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Document 32018L1673

    Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

    PE/30/2018/REV/1

    GU L 284 del 12.11.2018, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/22


    DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 23 ottobre 2018

    sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, il che danneggia l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.

    (2)

    Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall’Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e quanto meno altrettanto rigorose.

    (3)

    L’azione dell’Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altre organizzazioni e di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I pertinenti atti giuridici dell’Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottati dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, l’Unione dovrebbe recepire le prescrizioni di tale convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

    (4)

    La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (3) stabilisce dei requisiti relativi alla configurazione del riciclaggio come reato. Tuttavia, tale decisione quadro non è esaustiva e l’attuale configurazione del riciclaggio come reato non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale reato in tutta l’Unione e comporta lacune nell’esecuzione e a ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

    (5)

    La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva siano considerati reati-presupposto del riciclaggio. Inoltre, nella misura in cui l’applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell’ambito di ciascuna delle categorie di reati elencate nella presente direttiva. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter decidere in che modo delimitare la gamma di reati all’interno di ogni categoria. Qualora una categoria di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, comprenda i reati definiti negli atti giuridici dell’Unione, la presente direttiva dovrebbe far riferimento a tali atti giuridici. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, qualificare qualsiasi reato di cui a tali atti giuridici quale reato-presupposto del riciclaggio. Qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato-presupposto qualificato come reato conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere altresì considerato un’attività criminosa ai fini della presente direttiva. Nei casi in cui il diritto dell’Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a classificare i reati in tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

    (6)

    L’uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato.

    (7)

    In considerazione delle ripercussioni, per la sfera pubblica e per l’integrità delle istituzioni pubbliche, dei reati di riciclaggio commessi da titolari di cariche pubbliche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare la possibilità di introdurre nei propri quadri nazionali sanzioni più severe per i titolari di cariche pubbliche, in conformità con le rispettive tradizioni giuridiche.

    (8)

    I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di attività criminosa, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un’attività criminosa punibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, è possibile che le definizioni di reati fiscali previste dal diritto nazionale divergano. Lo scopo della presente direttiva, tuttavia, non è di armonizzare le definizioni di reati fiscali nel diritto nazionale.

    (9)

    Nei procedimenti penali per riciclaggio gli Stati membri dovrebbero prestarsi la massima assistenza reciproca e garantire uno scambio di informazioni efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e al quadro giuridico dell’Unione in vigore. Le differenze tra le definizioni di reato-presupposto del diritto nazionale non dovrebbero ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio. È opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare incoraggiando e sostenendo l’introduzione di misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio e garantendo una migliore cooperazione internazionale in questo settore.

    (10)

    La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, che è disciplinato dalle norme specifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di recepire la presente direttiva e la direttiva (UE) 2017/0371 mediante un unico quadro globale a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i beni («autoriciclaggio»). In tali casi, laddove l’attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall’attività criminosa, ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un’attività criminosa e, così facendo, occultandone l’origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile.

    (12)

    Affinché le misure di diritto penale siano efficaci contro il riciclaggio, la condanna dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con precisione da quale attività criminosa provengano i beni o che, per tale condotta criminosa, esista una condanna precedente o simultanea, tenendo conto di tutte le circostanze e gli elementi di prova pertinenti. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in linea con i rispettivi ordinamenti nazionali, garantire questo aspetto con mezzi diversi dalla legislazione. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere ostacolato dal fatto che l’attività criminosa sia stata posta in essere in un altro Stato membro o in un paese terzo, fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva.

    (13)

    La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un’attività criminosa. In tale contesto, la presente direttiva non dovrebbe distinguere tra situazioni in cui il bene deriva direttamente dall’attività criminosa e situazioni in cui deriva indirettamente dall’attività criminosa, in linea con l’ampia definizione di «provento» di cui alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In ciascun caso, all’atto di valutare se i beni derivano da un’attività criminosa e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell’imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. L’esistenza dell’intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato. I riferimenti al riciclaggio commesso per negligenza contenuti nella presente direttiva dovrebbero essere considerati come tali dagli Stati membri in cui tale condotta è qualificata come reato.

    (14)

    Come deterrente contro il riciclaggio in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che questo sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Tale obbligo non pregiudica l’individualizzazione e l’applicazione delle sanzioni e l’esecuzione delle sentenze in funzione delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Gli Stati membri dovrebbero altresì prevedere sanzioni o misure aggiuntive, quali sanzioni pecuniarie, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, l’interdizione temporanea dall’esercizio di un’attività commerciale o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicata la facoltà dell’organo giurisdizionale di decidere se applicare o meno sanzioni o misure aggiuntive, tenendo conto di tutte le circostanze della singola fattispecie.

    (15)

    Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’organo giurisdizionale abbia la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva all’atto di giudicare gli autori del reato. Resta a discrezione dell’organo giurisdizionale valutare l’aumento di pena dovuto alle specifiche circostanze aggravanti, tenendo conto di tutti gli altri elementi fattuali della singola fattispecie. Gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (6) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell’esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.

