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Document 32018D1487

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST/12032/2018/INIT

OJ L 251, 5.10.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1487/oj

5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1487 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, la Repubblica d'Austria (Austria) è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale») (2). L'applicazione della misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio (4).

(2)

La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.

(3)

La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

(5)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE.

(6)

Con lettera dell'11 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Austria, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7)

Stando alle informazioni comunicate dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l'attuale applicazione della misura speciale non sono cambiati, ma permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo, la cui durata dovrebbe però essere limitata al 31 dicembre 2021, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura speciale e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8)

Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2021, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.

(9)

La misura speciale avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).


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