preparazione alla loro adesione alla zona euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all’Unione di fornire un sostegno che sia adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti e che sia utilizzato in conformità di una sana gestione finanziaria. Tale aumento non dovrebbe influire negativamente sulle altre priorità della politica di coesione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a trasferire le loro dotazioni nazionali e regionali a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

(11)

Al fine di consentire la rapida prestazione di un sostegno di qualità, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità, al monitoraggio e alla valutazione di progetti concreti sul terreno. Tali attività sono importanti per garantire l’efficienza dell’attuazione dei progetti.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/825 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivo generale

L’obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, i settori economici e sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l’inclusione sociale e contribuire alla convergenza reale in seno all’Unione, il che può altresì preparare alla partecipazione alla zona euro, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell’Unione.»;

2)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Sostegno per la preparazione all’adesione alla zona euro

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, ed entro l’ambito delle azioni ammissibili di cui all’articolo 6, il programma può finanziare azioni e attività anche a sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi all’adesione alla zona euro.»;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«Le spese possono coprire anche i costi di altre attività accessorie del programma, quali i controlli di qualità e il monitoraggio di progetti concreti di sostegno sul terreno.»;

4)

all’articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

l’attuazione delle misure di sostegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il president

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 53.

(2)  GU C 247 del 13.7.2018, pag. 54.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(4)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).


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