    (16)

    Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato rimuovono gli incentivi finanziari che sono il motore dei reati. La direttiva 2014/42/UE stabilisce norme minime in relazione al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in materia penale. Tale direttiva stabilisce altresì che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, formulando opportune proposte, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero come minimo garantire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in tutti i casi previsti dalla direttiva 2014/42/UE. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere seriamente in considerazione la possibilità di consentire la confisca in tutti i casi in cui non sia possibile avviare o concludere il procedimento penale, tra l’altro in ragione del decesso dell’autore del reato. Come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella dichiarazione di accompagnamento della direttiva 2014/42/UE, la Commissione presenterà una relazione in cui saranno analizzati la fattibilità e i possibili vantaggi dell’introduzione di ulteriori norme comuni per la confisca di beni provenienti da attività criminose, incluso il caso di assenza di una condanna nei confronti di una o più persone specifiche per tali attività. Detta analisi terrà conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

    (17)

    Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare il riciclaggio, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.

    (18)

    Ai sensi della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (7) e della decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona devono, con l’assistenza di Eurojust, effettuare consultazioni dirette reciproche, in particolare per garantire che siano perseguiti tutti i reati di cui alla presente direttiva.

    (19)

    Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale avverso i reati di riciclaggio, è opportuno che i responsabili dell’indagine o dell’azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. È così opportuno garantire la disponibilità di un organico sufficiente, di misure di formazione mirate, di risorse e di una capacità tecnologica aggiornata. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d’indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

    (20)

    La presente direttiva sostituisce alcune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

    (21)

    La presente direttiva rispetta i principi sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), i diritti e le libertà fondamentali e i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inclusi quelli di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l’altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui l’esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione d’innocenza, così come i diritti degli indagati e degli imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non autoincriminarsi e il diritto a un processo equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a tali diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

    (22)

    Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare il riciclaggio a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (23)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

    (24)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2001/500/GAI continua a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

    2.   La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    1)   

    «attività criminosa»

    : qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa:

    a)

    partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;

    b)

    terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    c)

    tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (11);

    d)

    sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

    e)

    traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (13);

    f)

    traffico illecito di armi;

    g)

    traffico illecito di beni rubati e altri beni;

    h)

    corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (14) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (15);

    i)

    frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (16);

    j)

    falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    k)

    contraffazione e pirateria di prodotti;

    l)

    reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    m)

    omicidio, lesioni fisiche gravi;

    n)

    rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;

    o)

    rapina o furto;

    p)

    contrabbando;

    q)

    reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;

    r)

    estorsione;

    s)

    contraffazione;

    t)

    pirateria;

    u)

    abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

    v)

    criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

    2)   «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

    3)   «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

    Articolo 3

    Reati di riciclaggio

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

    a)

    la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

    b)

    l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

    c)

    l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

    2.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

    a)

    l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;

    b)

    una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un’attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore;

    c)

    i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

    4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell’altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell’Unione.

    5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

    Articolo 4

    Concorso, istigazione e tentativo

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l’istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.

    Articolo 5

    Sanzioni per le persone fisiche

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

    3.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.

    Articolo 6

    Circostanze aggravanti

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

    a)

    il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o

    b)

    l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

    2.   Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

    a)

    i beni riciclati hanno un valore considerevole; o

    b)

    i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).

    Articolo 7

    Responsabilità delle persone giuridiche

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:

    a)

    un potere di rappresentanza della persona giuridica;

    b)

    la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o

    c)

    la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

    3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4.

    Articolo 8

    Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

    a)

    esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

    b)

    esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

    c)

    interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

    d)

    assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

    e)

    provvedimenti giudiziari di liquidazione;

    f)

    chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

    Articolo 9

    Confisca

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

    Articolo 10

    Giurisdizione

    1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

    a)

    il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;

    b)

    l’autore del reato è un suo cittadino.

    2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:

    a)

    l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;

    b)

    il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.

    3.   Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l’autore del reato, al fine di accentrare l’azione penale in un unico Stato membro.

    Si deve tenere conto dei seguenti fattori:

    a)

    il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;

    b)

    la cittadinanza o la residenza dell’autore del reato;

    c)

    il paese d’origine della vittima o delle vittime; e

    d)

    il territorio in cui è stato rinvenuto l’autore del reato.

    Se del caso, e conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.

    Articolo 11

    Strumenti investigativi

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

    Articolo 12

    Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI

    L’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

    In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.

    Articolo 13

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Relazione

    Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

    Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 16

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. EDTSTADLER


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2018.

    (2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (3)  Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

    (4)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (5)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

    (6)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

    (7)  Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

    (8)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

    (9)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

    (10)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

    (11)  Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

    (12)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

    (13)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

    (14)  Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

    (15)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

    (16)  Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

    (17)  Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

    (18)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (19)  Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

    (20)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

    (21)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).


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