EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0589

Regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2150

OJ L 99, 19.4.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/589/oj

19.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/589 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2018

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 gennaio 2015 la Polonia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo (2) a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell'allegato XV indicava che l'esposizione al metanolo nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell'alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana e ha proposto di vietare la loro immissione sul mercato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione.

(2)

La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV mira a ridurre l'incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo, da parte di alcolisti cronici e sporadicamente da parte di non alcolisti, di liquidi di lavaggio del parabrezza o di alcool denaturato, utilizzati come alternativa economica all'alcool commestibile. La restrizione dovrebbe inoltre impedire l'intossicazione da metanolo, anche nei minori, a seguito dell'ingestione accidentale di liquidi di lavaggio del parabrezza e di alcool denaturato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV e la consultazione pubblica hanno segnalato casi di intossicazione causata dall'ingestione di liquidi di lavaggio del parabrezza in sette Stati membri e casi mortali in almeno due Stati membri.

(3)

Il 4 dicembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere, giungendo alla conclusione che l'esposizione al metanolo presente nei liquidi di lavaggio del parabrezza e nell'alcol denaturato in una concentrazione superiore allo 0,6 % in peso presenta un rischio di decesso, di grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione da metanolo. Il RAC ha inoltre indicato che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.

(4)

L'11 marzo 2016 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere in merito alla restrizione proposta. Alla luce della la mancanza di dati socioeconomici relativi all'alcol denaturato nel fascicolo a norma dell'allegato XV e nei risultati della consultazione pubblica, il SEAC non ha potuto valutare l'impatto socioeconomico della sua inclusione nella restrizione proposta. Per quanto riguarda i liquidi di lavaggio del parabrezza, il SEAC ha ritenuto che la restrizione proposta costituisca la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di costi e benefici socioeconomici. Nel complesso, il SEAC ha ritenuto che le divergenze nelle normative nazionali degli Stati membri possano comportare distorsioni del mercato interno.

(5)

Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato durante la procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione, segnatamente al fine di includere nella restrizione proposta i liquidi di sbrinamento del parabrezza.

(6)

Il 28 aprile 2016 l'Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (3). In base a tali pareri la Commissione ha concluso che la presenza di metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana che richiede un'azione a livello di Unione.

(7)

Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure al fine di conformarsi alla restrizione proposta, in particolare per consentire la vendita delle scorte e per garantire un'adeguata comunicazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. L'applicazione della restrizione dovrebbe pertanto essere differita.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85.

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858.


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente nuova voce:

«69.

Metanolo

N. CAS 67-56-1

N. CE 200-659-6

Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»


Top