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Document 32018R1245
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1245 of 18 September 2018 implementing Article 21(1) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1245 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1245 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/12084/2018/INIT
GU L 235 del 19.9.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1245 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2018
che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
L'11 settembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
ALLEGATO
La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44:
«27. |
Nome: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran
Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 11 settembre 2018. Altre informazioni: nome della madre Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx. Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017). Informazioni aggiuntive
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