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Document 32018O0017
Guideline (EU) 2018/877 of the European Central Bank of 1 June 2018 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2018/17)
Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)
Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)
GU L 154 del 18.6.2018, p. 22–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835
18.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/22 |
INDIRIZZO (UE) 2018/877 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o giugno 2018
che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE) ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e in particolare l'impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali e alle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine e degli acquisti effettuati nell'ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. A tale scopo sono necessarie informazioni statistiche relative alle cartolarizzazioni e ad altri trasferimenti da parte di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di prestiti alle famiglie disaggregati per finalità. Inoltre, sono necessarie informazioni statistiche su base mensile sul cash-pooling nozionale per poter distinguere l'impatto di tali posizioni da quello degli altri depositi e prestiti sui bilanci delle IFM. A seguito dell'istituzione del Comitato di risoluzione unico, pienamente operativo dal 1o gennaio 2015, è necessaria anche la segnalazione delle posizioni nei confronti dell'SRB. È necessario pertanto stabilire i formati e le procedure a cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono uniformarsi al fine di segnalare tali informazioni alla BCE. |
(2) |
LA BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Il RIAD contiene, tra l'altro, gli elenchi delle IFM, dei fondi d'investimento (FI), delle società veicolo e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Poiché le regole e le procedure che specificano le modalità con le quali le BCN segnalano i dati richiesti alla BCE utilizzando il RIAD sono stabilite in un separato indirizzo, per ragioni di certezza giuridica, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 (1) concernenti tali regole e procedure devono essere soppresse. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2) stabilisce gli obblighi per la segnalazione delle statistiche su attività e passività degli FI. Le BCN sono tenute a classificare e aggregare detti dati. In particolare, è necessario identificare, nelle statistiche relative agli FI, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, in relazione ai quali sarà necessaria una nuova classificazione dei dati esistenti sulla base delle informazioni attinte dal RIAD. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso; |
2. |
all'articolo 3, il quinto comma del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «Tutte le voci sono obbligatorie; tuttavia, relativamente alle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, si applicano alcune disposizioni speciali, come specificato al paragrafo 8. Ancora in relazione alla tabella 3, a seguito dell'istituzione nel 2015 del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Boaard, SRB) in conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), si richiede alle BCN di segnalare le posizioni nei confronti dell'SRB nella cella «Istituzioni dell'UE selezionate». Inoltre, relativamente agli obblighi di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono gestiti da IFM, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica ai crediti gestiti da IFM, che siano stati diversamente trasferiti. Nella misura in cui tali informazioni supplementari non siano incluse nella segnalazione di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma siano disponibili per le BCN, i dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II al presente indirizzo. Nella misura in cui le informazioni sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti che non siano gestiti da IFM siano disponibili per le BCN (per esempio da parte di AIF o di ausiliari finanziari che svolgono la funzione di gestori dei prestiti), tali dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II. Nella misura in cui le informazioni statistiche relative al cash-pooling nozionale siano nella disponibilità delle BCN, tali dati sono inclusi nella tabella 5 della parte 1 dell'allegato II. (*1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).» " |
3. |
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Frequenza della segnalazione e scadenza Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento della riserva, attraverso il sistema di scambio di dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per tali enti creditizi di piccole dimensioni sono utilizzate delle statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per i tre periodi di mantenimento della riserva. Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili segnalate alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.»; |
4. |
all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riguardanti i dati relativi alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE, al più tardi entro il giorno lavorativo delle BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento.»; |
5. |
all'articolo 17 bis, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando sia influenzata l'appartenenza al gruppo, le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD.»; |
6. |
all'articolo 19, il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:
|
7. |
all'articolo 20, il paragrafo 6 è soppresso; |
8. |
all'articolo 20, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se le BCN compilano i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, sulla base dei dati segnalati dalle IFM nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e se concedono deroghe alle SV in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN effettuano una procedura di espansione al 100 % della copertura per tutte le SV quando compilano i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, transazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.»; |
9. |
l'articolo 24 è soppresso; |
10. |
l'articolo 25 è soppresso; |
11. |
gli Allegati II, III e IV e il Glossario sono modificati conformemente all'allegato al presente Indirizzo; |
12. |
gli allegati V e VI sono soppressi. |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono le destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o giugno 2018.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).
(2) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e VI e il Glossario dell'indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:
1. |
l'allegato II è modificato come segue:
|
2. |
l'allegato III è modificato come segue:
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3. |
nell'allegato IV, il secondo periodo nella sezione 2 della parte 3 è sostituita dalla seguente: «Le BCN devono soddisfare gli obblighi sulla base dei dati segnalati dalle IFM.»; |
4. |
nel Glossario sono aggiunte le seguenti definizioni: «Capitale e riserve include le seguenti sottovoci:
Detenzioni di titoli propri da parte di IFM comprendono titoli acquistati da un altro investitore all'emissione e successivamente riacquistati dall'emittente originario, nonché titoli effettivamente emessi e mantenuti dal detentore all'emissione. Tutti i tipi di detenzioni proprie dovrebbero essere raccolte, oossia:
Patrimonio netto è il saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale sono valutate a prezzi appropriati, che di norma sono i prezzi di mercato correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero. Cash pooling nozionale è definito, ai fini del presente indirizzo, come un meccanismo di cash pooling messo a disposizione da un'IFM (o da più IFM) a un gruppo di soggetti (di seguito i «partecipanti in pool») in cui: (a) i partecipanti in pool mantengono ciascuno conti separati; (b) l'interesse pagato o ricevuto dall'IFM è calcolato sulla base di una posizione netta «nozionale» di tutti i conti nel pool; e (c) i partecipanti in pool possono effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti in pool senza trasferimento di fondi tra conti.». |
(*5) Dati statistici e Metadata eXchange tramite messaggi SMX-EDI o SDMX-ML.
(*6) Precedentemente conosciute come famiglie di codici.
(*7) https://sreg.escb.eu/
(*8) www.circabc.europa.eu»;»
(*1) Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre le rettifiche da riclassificazione si applicano a tutto.
(1) Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti altrimenti trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del regolamento BCE/2013/33.
(2) Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»
(3) Le BCN segnalano i dati disponibili sui crediti cancellati dalle IFM non ricompresi nei dati segnalati di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento BCE/2013/33.
(4) Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»
(*2) Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano a tutto.»
(*3) Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle; le correzioni da riclassificazione devono essere trasmesse solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.
(5) Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.
(6) I titoli di debito emessi dalla BCN devono essere segnalati solo se il fenomeno è applicabile.
(7) Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da (a) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e (b) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. Le posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE devono essere allocate da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia deve essere segnalata una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.»;
(*4) Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.
(8) Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.
(9) In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che questa serie di informazioni sia segnalata dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.
(10) Detenzioni di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari propri dovrebbero essere segnalate solo se il fenomento è applicable.»;