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Document 32018R0292

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1063

OJ L 55, 27.2.2018, p. 34–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/292/oj

27.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/292 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Per consentire alle autorità designate come autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 di cooperare e scambiarsi informazioni in modo efficace e tempestivo e di prestarsi piena assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento, è opportuno stabilire procedure e formulari comuni che le autorità competenti devono utilizzare per lo scambio di informazioni e assistenza, in particolare per la presentazione della richiesta di assistenza, per l'avviso di ricevimento e per la risposta alla richiesta.

(2)

Lo scambio di informazioni scritte dovrebbe essere d'ausilio all'autorità competente nell'esercizio delle sue funzioni. Se del caso, la comunicazione può avvenire anche oralmente, in particolare prima dell'invio della richiesta scritta, per fornire informazioni sulla richiesta di assistenza che sarà inviata e per discutere eventuali problemi che potrebbero impedire di fornire l'assistenza. In caso di urgenza, non dovuta all'azione tardiva del richiedente, dovrebbe anche essere consentito di comunicare la richiesta di assistenza oralmente.

(3)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di scambiarsi informazioni e assistenza. Tuttavia, nella misura del possibile, la richiesta di assistenza dovrebbe includere l'acquisizione di dichiarazioni o lo svolgimento di ispezioni o di indagini in loco solo nei casi in cui una semplice richiesta di scambio di informazioni non sarebbe sufficiente. Prima di presentare la richiesta di assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro, l'autorità competente dovrebbe aver preso tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili nella propria giurisdizione, restando tuttavia sottointeso che non può essere ragionevolmente possibile che l'autorità abbia esaurito tutti i metodi di indagine prima della richiesta.

(4)

Quando ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, l'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter fornire un'assistenza spontanea ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, anche su base volontaria.

(5)

La richiesta di assistenza ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della richiesta, in particolare il motivo della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattare la richiesta con efficacia e rapidità. Quando le informazioni richieste sono necessarie all'autorità richiedente per l'esercizio delle sue funzioni, l'indicazione dei fatti alla base dei sospetti non dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per ricevere l'assistenza.

(6)

Oltre a prevedere l'uso di formulari per la presentazione della richiesta di assistenza e per la relativa risposta, le procedure di cooperazione dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata per tutta la durata della procedura, al fine di garantire un trattamento efficace della richiesta di informazioni o di assistenza. Le procedure dovrebbero anche permettere alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull'utilità delle informazioni o dell'assistenza ricevute, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l'assistenza.

(7)

Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione delle procedure e dei formulari che devono essere utilizzati dalle pertinenti autorità competenti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(10)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(11)

Per assicurare il regolare funzionamento dei mercati finanziari e considerando che il regolamento (UE) n. 596/2014 è già in applicazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore e si applichi immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico sicuro» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.

Articolo 2

Punti di contatto

1.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti designano punti di contatto.

2.   Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto. Esse comunicano all'ESMA informazioni aggiornate, se necessario.

3.   L'ESMA tiene l'elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, per l'uso delle autorità competenti.

Articolo 3

Richiesta di assistenza

1.   L'autorità richiedente presenta la richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato dall'autorità interpellata a norma dell'articolo 2.

2.   Per chiedere l'assistenza, l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:

a)

specifica le informazioni che vuole ottenere dall'autorità interpellata;

b)

specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute.

3.   L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla.

4.   In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di assistenza oralmente. Se non diversamente concordato con l'autorità interpellata, la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo mediante i mezzi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di assistenza l'autorità interpellata invia l'avviso di ricevimento tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. Per l'avviso di ricevimento è utilizzato il formulario di cui all'allegato II, in cui è indicata anche, se possibile, la data prevista per la risposta.

Articolo 5

Risposta alla richiesta di assistenza

1.   L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se altrimenti indicato nella richiesta.

2.   L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza utilizzando il formulario di cui all'allegato III e:

a)

chiede ulteriori chiarimenti, in qualsiasi forma e non appena possibile, qualora abbia dubbi sul contenuto esatto dell'informazione richiesta;

b)

prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire l'assistenza richiesta;

c)

dà esecuzione alla richiesta di assistenza senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terze parti o un'altra autorità competente.

3.   Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, l'autorità interpellata informa il prima possibile l'autorità richiedente della sua decisione, oralmente o per iscritto. L'autorità interpellata trasmette anche una risposta scritta conformemente al paragrafo 1, in cui specifica su quale eccezione, tra quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, si basa il rifiuto.

Articolo 6

Procedure per l'invio e il trattamento della richiesta di assistenza

1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di assistenza e alla relativa risposta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano lo strumento più rapido, tenendo debitamente conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alla richiesta di chiarimenti dell'autorità interpellata.

2.   Se viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta prevista, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente senza indebito ritardo.

3.   Se del caso, l'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta all'autorità richiedente.

4.   Nei casi in cui l'autorità richiedente ha qualificato la richiesta come urgente, le autorità competenti si consultano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata aggiornerà l'autorità richiedente.

