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Document 32018R0968
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/968 of 30 April 2018 supplementing Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to risk assessments in relation to invasive alien species
Regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione, del 30 aprile 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive
Regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione, del 30 aprile 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive
C/2018/2526
OJ L 174, 10.7.2018, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/968 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2018
che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ha adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («l'elenco dell'Unione»), che deve essere regolarmente aggiornato. Un prerequisito per l'inclusione di nuove specie nell'elenco dell'Unione è che sia stata effettuata la valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 di detto regolamento («la valutazione dei rischi»). L'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce gli elementi comuni da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi («gli elementi comuni»). |
(2) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 gli Stati membri possono presentare richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione. Tali richieste devono essere corredate di una valutazione dei rischi. Esistono già diversi metodi e protocolli di valutazione che sono utilizzati e rispettati all'interno della comunità scientifica nel settore delle invasioni biologiche. Il loro valore e la loro solidità scientifica dovrebbero essere riconosciuti. Al fine di utilizzare in modo efficiente le conoscenze esistenti, qualsiasi metodo o protocollo che includa gli elementi comuni dovrebbe essere accettato per l'elaborazione della valutazione dei rischi. Tuttavia, per assicurare che tutte le decisioni relative all'inserimento delle specie nell'elenco siano basate su valutazioni dei rischi con livelli di qualità e solidità comparabili e per fornire orientamenti ai valutatori su come prendere adeguatamente in considerazione gli elementi comuni, è necessario descrivere dettagliatamente questi ultimi e la metodologia da utilizzare per la valutazione dei rischi a cui i metodi e i protocolli esistenti dovrebbero attenersi. |
(3) |
Per poter essere funzionale al processo decisionale a livello dell'Unione, la valutazione dei rischi dovrebbe riferirsi a tutto il territorio unionale, a esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»). |
(4) |
Affinché la valutazione dei rischi possa fornire una solida base scientifica e dati affidabili a sostegno del processo decisionale, tutte le informazioni in essa contenute, anche in relazione alla capacità di una specie di insediarsi e diffondersi nell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1143/2014, dovrebbero essere suffragate dalle migliori prove scientifiche disponibili. Tale aspetto dovrebbe essere affrontato nella metodologia da applicare nella valutazione dei rischi. |
(5) |
Le specie esotiche invasive costituiscono una grave minaccia ambientale, ma non tutte sono oggetto di studi ugualmente approfonditi. Qualora una specie non sia presente nell'area della valutazione dei rischi o sia presente solo in quantità limitate, le informazioni su di essa potrebbero mancare o essere incomplete. Nel momento in cui si raggiunge una conoscenza completa, la specie potrebbe essere già stata introdotta o essersi diffusa all'interno dell'area della valutazione dei rischi. Pertanto, la valutazione dei rischi dovrebbe poter tenere conto dell'assenza di conoscenze e di informazioni e far fronte al problema dell'elevato grado di incertezza per quanto riguarda le conseguenze di un'introduzione o diffusione della specie in questione. |
(6) |
Affinché possa fungere da base solida del processo decisionale, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sottoposta a un rigoroso controllo di qualità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Applicazione degli elementi comuni
L'allegato del presente regolamento contiene una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 («gli elementi comuni»).
Articolo 2
Metodologia da applicarsi alla valutazione dei rischi
1. La valutazione dei rischi comprende gli elementi comuni di cui all'allegato del presente regolamento ed è conforme alla metodologia stabilita nel presente articolo. La valutazione dei rischi può basarsi su qualsiasi protocollo o metodo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1143/2014.
2. La valutazione dei rischi comprende il territorio dell'Unione, ad esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»).
3. La valutazione dei rischi si basa sui dati scientifici più affidabili disponibili, compresi i più recenti risultati della ricerca internazionale, avvalorati da riferimenti a pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione inter pares. In assenza di tali pubblicazioni scientifiche o qualora le informazioni ivi contenute non siano sufficienti, o ancora al fine di integrare le informazioni raccolte, le prove scientifiche possono consistere anche in altre pubblicazioni, pareri di esperti, informazioni raccolte dalle autorità degli Stati membri, notifiche ufficiali e informazioni provenienti da banche dati, comprese quelle raccolte grazie alla scienza dei cittadini. Tutte le fonti sono citate e corredate dei riferimenti.
4. Il metodo o il protocollo utilizzati consentono di completare la valutazione dei rischi anche in assenza di informazioni relative a una determinata specie o quando le informazioni su una specie siano insufficienti. Un'eventuale carenza di informazioni viene chiaramente indicata nella valutazione dei rischi in modo che nessuna domanda nella valutazione dei rischi rimanga senza risposta.
5. Ogni risposta fornita nella valutazione dei rischi include una valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta in funzione della possibilità che le informazioni necessarie per rispondere non siano disponibili o siano insufficienti o della contraddittorietà tra gli elementi di prova disponibili. La valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta si basa su un metodo o un protocollo documentato. La valutazione dei rischi contiene un riferimento a tale metodo o protocollo documentato.
6. Nella valutazione dei rischi è compresa una sintesi delle sue diverse componenti, nonché una conclusione generale, chiara e coerente.
7. Un processo di controllo della qualità è parte integrante della valutazione dei rischi e comprende almeno un riesame della valutazione dei rischi da parte di due controllori di pari livello. La valutazione dei rischi comprende una descrizione del processo di controllo della qualità.
8. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello sono indipendenti e possiedono competenze scientifiche pertinenti.
9. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello non sono affiliati alla stessa istituzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
ALLEGATO
Descrizione dettagliata degli elementi comuni
Elementi comuni |
Descrizione dettagliata |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – la descrizione dei potenziali vettori d'introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) – la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) – la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera f) – la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera g) – la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) – la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi |
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(1) UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. – I riferimenti alla classificazione dei vettori sviluppata dalla convenzione sulla diversità biologica si intendono fatti all'ultima versione modificata.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).