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Document 32018R0775

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/3120

OJ L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018

recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce le norme e i requisiti generali per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, che si applicano fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione.

(2)

L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza. Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.

(3)

L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, oppure il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Esso dispone inoltre che l'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione.

(4)

L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla i casi in cui l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è fornita su base obbligatoria conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o su base volontaria attraverso qualsiasi indicazione quali diciture, termini, illustrazioni o simboli.

(5)

Le indicazioni volontarie come quelle geografiche, che sono incluse nella denominazione dell'alimento o l'accompagnano, possono anche far parte delle denominazioni di prodotto protette da specifiche normative dell'UE in quanto indicazioni geografiche o marchi d'impresa.

(6)

Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di prodotto protette in quanto indicazioni geografiche a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (2), (UE) n. 1308/2013 (3), (CE) n. 110/2008 (4) o (UE) n. 251/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, o protette in virtù di accordi internazionali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In considerazione del fatto che per tali denominazioni di prodotto esiste un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica e che sono disciplinate da norme specifiche, anche in materia di etichettatura, e tenendo conto del loro carattere specifico in quanto diritti di proprietà intellettuale, è necessario esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni, dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(7)

Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte dei marchi d'impresa registrati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni conferiscano ai prodotti o ai servizi di un'impresa un carattere distintivo. La finalità dei marchi d'impresa è consentire al consumatore di individuare il collegamento tra una particolare fonte o origine commerciale e prodotti e/o servizi specifici. Tenendo conto del carattere specifico e dell'obiettivo dei marchi d'impresa, è opportuno esaminare ulteriormente il modo in cui dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove ciò sia richiesto per i marchi d'impresa.

(8)

Le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento, non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.

(9)

Ai fini del presente regolamento, i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, non dovrebbero essere considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

(10)

Per consentire ai consumatori di compiere scelte più consapevoli è necessario stabilire, mediante il presente regolamento, norme specifiche che dovrebbero applicarsi quando è indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario. Queste norme devono garantire che tali informazioni siano sufficientemente precise e significative.

(11)

È quindi opportuno che tali indicazioni relative all'ingrediente primario siano fornite con riferimento a una zona geografica che dovrebbe essere facilmente comprensibile per il consumatore. Per le regioni o altre zone geografiche dovrebbe essere proibito l'uso di nomi di fantasia che non costituiscono informazioni significative o che potrebbero indurre in errore il consumatore in merito al reale luogo di provenienza dell'ingrediente primario.

(12)

Qualora un ingrediente primario sia un alimento oggetto di specifiche disposizioni dell'Unione in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, tali disposizioni potrebbero essere utilizzate alternativamente ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(13)

Laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario come diverso da quello dell'alimento, per esempio a causa della molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione, è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti. L'indicazione pertinente dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano comprensibili per il consumatore.

(14)

Le informazioni fornite riguardo all'ingrediente primario conformemente al presente regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori sul paese d'origine o sul luogo di provenienza dell'alimento e dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

(15)

Per l'applicazione del presente regolamento è opportuno stabilire un periodo transitorio appropriato, conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale le nuove misure in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o aprile di un anno civile.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

2.   Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Articolo 2

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a)

con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i)

«UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii)

una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii)

la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv)

uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v)

una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi)

il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b)

oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Articolo 3

Presentazione delle informazioni

1.   Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Articolo 4

Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(6)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


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