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Document 32018D1103

Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

C/2018/5166

OJ L 201, 8.8.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1103/oj

8.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/2


DECISIONE (UE) 2018/1103 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2018

che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1),

vista la notifica, da parte di Malta, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO con lettera del 14 giugno 2018,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno espresso la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.

(2)

Il 3 aprile 2017, l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stata ritenuta concessa conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, del TFUE.

(3)

Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

(4)

Il 20 novembre 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/1939. L'EPPO assumerà i propri compiti di indagine e di esercizio dell'azione penale alla data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO, che non può essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

(5)

Il 14 maggio 2018 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

(6)

Il 14 giugno 2018 Malta ha notificato alla Commissione la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

(8)

A norma dell'articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939. Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza per quanto riguarda il territorio o i cittadini di Malta dopo l'entrata in vigore di tale regolamento a Malta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea è confermata.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2017/1939 entra in vigore a Malta alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.


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