This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0405
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/405 of 21 November 2017 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2018/405 della Commissione, del 21 novembre 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2018/405 della Commissione, del 21 novembre 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7610
GU L 74 del 16.3.2018, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (2): un rimando errato riduce l'ambito d'applicazione delle condizioni che gli operatori devono soddisfare. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(2) |
La versione in lingua ceca del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62: alla condizione che governa l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie è stato conferito il significato opposto rispetto a quello che ha nelle altre versioni linguistiche. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(3) |
La versione in lingua lituana del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore relativo alla determinazione della maggiorazione all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013. |
(5) |
Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).