5.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

Articolo 7

Procedura per la richiesta di acquisizione di dichiarazioni di persone

1.   Se l'autorità richiedente include nella richiesta l'acquisizione di dichiarazioni di persone nel quadro di un'indagine o di un'ispezione, fatti salvi eventuali limiti o vincoli di legge esistenti ed eventuali differenze nelle disposizioni procedurali, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente valutano e prendono in considerazione quanto segue:

a)

i diritti della persona da cui verrà acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi;

b)

il carattere della partecipazione del personale dell'autorità richiedente (in qualità di osservatore o come partecipante attivo);

c)

il ruolo rispettivo del personale dell'autorità interpellata e di quello dell'autorità richiedente nell'acquisizione della dichiarazione;

d)

se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione;

e)

se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria o coercitiva, dove questa distinzione esiste;

f)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste;

g)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;

h)

l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;

i)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in forma integrale o riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva;

j)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo l'acquisizione della dichiarazione;

k)

la procedura di trasmissione della dichiarazione all'autorità richiedente da parte dell'autorità interpellata, in particolare il formato e la tempistica.

2.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente prendono disposizioni che consentano al rispettivo personale di agire in modo efficace, in particolare disposizioni che permettano al personale di concordare le eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

a)

la pianificazione delle date;

b)

l'elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione;

c)

le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;

d)

il regime linguistico.

Articolo 8

Procedura per la richiesta di indagine o di ispezione in loco

1.   Quando la richiesta riguarda un'indagine o un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta di assistenza, tenendo conto dell'articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco.

2.   L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e le trasmette in tempo utile le sue risultanze.

3.   Per decidere se condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

a)

il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall'autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco;

b)

se stanno conducendo separatamente un'inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente;

c)

il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, in modo che entrambe le autorità siano a conoscenza degli eventuali limiti e vincoli di legge che gravano sull'effettuazione dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta e sugli eventuali procedimenti che ne possono scaturire, considerando in particolare il principio del ne bis in idem;

d)

la gestione e la direzione necessarie per l'indagine o l'ispezione in loco;

e)

la probabilità di giungere ad un accordo sull'accertamento dei fatti;

f)

la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o l'ispezione in loco;

g)

la possibilità di stabilire un piano di azione congiunto e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;

h)

la determinazione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente;

i)

la condivisione delle informazioni raccolte e la comunicazione delle risultanze delle singole azioni intraprese;

j)

altre questioni specifiche del caso.

4.   Se decidono di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata:

a)

concordano le procedure di conduzione e di conclusione;

b)

mantengono un dialogo continuo per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

c)

lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell'indagine o dell'ispezione in loco;

d)

si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinando i procedimenti o le altre misure di esecuzione (di natura amministrativa, civile o penale) risultanti dall'indagine congiunta o dall'ispezione in loco congiunta o, se del caso, le prospettive di composizione;

e)

individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'oggetto dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta;

f)

se del caso, prevedono almeno quanto segue:

1)

l'elaborazione di un piano di azione congiunto che specifichi, in particolare, il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché le tappe principali e la ripartizione dei compiti per il conseguimento dei risultati, tenendo conto delle priorità di ciascuna autorità;

2)

l'individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;

3)

l'individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un'incidenza sul procedimento d'indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all'autoincriminazione;

4)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i mezzi di comunicazione;

5)

l'uso previsto delle informazioni scambiate.

Articolo 9

Procedura di assistenza nella riscossione di sanzioni pecuniarie

1.   Quando la richiesta di assistenza riguarda la riscossione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta. Le autorità tengono conto delle azioni già intraprese dall'autorità richiedente nella propria giurisdizione e della normativa nazionale in materia di riscossione di sanzioni dell'autorità interpellata.

2.   L'autorità interpellata fornisce l'assistenza o rende disponibili tutte le informazioni richieste ai fini del presente articolo nel rispetto della pertinente normativa nazionale. Se l'assistenza o le informazioni richieste possono essere fornite da un'altra autorità o da un altro organismo competente dello Stato membro dell'autorità interpellata, quest'ultima fornisce all'autorità richiedente le informazioni necessarie per stabilire un contatto diretto con l'altra autorità o l'altro organismo, nel rispetto della normativa nazionale.

Articolo 10

Scambio spontaneo di informazioni

1.   Ai fini della trasmissione spontanea di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, o se dispone di informazioni che ritiene possano essere utili ad un'altra autorità competente per l'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette le informazioni per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, al punto di contatto dell'autorità competente designato a norma dell'articolo 2.

2.   Se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente all'altra autorità, purché successivamente provveda senza indebito ritardo a trasmetterle per iscritto.

3.   Per la trasmissione spontanea di informazioni l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato IV, specificando in particolare eventuali questioni legate alla riservatezza delle informazioni.

Articolo 11

Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

1.   L'autorità richiedente e l'autorità interpellata includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza nella richiesta di assistenza, nella risposta alla richiesta di assistenza o nella trasmissione spontanea di informazioni conformemente ai formulari di cui agli allegati.

2.   Se per dare esecuzione alla richiesta l'autorità interpellata deve divulgare l'informazione che l'autorità richiedente ha presentato una richiesta, l'autorità interpellata procede alla divulgazione dopo aver discusso la natura e la portata della divulgazione con l'autorità richiedente e dopo aver ottenuto l'assenso di quest'ultima. Se l'autorità richiedente non dà l'assenso alla divulgazione, l'autorità interpellata non dà seguito alla richiesta, e l'autorità richiedente può ritirare la richiesta o sospenderla fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.

3.   Le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10 sono utilizzate unicamente al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare, ma non solo, per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari risultanti da una violazione delle disposizioni dello stesso regolamento o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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