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Document 32018R1002
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1002 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151 (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/4352
GU L 180 del 17.7.2018, p. 10–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2024; abrog. impl. da 32021R0392
17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1002 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2018
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (3), è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo. |
(2) |
Occorre integrare l'attuale metodo di definizione degli estremi della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo. Gli estremi, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO2 più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO2/km. |
(3) |
Per evitare che i valori delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente. |
(4) |
Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO2 di un singolo veicolo appartenente a una famiglia di questo tipo dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO2 NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1151. |
(5) |
Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento. |
(6) |
Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
ALLEGATO
L'allegato I è così modificato:
1) |
al punto 2.3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente: «2.3.8.1. Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso. Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli. L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di Δ(Cd × Af). Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.
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3) |
al punto 2.3.8.1.1 è aggiunto il seguente primo comma: «Nel caso in cui tale procedura di calcolo sia utilizzata per un singolo veicolo in conformità al punto 4.2.1.4.2, le resistenze all'avanzamento WLTP e la massa di prova corrispondenti al singolo veicolo NEDC sono utilizzate eliminando l'effetto delle apparecchiature opzionali.»; |
4) |
al punto 2.3.8.1.1, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «dove il fattore F*2w,H designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»; |
5) |
al punto 2.3.8.1.2, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «dove il fattore F*2w,L designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»; |
6) |
il punto 2.3.8.2.1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) Coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC se non sono utilizzati i valori tabulati NEDC Nel caso di veicoli aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati conformemente al punto 2.3.8.1.»; |
7) |
è aggiunto il seguente punto 2.3.8.3: «2.3.8.3. Estensione delle omologazioni delle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/1151 Nel caso in cui un'omologazione delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2017/1151 sia estesa a seguito dell'aggiunta di nuovi veicoli della famiglia di interpolazione del CO2 con emissioni di CO2 NEDC superiori a quelle del veicolo H o inferiori a quelle del veicolo L, ai fini della correlazione si applicano le disposizioni seguenti:
Nel caso a), le emissioni di CO2 di riferimento sono determinate senza la selezione di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.2.6 del presente allegato. Nel caso b), o nel caso in cui le emissioni di CO2 di riferimento di cui alla lettera a) siano superiori alla linea di interpolazione esistente, i veicoli H e L NEDC sono determinati conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato. La lettera a) si applica con riferimento alle estensioni delle nuove omologazioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»; |
8) |
al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:
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9) |
al punto 3.1.1.1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
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10) |
il punto 3.3.4 è soppresso; |
11) |
il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente: «4.2.1.4. Calcolo della resistenza all'avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP 4.2.1.4.1. Coefficienti di resistenza all'avanzamento ottenuti dai veicoli H e L NEDC I coefficienti di resistenza all'avanzamento F0,n, F1,n e F2,n per i veicoli H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono rispettivamente designati con F0n,H, F1n,H e F2n,H e F0n,L, F1n,L e F2n,L. I coefficienti di resistenza all'avanzamento f0n,ind, f1n,ind e f2n,ind per un singolo veicolo sono calcolati con la seguente formula: Formula 1(a)
Per le nuove omologazioni delle emissioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019 o, su richiesta del costruttore, prima di tale data i coefficienti di resistenza all'avanzamento sono calcolati con la seguente formula: Formula 1(b)
O, se (TMn,H · RRn,H – TMn,L · RRn,L ) = 0, o, ove applicabile, (RMn,H · RRn,H – RMn,L · RRn,L ) = 0, si applica la formula 2: Formula 2 f0n,ind = F0n,H – ΔF0n f 1 n,ind = F 1 n,H
o, se Δ[Cd · Af]LH,n = 0, si applica la formula 3: Formula 3 f 2 n,ind = F 2 n,H – ΔF 2 n dove: ΔF 0,n = F 0n,H – F 0 n,L ΔF 2,n = F 2n,H – F 2 n,L 4.2.1.4.2. Coefficienti di resistenza all'avanzamento derivati dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP dei singoli veicoli A decorrere dal 1o gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1o gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, o prima di tali date su richiesta del costruttore, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC di un singolo veicolo sono ottenute dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP del veicolo nei seguenti casi:
Nei casi di cui alle lettere da a) a d), i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati utilizzando le formule di cui al punto 2.3.8.1.1, dove i riferimenti al veicolo H sono da considerarsi come riferimenti al singolo veicolo. Nel caso di cui alla lettera a), l'estrapolazione di CO2 può essere effettuata solo se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è pari o superiore a 5 g di CO2/km. In tal caso si può estrapolare la linea di interpolazione fino a un massimo di 3 g di CO2/km al di sopra della emissioni di CO2 del veicolo H o al di sotto di quelle del veicolo L. Se l'estrapolazione è superiore a 3 g di CO2/km, o la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO2/km, il costruttore determina una nuova linea per tale famiglia conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.»; |
12) |
il punto 4.2.1.4 bis è soppresso. |