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Document 32018D1087

Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST/11140/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 152–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1087/oj

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/152


DECISIONE (PESC) 2018/1087 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

(2)

In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i)

sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii)

prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii)

sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d)

alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).»;

2)

all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:

a)

persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

b)

persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i)

sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

ii)

prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

iii)

sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d)

entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

3)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;

4)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.

2.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;

5)

l'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

6)

gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

1.   

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «A. Persone» è modificata come segue:

a)

le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b)

le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«3.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Data di nascita: 1934

Luogo di nascita: Manciuria, Cina.

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

6.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Data di nascita: 1933

N. di passaporto: 554410661

22.12.2009

Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.

16.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

18.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 745310010

20.5.2016

Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2.   

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «B. Entità», le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3.   

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»; la sottosezione «A. Persone», è sostituito come segue:

a)

le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«10.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy

Data di nascita: 11.5.1950

Luogo di nascita: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Data di nascita: 18.8.1976

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia

20.4.2018

KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;

b)

la voci sono rinumerate da 1 a 6.

4.   

Nell'allegato III della decisione 2016/849 (PESC), sezione «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottosezione «A. Persone», le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passaporto numero: 563410192

Diplomatico dell'Ambasciata nordcoreana in Angola

Data di nascita: 30.4.1975

22.1.2018

Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola.

La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»


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